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	<title>adozione internazionale Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>adozione internazionale Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Adozione internazionale e congedo parentale  Cassazione civile, sezione lavoro, sent. 29 maggio 2019, n. 14678</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) L&#8217;ingresso del minore e dei genitori adottanti nel territorio nazionale realizza l&#8217;evento giuridico che deve essere considerato come momento di inizio del definitivo inserimento all&#8217;interno del nucleo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/">Adozione internazionale e congedo parentale  Cassazione civile, sezione lavoro, sent. 29 maggio 2019, n. 14678</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ingresso del minore e dei genitori adottanti nel territorio nazionale realizza l&#8217;evento giuridico che deve essere considerato come momento di inizio del definitivo inserimento all&#8217;interno del nucleo familiare, mentre tale situazione non può dirsi giuridicamente presente nelle fasi antecedenti, pur se è già avvenuto il contatto umano che non è venuto meno nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br><strong>SEZIONE LAVORO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. D’ANTONIO Enrica &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. TORRICE Amelia &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. BERRINO Umberto &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. GHINOY Paola &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. CALAFIORE Daniela &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br>ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 3827/2014 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">I.N.P.S. &#8211; ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l&#8217;Avvocatura Centrale
dell&#8217;Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A.C., V. T., V. S.;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, xxxxx, presso lo studio dell&#8217;avvocato R. M., che lo rappresenta e difende;<br>&#8211; controricorrente &#8211;<br>avverso la sentenza n. 838/2013 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2013 R.G.N. 694/2012;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito l&#8217;Avvocato V. S.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Svolgimento del processo</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. La Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza n. 838/2013,
ha accolto l&#8217;appello proposto da B.A. nei confronti dell&#8217;INPS avverso la
sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la sua domanda
tesa ad ottenere il congedo parentale per astensione facoltativa per il periodo
27 dicembre 2010 &#8211; 20 febbraio 2011 relativa all&#8217;adozione, unitamente alla
moglie, di un minore cittadino polacco di cui il Tribunale rionale di Wolsztyn
aveva disposto l&#8217;inserimento in famiglia dal (OMISSIS) e l&#8217;adozione con decreto
del 12 gennaio 2011, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva
autorizzato l&#8217;ingresso e la residenza permanente in Italia con decreto del 2
febbraio 2011.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Ad avviso della Corte territoriale, al contrario di quanto
ritenuto dal primo giudice, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 36, non
vincolerebbe il diritto al congedo parentale all&#8217;ingresso del minore in Italia
ma farebbe riferimento testuale all&#8217;ingresso del minore in famiglia ed inoltre,
senza alcuna contestazione da parte dell&#8217;Inps, si era anche allegato che il
bambino era stato affidato alla famiglia adottiva il (OMISSIS) in Polonia e che
da tale data egli era rimasto ininterrottamente con la stessa famiglia. Una
diversa interpretazione si esporrebbe, ad avviso della sentenza impugnata, a
rilievi di incostituzionalità per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., giacché per
l&#8217;ipotesi di adozione nazionale non vi è dubbio che il congedo parentale possa
essere fruito sin dall&#8217;ingresso in famiglia del minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l&#8217;INPS sulla
base di un motivo illustrato da memoria. B.A. resiste con controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Motivi della decisione</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e
o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt.
26, 31 e 36, e succ. modif. con riferimento all&#8217;art. 12 preleggi. Chiarisce
l&#8217;Istituto ricorrente che la questione controversa concerne la spettanza del
diritto al congedo parentale ed alla relativa indennità, ai sensi del D.Lgs. n.
