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	<title>Ornella Petillo, Autore presso REVELINO EDITORE</title>
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	<title>Ornella Petillo, Autore presso REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Trattamenti pensionistici e convenzioni internazionali: CASS. CIV., N. 4805/2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/25/trattamenti-pensionistici-e-convenzioni-internazionali-cass-civ-n-4805-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ornella Petillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 07:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo delle pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento pensionistico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon &#8211; Segretario Confederale nazionale UGL &#8211; Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore) <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/25/trattamenti-pensionistici-e-convenzioni-internazionali-cass-civ-n-4805-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/25/trattamenti-pensionistici-e-convenzioni-internazionali-cass-civ-n-4805-2019/">Trattamenti pensionistici e convenzioni internazionali: CASS. CIV., N. 4805/2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> <strong>di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon &#8211; Segretario Confederale nazionale UGL &#8211; Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore) </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello di Lecce, in
riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di G.P. volta a
conseguire la ricostituzione della pensione IOS di cui era titolare, unitamente
a rateo di pensione in convenzione italo tedesca, con l&#8217;inclusione degli
aumenti previsti dall&#8217;art. 1, commi 2 e 3, I. n. 59/1991, con condanna
dell&#8217;Inps al pagamento dei ratei differenziali nei limiti della prescrizione
decennale, oltre ad interessi legali. La Corte riteneva che, essendo la
pensione dell&#8217;assicurato liquidata in regime di convenzione internazionale, gli
aumenti rivendicati dovessero essere concessi in quanto accertato il
superamento del trattamento minimo da parte dell&#8217;unitario trattamento
pensionistico percepito e composto sia del pro-rata italiano che del
trattamento interamente riscosso in Italia e così riformava la sentenza di
primo grado (fondata sulla considerazione che il pensionato avesse già ottenuto
il beneficio ostativo previsto dall&#8217;art. 4 l. n. 140 del 1985) ed accoglieva la
domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Inps propone ricorso per
Cassazione; la Cass. civ., con sentenza n. 4805 del 19 febbraio 2019 rigetta il
ricorso, applicando il principio secondo cui “nell&#8217;ipotesi di trattamenti
pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto
del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese
estero, e pagati &#8220;pro rata&#8221;, presupposto perché operi &#8211; ai sensi
dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 8 della legge n. 153 del 1969 il riassorbimento
dell&#8217;integrazione al minimo delle somme risultanti non più dovute a seguito
dell&#8217;erogazione della pensione estera, è che entrambe le prestazioni siano
state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in
situazione di complementarietà”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA PER ESTESO</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rilevato che</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">con
sentenza depositata il 20 febbraio 2013, la Corte d&#8217;appello di Lecce, in
riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di G.P. volta a
conseguire la ricostituzione della pensione IOS di cui era titolare, unitamente
a rateo di pensione in convenzione italo tedesca, con l&#8217;inclusione degli
aumenti previsti dall&#8217;art. 1, commi 2 e 3, I. n. 59/1991, con condanna
dell&#8217;Inps al pagamento dei ratei differenziali nei limiti della prescrizione
decennale, oltre ad interessi legali;</p>



<p class="wp-block-paragraph">la
Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, essendo la pensione dell&#8217;assicurato
liquidata in regime di convenzione internazionale, gli aumenti rivendicati
dovessero essere concessi in quanto accertato il superamento del trattamento
minimo da parte dell&#8217;unitario trattamento pensionistico percepito e composto
sia del pro-rata italiano che del trattamento interamente riscosso in Italia e
così riformava la sentenza di primo grado (fondata sulla considerazione che il
pensionato avesse già ottenuto il beneficio ostativo previsto dall&#8217;art. 4 I. n.
140 del 1985) ed accoglieva la domanda;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro
tale pronuncia ricorre l&#8217;Inps con un articolato motivo; gli eredi di G.P.,
nelle more del giudizio deceduto, A.M., E.P. e F.P., sono rimasti intimati;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Considerato che</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con
l&#8217;unico motivo di ricorso, l&#8217;INPS denuncia violazione e o falsa applicazione
dell&#8217;art. 1 d.l. n. 409 del 22 dicembre 1990, conv. in I. n. 59 del 27 febbraio
1991, dell&#8217;art. 8 I. n. 153 del 1969, ed in particolare, chiede alla Corte di
cassazione di accertare l&#8217;illegittimità della sentenza impugnata,
pronunciandosi su tre questioni: a) se la pensione italiana, integrata al
trattamento minimo ex art. 6 d.l. 463 del 1983 debba essere riportata a calcolo
ex art. 8, ultimo comma I. n. 153 del 1969, allorché il percettore diventi
titolare anche di una pensione erogata da ente estero; b) se ai fini del
riconoscimento del diritto agli aumenti di cui all&#8217;art. 1 I. n. 59 del 1991,
debbano essere considerate soltanto le pensioni a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti e le altre menzionate dal primo comma dell&#8217;art. 1 I. n.
59 del 1991 con esclusione di pensioni erogate da enti esteri; c) se gli
aumenti di cui all&#8217;art. 1 I. n. 59 del 1991 spettino al titolare di pensione
erogata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che, dopo essere diventato
titolare anche di pensione erogata da ente estero, sia stata ricondotta
all&#8217;importo a calcolo;</p>



