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	<title>assegnazione della casa Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>assegnazione della casa Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni &#8211; Tribunale di Bologna, 3 aprile 2019, ordin. ex art. 702 ter</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 16:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione della casa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni; lo stesso, pertanto, in forza dell&#8217;art. 1599 c.c., è opponibile al terzo acquirente per il periodo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/">Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni &#8211; Tribunale di Bologna, 3 aprile 2019, ordin. ex art. 702 ter</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><em>Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è
equiparabile alle locazioni; lo stesso, pertanto, in forza dell&#8217;art. 1599 c.c.,
è opponibile al terzo acquirente per il periodo di nove anni dall&#8217;assegnazione,
qualora non sia stato trascritto, e anche oltre i nove anni qualora sia stato
trascritto. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA</strong><br><strong>SECONDA SEZIONE CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15841/2016 promossa da:<br><strong>AGRICOLA ALFA S.R.L. </strong>(C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. C. A. elettivamente domiciliato in xxxxxx Bologna presso il difensore avv. C. A.<br>RICORRENTE<br>contro<br><strong>X</strong>, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D. , con il patrocinio dell’avv. V. M. e dell’avv. R. P. xxxxxx  BOLOGNA, elettivamente domiciliato in xxxxxx Bologna presso il difensore avv. V. M.<br>RESISTENTE<br>e<br><strong>Z </strong>con il patrocinio dell’avv. G. I. elettivamente domiciliato in xxxxxx Bologna presso il difensore avv. G. I.<br>RESISTENTE<br>e<br><strong>Y </strong>con il patrocinio dell’avv. M. A. elettivamente domiciliato in xxxxxx BOLOGNA presso il difensore avv. M. A.<br>TERZO CHIAMATO</p>



<p class="wp-block-paragraph">sciogliendo la riserva assunta in data 28 marzo 2019, letti gli atti e i documenti allegati e viste le istanze ed eccezioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente<br>ORDINANZA<br>La causa è sufficientemente istruita su base documentale ed all&#8217;esito della trattazione può essere decisa senza l&#8217;assunzione di ulteriori mezzi istruttori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
domanda non è meritevole di accoglimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con ricorso ex art. 702 <em>bis </em>c.p.c. la ricorrente Agricola Alfa s.r.l. conveniva in giudizio le resistenti X, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D. , nata il 12 novembre 2013, nonché la signora Z , madre della prima, esponendo d’avere acquistato in data 4 agosto 2016, in esecuzione di contratto preliminare, il diritto di usufrutto per la durata di 11 anni su un immobile sito in Bologna, via Alta n. 5, di proprietà di Y , chiedendo la condanna delle resistenti a rilasciare immediatamente il predetto immobile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
costituiva tempestivamente la resistente X, esponendo di essere stata moglie di
Y , alienante del diritto di usufrutto, nonché padre di D. , nei confronti del
quale, in seguito a sentenza di divorzio emessa da Tribunale russo che nulla
aveva disposto in ordine alla comune figlia minorenne, aveva intrapreso ricorso
urgente ex art. 337&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>e
ss. c.c. domandando, fra l’altro, l’assegnazione della casa familiare, sicché
chiedeva la sospensione del giudizio e comunque la reiezione della domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
costituiva altresì la resistente Z chiedendo il mutamento del rito in
ordinario, autorizzazione a chiamare in causa l’alienante del diritto di
usufrutto e comunque insistendo nel merito anch’essa per la reiezione della domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
ricorrente con memoria del 12 gennaio 2017 si opponeva tanto alla sospensione
del processo che al mutamento del rito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Respinte
le richieste di autorizzazione a chiamare il terzo, di sospensione del processo
e di mutamento del rito, veniva disposta con ordinanza del 29 maggio 2017 la
comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. per il tentativo di
conciliazione e, rinviata la causa su richiesta delle parti e preso quindi atto
del mancato raggiungimento di un accordo, con ordinanza del 28 giugno 2018 il
giudice istruttore, ritenuto che nella specie fosse pacifico che la parte
ricorrente avesse acquistato il diritto di usufrutto del bene immobile oggetto
di causa nella piena consapevolezza dell’interesse di parte alienante di
sottrarre il godimento della casa familiare alla propria figlia, così aggirando
il chiaro disposto di cui all’art. 337&nbsp;<em>sexies&nbsp;</em>c.c.,
disponeva l’integrazione del contraddittorio&nbsp;<em>issu iudicis&nbsp;</em>ex art. 107 c.p.c. nei confronti dell’altro