151 del 2001, art. 36, in caso di adozione internazionale in favore di un padre
adottivo lavoratore dipendente, prima dell&#8217;ingresso del minore straniero in
Italia. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe errato in diritto
ammettendo la possibilità per il padre adottivo di fruire del congedo parentale
anche nel periodo trascorso all&#8217;estero in ragione della corretta
interpretazione del citato art. 36, derivante dalla sua collocazione
all&#8217;interno del complessivo sistema dei congedi familiari ed in particolare
alla luce sia dell&#8217;art. 26, D.Lgs. cit. (che espressamente consente una
fruizione anche anticipata del solo congedo di maternità nel periodo precedente
all&#8217;ingresso del minore in Italia nella sola ipotesi di adozione
internazionale), che dell&#8217;art. 31, D.Lgs. cit. (che estende al padre lavoratore
dipendente il disposto dell&#8217;art. 26 cit.). Dal confronto di tali disposizioni
con l&#8217;art. 36, D.Lgs. cit., ad avviso del ricorrente, si evince che la tutela
della genitorialità, complessivamente, consiste nella possibilità per la
lavoratrice madre di fruire del congedo di maternità nei cinque mesi successivi
all&#8217;ingresso del minore in Italia, a seguito dell&#8217;autorizzazione rilasciata
dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; inoltre, ferma la durata massima del periodo di astensione per
maternità, la lavoratrice può fruire anche parzialmente del congedo di
maternità prima dell&#8217;ingresso del minore in Italia e ciò al fine di consentirle
la permanenza all&#8217;estero per l&#8217;incontro con il minore e gli adempimenti
necessari per la procedura adottiva; il periodo non fruito prima dell&#8217;ingresso
in Italia del minore va fruito entro i cinque mesi successivi a tale momento;
la lavoratrice nei periodi di permanenza all&#8217;estero, in alternativa
all&#8217;anticipo di cui si è detto, può avvalersi di periodi di congedo dal lavoro
non retribuiti né indennizzati, in entrambi i casi, la permanenza all&#8217;estero
della lavoratrice va certificata dall&#8217;ente autorizzato incaricato di espletare
la procedura di adozione; in alternativa alla lavoratrice madre, in caso di
impossibilità di fruizione della stessa per decesso, grave infermità, ecc.
ovvero in caso di rinuncia, ai sensi dell&#8217;art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs. cit.,
tali diritti spettano al padre adottivo alle medesime condizioni previste per
la madre; ad entrambi i genitori, infine, spetta il congedo parentale nel
periodo e per la durata indicati al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 36, decorrenti
dall&#8217;ingresso del minore in famiglia. Dalla complessiva considerazione di tale
sistema di tutele si ricaverebbe, dunque, l&#8217;insussistenza del diritto del padre
adottivo di minore di nazionalità straniera ad ottenere il congedo parentale
prima dell&#8217;ingresso del minore in Italia, anche se prima di tale di momento il
minore sia stato affidato alla famiglia adottiva in territorio estero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Il motivo è fondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. La questione va esaminata verificando se la peculiarità e
complessità dell&#8217;istituto dell&#8217;adozione internazionale (di cui alla L. n. 476
del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L&#8217;Aja il 29
maggio 1993, contenente modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184) incida ed in
che termini sui contenuti del diritto alla fruizione del congedo parentale da
parte del padre adottivo in ipotesi di adozione nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Il tessuto normativo di cui si discute trae le proprie
origini dalla L. n. 903 del 1977, artt. 6 e 7, sulla parità di trattamento, in
riferimento alle adozioni e agli affidamenti pre-adottivi. Tali disposizioni
furono estese all&#8217;affidamento familiare temporaneo dalla legge sulle adozioni e
affidi (L. n. 184 del 1983, art. 80, comma 2, sulla disciplina dell&#8217;adozione e
dell&#8217;affidamento dei minori) e poi adattate ad opera della Corte
costituzionale, soprattutto, con le sentenze n. 332 del 1988 e n. 341 del 1991.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. La disciplina di tutela è stata adeguata a quella
prevista per la nascita in sede di riforma ad opera della L. n. 53 del 2000,
con un intervento limitato a un solo comma che non tiene conto delle modifiche
quasi contemporaneamente apportate, per le adozioni e gli affidi preadottivi
internazionali, dalla legge di ratifica della Convenzione dell&#8217;Aja (la n. 476
del 1998, che ha inserito l&#8217;art. 39 quater, all&#8217;interno della L. n. 184 del
1983).</p>



<p class="wp-block-paragraph">6. Nel corso del 2001, mantenendosi una divaricazione già
segnalata in dottrina tra disciplina lavoristica e civilistica in tema di
adozione internazionale, sono stati varati contestualmente, in chiusura della tredicesima
legislatura, il Testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001) e l&#8217;ultima riforma della
disciplina in materia di adozioni e affidi (L. n. 149 del 2001, che ha dettato
ulteriori modifiche alla L. n. 184 del 1983, in particolare sostituendo l&#8217;art.
