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	<title>condizioni economiche patrimoniali Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>condizioni economiche patrimoniali Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni economiche patrimoniali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Tribunale di Parma, Sez. I, 12 febbraio 2019 n. 258  (sentenza) pres. Mari, rel. Vena Alla luce delle linee indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite 18287 del <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/">Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tribunale di Parma, Sez. I, 12 febbraio 2019 n. 258  (sentenza) pres. Mari, rel. Vena</strong></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph">Alla luce delle linee indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite 18287 del 2018, la durata ultra trentennale del matrimonio, il contributo personale dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune e dell&#8217;altro coniuge durante la vita matrimoniale› l&#8217;insufficienza dei redditi propri e l&#8217;età della stessa, prossima ai settanta anni, che certamente non favorisce una ricollocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell&#8217;attore, consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Assegno di divorzio- Riconoscimento congiunto del diritto all&#8217;assegno di divorzio &#8211; Controversia sul <em>quantum </em>&#8211; Principi disposti da Cass.18287/2018 </strong><br><em> </em><strong>(Rif. Leg. art.5 L.898/1970) </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il Tribunale Ordinario di Parma</strong><br><strong>Prima Sezione Civile</strong><br>composto dai seguenti Magistrati:<br>dott. <strong>Renato Mari &#8211; </strong><em>Presidente</em><br>dott.ssa <strong>Maria Pasqua Rita Vena </strong>&#8211; <em>Giudice relatore-estensore</em><br>dott.ssa <strong>Silvia Grani </strong>&#8211; <em>Giudice</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SENTENZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">nella causa di primo grado iscritta al n. 0000 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l&#8217;anno 2014</p>



<p class="wp-block-paragraph">promossa da<br>X , elettivamente domiciliato in Milano, via xxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avv. P. M. del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata all&#8217;atto di costituzione di nuovo difensore (<strong><em>ricorrente</em></strong>)<br>contro<br>Y , elettivamente domiciliata in Parma, strada xxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avv. M. R., che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato (<strong><em>resistente</em></strong>)<br>e con l&#8217;intervento del<br>P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggetto:</p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph"><em><strong>Divorzio contenzioso &#8211; Cessazione effetti civili del matrimonio</strong></em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CONCLUSIONI DELLE
PARTI COSTITUITE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">[<em>Omissis</em>]</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con ricorso depositato il 29/4/2014, X chiedeva all&#8217;intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da
lui contratto con Y il 20/3/1972, unione dalla quale erano nati due figli,
ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il X invocava l&#8217;applicazione
dell&#8217;art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla
Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal
12/5/2009, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale
nel contesto del giudizio di separazione giudiziale, poi trasformatasi in
consensuale ed omologata dal Tribunale di Parma con decreto in data 21/5/2009.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La difesa del ricorrente specificava che le parti erano pervenute
ad una soluzione conciliativa del giudizio di separazione, che prevedeva la
corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a €
3.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di gestione e delle utenze
della casa coniugale; rappresentava, tuttavia, che egli negli ultimi anni aveva
subito una contrazione dei propri redditi, sicché non era più in grado di
versare l&#8217;assegno nella misura concordata in sede separativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chiedeva, quindi &#8211; a fronte della propria ridotta capacità
reddituale, che vedeva introiti mensili lordi di € 4.000,00 per attività
lavorative ed € 3.000,00 per emolumenti pensionistici &#8211; che fosse prevista una
riduzione dell&#8217;importo periodico in favore del coniuge, con rideterminazione in