contraente, Y , padre della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quest’ultimo
si costituiva con comparsa di risposta nella quale si associava alla richiesta
di parte ricorrente di rilascio dell’immobile da parte della propria figlia e
delle altre due resistenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Disposta
quindi l’acquisizione del decreto della Corte d&#8217;Appello di Bologna del 23
novembre 2018 – di conferma dell’assegnazione della casa familiare – ed
assegnato a tutte le parti un termine per note conclusive, la causa veniva
discussa oralmente all’udienza del 28 marzo 2019, ove il giudice riservava la
decisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.Dall’esame
degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e all’esito della trattazione,
risulta pacifico che fra la resistente X e il terzo chiamato Y sia intercorso
rapporto di coniugio (matrimonio celebrato in Russia l’8 giugno 2012) sino allo
scioglimento del vincolo matrimoniale per effetto di un provvedimento
dell’Autorità giudiziaria della Repubblica della Moldova (non dunque
dell’autorità russa, come erroneamente allegato dalla difesa della resistente
X), su istanza della moglie, emesso in data 19 febbraio 2016 (doc.3 resistente
Z).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
altresì pacifico che nel corso del matrimonio i due coniugi abbiano avuto una
bambina, D. , nata il 12 novembre 2013, e che il provvedimento di divorzio
della Moldova non contenesse alcuna statuizione in merito all’affidamento,
collocazione e mantenimento della stessa (cfr. doc. 3 resistente Z).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
inoltre documentale che il marito, allontanatosi dalla casa familiare, abbia
perfezionato con la società ricorrente, prima un contratto preliminare in data
16 maggio 2016 (doc. n. 2 ricorrente; contratto trascritto in data 24 maggio
2016), promettendo l’alienazione del diritto di proprietà o comunque del
diritto di usufrutto (il preliminare prevedeva in favore dell’alienante il
diritto di opzione fra trasferimento della proprietà o del solo usufrutto)
dell’appartamento ove abitava e tuttora abita la minore, insieme alla mamma e
alla nonna, e poi, in rapida successione, un contratto definitivo in data 4
agosto 2016 (doc. n. 4 ricorrente) in cui ha optato per la cessione, non della
proprietà, ma del solo usufrutto per undici anni, al prezzo complessivo di euro
11.000,00 (contratto trascritto in data 1 settembre 2016).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È,
infine, documentale che la moglie abbia promosso avanti a questo Tribunale, in
data 25 agosto 2016 (dunque in data posteriore al perfezionamento dei contratti
preliminare e definitivo ma antecedente alla trascrizione del contratto
definitivo), procedimento ex art. 337&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>c.c.
ad esito del quale la casa familiare le è stata assegnata, in ragione della
stabile dimora della figlia, con provvedimento del Tribunale di Bologna del 7
maggio 2018, in atti, divenuto definitivo in seguito alla sua conferma da parte
della Corte d’appello, con decreto del 23 novembre 2018 (per cui tutte le parti
hanno dato atto al verbale del 28 marzo 2019 di non avere interposto
impugnazione).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non
persuade al riguardo l’eccezione di parte ricorrente per cui sarebbero
inutilizzabili i documenti comprovanti l’avvenuta assegnazione della casa
familiare con provvedimento del Tribunale di Bologna confermato dalla Corte
d&#8217;Appello, sul rilievo assorbente della carenza di specifici termini
decadenziali nel rito prescelto dalla stessa ricorrente e della novità comunque
dei detti documenti, formatisi nel corso del presente processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.Il
quesito posto nella presente controversia è se il titolo detentivo spettante al
genitore non proprietario sull’immobile adibito a casa familiare sia opponibile
al terzo, ancorché abbia acquistato dal genitore-proprietario un diritto
incompatibile – nella specie l’usufrutto &#8211; prima dell’emissione del
provvedimento di assegnazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A
tale riguardo, occorre premettere alcune precisazioni sul quadro normativo di
riferimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.1.Funzione
precipua dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare in seguito a
separazione o divorzio dei coniugi, degli uniti civilmente o dei conviventi, è
la tutela della prole, diretta ad evitare che i figli e le figlie minorenni, o
maggiorenni non economicamente indipendenti, abbiano a sommare al trauma della
fine del rapporto tra i propri genitori anche l’ulteriore trauma
dell’allontanamento dall’ambiente nel quale sono cresciuti, il quale
costituisce il centro di «aggregazione di sentimenti» che coinvolgono il minore
con rilevanti implicazioni d’ordine materiale e psicologico, specie avuto
riguardo ai delicati e fragili equilibri che sostengono il percorso evolutivo
del bambino e dell’adolescente (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n.
