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	<title>Mario Scola, Autore presso REVELINO EDITORE</title>
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	<title>Mario Scola, Autore presso REVELINO EDITORE</title>
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		<title>RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ED INFORTUNIO Trib.Sassari, sez. Lav., 4 aprile 2019, n. 16</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/05/22/responsabilita-del-datore-di-lavoro-ed-infortunio-trib-sassari-sez-lav-4-aprile-2019-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 08:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio alla mano]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del datore di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) Il Trib. Sassari, sez. lav., 4 aprile 2019, n. 16 ha considerato responsabile il datore di lavoro, in qualità di legale <a href="https://revelinoeditore.it/2019/05/22/responsabilita-del-datore-di-lavoro-ed-infortunio-trib-sassari-sez-lav-4-aprile-2019-n-16/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"> di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Trib. Sassari, sez. lav., 4
aprile 2019, n. 16 ha considerato responsabile il datore di lavoro, in qualità
di legale rappresentante della società, per l’infortunio occorso alla mano
sinistra della lavoratrice, con qualifica di garzone di cucina liv. 6 del
C.C.N.L. per il settore alimentare, per aver prestato presso il laboratorio
dell&#8217;azienda attività lavorativa. La mano della lavoratrice, mentre utilizzava
un macchinario destinato al confezionamento di alimenti, più precisamente una
termosaldatrice a 300, è stata pressata ad altissima temperatura all&#8217;interno
del macchinario, che, privo del sistema di blocco automatico e
dell&#8217;interruttore di emergenza nonché di altri sistemi di sicurezza, era stato
disattivato solo dopo diversi minuti dai colleghi di&nbsp;lavoro, che erano
riusciti a liberare l&#8217;arto e avevano chiamato i soccorsi. Dopo diversi
interventi anche chirurgici dei sanitari, l&#8217;amputazione di alcune dita della
mano, ed alcune complicanze, dopo la terapia antibiotica e la fisioterapia che
ella ha dovuto affrontare, la lavoratrice ha riportato dall&#8217;infortunio postumi
permanenti fisici, e uno stato di malessere fisico e psichico, per questi
motivi chiedeva anche al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico,
danno morale e danni non patrimoniali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale in oggetto ha
riconosciuto il pagamento da parte dell’Inail alla lavoratrice una rendita
annuale ed ha rigettato la domanda del risarcimento del danno in capo al datore
di lavoro, in quanto non è emersa prova del nesso causale tra la condotta,
attiva od omissiva, del datore di&nbsp;lavoro&nbsp;e l&#8217;infortunio&nbsp;patito
dalla dipendente, da cui è derivato il danno biologico e patrimoniale allegato
col ricorso; neppure è emersa prova di una colpa, sia pure in vigilando, del
datore di&nbsp;lavoro.</p>
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		<item>
		<title>Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/05/20/fondo-di-sostegno-per-i-familiari-delle-vittime-di-gravi-infortuni-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 19:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[fondo si sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[vittime gravi infortuni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) Il&#160; Fondo&#160; di&#160; sostegno&#160; per le famiglie delle vittime di gravi infortuni&#160; sul&#160; lavoro, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1187, della legge <a href="https://revelinoeditore.it/2019/05/20/fondo-di-sostegno-per-i-familiari-delle-vittime-di-gravi-infortuni-sul-lavoro/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"> di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il&nbsp; Fondo&nbsp;
di&nbsp; sostegno&nbsp; per le famiglie delle vittime di gravi infortuni&nbsp; sul&nbsp;
lavoro, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre&nbsp; 2006, n. 296, come modificato dall&#8217;art. 2,
comma 534, della legge&nbsp; 24&nbsp; dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione
una tantum al nucleo&nbsp; dei&nbsp; familiari&nbsp;
superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio&nbsp; sul&nbsp;
lavoro.&nbsp; </p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp; prestazione&nbsp;
erogata&nbsp; dal&nbsp; Fondo non è soggetta&nbsp; a&nbsp;
rivalsa&nbsp; e&nbsp; non&nbsp;
limita l&#8217;ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari
del lavoratore. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;importo della prestazione è
parametrato al numero&nbsp; dei&nbsp; familiari&nbsp;
superstiti&nbsp; del lavoratore, ed è
annualmente determinato da un Decreto ministeriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ha emanato, per il 2018, il D.M. 25 gennaio 2019, n. 10, il
quale comunica che, ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di
accesso ai benedici del&nbsp;Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di
gravi infortuni sul lavoro, per gli enventi verificatesi tra il 1° gennaio 2018
e il 31 dicembre 2018, l’importo della prestazione è determinato secondo le seguenti
tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tipologia A&nbsp;– numero
superstiti 1 – importo per nucleo superstiti 3.000 euro</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tipologia B&nbsp;– numero
superstiti 2 – importo per nucleo superstiti 6.000 euro</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tipologia C&nbsp;– numero
superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 9.000 euro</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tipologia C&nbsp;– numero
superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 13.000 euro</p>
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		<item>
		<title>PROTOCOLLO SUGLI ENTI BILATERALI IN EDILIZIA</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/22/protocollo-sugli-enti-bilaterali-in-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 08:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo sugli enti bilaterali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) Il 7 marzo 2019, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, è stato sottoscritto il Protocollo sulla Bilateralità. Il nuovo protocollo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/22/protocollo-sugli-enti-bilaterali-in-edilizia/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il 7 marzo 2019, tra ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, è
stato sottoscritto il Protocollo sulla Bilateralità. Il nuovo protocollo sulla
Bilateralità sottoscritto tra le Associazioni datoriali dell’Industria e
dell’Artigianato, anche se conferma i principi e le disposizioni contenute nel
precedente Protocollo del 18 dicembre del 1998, rappresenta un’evoluzione in
materia, soprattutto per il settore dell’Artigianato rafforzandone l’autonomia
contrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, le parti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>concordano sulla costituzione del Fondo nazionale
prepensionamenti e del Fondo territoriale incentivo per l&#8217;occupazione, che non
avranno natura autonoma, secondo le modalità che saranno stabilite negli
specifici Regolamenti, sempre comunque nell&#8217;ottica di rendere unitario e
omogeneo l&#8217;assetto della complessiva bilateralità nel settore edile;</li><li>convengono sull&#8217;opportunità di utilizzo dello strumento
del cosiddetto &#8220;modello F24&#8221; per effettuare i versamenti alle Casse
edili anche per i Fondi sopra richiamati, in conformità con le modalità di
contribuzione in essere agli Enti Bilaterali costituiti dalle Parti medesime;</li><li>concordano sulla necessità di utilizzare, ai fini della
formazione e sicurezza, il sistema paritetico edile promanante dalle rispettive
contrattazioni e di osservare Accordi e Protocolli sottoscritti dal Formedil,
dalla CNCPT e dal suddetto Ente unico nazionale, nonché i relativi obblighi
contributivi;</li><li>confermano la necessità di costituire e rendere
autonomo il Fondo nazionale Ape entro il 30/9/2019 con propria governance e le
Organizzazioni artigiane si impegnano a completare l&#8217;adesione al Fondo stesso da
parte delle Edilcasse.</li></ul>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=181%2C255&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1233" width="181" height="255" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 181px) 100vw, 181px" /><figcaption><a href="https://revelinoeditore.it/prodotto/e-book-d-l-4-2019-le-nuove-disposizioni-per-accedere-alla-pensione/">GUIDA PRATICA ALLE NUOVE PENSIONI</a> </figcaption></figure>



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		<item>
		<title>RESPONSABILITÀ’ DEL PARROCO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E CASS. PEN., SEZ. IV, 11 FEBBRAIO 2019, N. 6408</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/14/responsabilita-del-parroco-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro-e-cass-pen-sez-iv-11-febbraio-2019-n-6408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 14:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) Il parroco ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d&#8217;appello di Napoli, in data 2 marzo 2017, ha parzialmente <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/14/responsabilita-del-parroco-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro-e-cass-pen-sez-iv-11-febbraio-2019-n-6408/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/14/responsabilita-del-parroco-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro-e-cass-pen-sez-iv-11-febbraio-2019-n-6408/">RESPONSABILITÀ’ DEL PARROCO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E CASS. PEN., SEZ. IV, 11 FEBBRAIO 2019, N. 6408</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il parroco ricorre avverso la
sentenza con la quale la Corte d&#8217;appello di Napoli, in data 2 marzo 2017, ha
parzialmente riformato, confermandola nel resto, la condanna emessa a suo
carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere &#8211; articolazione territoriale
di Caserta &#8211; in data 24 marzo 2015 per il delitto di lesioni personali colpose,
con violazione della normativa antinfortunistica, in danno di un lavoratore. L&#8217;incidente
oggetto del giudizio si verificava presso la chiesa di cui era parroco, il
quale, aveva dato la sua disponibilità a eseguire gratuitamente lavori di
pitturazione dell&#8217;interno della chiesa, utilizzando una scala dell&#8217;altezza di
tre metri circa e un trabattello. Durante la pitturazione il lavoratore cadeva
dalla scala, procurandosi le lesioni. Al parroco é contestato di avere
impiegato il lavoratore in mansioni lavorative senza il rispetto delle regole
cautelari e delle norme prevenzionistiche (non solo, come da originaria
contestazione, l&#8217;art. 2087 cod.civ., ma anche l&#8217;art. 107 del d.lgs. 81/2008,
che disciplina la sicurezza dei lavori in quota).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il parroco ha presentato ricorso
alla sentenza della Corte di appello. La Cassazione penale, con sentenza n.