80).</p>



<p class="wp-block-paragraph">7. La disciplina contenuta nel testo unico n. 151 del 2001,
che costituisce un&#8217;opera di riordino e riorganizzazione della previgente
normativa, comprese le innovazioni e abrogazioni già intervenute prima della
sua adozione, per grandi linee, prevede: a) il riconoscimento di una astensione
dal lavoro a favore della madre (Capo III t.u.), definita congedo di maternità
(art. 2, comma 1, lett. a, tu.), nonché del padre (Capo IV t.u.), definita
congedo di paternità (art. 2, comma 1, lett. b, t.u.); b) una successiva
astensione a titolo di congedo parentale (art. 2, comma 1, lett. c, t.u.),
riconosciuto a entrambi i genitori (Capo V t.u.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">8. La disciplina del Testo unico attribuisce rilevanza alla
filiazione giuridica e la inserisce specificamente all&#8217;interno della disciplina
che ciascun capo dedica ai diversi tipi di congedo. La separazione di
disciplina tra adozioni e affidi nazionali ed adozioni e affidi internazionali
è limitata a poche differenze di trattamento, derivanti dalla regolamentazione
dell&#8217;istituto delle adozioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">9. In via di sintesi, può affermarsi che nel caso di minori
stranieri:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; quando si parla di affidamento, ci si riferisce solo
all&#8217;affidamento pre-adottivo, posto che non può verificarsi il caso
dell&#8217;affidamento provvisorio o temporaneo;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; è previsto il diritto alla permanenza all&#8217;estero di
ciascuno degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come
certificato dall&#8217;ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e
art. 31, comma 2, per il lavoratore, D.Lgs. n. 151 del 2001); si tratta di un
congedo che ovviamente può essere fruito assieme da parte dei due lavoratori,
ma che non dà diritto a copertura economica nè previdenziale, essendo solo
garantita la salvaguardia del rapporto di lavoro subordinato; questo congedo
preliminare, alle diverse condizioni di tutela previste, costituisce deroga al
principio &#8211; previsto per le adozioni nazionali- che i congedi decorrono solo
successivamente all&#8217;ingresso del bambino nel nucleo familiare; a questi fini,
la durata del periodo di permanenza all&#8217;estero è certificata dall&#8217;ente
autorizzato che ha ricevuto l&#8217;incarico di curare la procedura di adozione;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; se si tratta di adozione nazionale, il congedo di
maternità (obbligatorio) da fruire spetterà per i primi cinque mesi successivi
all&#8217;effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozione
internazionale, il congedo &#8211; a scelta della lavoratrice o del lavoratore &#8211;
potrà essere goduto sempre nel limite temporale complessivo dei cinque mesi
predetti): a) prima dell&#8217;ingresso del minore in Italia, durante il periodo di
permanenza all&#8217;estero per l&#8217;incontro con il minore e gli adempimenti della
procedura adottiva; b) entro i cinque mesi successivi all&#8217;ingresso del minore
in Italia;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; quanto alla disciplina del congedo parentale (facoltativo)
e del congedo per la malattia del figlio è la medesima sia per l&#8217;adozione
internazionale che per quella nazionale e la separazione della disciplina in
due articoli (artt. 36 e 37) nel capo sui congedi parentali, rispettivamente
per le adozioni e affidi nazionali e per quelli internazionali, pare dovuta
alla necessità che il Testo unico includesse anche la disciplina prevista in
altra sede (rispetto all&#8217;art. 39 quater e, precisamente, nell&#8217;art. 31, comma 3,
lett. n) della legge sulle adozioni e di precisare che l&#8217;ente autorizzato deve
limitarsi a certificare la durata del congedo stesso, senza possibilità di
intervenire sulla sua estensione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">10. Ciò premesso, al fine di giungere alla soluzione della
questione oggetto del ricorso, il quadro va completato con gli specifici
riferimenti alla complessa procedura di adozione internazionale che, in
esecuzione della Convenzione dell&#8217;Aja come sopra ricordata, è stata introdotta
con la L. n. 476 del 1998, che, modificando la L. n. 183 del 1984, sulle
adozioni, ha previsto l&#8217;intervento della commissione centrale per le adozioni
internazionali quale organismo che presiede alle fasi amministrative del
procedimento di adozione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">11. Tale commissione verifica l&#8217;opera degli enti autorizzati
che sono i soli abilitati dalla legge a curare le procedure di adozione
internazionale. In particolare, ai sensi della L. n. 476 del 1998, art. 3, che
ha sostituito il Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184, l&#8217;ente
autorizzato &#8221; (&#8230;) informa immediatamente la Commissione, il tribunale