11096 del 26/07/2002 per cui «la funzione dell&#8217;istituto, che secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale costituisce una misura di tutela
esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche
maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l&#8217;ulteriore
trauma di un allontanamento dall&#8217;abituale ambiente di vita e di aggregazione di
sentimenti»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assegnazione
della casa familiare assolve dunque ad una funzione essenziale per la tutela
dei figli nella delicata fase della separazione dei genitori, la quale trova il
proprio fondamento nella protezione del preminente interesse del minore, che
come noto trova copertura innanzitutto nella Costituzione, agli articoli 2, 29
e 30, nella Convenzione europea dei diritti umani, all’articolo 8 (<em>Diritto al rispetto della vita privata e
familiare</em>), e in special modo nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (il cui valore giuridico è come noto riconosciuto
dall’articolo 6 del Trattato sull&#8217;Unione europea) che all’articolo 7 prescrive
il «rispetto della vita privata e della vita familiare» e, soprattutto, all’articolo
24 afferma in modo innovativo ed univoco i «<em>Diritti
del bambino</em>» (e il cui secondo paragrafo prescrive che «in tutti gli atti
relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato
preminente»), nonché, com’è ovvio, nella cd. Convenzione di New York
(Convenzione internazionale sui diritti dell&#8217;infanzia, approvata dall&#8217;Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) il cui articolo 3 ha imposto
per la prima volta il principio per cui «in tutte le decisioni riguardanti i
fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o
pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l&#8217;interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione».</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assegnazione
della casa familiare presuppone, in ultima analisi, il riconoscimento che gli
interessi preminenti del minore sono protetti solo ove sia assicurato il suo
diritto fondamentale a permanere, ove possibile, nell’ambiente in cui è
cresciuto sino alla separazione dei suoi genitori. L’assegnazione della casa
familiare è attuata in favore del genitore ma protegge un diritto che è
riconosciuto in capo allo stesso minore, che ne è in effetti il titolare sostanziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A
tale riguardo la Corte costituzionale, nella nota decisione con cui ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 155, quarto comma, c.c.,
nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di
assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della
prole, ai fini della sua opponibilità ai terzi, ha rammentato come&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>dell’istituto
dell’assegnazione della casa familiare sia in effetti esclusivamente la
protezione del minore (Corte costituzionale, Sentenza 19-27 luglio 1989 n. 454,
per cui «è dunque &#8220;l&#8217;esclusivo interesse morale e materiale della
prole&#8221; a determinare la spettanza dell&#8217;abitazione al coniuge cui la prole
è affidata»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
natura sovraordinata del diritto del minore a permanere nell’ambiente ove è
cresciuto impone per conseguenza -e senz’altro- una lettura costituzionalmente
e convenzionalmente orientata della disciplina positiva a livello di normazione
ordinaria e, ove risultasse un qualsiasi contrasto fra la stessa e le prescrizioni
derivanti dal diritto euro-unitario, la sua stessa disapplicazione da parte del
giudice nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.2.Prescinde
dai fini della presente decisione l’esame della successione di norme e dei
diversi indirizzi giurisprudenziali in materia di opponibilità ai terzi
dell’assegnazione della casa coniugale (come noto, è fiorito negli anni un
ampio dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, incardinato soprattutto, ma
non solo, sul significato da attribuire al richiamo all’art. 1599 c.c.