misura pari a € 2.000,00 mensili dell&#8217;assegno divorzile da egli dovuto,
dichiarandosi comunque disposto a provvedere anche al pagamento delle spese di
gestione della casa coniugale e segnatamente delle spese per le utenze, le
assicurazioni e la manutenzione del giardino. Il X domandava inoltre che,
laddove i suoi introiti fossero ulteriormente calati, l&#8217;assegno per la moglie
fosse ridotto in misura proporzionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, il
X chiedeva che fossero confermate le condizioni concordate in sede di
separazione, che prevedevano il godimento separato da parte di ciascun coniuge
delle due unità abitative ricavate tramite la chiusura della porta
intercomunicante tra il piano seminterrato e i restanti piani. In particolare,
la taverna e il garage dovevano restare in uso esclusivo al ricorrente, mentre
i restanti piani, il giardino e il posto auto in cortile dovevano essere
assegnati in uso alla Y. II mobilio della casa coniugale doveva rimanere ad
arredo della stessa casa, per essere diviso solo in un secondo momento, a
semplice richiesta di uno dei coniugi ed in maniera paritetica tra gli stessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si costituiva in giudizio Y , la quale aderiva alla domanda di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente declaratoria
della perdita del cognome maritale, ma chiedeva che le fosse riconosciuto un
assegno divorzile pari a € 5.000,00 mensili e che la casa coniugale fosse a lei
assegnata. La resistente rappresentava che la situazione economica del marito
era, in realtà, migliorata rispetto a quella sussistente al momento della
separazione, avendo il X ceduto nell&#8217;anno 2010 le partecipazioni societarie di
cui era titolare, con un ricavato complessivo di € 636.000,00.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con ordinanza riservata depositata in data 26/11/2014, resa
all&#8217;esito dell&#8217;udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, dato atto
del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i
provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, confermando le
condizioni economiche concordate dai coniugi in sede di separazione (che
prevedevano la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della Y
pari a € 1.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di gestione e della utenze
della casa coniugale), e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione
della causa nel merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con ricorso in corso di causa, originante il sub procedimento
iscritto al n. 2859-1/2014, depositato in data 4/2/2015, ossia a distanza di
appena due mesi dall&#8217;adozione dei provvedimenti provvisori, il X chiedeva la
riduzione ad € 1.000,00 dell&#8217;assegno di mantenimento per la moglie, deducendo
che la società Dosan Infracore Germany GmbH, con cui egli aveva in precedenza
stipulato due contratti di collaborazione (il primo, per il periodo
1.1.2013-31.12.2013; il secondo, per il periodo 1.1.2014-31.12.2014) non aveva
più rinnovato per l&#8217;anno 2015 il predetto contratto, con la conseguenza che
egli aveva subito una drastica contrazione della capacità reddituale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Y si opponeva alla chiesta riduzione, contestando la fondatezza
degli assunti avversari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Giudice Istruttore rigettava il ricorso, posto che le ragioni
poste a fondamento dell&#8217;istanza trovavano una secca smentita proprio nella
documentazione prodotta dallo stesso ricorrente: invero dalla missiva inviata
dalla *** Germany GmbH emergeva che l&#8217;incarico di collaborazione con il X era
stato in realtà rinnovato quanto meno sino alla data del 31/12/2015, sicché al
momento della proposizione del ricorso il rapporto di collaborazione era ancora
in atto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Istruita la causa
mediante l&#8217;esperimento di indagini di Polizia Tributaria, veniva disposta una
CTU contabile-estimativa al fine di verificare la reale situazione
economico-patrimoniale del X alla luce dei dati emergenti dalla relazione
trasmessa dalla Guardia di Finanza.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle more dell&#8217;espletamento della CTU, con ricorso in corso di
causa depositato in data 20/1/2017, originante il sub procedimento iscritto al
n. 2859-3/2014, il X instava per la riduzione dell&#8217;assegno di mantenimento
riconosciuto a favore della moglie in sede di provvedimenti provvisori,
chiedendo in particolare che l&#8217;assegno fosse ridotto ad una somma mensile non