<p class="wp-block-paragraph">il
ricorso è infondato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">va
chiarito che l&#8217;istituto ricorrente ha dedotto che la posizione del P. era
quella di soggetto titolare di un trattamento pensionistico, cat. IOS sin dal
1980 in Italia, il quale in un secondo momento e cioè dal gennaio 1986, diviene
titolare di un ulteriore trattamento pensionistico in regime di pro rata
italo-tedesco. In tale contesto fattuale ritiene, dunque, che la domanda di
riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall&#8217;art. 1 I. n. 59 del 1991
vada negato in ragione della necessaria applicazione dell&#8217;art. 8 della I. n.
153 del 1969 che imporrebbe la considerazione, ai fini del mantenimento del
beneficio dell&#8217;integrazione al trattamento minimo, dell&#8217;importo della pensione
cat. IOS a calcolo e senza considerare il pro rata italo tedesco ed a tal fine
ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativa al meccanismo di
calcolo della spettanza dell&#8217;integrazione al minimo di cui alla legge n. 463
del 1983 in ipotesi di trattamento pensionistico erogato in regime
internazionale, ai sensi dell&#8217;art. 8 I. . 153 del 1969 nell&#8217;ipotesi di calcolo
non definitivo del pro rata italiano e di successiva determinazione dell&#8217;unico
trattamento internazionale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">la
tesi dell&#8217;Inps è, però, errata in quanto pretende di fare applicazione del
disposto dell&#8217;art. 8 I. n. 153 del 1969 anche nell&#8217;ipotesi, ricorrente nel caso
concreto, in cui il pensionato sia titolare di due diversi trattamenti
pensionistici di cui uno in regime internazionale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">questa
Corte di cassazione (Cass. n. 15175 del 2005), invero, ha già avuto modo di
affermare che nell&#8217;ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di
convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in
Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati &#8220;pro
rata&#8221;, presupposto perché operi &#8211; ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 8
della legge n. 153 del 1969 il riassorbimento dell&#8217;integrazione al minimo delle
somme risultanti non più dovute a seguito dell&#8217;erogazione della pensione
estera, è che entrambe le prestazioni siano state conseguite con il cumulo dei
periodi assicurativi, così trovandosi in situazione di complementarietà;</p>



<p class="wp-block-paragraph">conseguentemente,
sono escluse dal riassorbimento altre prestazioni, autonome, conseguite
all&#8217;estero;</p>



<p class="wp-block-paragraph">inoltre,
quand&#8217;anche si trattasse di un unico trattamento pensionistico, va ricordato
che il meccanismo per cui l&#8217;integrazione al minimo della pensione italiana
viene assorbita dal pagamento del pro rata estero, opera solo se entrambe le
prestazioni, ossia quella da erogare dall&#8217;ente previdenziale italiano e quella
da erogare a carico dell&#8217;ente previdenziale straniero, vengano acquisite con il
cumulo dei periodi assicurativi compiuti nei due diversi stati e ciò in quanto
la formula usata dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 8 della legge n.153 del 1969, il
quale fa riferimento, perché scatti l&#8217;assorbimento dell&#8217;integrazione al minimo,
al pro rata corrisposto dall&#8217;ente assicurativo estero, dimostra che il predetto
meccanismo opera solo in presenza di una prestazione acquisita mediante il
cumulo, e non già in presenza di una prestazione acquisita all&#8217;estero senza
necessità di cumulo con i periodi assicurativi svolti in Italia (Cass. n. 3230
del 2006);</p>