contenuto nell’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo
sostituito dall’art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74), attesa in particolare la
non felice formulazione di tale ultima norma, la quale in modo apparentemente
contraddittorio dispone che l&#8217;assegnazione «in quanto trascritta», è opponibile
al terzo acquirente «ai sensi dell&#8217;articolo 1599 del codice civile», che al
comma 3 tuttavia consente l’opponibilità anche in mancanza di trascrizione,
«nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai
fini della presente decisione appare invero sufficiente prendere le mosse dalla
già menzionata decisione delle Sezioni Unite della S.C. che, ponendo fine al
pregresso contrasto giurisprudenziale e dottrinale e optando per
l’interpretazione più favorevole all’assegnatario della casa familiare, ha
stabilito che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, il
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge
affidatario sebbene non trascritto sia comunque opponibile, nei primi nove anni
dalla data di assegnazione, al terzo che avesse acquistato in data successiva
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002: «ai sensi
dell&#8217;art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 -nel testo sostituito
dall&#8217;art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74-, applicabile anche in tema di
separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa
familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è
opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per
nove anni dalla data dell&#8217;assegnazione, ovvero &#8211; ma solo ove il titolo sia
stato in precedenza trascritto &#8211; anche oltre i nove anni»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con
tale decisione, dunque, la Corte ha ritenuto che il richiamo dell’art. 6, comma
6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 1599 c.c. valga a mantenere netta la
distinzione fra l’opponibilità dell’assegnazione oltre i nove anni, per cui non
può prescindersi dalla trascrizione, e l’opponibilità nei primi nove anni dal
provvedimento di assegnazione, per cui l’opponibilità ai terzi prescinde del
tutto dalla trascrizione e pure dalla concreta conoscenza o conoscibilità del
provvedimento di assegnazione da parte del terzo acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va
pure osservato che, come rammentato dalla migliore dottrina, in tale decisione
le Sezioni Unite siano giunte a stabilire che l’assegnazione della casa sia
opponibile ai terzi, sebbene non trascritta, sulla base di un ragionamento
ermeneutico che non si limita ad analizzare il richiamo all’art. 1599 c.c., ma
considera pure l’evoluzione storica dell’istituto, i profili di pubblicità nei
confronti di terzi, nonché i lavori preparatori, la finalità e la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>dello stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.3.Nonostante
qualche incertezza in una parte minoritaria della dottrina e della
giurisprudenza di merito, tale approdo esegetico è rimasto sostanzialmente
fermo nella giurisprudenza di legittimità anche dopo l’entrata in vigore della
L. n. 54/2006, atteso che il mancato richiamo dell’art. 1599 c.c. nel testo
della nuova norma di cui all’art. 155&nbsp;<em>quater&nbsp;</em>c.c.
(per cui «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a terzi, ai sensi dell’art. 2643 c.c.»), non poteva
autorizzare a ritenere che la trascrizione fosse sempre indispensabile ai fini
dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione anche entro il novennio,
dovendosi attribuire rilievo preminente al fatto che l’art. 6, comma 6, l. div.
non aveva costituito oggetto di abrogazione da parte del detto intervento
normativo (cfr. ad es.,&nbsp;<em>ex multis</em>,
Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015; Sez. 6 &#8211; 3,
Ordinanza n. 7007 del 17/03/2017). In buona sostanza, la previsione della
trascrivibilità del provvedimento e il rinvio all’art. 2643 c.c. (in
particolare al suo comma primo, n. 8) non elide, ma si somma, alla previsione
di cui all’art. 1599, terzo comma c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti,
il quadro delineato dalle Sezioni Unite non è sostanzialmente mutato neppure
con la più recente riforma di cui al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, entrata
in vigore il 7 febbraio 2014, atteso che pur abrogando il menzionato art.
155&nbsp;<em>quater&nbsp;</em>c.c., la
disciplina dell’assegnazione della casa familiare oggi contenuta nell’art.
337&nbsp;<em>sexies&nbsp;</em>c.c. ripropone
letteralmente il contenuto del comma 1 dell’abrogato art. 155&nbsp;<em>quater&nbsp;</em>c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va
osservato al riguardo che l’art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 154/2013,
nell’elencare i commi abrogati dell’art. 6 della L. n. 898/1970, ha omesso di
indicare proprio il comma 6 della L. n. 898/1970, contenente la disciplina
dell’assegnazione della casa coniugale nelle procedure divorzili, in cui e`
richiamato l’art. 1599 c.c. come criterio per l’opponibilità del provvedimento.