superiore ad € 1.000,00, tenuto conto del pignoramento in essere di € 518,00
mensili, o ad € 1.500,00 mensili in caso di cancellazione del pignoramento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Domandava, inoltre, di essere esonerato dall&#8217;obbligo di provvedere
al pagamento di tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale,
comprensive di imposte, assicurazione e utenze, di cui usufruiva unicamente la
Y. Instaurato il contraddittorio anche su questa seconda istanza di modifica,
all&#8217;udienza del 12/7/2017, su istanza concorde dei procuratori delle parti, la
trattazione del ricorso veniva rinviata al 19/12/2017, al fine dell&#8217;esperimento
di un tentativo di conciliazione tra le parti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla predetta udienza, comparse le parti personalmente, veniva
disposto un ulteriore rinvio, sempre su richiesta dei difensori, ai fini della
definizione bonaria della vertenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Stante l&#8217;infruttuoso esperimento da parte del CTU di ogni
tentativo volto a trovare un accordo conciliativo tra le parti, all&#8217;udienza del
17/5/2018, i procuratori delle parti, dato atto del mancato deposito della CTU,
chiedevano che la causa fosse rinviata all&#8217;udienza del 3/10/2018 già fissata
per la precisazione delle conclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Indi, all&#8217;udienza del 3/10/2018 i difensori delle parti
precisavano le proprie conclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La causa era, quindi, rimessa al Collegio, con concessione del
termine ridotto di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali
e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">* * *</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel
caso di specie i presupposti richiesti dall&#8217;art. 3, n. 2 lett. b), L. 1°
dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla
pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui
le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella
procedura di separazione consensuale, omologata con decreto in data 21/5/2009.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del
consorzio familiare: il tempo oramai trascorso dalla separazione, il
complessivo tenore delle allegazioni delle parti ed il fatto che il ricorrente
ha intrapreso una stabile convivenza con la sua nuova compagna sono tutte
circostanze che denotano l&#8217;irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir
meno della comunione materiale e spirituale tra in coniugi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nulla osta pertanto alla declaratoria di cessazione degli effetti
civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario contratto
dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello Stato Civile di
procedere all&#8217;annotazione della presente sentenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla cessazione degli effetti civili del matrimonio consegue&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;la perdita del cognome
maritale che la moglie aveva aggiunto al proprio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sull&#8217;assegnazione
della casa coniugale</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò posto, deve innanzitutto escludersi che ricorrano i
presupposti per l&#8217;assegnazione della casa coniugale a favore dell&#8217;uno o
dell&#8217;altro coniuge, stante la mancanza di figli minori di età o di figli
maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, conviventi con le
parti. Invero, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell&#8217;art.
337&nbsp;<em>sexies</em>&nbsp;c.c., facendo
espresso riferimento all&#8217;interesse dei figli, conferma che il godimento della
casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. La &#8220;<em>ratio</em>&#8221; della norma è quella di
salvaguardare il preminente interesse della prole, onde evitare che i figli,
incolpevoli vittime della separazione dei genitori, abbiano a subire, oltre al
trauma psicologico derivante dalla rottura del &#8220;<em>consortium</em>&#8221; familiare, ulteriori disagi in conseguenza del
forzato sradicamento dall&#8217;ambiente in cui si sono formati gli affetti ed hanno
vissuto fino allora. Ne discende che, in assenza di figli minori o maggiorenni
economicamente non autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la
sentenza di separazione o di divorzio un provvedimento di assegnazione della
casa coniugale, con il relativo mobilio, quale che sia il titolo che giustifica
la disponibilità dell&#8217;abitazione familiare, sia esso un diritto di godimento o
un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi. (Cass.