6408 dell’11 febbraio 2019, ha rigettato il ricorso, affermando che “poiché il
parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione
di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base
volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle
eventuali lesioni personali cagionate dall&#8217;omessa adozione delle misure
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/14/responsabilita-del-parroco-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro-e-cass-pen-sez-iv-11-febbraio-2019-n-6408/">RESPONSABILITÀ’ DEL PARROCO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E CASS. PEN., SEZ. IV, 11 FEBBRAIO 2019, N. 6408</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Tariffe Inail</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/06/tariffe-inail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 07:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[rischio lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 27 febbraio 2019, rende noto di aver firmato il&#160;Decreto Interministeriale <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/06/tariffe-inail/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con comunicato del 27 febbraio 2019, rende noto di aver
firmato il&nbsp;Decreto Interministeriale che abbassa in media del 32% le
tariffe INAIL.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, la revisione
delle tariffe dei premi, in vigore dallo scorso primo gennaio come stabilito
dalla Legge di Bilancio 2019, ha riguardato in particolare l&#8217;aggiornamento del
nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del
tasso per andamento infortunistico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel nomenclatore tassi
differenziati in funzione del rischio lavorativo. Nella nuova formulazione il
nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi
differenziati in -funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più
aderente agli attuali fattori di rischio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le novità l&#8217;inserimento di
attività che si sono sviluppate negli ultimi anni. È stata introdotta, per
esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di
nanomateriali, un settore di produzione che si è sviluppato solo negli ultimi
anni e per il quale si prevede una crescita anche nel prossimo futuro. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Altre novità rilevanti riguardano
l&#8217;esplicitazione all&#8217;interno del nomenclatore dell&#8217;intero ciclo dei rifiuti e
la previsione delle attività di consegna merci svolte in ambito urbano con
l&#8217;ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili dai cosiddetti rider.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>MINIMI RETRIBUTIVI NEL SETTORE LEGNO INDUSTRIA DAL 1° GENNAIO 2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/01/minimi-retributivi-nel-settore-legno-industria-dal-1-gennaio-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 20:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[settore legno industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) L’11 febbraio 2019 è stato sottoscritto, tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per la&#160;definizione dell’incremento dei <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/01/minimi-retributivi-nel-settore-legno-industria-dal-1-gennaio-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’11 febbraio 2019 è stato
sottoscritto, tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil, il verbale
di accordo per la&nbsp;definizione dell’incremento dei <strong>minimi retributivi</strong> a valere dal 1° gennaio 2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli incrementi relativi ai mesi
di gennaio e febbraio verranno erogati con la retribuzione di marzo 2018.</p>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td>
  Categorie
  </td><td>
  Minimi al 31-12-2018
  </td><td>
  3 scatti
  </td><td>
  Montante
  </td><td>
  Rivalutazione
  </td><td>
  Retribuzione al 1°-1-2019
  </td></tr><tr><td>
  AD3
  </td><td>
  2.448,97
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  42,87
  </td><td>
  2.491,84
  </td></tr><tr><td>
  AD2
  </td><td>
  2.404,82
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  41,85
  </td><td>
  2.446,67
  </td></tr><tr><td>
  AD1
  </td><td>
  2.311,55
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  39,81
  </td><td>
  2.351,36
  </td></tr><tr><td>
  AC5
  </td><td>
  2.219,22
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  37,77
  </td><td>
  2.256,99
  </td></tr><tr><td>
  AC4
  </td><td>
  2.080,81
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  34,70
  </td><td>
  2.115,51
  </td></tr><tr><td>
  AC3/AC2/
  </td><td>
  1.942,25
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  31,64
  </td><td>
  1.973,89
  </td></tr><tr><td>
  AS3
  </td><td>
  1.873,51
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  30,11
  </td><td>
  1.903,62
  </td></tr><tr><td>
  AC1/AS2
  </td><td>
  1.802,49
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  28,58
  </td><td>
  1.831,07
  </td></tr><tr><td>
  AE4/AS1
  </td><td>
  1.747,36
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  27,35
  </td><td>
  1.774,71
  </td></tr><tr><td>
  AE3
  </td><td>
  1.678,24
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  25,82
  </td><td>
  1.704,06
  </td></tr><tr><td>
  AE2
  </td><td>
  1.608,62
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  &nbsp;
  </td><td>
  24,29
  </td><td>
  1.632,91
  </td></tr><tr><td>
  AE1
  </td><td>
  1.434,27
  </td><td>
  23,85
  </td><td>
  1.458,12
  </td><td>
  20,41
  </td><td>
  1.454,68
  </td></tr></tbody></table>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/01/minimi-retributivi-nel-settore-legno-industria-dal-1-gennaio-2019/">MINIMI RETRIBUTIVI NEL SETTORE LEGNO INDUSTRIA DAL 1° GENNAIO 2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto la soglia comunitaria e legge semplificazioni</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/20/accelerazione-delle-procedure-negli-appalti-pubblici-sotto-la-soglia-comunitaria-e-legge-semplificazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 20:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[contratti pubblici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1219</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la&#160;legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/20/accelerazione-delle-procedure-negli-appalti-pubblici-sotto-la-soglia-comunitaria-e-legge-semplificazioni/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/20/accelerazione-delle-procedure-negli-appalti-pubblici-sotto-la-soglia-comunitaria-e-legge-semplificazioni/">Accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto la soglia comunitaria e legge semplificazioni</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> <strong>di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36