Né potrebbe parlarsi di abrogazione tacita, per incompatibilità con le nuove
disposizioni, atteso che il legislatore del 2013 laddove ha voluto abrogare
talune norme sul divorzio, lo ha fatto espressamente (cfr. l’espressa
abrogazione dei commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso art. 6, l. div.).
Proprio la delicatezza delle questioni e il noto arresto delle Sezioni Unite
inducono a escludere che il legislatore omettendo di abrogare la
disposizione&nbsp;<em>de qua&nbsp;</em>abbia
voluto comunque abrogarla implicitamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne
consegue che anche a seguito delle dette riforme, l’opponibilità
dell’assegnazione nel limite del novennio deve essere riconosciuta in forza del
combinato disposto degli artt. 6, comma 6 della L. n. 898/1970 e dell’art. 1599
c.c., a prescindere dalla trascrizione (cfr. Corte di cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 1744 del 2018).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
conseguenza di tale lettura del quadro normativo, appare allora evidente come
resti del tutto estranea alla presente decisione ogni questione in merito alla
trascrizione del provvedimento di assegnazione, alla trascrivibilità della
relativa domanda e all’effetto prenotativo delle stesse rispetto a successivi acquisti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come
si è detto, nell’attuale assetto normativo, in ragione del richiamo dell’art.
6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 1599 c.c. si deve intendere,
secondo l’indirizzo ermeneutico precisato dalle Sezioni unite nell’esercizio
della loro funzione di nomofilachia, che per l’opponibilità del provvedimento
di assegnazione della casa familiare nei primi nove anni non vi sia necessità
alcuna di trascrizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.4.Con
autorevole e motivata successiva decisione, la Corte di cassazione ha ritenuto
che il richiamo all’art. 1599 c.c., per cui in caso di locazione infranovennale
è opponibile al terzo il contratto di locazione avente data certa anteriore
all’acquisto, consenta una interpretazione costituzionalmente orientata, in
ragione della quale deve assumersi che nei primi nove anni dal provvedimento di
assegnazione della casa familiare (peraltro la decisione&nbsp;<em>de qua&nbsp;</em>è adottata in ipotesi non di
coniugio, ma di separazione di conviventi&nbsp;<em>more uxorio</em>), lo stesso sia opponibile anche al terzo che pur avendo
acquistato anteriormente al provvedimento, fosse tuttavia pienamente
consapevole della destinazione in concreto dell’immobile a casa familiare di
uno o più minori titolari del diritto di riceverla in assegnazione (Corte di
cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015: «il diritto di godimento
dell&#8217;immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente&nbsp;<em>more uxorio&nbsp;</em>collocatario dei figli
minori è opponibile all&#8217;avente causa dell&#8217;ex convivente proprietario
dell&#8217;immobile, indipendentemente dall&#8217;anteriorità del trasferimento immobiliare
rispetto al provvedimento di assegnazione, sempre che il terzo acquirente sia a
conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di
destinazione impresso al bene in data antecedente all&#8217;alienazione»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo
la S.C., infatti, «non rileva, nella specie, l&#8217;anteriorità del trasferimento
immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione dell&#8217;immobile a casa
familiare disposto dal Tribunale per i minorenni, dal momento che la qualità di
detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al
trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell&#8217;immobile a
casa familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la
ricorrente e le minori medesime fino al suo allontanamento volontario. La
relazione con l&#8217;immobile, in virtù di tale destinazione non ha natura precaria
ma, al contrario, è caratterizzata da un vincolo di scopo che si protrae fino a
quando le figlie minori o maggiorenni non autosufficienti conservino tale&nbsp;<em>habitat&nbsp;</em>domestico».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riformando
l’opposta decisione del giudice di merito, osserva la S.C. che «la centralità
che la Corte d&#8217;Appello ha conferito alle cadenze temporali relative al
trasferimento immobiliare, all&#8217;instaurazione dell&#8217;azione di rilascio e della
domanda di affidamento delle minori ed infine al provvedimento di assegnazione
della casa familiare (la cui datazione non dipende dalla diligenza della
ricorrente e che è opponibile ancorché non trascritto nel novennio), è priva di
rilievo nella specie, in quanto superata dalla conoscenza della preesistenza