sent. n. 16398 del 24/07/2007). Conseguentemente, nel caso di specie, la casa
familiare, con tutti i suoi arredi, essendo in comproprietà tra i coniugi,
resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi
riferimento per l&#8217;uso e la divisione della stessa (Cass. sent. n. 6979 del
22/03/2007).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, deve essere rigettata sia la domanda di
assegnazione dell&#8217;intera casa coniugale avanzata dalla Y sia la domanda
avanzata dal X di assegnazione a ciascun coniuge di una delle unità abitative,
con i relativi arredi, ricavate (già in sede di separazione) tramite la
chiusura della porta intercomunicante tra il piano seminterrato e i restanti
piani.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sull&#8217;assegno
divorzile</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principale, se non unico, punto di controversia del presente
procedimento, per avere impegnato in modo pressoché esclusivo la dialettica
processuale, è il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;dell&#8217;assegno
divorzile dovuto dal X in favore della Y. Il ricorrente non ha mai messo in
discussione il diritto della moglie ad ottenere un assegno post coniugale,
riconoscendo che la stessa non dispone di redditi propri, ma ha sempre
contestato l&#8217;importo preteso, ritenendo che le stesso fosse esoso e
sproporzionato rispetto ai propri introiti mensili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel corso del giudizio, il X ha modificato le proprie richieste in
punto di quantificazione dell&#8217;assegno di mantenimento per la moglie, e
segnatamente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; inizialmente nel ricorso introduttivo, ha chiesto che tale
assegno fosse determinato nella misura di € 2.000,00 mensili, manifestando al
contempo la volontà di farsi interamente carico delle spese di gestione della
casa coniugale ed in particolare delle spese relative alle utenze domestiche,
alla manutenzione del giardino e alle assicurazioni;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; poi, con ricorso in corso di causa depositato in data 4/2/2015,
ha chiesto che tale assegno fosse ridotto ad € 1.000,00, con esonero dal
pagamento delle utenze e delle spese di gestione della casa coniugale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; poi ancora, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del
29/10/2015 (depositata ancor prima che il Giudice Istruttore rigettasse l&#8217;istanza
di modifica in precedenza avanzata), ha chiesto che l&#8217;assegno fosse
riconosciuto nella misura di € 2.000,00 mensili;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; con ricorso depositato in corso di causa il 20/1/2017, ha
chiesto che l&#8217;assegno fosse ridotto ad una somma mensile non superiore ad €
1.000,00, tenuto conto del pignoramento in essere di € 518,00 mensili, o ad €
1.500,00 mensili in caso di cancellazione del pignoramento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente
ha chiesto determinarsi l&#8217;emolumento in questione in misura pari a € 1.000,00
mensili a far data dal mese di settembre 2018, con esonero dal pagamento delle
spese di gestione e dei costi delle utenze della casa coniugale, mentre la
Lavagna ha insistito nel domandare per sé un assegno di € 5.000,00 mensili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, ai fini della
decisione appare necessario soffermarsi sulla recentissima pronuncia delle
Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l&#8217;1 luglio 2018,
ha ridefinito i principi in materia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Partendo dall&#8217;esame del dato normativo di cui all&#8217;art. 5 L. Div.,
nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come
modificata dall&#8217;intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno
richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza n.
11490/1990), nel quale era stato affermato che l&#8217;assegno divorzile aveva
carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la
sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge
istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi,
cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un &#8220;<em>tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tale affermazione di principio, rimasta ferma per quasi un
trentennio, si era recentemente contrapposto altro orientamento, cui aveva dato
avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza, n. 11504 del
2017, che, pur condividendo la premessa sistematica della rigida distinzione
tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della
inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all&#8217;ultima parte
dell&#8217;art. 5, comma 6, L. Div.) e criterio determinativo (fondato sugli elementi
di cui alla prima parte della norma cit.), aveva individuato come parametro
della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante &#8211; non più il tenore di vita
analogo a quello avuto in costanza di matrimonio quanto piuttosto &#8211; la &#8220;<em>non autosufficienza economica</em>&#8221;
dello stesso, rimarcando come solo all&#8217;esito del positivo accertamento di tale
presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell&#8217;assegno
indicati nella prima parte della norma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica
entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio
attributivo dell&#8217;assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 (fondato &#8211;
come detto &#8211; sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale) si espone
oggettivamente ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione;