del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la&nbsp;legge n. 12 dell’11 febbraio
2019, di conversione del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, c.d. <strong>Decreto Semplificazioni, </strong>il quale contiene
le disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese
e per la pubblica amministrazione. In particolare, l’art. 5 della l. 12/2019, recante
norme in materia di <strong>semplificazione e
accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria</strong>,
interviene sull&#8217;art. 80 del <strong>codice dei
contratti pubblici</strong> in materia di motivi di esclusione. Il comma 1, dell’art.
5 in esame modifica il comma 5 dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice
dei contratti pubblici), sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere. Tale
modifica ha lo scopo di &#8220;allineare il testo dell&#8217;articolo 80, comma 5,
lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che
considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate
erroneamente, a titolo esemplificativo nell&#8217;attuale lettera c)&#8230;&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel dettaglio, la lettera c) come
riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura
d&#8217;appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con
mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi delle nuove lettere
c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d&#8217;appalto un operatore ARTICOLO 5 58 economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l&#8217;operatore
economico abbia: § tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la
selezione o l&#8217;aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis); §
dimostrato significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa
(lettera c-ter).</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/20/accelerazione-delle-procedure-negli-appalti-pubblici-sotto-la-soglia-comunitaria-e-legge-semplificazioni/">Accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto la soglia comunitaria e legge semplificazioni</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D.M. 28 gennaio 2019: accesso ai contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle pmi</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/14/d-m-28-gennaio-2019-accesso-ai-contributi-per-lacquisto-di-nuovi-macchinari-impianti-e-attrezzature-da-parte-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contributi per nuovi macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[d.m. 28 gennaio 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Mario Scola Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.&#160;32 del 7 febbraio 2019, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 gennaio 2019, <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/14/d-m-28-gennaio-2019-accesso-ai-contributi-per-lacquisto-di-nuovi-macchinari-impianti-e-attrezzature-da-parte-delle-pmi/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/14/d-m-28-gennaio-2019-accesso-ai-contributi-per-lacquisto-di-nuovi-macchinari-impianti-e-attrezzature-da-parte-delle-pmi/">D.M. 28 gennaio 2019: accesso ai contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle pmi</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong> (di Mario Scola Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.&nbsp;32 del 7 febbraio 2019, il <strong>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 gennaio 2019</strong>,
che ha previsto la riapertura dello sportello per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e
medie imprese. Infatti, a partire dal <strong>7
febbraio 2019</strong> è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione
da parte delle imprese delle domande di accesso ai contributi suindicati, alle
banche o agli intermediari finanziari. &nbsp;Le
domande possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle
banche o&nbsp;&nbsp; dagli&nbsp;&nbsp; intermediari finanziari a partire dal mese
di marzo 2019. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, va precisato che le
domande di agevolazione delle imprese presentate alle banche o agli
intermediari finanziari a partire dal 4 dicembre 2018, data di chiusura dello
sportello disposta dal decreto direttoriale 3 dicembre 2018, e sino al 6
febbraio 2019, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello sono
considerate irricevibili. </p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/14/d-m-28-gennaio-2019-accesso-ai-contributi-per-lacquisto-di-nuovi-macchinari-impianti-e-attrezzature-da-parte-delle-pmi/">D.M. 28 gennaio 2019: accesso ai contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle pmi</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infortunio in itinere: Cass. Civ., sez. Lav., 5 febbraio 2019, n. 3376</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/13/infortunio-in-itinere-cass-civ-sez-lav-5-febbraio-2019-n-3376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[deviazione di strada]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio in itinere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Mario Scola Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) La Corte d&#8217;Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore, nei confronti del <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/13/infortunio-in-itinere-cass-civ-sez-lav-5-febbraio-2019-n-3376/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/13/infortunio-in-itinere-cass-civ-sez-lav-5-febbraio-2019-n-3376/">Infortunio in itinere: Cass. Civ., sez. Lav., 5 febbraio 2019, n. 3376</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Mario Scola Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore, nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle prestazioni derivanti dall&#8217;infortunio in itinere subito in data 1° giugno 2005 mentre raggiungeva con la propria autovettura, partendo dalla abitazione; per l&#8217;effetto rigettava la domanda. A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che ai sensi dell&#8217;art. 12 d.lgs. 38/2000 era indennizzabile l&#8217;infortunio occorso durante il «normale» percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. Avverso tale decisione il lavoratore ha presentato ricorso per cassazione, la quale con ordinanza n. 3376 del 5 febbraio 2019 ha rigettato il ricorso, in base al principio che per “normale percorso” si intendeva quello più breve e diretto nonché delimitato entro un ragionevole arco temporale; invece, la scelta del percorso del lavoratore non era più breve e diretto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA PER ESTESO</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rilevato</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">che con sentenza in data 3-18 ottobre 2016 numero 2319 la Corte d&#8217;Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da A.B., dipendente dell&#8217;INAIL, nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle prestazioni derivanti dall&#8217;infortunio in itinere subito in data 1 giugno 2005 mentre raggiungeva con la propria autovettura, partendo dalla abitazione in C. Canavese (TO), il luogo di lavoro in Cirié (TO); per l&#8217;effetto rigettava la domanda;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che a
fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che ai sensi
dell&#8217;articolo 12 decreto legislativo numero 38/2000 era indennizzabile
l&#8217;infortunio occorso durante il «normale» percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o
deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
normale percorso si intendeva quello più breve e diretto nonché delimitato
entro un ragionevole arco temporale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla
consulenza d&#8217;ufficio espletata nel grado di appello risultava che il percorso
seguito dal B. non trovava ragionevole spiegazione sotto due distinti aspetti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo
luogo, esso non era il più breve; dalla comparazione tra il tragitto seguito e
quello indicato dall&#8217;INAIL risultava che quest&#8217;ultimo avrebbe comportato un
risparmio in termini di tempo pari a 12 minuti e di distanza tra l&#8217;abitazione e
la sede lavorativa di 11 chilometri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
rischio di tornanti &#8211; (che interessava un tratto di due soli chilometri del
percorso più breve ed, alla stregua della documentazione fotografica, non
risultava particolarmente allarmante) &#8211; non era tale da giustificare il diverso
tragitto percorso, in assenza di indicazioni più specifiche (ad esempio, circa
il tasso di incidenti in quel tratto o la natura della strada).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
secondo luogo era emerso che il B. in occasione del sinistro pur trovandosi
sulla strada statale 460 in direzione di Ciriè aveva effettuato
irragionevolmente una deviazione all&#8217;altezza dello svincolo per L.,
immettendosi sulla strada provinciale 267 in direzione di tale Comune. Ivi
giunto, aveva poi proseguito lungo il Viale E., fino a raggiungere la rotonda
dove era avvenuto l&#8217;incidente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
deviazione non era dipesa da una causa di forza maggiore, da esigenze
improrogabili o dall&#8217;attuazione dì una direttiva del datore di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi era,
dunque, un&#8217;ipotesi di rischio elettivo, causato dal lavoratore per scelte
personali tali da interrompere il nesso di causalità tra il lavoro e l&#8217;evento
subito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">che
avverso la sentenza ha proposto ricorso A.B., articolato in un unico motivo,
cui ha opposto difese l&#8217;INAIL con controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che la
proposta del relatore è stata comunicata alle parti &#8211; unitamente al decreto di
fissazione dell&#8217;udienza &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis codice di procedura
civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Considerato</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">che con
l&#8217;unico motivo il ricorrente ha dedotto &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 360 numero 5
codice di procedura civile &#8211; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo. Ha assunto che il ragionamento
della Corte territoriale &#8211; secondo cui il percorso più breve e diretto era
quello indicato dall’INAIL &#8211; era fuorviante ed illogico. La scelta del percorso
non era stata arbitraria ed ingiustificata: egli aveva preferito una strada più
agevole e priva di tornanti, il che comportava un aggravio di tempo di poco più
di dieci minuti. Alla luce della minima differenza con i percorsi alternativi
non si poteva ritenere un aumento del rischio né una deviazione arbitraria ed
animata da finalità personali; più semplicemente, il percorso era stato scelto
perché ritenuto più congeniale per distanza, tempo e traffico del momento;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che
ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che,
invero, l&#8217;accertamento del giudice del merito della esistenza di una ipotesi «di
interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate» &#8211; escludente la copertura assicurativa a tenore dell&#8217;articolo 12
D.Lgs 38/2000, applicabile ratione temporis &#8211; in ragione dell&#8217;apprezzamento del
percorso «normale» e delle cause della deviazione da esso, costituisce
accertamento di fatto censurabile in questa sede di legittimità nei limiti di
deducibilità del vizio di motivazione. Parte ricorrente, pur articolando il
ricorso in termini di violazione dell&#8217;articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., non
allega alcun fatto storico, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo
decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata ma si limita a contestare la
decisione assunta contrapponendo al giudizio espresso dal Collegio d&#8217;appello,
in ordine alla sussistenza di una ipotesi di rischio elettivo, una diversa
valutazione delle ragioni della deviazione dal percorso normale e della loro
apprezzabilità e rilevanza. In tal modo sollecita questo giudice di legittimità
ad un non-consentito riesame del merito;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che,
pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve
essere definito con ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio ex
articolo 375 cod.proc.civ.;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che le
spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;</p>