della destinazione a casa familiare da parte del terzo acquirente dell&#8217;immobile
e dalla consapevole finalità di eliminarne tale carattere mediante il
trasferimento unitamente al dante causa».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Appare
fuori fuoco ed eccentrico rispetto al tema&nbsp;<em>de qua</em>, l’argomento di parte ricorrente -che riecheggia qualche
opinione critica espressa da una parte della dottrina- per cui tale indirizzo
confliggerebbe col principio della risoluzione dei conflitti in forza della
trascrizione degli atti, atteso che, come visto, qui si verte in tema di
opponibilità (della locazione infranovennale e) del provvedimento di
assegnazione della casa nei primi nove anni, la quale per scelta del
legislatore prescinde del tutto dalla trascrizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
deroga al regime delle trascrizioni non deriva da una interpretazione
giurisprudenziale, ma dal chiaro disposto dell’art. 1599 c.c. che in ipotesi di
locazione infranovennale prescinde del tutto dalle trascrizioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
lettura innovativa, costituzionalmente imposta, della norma non incide dunque
in nulla sull’assetto del regime degli atti trascrivibili: il contratto di
locazione infranovennale è infatti opponibile anche se non trascritto e del
tutto ignoto all’acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti
inconferente è il richiamo della difesa di parte ricorrente alla nota pronuncia
della Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016, posto che la
questione ivi esaminata si pone del tutto al di fuori rispetto alla questione
oggetto della presente controversia, atteso che in quel caso il provvedimento
di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario era stato
tempestivamente e regolarmente trascritto (sicché, come affermato correttamente
dalla Corte, non avrebbe avuto alcun senso richiamare in tale fattispecie i
diversi orientamenti che nel tempo si sono succeduti in tema di opponibilità
dei provvedimenti di assegnazione non trascritti né, tantomeno, richiamare la
pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata e la decisione n. 17971/2015, in
quanto, appunto, aventi ad oggetto provvedimenti di assegnazione che non hanno
avuto alcuna formalità pubblicitaria).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non
v’è dubbio che il rimando dell’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898
alla materia locatizia imponga di per sé un qualche vaglio ermeneutico, attese
le evidenti differenze fra locazione e assegnazione della casa familiare. Tale
vaglio ermeneutico non può non tenere conto della natura dei diritti in
gioco,&nbsp;<em>i. e.&nbsp;</em>del
particolare rilievo anche costituzionale e convenzionale dei preminenti
interessi dei bambini. Già il parallelo tracciato dalle SSUU fra locazione
infranovennale e opponibilità dell’assegnazione della casa nei primi nove anni
è frutto di una, condivisibile, interpretazione del dato letterale. Nel caso
della locazione, inoltre, vi è un atto negoziale con cui le parti danno luogo
al rapporto locatizio; nel secondo caso vi è invece un provvedimento giudiziale
che accerta la sussistenza di un diritto del minore a (continuare a) abitare
l’immobile. Nel primo caso il contratto è fonte del diritto, sicché la legge
impone che lo stesso abbia necessariamente data certa antecedente l’acquisto da
parte del terzo; nel secondo caso il diritto del minore, oggetto di protezione
giuridica, precede il provvedimento, sicché si pone il tema della opponibilità
del provvedimento nei confronti del terzo che fosse comunque pienamente
consapevole della sussistenza del diritto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
allora del tutto plausibile e coerente con la natura degli interessi e dei
diritti fondamentali del bambino, che in ipotesi di separazione dei suoi
genitori il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia opponibile,
nei primi nove anni dalla sua emanazione, all’acquirente che fosse a conoscenza
del fatto che l’immobile costituiva la casa familiare del minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assetto
attualmente delineato dalla Suprema Corte garantisce la circolazione dei beni
non meno di quanto faccia l’art. 1599 c.c. per le locazioni infranovennali. Va
anzi evidenziato che mentre in quel caso il contratto è sempre opponibile al
terzo, anche se questi versi in buona fede, in questo caso il terzo in buona
fede è sempre tutelato, restando il diritto del minore opponibile soltanto
all’acquirente in mala fede, che fosse cioè consapevole della lesione procurata
al minore dalla propria operazione di acquisto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.Così