dall&#8217;altro, che l&#8217;impostazione prospettata dalla sentenza n. 13504/2017, nel
suo dare rilievo esclusivo alla astratta condizione economico-patrimoniale
soggettiva dell&#8217;ex coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata
dalla relazione matrimoniale che pure c&#8217;è stata tra i coniugi, e che ha
comportato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono
aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso
irreversibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I giudici di legittimità con la sentenza n. 18287/2018 hanno
statuito il seguente principio di diritto &#8220;<em>Ai sensi della&nbsp;L. n. 898 del 1970, art. 5&nbsp;comma 6 dopo
le modifiche introdotte con la&nbsp;L. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell&#8217;assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, richiede l&#8217;accertamento
dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi o comunque dell&#8217;impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, attraverso l&#8217;applicazione dei criteri di cui alla prima
parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla
luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all&#8217;età dell&#8217;avente diritto</em>&#8220;, introducendo la necessità di una
valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini
dell&#8217;accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando
la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi
dell&#8217;assegno di divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si legge al riguardo in particolare &#8220;<em>L&#8217;eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e
criteri determinativi dell&#8217;assegno di divorzio e la conseguente inclusione,
nell&#8217;accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti
nell&#8217;art. 5 c. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza
togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica patrimoniale
delle parti, di escludere i rischi d&#8217;ingiustificato arricchimento derivanti
dall&#8217;adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva,
ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni
molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni
economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di
autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente
alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzioni della vita
familiare</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La valutazione da compiere è, dunque, quella essenzialmente di
accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente
esistente tra i coniugi e l&#8217;impegno profuso dal coniuge economicamente più
debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio
oltre che comune anche dell&#8217;altro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il pregio della suddetta pronuncia è quello di aver chiarito che
l&#8217;assegno divorzile assicura al coniuge economicamente più debole una tutela in
chiave perequativa, ogni qual volta sussista una sensibile disparità di
condizioni economico-patrimoniali (ancorché non dettate dalla radicale mancanza
di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale
conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione
della vita familiare), e al tempo stesso una funzione compensativa, nella
misura in cui l&#8217;assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia
sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in
ragione di scelte endofamiliari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, all&#8217;assegno divorzile viene attribuita una funzione
equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall&#8217;ex coniuge economicamente più debole alla
gestione del&nbsp;<em>ménage</em>&nbsp;familiare
e alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò posto, aderendo all&#8217;opzione ermeneutica prospettata dalle
Sezioni Unite, quanto al caso concreto, si osserva quanto segue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle
parti attesta una assoluta disparità tra gli ex coniugi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dagli atti di causa emerge, quale circostanza pacifica e non
contestata, che la Y, oggi sessantottenne, ha dedicato la sua vita alla
famiglia e alla crescita dei figli, così consentendo al marito di svolgere a
pieno la sua attività professionale. L&#8217;età avanzata della resistente e una
qualificazione professionale pressoché inesistente hanno oggettivamente
impedito alla Y, dopo la separazione, di inserirsi utilmente in un mercato del
lavoro, notoriamente poco favorevole per profili come quello della convenuta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (vd. Modello
Unico Persone fisiche anni di imposta 2013-2016) la Y, oltre al reddito da
assegno di divorzio, anche se non corrisposto nella sua interezza (il X ha,
infatti, versato negli ultimi anni l&#8217;importo di € 2.000,00 al mese,
costringendo la resistente a ricorrere alla procedura di pignoramento della
pensione presso l&#8217;INPS), percepisce un modestissimo reddito di circa € 2.600,00
all&#8217;anno, relativo all&#8217;attività dalla stessa prestata in un&#8217;impresa familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consta, inoltre, che la Y è comproprietaria, unitamente al marito
dell&#8217;ex casa coniugale. Si tratta di una villetta, sita nel comune di Parma,
via *** 8, il cui valore medio di stima &#8211; ricavato dal CTU utilizzando i
parametri dell&#8217;Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati
periodicamente dall&#8217;Amministrazione Finanziaria &#8211; risulta pari a € 424.800,00.