<p class="wp-block-paragraph">dunque,
quand&#8217;anche si trattasse di unico trattamento internazionale erogato in favore
del P., non risulta essere stato provato che lo stesso derivasse da cumulo di contribuzione
italiana ed estera con conseguente applicabilità del riassorbimento
dell&#8217;integrazione al minimo a seguito del conseguimento del diritto
all&#8217;ulteriore pro rata estero;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ciò,
del resto, emerge dalla stessa difesa del ricorrente laddove descrive la
propria condotta in sede amministrativa in termini di &lt; proporzionamento
&gt; dell&#8217;importo della integrazione al trattamento minimo in considerazione
del pro rata estero e non di assorbimento; in definitiva, non può ritenersi che
la sentenza impugnata sia incorsa nell&#8217;errore di diritto che le viene imputato
giacché ha ritenuto, seppure concentrando l&#8217;attenzione esclusivamente sulla
necessità di considerare unitariamente il complesso dei trattamenti percepiti
dal P., che il trattamento pensionistico cat. IOS per cui si chiedeva
l&#8217;applicazione del miglioramento previsto dall&#8217;art. 1 I. n. 59 del 1991 fosse
integrato al minimo e, dunque, ha correttamente ritenuto sussistenti i
presupposti necessari al riconoscimento del diritto rivendicato in presenza di
trattamento pensionistico superiore al trattamento minimo; il ricorso va,
quindi, rigettato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">non
si deve provvedere sulle spese visto che gli eredi di G. P. non hanno resistito
al ricorso restando intimati;</p>



<p class="wp-block-paragraph">sussistono
le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il
versamento dell&#8217;ulteriore somma a titolo di contributo unificato;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Rigetta
il ricorso; nulla per le spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai
sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.</p>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=181%2C255&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1233" width="181" height="255" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/02/staiano3-quota-100.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 181px) 100vw, 181px" /><figcaption><a href="https://revelinoeditore.it/prodotto/e-book-d-l-4-2019-le-nuove-disposizioni-per-accedere-alla-pensione/">GUIDA PRATICA ALLE NUOVE PENSIONI</a> </figcaption></figure>



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		<item>
		<title>CODICE CRISI DI IMPRESA E DI INSOLVENZA E D.LGS. 14/2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/18/codice-crisi-di-impresa-e-di-insolvenza-e-d-lgs-14-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ornella Petillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 07:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi di impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon &#8211; Segretario Confederale nazionale UGL &#8211; Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore) <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/18/codice-crisi-di-impresa-e-di-insolvenza-e-d-lgs-14-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> <strong>di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon &#8211; Segretario Confederale nazionale UGL &#8211; Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il <strong>D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14</strong>, il
quale riguarda il&nbsp; Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in
attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155, che disciplina le <strong>situazioni di crisi o insolvenza del
debitore</strong>, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che
eserciti, anche non a fini di lucro, un&#8217;attività commerciale, artigiana o
agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e
degli enti pubblici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 389 del D. Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14 entra in vigore il 15 agosto 2020 (diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione nella G.U.), fatta eccezione dei seguenti articoli che
entrano in vigore il 16 marzo 2019 (il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella G.U.):<br>
&#8211; 27, comma 1 &#8211; Competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in
materia di imprese per i procedimenti di regolazione della crisi o
dell&#8217;insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in
amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 350 &#8211; Modifiche alla disciplina
dell&#8217;amministrazione straordinaria;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 356 &#8211; Albo dei soggetti
incaricati dall&#8217;autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo
nelle procedure di cui al codice della crisi e dell&#8217;insolvenza;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 357 &#8211; Funzionamento dell&#8217;albo;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 359 &#8211; Area web riservata;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 363 &#8211; Certificazione dei debiti
contributivi e per premi assicurativi;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 364 &#8211; Certificazione dei debiti
tributari;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 366 &#8211; Modifica all&#8217;articolo 147
del Testo unico in materia di spese di giustizia;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 375 &#8211; Assetti organizzativi
dell&#8217;impresa;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 377 &#8211; Assetti organizzativi
societari;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 378 &#8211; Responsabilità degli
amministratori;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 379 &#8211; Nomina degli organi di
controllo;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 385 &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 3
del decreto legislativo n. 122 del 2005;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 386 &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 4
del decreto legislativo n. 122 del 2005;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 387 &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 5
del decreto legislativo n. 122 del 2005;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 388 &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 6
del decreto legislativo n. 122 del 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/18/codice-crisi-di-impresa-e-di-insolvenza-e-d-lgs-14-2019/">CODICE CRISI DI IMPRESA E DI INSOLVENZA E D.LGS. 14/2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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