delineato, a grandi linee e solo per quanto qui rileva, il quadro dei canoni
giuridici in gioco nella fattispecie&nbsp;<em>de
qua</em>, tornando invece all’analisi dei presupposti di fatto della
controversia in decisione, va osservato che mentre risultano pacifiche e/o
documentali tanto la relazione di coniugio, la cessione temporanea
dell’usufrutto, quanto l’assegnazione in via definitiva della casa alla
resistente, oggetto di dibattito processuale è, innanzitutto, la consapevolezza
della odierna ricorrente, terza cessionaria del diritto di usufrutto, della
destinazione in concreto della casa a abitazione della minore e la sua dolosa
compartecipazione al tentativo del padre di sottrarre l’immobile alla sua
funzione di casa familiare della propria figlia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.1.Che,
invero, il padre sia stato pienamente consapevole della lesione del diritto
della propria figlia minorenne derivante dalla cessione, sia pure per undici
anni, di abitare l’immobile, non può sensatamente dubitarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pur
scontando la verosimile scarsa conoscenza del medesimo del dato giuridico, è
invero certo che lo stesso sapesse che l’alienazione del diritto di abitare
(all’infimo prezzo di € 11.000,00, poco meno di ottanta euro mensili) avrebbe
potuto condurre al forzato trasferimento della propria figlia dalla sua casa,
mentre poco rileva e importa se il medesimo fosse pure consapevole o meno della
legittimità di tale proprio fine per l’ordinamento italiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’allegazione
del terzo chiamato Y , per cui la moglie gli avrebbe manifestato l’intenzione
di trasferirsi a breve in Moldova, lasciando l’appartamento, non è in alcun
modo credibile ed è rimasta del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Tale affermazione, d’altra parte, non pare confermata, e risulta anzi smentita,
dalla condotta della moglie, che, lungi dal programmare un trasferimento in
patria, appena raggiunta dalla notizia dell’alienazione (in ragione
dell’intimazione a rilasciare l’immobile trasmessale dalla società ricorrente
in data 24 giugno 2016), ha richiesto immediatamente l’assegnazione della casa
con ricorso ex art. 337&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
d’altra parte pacifico che la resistente abiti da tempo in Italia, dove convive
anche con la madre, e che la bambina sia nata in Italia, che qui frequenti la
scuola dell’infanzia ed abbia qui ogni relazione significativa, sicché, in
carenza di qualsiasi contraria evidenza, la pretesa intenzione di tornare in
Moldova non appare credibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.2.Non
è seriamente contestato dalla parte ricorrente, e non è invero dubitabile, che
anche la terza cessionaria fosse perfettamente consapevole della destinazione
dell’immobile a casa familiare e della sua abitazione da parte della figlia
dell’alienante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle
proprie difese la ricorrente non ha mai allegato d’essere stata all’oscuro
della abitazione dell’appartamento da parte della moglie e della figlia
dell’alienante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
medesima ha basato le proprie difese esclusivamente sulla ritenuta
inopponibilità dell’assegnazione della casa familiare, sull’assunto, come visto
infondato, che anche nei primi nove anni il provvedimento sia opponibile al
terzo acquirente solo se trascritto prima della trascrizione dell’acquisto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche
dopo la costituzione delle resistenti, la parte ricorrente non ha mai allegato
di avere ignorato le circostanze allegate dalle stesse, limitandosi a ribadire
l’inopponibilità a se del diritto della bambina a permanere nella propria casa
dopo il divorzio dei genitori e della irrilevanza della assegnazione della casa
familiare in carenza di trascrizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
peraltro documentale che la ricorrente al momento del perfezionamento del
contratto fosse invero pienamente consapevole che l’appartamento di cui voleva
acquistare l’usufrutto costituiva la casa familiare della moglie e della figlia
dell’alienante, posto che la promissaria acquirente in data 24 giugno 2016 (fra
il preliminare e il definitivo) notificava alle stesse la intimazione a
rilasciare immediatamente l’immobile, così attestando in modo univoco e
irrefutabile di avere la piena consapevolezza di acquistare un immobile abitato
dalla ex moglie dell’alienante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale
consapevolezza precedeva senz’altro lo stesso contratto preliminare, atteso che
è pacifico che l’acquirente abbia visitato a fine gennaio 2016 l’appartamento