Dalle disposte indagini di Polizia Tributaria emerge, altresì, che nell&#8217;anno 2014,
anno di instaurazione del presente giudizio, la Y era titolare di depositi
bancari ed investimenti finanziari per una somma pari a circa € 245.000,00 alla
data del 31/12/2014 (vd. relazione Guardia di Finanza).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto, invece, al resistente, il X è attualmente pensionato,
avendo come unica fonte di reddito la propria pensione. In precedenza, il X ha
svolto l&#8217;attività di dirigente e di consulente di azienda, oltre ad essere
stato titolare di partecipazioni societarie, che sono state cedute a terzi già prima
dell&#8217;introduzione del presente giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al fine di procedere alla esatta ricostruzione della situazione
patrimoniale del X nel corso del giudizio è stata espletata una CTU.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene, dalla relazione peritale emerge che il X ha percepito un
reddito annuo netto pari a € 138.346,00 nell&#8217;anno di imposta 2012 (reddito
netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 11.529,00), un reddito
annuo netto pari a € 75.858,00 nell&#8217;anno di imposta 2013 (reddito netto medio
mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 6.322), reddito annuo netto pari a
€ 54.202,00 nell&#8217;anno di imposta 2014 (reddito netto medio mensile, calcolato
su dodici mesi, pari a € 4.517,00), reddito annuo netto pari a € 55.737,00
nell&#8217;anno di imposta 2015 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici
mesi, pari a € 4.645,00), reddito annuo netto pari a € 26.609,00 nell&#8217;anno di
imposta 2016 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a €
2.217,00).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rileva, tuttavia, il Tribunale che il reddito netto indicato dai
CTU risulta tuttavia già decurtato delle somme versate a titolo di assegno al
coniuge (vd. rigo RP22 relativo agli oneri deducibili), somme che invece devono
essere computate ai fini della quantificazione della reale capacità reddituale
del ricorrente. Sicché non è corretto affermare che il X dispone di entrate
mensili pari ad appena € 4.517,00 nell&#8217;anno di imposta 2014, pari ad € 4.645,00
nell&#8217;anno di imposta 2015 e pari ad € 2.217,00 nell&#8217;anno di imposta 2016, posto
che tali importi sono stati calcolati al netto dell&#8217;assegno di € 2.000,00
mensili versato alla Y: in altri termini, si tratta di ciò che resta in tasca
al X dopo aver versato alla moglie l&#8217;assegno di mantenimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dagli atti di causa emerge inoltre che il X era intestatario di
partecipazioni in due società, la Alfa spa e la EuroBeta spa, riconducibili ad
Gruppo Gamma, fino all&#8217;esercizio 2010, avendole cedute a terzi nel medesimo
esercizio, per complessivi € 657.207,00 , confluiti fra le proprie
disponibilità liquide.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A completare il quadro va, infine, rimarcato come il X sia
comproprietario, unitamente alla ex moglie, della villetta adibita a casa
coniugale, a cui il CTU ha attribuito un valore medio di stima pari a €
424.800,00.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Risulta, inoltre, quale circostanza pacifica e ammessa dallo
stesso ricorrente nei propri scritti difensivi, che successivamente alla
separazione il X ha intrapreso una stabile convivenza con la sua attuale
compagna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La profilazione degli ex coniugi, come sin qui delineata, consente
di svolgere alcune finali considerazioni in merito alla questione in esame.
Come già innanzi precisato, non è qui in discussione la spettanza dell&#8217;assegno
divorzile, poiché lo stesso attore riconosce la sussistenza del diritto in capo
alla controparte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Del resto, la pressoché totale assenza di redditi propri in capo
alla Y rende evidente come l&#8217;odierna convenuta versi in una situazione di
palese inadeguatezza dei mezzi e di incapacità oggettiva di procurarseli,
considerata l&#8217;età ormai avanzata, la mancanza di una particolare qualificazione
professionale e le oggettive difficoltà di immettersi nel mercato del lavoro in
queste condizioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò posto, prima di procedere alla quantificazione dell&#8217;assegno
divorzile dovuto dal X, appare opportuno evidenziare che il CTU,
nell&#8217;espletamento del suo incarico, essendo stata manifestata dalle parti la
volontà di giungere ad un accordo transattivo, ha dedicato un considerevole
periodo di tempo (dalla data di conferimento dell&#8217;incarico, ossia giugno 2017,
e fino al mese di marzo 2018) alla attività di mediazione, arrivando a
definirne i termini, le condizioni ed il perimetro complessivo della
conciliazione, sostanzialmente condiviso dalle parti, con unica eccezione sui
tempi e modalità di messa in vendita della casa coniugale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi i termini della conciliazione (cfr. documentazione
depositata in atti e allegata all&#8217;istanza del CTU del 20.03.2018):</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; &#8220;<em>importo dell&#8217;assegno
mensile da corrispondere alla signora Y da parte del signor X: convenuto in €