<p class="wp-block-paragraph">che,
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013
sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell&#8217;art. 1 co. 17 L. 228/2012
(che ha aggiunto il comma 1 quater all&#8217;art. 13 DPR 115/2002) &#8211; della
sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
impugnazione integralmente rigettata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dichiara
la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.500 per compensi professionali,
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi
dell&#8217;art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/13/infortunio-in-itinere-cass-civ-sez-lav-5-febbraio-2019-n-3376/">Infortunio in itinere: Cass. Civ., sez. Lav., 5 febbraio 2019, n. 3376</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lavoratori domestici e contributi dovuti per l’anno 2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/12/lavoratori-domestici-e-contributi-dovuti-per-lanno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 08:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contributi lavoratori domestici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori domestici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1016</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Giovanna Romano Funzionario – Provincia di Benevento) L’Inps, con circ. n. 16 del 1° febbraio 2019, comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/12/lavoratori-domestici-e-contributi-dovuti-per-lanno-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/12/lavoratori-domestici-e-contributi-dovuti-per-lanno-2019/">Lavoratori domestici e contributi dovuti per l’anno 2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> <strong>(di Giovanna Romano Funzionario – Provincia di Benevento)</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Inps, con <strong>circ. n. 16 del 1° febbraio 2019, </strong>comunicano gli importi dei <strong>contributi dovuti per l’anno 2019 per i
lavoratori domestici</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull&#8217;aliquota complessiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per il rapporto di lavoro a tempo
determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del
datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno
2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale contributo non si applica ai
lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.</p>
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		<item>
		<title>Mobbing nel pubblico impiego e responsabilità del datore di lavoro: Cass. Civ., sez. Lav., 16 gennaio 2019, n. 976</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/08/mobbing-nel-pubblico-impiego-e-responsabilita-del-datore-di-lavoro-cass-civ-sez-lav-16-gennaio-2019-n-976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing nella PA]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico impiego e mobbing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Mario Scola, Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA)) La Corte d&#8217;Appello di Roma ha rigettato l&#8217;appello proposto dal lavoratore, con la qualifica di funzionario tecnico laureato, categoria D, nei <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/08/mobbing-nel-pubblico-impiego-e-responsabilita-del-datore-di-lavoro-cass-civ-sez-lav-16-gennaio-2019-n-976/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Mario Scola, Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;Appello di Roma ha
rigettato l&#8217;appello proposto dal lavoratore, con la qualifica di funzionario
tecnico laureato, categoria D, nei confronti dell&#8217;Amministrazione pubblica, il
quale chiedeva l&#8217;accertamento del mobbing e della dequalificazione
professionale subita, il risarcimento del danno da perdita di professionalità e
da perdita di chances, del danno non patrimoniale, del danno all&#8217;immagine
professionale e del danno biologico. Avverso tale decisione il lavoratore ha
presentato ricorso per cassazione, la quale con sentenza n. 976 del 16 gennaio
2019 ha rigettato il ricorso, affermando il principio secondo cui la
responsabilità del datore di lavoro anche nel pubblico, per condotte
consistenti in atti di&nbsp;mobbing, sussiste quando dette condotte sono
assistite da precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio
l&#8217;elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più
provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di
provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso
alla&nbsp;dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore
pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile
ai fini dell&#8217;enucleazione del&nbsp;mobbing.</p>
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		<item>
		<title>Attività lavorativa in locali insalubri e risarcimento del danno: Cass. Civ., sez. VI, Ord., 9 gennaio 2019, n. 276</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/01/15/attivita-lavorativa-in-locali-insalubri-e-risarcimento-del-danno-cass-civ-sez-vi-ord-9-gennaio-2019-n-276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Scola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 10:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[locali insalubri]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore faringeo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mario Scola (Ingegnere e Docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania-SA) La Corte d&#8217;Appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/15/attivita-lavorativa-in-locali-insalubri-e-risarcimento-del-danno-cass-civ-sez-vi-ord-9-gennaio-2019-n-276/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Mario Scola (Ingegnere e Docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania-SA)</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;Appello di Messina
confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la
domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società , volta a
conseguire il risarcimento del anno biologico per aver prestato la propria
attività lavorativa dal 1980 al 1994 in locali insalubri, perché di ridotte
dimensioni e saturi di fumo, così contraendo un tumore faringeo, diagnosticato
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rimosso chirurgicamente, e dal quale
era derivata una invalidità permanente quantificata nella misura del 40%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale decisione interpone
ricorso per cassazione la società, la <strong>Cass.