per i minorenni e i servizi dell&#8217;ente locale della decisione di affidamento
dell&#8217;autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione necessaria, l&#8217;autorizzazione all&#8217;ingresso e alla residenza
permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di
inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i)
riceve dall&#8217;autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi
al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla
Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge
in collaborazione con i servizi dell&#8217;ente locale attività di sostegno del
nucleo adottivo fin dall&#8217;ingresso del minore in Italia su richiesta degli
adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
dell&#8217;art. 39 quater, comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui le stesse non siano
determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di
permanenza all&#8217;estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi del medesimo
art. 39 quater, comma 1, lett. c) (&#8230;).</p>



<p class="wp-block-paragraph">12. Dal punto di vista delle tutele previdenziali, dunque la
copertura apprestata dall&#8217;ordinamento alla presenza dei lavoratori &#8211; futuri
genitori presso lo Stato estero ed anche il concreto affidamento
dell&#8217;adottando, propedeutico alla definita adozione del minore ai medesimi
genitori adottanti, costituiscono previsioni specifiche e del tutto peculiari.
Ciò è vero sia per la possibilità di fruire, in parte, del congedo
(obbligatorio) di maternità/paternità indennizzato economicamente (ai sensi del
D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 26, comma 3) che per la copertura ai fini
lavorativi e contributivi derivante dalla permanenza all&#8217;estero di ciascuno
degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come certificato
dall&#8217;ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e art. 31,
comma 2, per il lavoratore, D.Lgs. n. 151 del 2001).</p>



<p class="wp-block-paragraph">13. Tali tutele non sono espressione di un principio di
corrispondenza tra avvicinamento della famiglia al minore in suolo estero ed
&#8220;ingresso dello stesso in famiglia&#8221;, al fine di far ritenere che
anche nella fase di sviluppo della procedura in territorio estero possa essere
integrata la condizione voluta dalla legge per la fruizione del congedo
parentale da parte del padre, non ancora, adottivo ai sensi del D.Lgs. n. 151
del 2001, art. 36.</p>



<p class="wp-block-paragraph">14. L&#8217;ingresso del minore e dei genitori adottanti nel
territorio nazionale realizza l&#8217;evento giuridico che deve essere considerato
come momento di inizio del definitivo inserimento all&#8217;interno del nucleo
familiare, mentre tale situazione non può dirsi giuridicamente presente nelle
fasi antecedenti, pur se è già avvenuto il contatto umano che non è venuto meno
nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">15. In questo senso, dunque, la difformità di fruizione del
congedo parentale da parte del padre nell&#8217;ipotesi di adozione nazionale ed
internazionale è più apparente che reale e non suscita alcun dubbio di
incostituzionalità per disparità di trattamento, giacché in quest&#8217;ultimo caso è
al momento dell&#8217;ingresso in territorio nazionale che può dirsi definitivamente
realizzato, anche per legge, l&#8217;effettivo e stabile inserimento del minore nella
famiglia che lo ha adottato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">16. La sentenza impugnata, dunque, ha in effetti violato le
norme denunciate giacché ha ritenuto equiparabile all&#8217;ingresso in famiglia del
minore adottato all&#8217;interno del territorio nazionale, la diversa ipotesi
dell&#8217;affidamento del minore straniero nel territorio d&#8217;origine del medesimo in
periodo precedente al trasferimento definitivo, unitamente alla famiglia
adottiva, presso il territorio dello Stato italiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">17. Per tale ragione, la sentenza deve essere cassata e
rinviata alla stessa Corte d&#8217;appello di Torino, in diversa composizione, che
esaminerà la domanda proposta da B.A. alla luce del seguente principio di
diritto: &#8220;In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da
parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del
2001, art. 36, non può essere fruito prima dell&#8217;ingresso del minore nel
territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene
il definitivo ingresso del minore in famiglia ed inizia a decorrenza l&#8217;arco
temporale previsto dal medesimo articolo per la fruizione del congedo&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">18. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le
spese del giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.Q.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d&#8217;appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.</p>
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