1.100,00;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; importo una tantum
da corrispondere alla signora Y da parte del signor X, a saldo e stralcio e
definizione delle complessive richieste della medesima: € 350.000,00 (in
un&#8217;unica soluzione ricomprendendo anche gli arretrati alimenti non corrisposti
dal X);</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; suddivisione degli
arredi e del mobilio ubicato nella casa coniugale in ragione del 50% ciascuno;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; pagamento delle
utenze e delle spese della casa coniugale da parte del signor X, come da
sentenza di separazione e fino alla vendita della medesima casa;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; utilizzo della
casa coniugale, limitatamente alla taverna e al garage, al signor X, come da
sentenza di separazione, fino alla vendita della casa medesima;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; vendita della casa
coniugale con divisione del ricavato al 50% tra le parti al netto delle spese
di vendita &#8230;&nbsp;</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;unico punto per il quale le parti non hanno raggiunto l&#8217;accordo
è quello relativo alle modalità di vendita della casa coniugale, posto che il X
ha chiesto che fosse inserito nell&#8217;accordo il termine entro il quale procedere
alla vendita dell&#8217;immobile (al fine di non procrastinare oltremodo i tempi di
vendita, con spese onerose di manutenzione, utenze ed assicurazioni a carico
del X medesimo), mentre la Y si è opposta alla fissazione di un termine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre rilevare che i coniugi con la richiamata pattuizione
intendevano regolamentare in via definitiva i reciproci rapporti economici,
individuando una soluzione conciliativa anche con riferimento alla divisione
delle somme ricavate dal X dalla vendita delle quote societarie, dallo stesso
acquistate in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Appare evidente che si tratta di questioni che esulano dalla
decisione di questo Collegio, il quale è chiamato soltanto a stabilire la
misura dell&#8217;assegno divorzile dovuto a favore della Y.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene, ripercorrendo l&#8217;iter logico della pronuncia delle Sezioni
Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l&#8217;analisi comparativa della
situazione economico reddituale delle parti ha dato conto della sussistenza di
una obiettiva e rimarchevole sperequazione delle condizioni dei coniugi. Tale
disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, ha una relazione causale
specifica e diretta con un ruolo endofamiliare trainante assunto dalla Y nei
trentasette anni di vita matrimoniale, che ha comportato per la donna il
sacrificio delle proprie aspettative reddituali. La Y, dedita alla gestione
del&nbsp;<em>ménage</em>&nbsp;familiare e alla
cura dei figli, ha così contribuito fattivamente all&#8217;arricchimento del marito,
consentendo a quest&#8217;ultimo di dedicarsi con successo alle proprie attività
imprenditoriali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa
sottesa all&#8217;assegno divorzile impone di procedere, secondo l&#8217;interpretazione
data dalle Sezioni Unite del 2018, ad una valutazione equiordinata di tutti gli
indicatori di cui all&#8217;art. 5, comma 6, L. Div.; nel caso in esame, la durata
ultratrentennale del matrimonio (i coniugi si sono sposati nel 1972 e si sono
separati nel 2009), il contributo personale dato dalla odierna convenuta alla
formazione del patrimonio comune e dell&#8217;altro coniuge durante la vita matrimoniale
(essendosi la Y dedicata a tempo pieno alla cura della casa e alla crescita dei
figli)› l&#8217;insufficienza dei redditi propri (circa € 2.100,00 annui) e l&#8217;età
della stessa (oggi sessantottenne), che certamente non favorisce una
ricollocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente
considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell&#8217;attore come
sopra dettagliatamente descritta, consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di
un assegno divorzile in favore della Y nella misura di € 1.500,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fissando la decorrenza
dell&#8217;assegno divorzile nella misura sopra determinata a far data dal mese di
gennaio 2016, in ragione della flessione reddituale che può ascriversi
all&#8217;attore negli ultimi anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mentre per il periodo precedente, ossia dalla data di deposito del
ricorso (aprile 2014) sino al mese di gennaio 2015, deve confermarsi quanto
disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 10-26 novembre 2014.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere
corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese, mediante accredito sul
conto corrente bancario intestato alla Y, la quale dovrà fornire al X le
relative coordinate bancarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deve infine dichiararsi cessato, a far data dalla pubblicazione
della presente sentenza, l&#8217;obbligo, posto a carico del X in sede di separazione
consensuale, di provvedere al pagamento delle spese di gestione della casa
coniugale e segnatamente delle spese relative alle utenze domestiche delle
quali fruisce unicamente la Y, con la precisazione che tutti gli ulteriori