civ., sez. VI Lavoro, ord., 9 gennaio 2019,n. 276</strong> rigetta il ricorso,
ritenendo sussistente la eziologia professionale della affezione neoplastica
contratta dal lavoratore, sulla scorta del motivato parere espresso dal
consulente, che, dopo aver escluso l&#8217;ascrivibilità della patologia ad altri
fattori (quali alcool o familiarità con malattie professionali), aveva
affermato che il lavoratore era stato esposto in modo significativo all&#8217;inalazione
di fumo passivo &#8211; riconosciuto, secondo le acquisizioni della scienza medica,
quale causa di cancro delle vie aeree superiori &#8211; per circa quattordici anni e
per una media di almeno sei ore al giorno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA PER ESTESO</p>



<p class="wp-block-paragraph">CORTE DI CASSAZIONE,
SEZ. VILAV., Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 276</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rilevato che</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;Appello di Messina con
sentenza resa pubblica il 14/4/2014 confermava la pronuncia del Tribunale della
stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da F.B. nei confronti della
società P.I., volta a conseguire il risarcimento del anno biologico per aver
prestato la propria attività lavorativa dal 1980 al 1994 in locali insalubri,
perché di ridotte dimensioni e saturi di fumo, così contraendo un tumore
faringeo, diagnosticato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rimosso
chirurgicamente, e dal quale era derivata una invalidità permanente
quantificata nella misura del 40%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale decisione interpone
ricorso per cassazione la s.p.a. P.I. affidato a tre motivi cui resiste con
controricorso l&#8217;intimato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Entrambe le parti hanno
depositato memoria illustrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerato che</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con il primo motivo la
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, dell&#8217;art. 2087 c.c.,
violazione degli artt. 62, 156, 157 e 161 c.p.c. e nullità della sentenza per
violazione dell&#8217;art. 111 Cost.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si duole che la Corte distrettuale, senza in alcun modo considerare il non corretto espletamento del mandato da parte del nominato ausiliare prof. P. e le osservazioni al riguardo formulate dalla società appellante, si sia limitata a confermare la sussistenza del nesso eziologico fra patologia diagnosticata ed attività lavorativa. Stigmatizza altresì là sentenza impugnata sotto il profilo della apparenza della motivazione, giacché l&#8217;acritico riferimento alle risultanze della CTU pra inidoneo a giustificare l&#8217;accertamento della ricorrenza di un nesso causale fra esposizione al fumo del lavoratore ed insorgenza della patologia neoplastica, considerato l&#8217;intervallo temporale che separava l&#8217;epoca di tale insorgenza e la cessazione del rapporto (la prima coincidente con il dicembre 2000, la seconda risalente al febbraio 1994).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre con riferimento a tale
ampio spazio temporale si prospetta, con il secondo motivo, vizio di omesso
esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, argomentandosi
che, ove debitamente valutato, tale fatto avrebbe certamente escluso qualsiasi
nesso causale fra attività lavorativa e patologia diagnosticata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. I motivi, che possono
congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono infondati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diversamente da quanto dedotto
dalla società ricorrente, il giudice del gravame ha espressamente vagliato la
questione scrutinata, pervenendo alla argomentata conclusione della sussistenza
di una eziologia professionale della affezione neoplastica contratta dal
lavoratore, sulla scorta del motivato parere espresso dal nominato ausiliare;
questi, dopo aver escluso l&#8217;ascrivibilità della patologia ad altri fattori
(quali alcool o familiarità con malattie professionali), aveva affermato che il
B. era stato esposto in modo significativo all&#8217;inalazione di fumo passivo &#8211;
riconosciuto, secondo le acquisizioni della scienza medica, quale causa di
cancro delle vie aeree superiori &#8211; per circa quattordici anni e per una media
di almeno sei ore al giorno; così indubbiamente fornendo positivo riscontro al
quesito specifico formulato al riguardo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;iter motivazionale che innerva
l&#8217;impugnata sentenza, appare, dunque, assolutamente articolato e coerente sulla
questione dedotta in lite, non rispondendo ai requisiti della motivazione
apparente ovvero della illogicità manifesta che avrebbero giustificato il
sindacato in questa sede di legittimità, secondo gli stringenti limiti posti
dal novellato art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.. (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 nn.