prima di intraprendere l’operazione commerciale (circostanza allegata dal terzo
chiamato nella propria comparsa di risposta, depositata il 12 novembre 2018, e
mai contestata), avendo dunque modo di verificare che lo stesso era abitato da
più persone, fra cui la bambina, mentre dalla comparsa di risposta del terzo
chiamato si legge che sin dal contratto preliminare «il signor Y aveva,
tuttavia, avvertito la Agricola Alfa s.r.l. del fatto che all’interno
dell’immobile si trovava la ex moglie».</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
buona sostanza, l’acquirente al momento del contratto definitivo aveva piena e
indiscussa consapevolezza che l’appartamento era abitato dalla famiglia
dell’alienante, che le parti erano separate o divorziate e che ivi abitava
anche una bambina, figlia dell’alienante. Come si è detto, appare risibile e
comunque privo di prova l’argomento di parte Y per cui la moglie gli avrebbe
riferito che voleva tornare a vivere in Moldova, e comunque non è stato mai
allegato che tale (falsa) informazione sia stata mai comunicata alla società
promissaria acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
conclusione, la stessa parte ricorrente non ha mai sostenuto d’essere stata
ignara della destinazione dell’appartamento e la sua consapevolezza
emerge&nbsp;<em>ex carta&nbsp;</em>dalla
intimazione a rilasciare l’immobile trasmessa prima del perfezionamento del
contratto definitivo. Lo stesso particolare contenuto tecnico dell’operazione
commerciale, con la cessione del solo diritto di usufrutto (quasi ad asportare
chirurgicamente il diritto di abitazione, conservando integro il futuro diritto
di proprietà dell’alienante) presuppone e postula uno specifico approfondimento
dei rispettivi interessi, sicché non può dubitarsi che la parte acquirente (che
aveva il legittimo scopo, come si legge nel ricorso introduttivo, «di operare a
scopo di lucro nell’ambito della locazione a breve e lungo termine») abbia avuto
chiara contezza delle specifiche esigenze dell’alienante, fra cui la necessità
di «mettere a reddito», dopo il divorzio, la propria casa familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.4.In
conclusione, nel caso di specie l’interesse del terzo acquirente
necessariamente regredisce, per il semplice fatto che questi conosceva la
destinazione dell’immobile a casa familiare, in cui abitavano la ex moglie e la
figlia dell’alienante, ed anzi verosimilmente si accordava col medesimo proprio
all’evidente scopo di sottrarlo dal patrimonio di quest’ultimo, emergendo dagli
atti l’evidenza di una vera e propria&nbsp;<em>partecipatio
fraudis&nbsp;</em>della società immobiliare terza acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
domanda volta al rilascio dell’immobile da parte delle resistenti in ragione
della sua occupazione&nbsp;<em>sine
titulo&nbsp;</em>non è dunque meritevole di accoglimento, atteso che
l’abitazione dell’appartamento da parte delle resistenti è fondata su un
provvedimento giurisdizionale opponibile all’acquirente (o comunque, nel caso
della Z, su ragioni di ospitalità da parte della legittima titolare del
diritto).</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.La
domanda è da respingere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.La
condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di
soccombenza, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa
(€ 11.000,00), della trattazione e dei parametri vigenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tenuto conto che la citazione in giudizio del terzo chiamato è conseguenza dell’azione della ricorrente e che tuttavia non v’è soccombenza attesa l’adesione di questi alle ragioni della domanda, debbono compensarsi le relative spese.<br>P.Q.M.<br>Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,<br>RESPINGE la domanda;<br>CONDANNA la ricorrente all’integrale rifusione delle spese della presente lite che liquida in favore della resistente X in € 4.835,00 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;<br>CONDANNA la ricorrente all’integrale rifusione delle spese della presente lite che liquida in favore di Z in € 4.835,00 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;<br>DICHIARA integralmente compensate le spese fra le altre parti.<br>MANDA alla cancelleria per comunicazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bologna, 3 aprile 2019<br>Il Giudice<br>dott. Marco Gattuso<br>Pubblicazione il 03/04/2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/">Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni &#8211; Tribunale di Bologna, 3 aprile 2019, ordin. ex art. 702 ter</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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