oneri connessi alla predetta abitazione (quali, imposte, spese di manutenzione,
eventuali spese di assicurazione, ecc.) graveranno su entrambi i coniugi, in
quanto comproprietari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le questioni
oggetto del sub procedimento iscritto al n. 2859-3/2014 R.G.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sulle spese di lite</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerata la reciproca soccombenza delle parti in relazione
all&#8217;unica questione effettivamente controversa, sussistono i presupposti per
una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di
cui all&#8217;art. 92 c.p.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono
definitivamente poste a carico di entrambe le parti solidalmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio
delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così
dispone:</p>



<p class="wp-block-paragraph">1) rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa
coniugale, con i relativi arredi, avanzate dalle parti;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2) pone a carico di X l&#8217;obbligo di versare a favore di Y la somma
mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile
annualmente in base all&#8217;ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, fermo
per il progresso quanto disposto con l&#8217;ordinanza presidenziale del 10-26
novembre 2014. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere
corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese, mediante accredito sul
conto corrente bancario intestato alla Y, che dovrà indicare al X le relative
coordinate bancarie;</p>



<p class="wp-block-paragraph">3) dichiara cessato, a far data dalla pubblicazione della presente
sentenza, l&#8217;obbligo, posto a carico del X in sede di separazione consensuale,
di provvedere al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche delle
quali fruisce unicamente la Y, con la precisazione che tutti gli ulteriori
oneri connessi alla predetta abitazione (quali, imposte, spese di manutenzione,
eventuali spese di assicurazione, ecc.) graveranno su entrambi i coniugi, in
quanto comproprietari;</p>



<p class="wp-block-paragraph">4) dichiara assorbite dalla presente decisione le questioni
oggetto del sub-procedimento iscritto al n. 2859-3/2014 R.G., instaurato a
seguito del ricorso proposto da X ;</p>



<p class="wp-block-paragraph">5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; pone le
spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le
parti solidalmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
Civile in data 10 gennaio 2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph">IL GIUDICE EST.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">IL PRESIDENTE</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>dott. Renato Mari</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/">Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti (Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 1 febbraio 2019)</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/04/05/la-determinazione-dellassegno-divorzile-non-puo-limitarsi-al-raffronto-oggettivo-delle-condizioni-economiche-patrimoniali-delle-parti-tribunale-di-roma-sez-i-sentenza-1-febbraio-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 09:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni economiche patrimoniali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti dovendo procedersi all&#8217;effettiva valutazione del contributo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/la-determinazione-dellassegno-divorzile-non-puo-limitarsi-al-raffronto-oggettivo-delle-condizioni-economiche-patrimoniali-delle-parti-tribunale-di-roma-sez-i-sentenza-1-febbraio-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/la-determinazione-dellassegno-divorzile-non-puo-limitarsi-al-raffronto-oggettivo-delle-condizioni-economiche-patrimoniali-delle-parti-tribunale-di-roma-sez-i-sentenza-1-febbraio-2019/">La determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti (Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 1 febbraio 2019)</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti dovendo procedersi all&#8217;effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte anche in relazione alle potenzialità future.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, la resistente aveva sempre svolto la propria attività
lavorativa, non aveva chiesto alcun assegno di mantenimento in sede di
separazione consensuale e non aveva particolari oneri di mantenimento della
figlia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sposando le indicazioni dettate dalla sentenza della Cass. Civ. Sez.
Un. 18287/201, il Tribunale capitolino ha rigettato la domanda di assegno
divorzile svolta dalla parte resistente, in pendenza del giudizio di divorzio.</p>



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<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/la-determinazione-dellassegno-divorzile-non-puo-limitarsi-al-raffronto-oggettivo-delle-condizioni-economiche-patrimoniali-delle-parti-tribunale-di-roma-sez-i-sentenza-1-febbraio-2019/">La determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti (Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 1 febbraio 2019)</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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