8053 e 8054 cui adde Cass. S.U. n. 19881 del 2014, Cass. S.U. n.25008 del 2014,
Cass. S.U n.417 del 2015).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni unite hanno infatti
affermato su tale norma che; a) la disposizione deve essere interpretata, alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall&#8217;art. 12 disp. prel. c.c., come
riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di
giudizio di legittimità, per cui l&#8217;anomalia motivazionale denunciabile in sede
di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante e attiene all&#8217;esistenza della motivazione in sé, come risulta dal
testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze
processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di
&#8220;sufficienza&#8221;, nella &#8220;mancanza assoluta di motivi sotto
l&#8217;aspetto materiale e &#8220;grafico&#8221;, nella &#8220;motivazione
apparente&#8221;, nel &#8220;contrasto irriducibile fra affermazioni
inconciliabili&#8221;, nella &#8220;motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile&#8221;; b) il nuovo testo introduce nell&#8217;ordinamento un vizio
specifico che concerne l&#8217;omesso * esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito
diverso della controversia); c) l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non
integra di per sevizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
istruttorie; d) la parte ricorrente</p>



<p class="wp-block-paragraph">dovrà indicare &#8211; nel rigoroso
rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e
369, secondo comma, n. 4), c. p. c. &#8211; il &#8220;fatto storico&#8221;, il cui
esame sia stato omesso, il &#8220;dato&#8221;, testuale o extratestuale, da cui
ne risulti l&#8217;esistenza, il &#8220;come&#8221; e il &#8220;quando&#8221; (nel quadro
processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la
&#8220;decisività&#8221; del fatto stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di merito, per quanto
sinora detto, facendo richiamo agli esiti degli espletati accertamenti
medico-legali, ha reso una motivazione congrua e completa, che rende ragione
della eziologia professionale della patologia contratta dal lavoratore e si
sottrae, pertanto, alle censure all&#8217;esame.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Da ultimo, con il terzo motivo
ed in via di subordine, si prospetta violazione dell&#8217;art. 13 c.2 d.Igs. n.
38/2000 e del d.m. 12/7/2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si deduce l&#8217;erroneità della
valutazione dei postumi invalidanti correlata dalla Corte di merito al n. 134
della tabella allegata al d.m. 12/7/2000 (implicante un range sino a 60 punti),
in coerenza con le conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare, giacché detto
codice si riferisce alle neoplasie maligne che non si giovano di trattamento
medico e/o chirurgico ai fini di prognosi quoad vitam superiore ai cinque anni,
quindi incurabili e non operabili; nella specie, sarebbe stato appropriato il
richiamo al codice 131 relativo a neoplasie maligne che si giovano di
trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale, implicante menomazione fino
a 10 punti, ovvero ’ al codice 134 (con valutazione sino a 30 punti) per
neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini
di prognosi quoad vitam superiore ai cinque anni a seconda della persistenza e
dell&#8217;entità dei segni e sintomi minori della malasttia, comprensivi degli
effetti collaterali della malattia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Il motivo non è fondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio
&#8211; denunciabile in sede di legittimità &#8211; della sentenza che abbia prestato
adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in
caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui
fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali
secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una
corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce
mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del
convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n.
4254).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, le censure del
ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata
dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto
generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della
valutazione medico-legale operata dall&#8217;ausiliare di secondo grado per quanto
riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico
riscontrato a carico dell&#8217;Interessato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. In definitiva, al lume delle
superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le spese del giudizio di
legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con
distrazione in favore dell&#8217;avv. C.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Trattandosi di giudizio
instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare
atto &#8211; ai sensi dell&#8217;arti co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater
all&#8217;art. 13 DPR 115/2002) &#8211; della sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento da
parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.Q.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rigetta il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese
generali al 15%, ed accessori di legge da distrarsi in favore dell&#8217;avv.C.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1
quater d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della, sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.</p>
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