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	<title>pensione di vecchiaia Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>pensione di vecchiaia Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Pensione di vecchiaia in regime internazionale e Cassazione Civ. n.4228/2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/22/pensione-di-vecchiaia-in-regime-internazionale-e-cassazione-civ-n-4228-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pensione di vecchiaia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Giovanna Romano (Resp. Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento) La Corte d&#8217;appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era stato riconosciuto al lavoratore il diritto al ricalcolo del pro <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/22/pensione-di-vecchiaia-in-regime-internazionale-e-cassazione-civ-n-4228-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/22/pensione-di-vecchiaia-in-regime-internazionale-e-cassazione-civ-n-4228-2019/">Pensione di vecchiaia in regime internazionale e Cassazione Civ. n.4228/2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> <strong>di Giovanna Romano (Resp. Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento) </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale con cui era stato riconosciuto al lavoratore
il <strong>diritto al ricalcolo del pro rata di
pensione italiana</strong> comprensivo dell&#8217;integrazione al minimo ritenendo
sussistente il limite di reddito previsto dalla legge italiana. Tale decisione
si basa su un precedente giurisprudenziale Cass. Civ., n 2785 del 2008, secondo
cui “in tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime
internazionale &#8211; conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia
CE nella sentenza del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito
dalla medesima corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30
del 2004) &#8211; l&#8217;integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della
pensione virtuale (ossia dell&#8217;importo che conseguirebbe con l&#8217;applicazione
della sola legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al
lavoratore ai sensi della legge italiana dovendo ,pertanto, essere escluso dal
computo teorico l&#8217;integrazione al minimo in caso di superamento dei limiti
reddituali prescritti e, quindi, la carenza dei presupposti previsti dalla
normativa interna”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Inps ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>vi era violazione dell&#8217;art. 10 bis del regolamento CEE
n 1408/1971;</li><li>la&nbsp;Corte d&#8217;appello aveva verificato solo il
requisito reddituale&nbsp;e non quello della residenza.</li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con <strong>ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4228 </strong>ha accolto
il ricorso dell’Inps ed ha stabilito che il dato normativo di fondo è
rappresentato dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1247/92 che
ha modificato il regolamento n 1408/1971 sulla cosiddetta inesportabilità
all&#8217;estero della speciale prestazione dell&#8217;integrazione al trattamento minimo.
Inoltre, continua la Corte, va rilevato che la disciplina comunitaria in
materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un
principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che
previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate
esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai
sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri
dell&#8217;Unione europea. In sostanza vige il principio della inesportabilità in
ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive, tra cui in
particolare l&#8217;integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici. Per
l&#8217;Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono: le pensioni
sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi
civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai
ciechi civili; l&#8217;integrazione della pensione minima; l&#8217;integrazione
dell&#8217;assegno di invalidità; l&#8217;assegno sociale; la maggiorazione sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA PER ESTESO</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Considerato in fatto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. La
Corte d&#8217;appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era
stato riconosciuto a V.A. il diritto al ricalcolo del pro rata di pensione
italiana comprensivo dell&#8217;integrazione al minimo ritenendo sussistente il
limite di reddito previsto dalla legge italiana e con condanna al pagamento
dall&#8217;1/4/2007.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte
ha richiamato a fondamento della sua decisione i precedenti di questa Corte (n
2785/2008 ) nonché i principi affermati da Corte di Giustizia in base ai quali,
In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale &#8211;
conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza
del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito dalla medesima
corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30 del 2004) &#8211;
l&#8217;integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della pensione
virtuale (ossia dell&#8217;importo che conseguirebbe con l&#8217;applicazione della sola
legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi
della legge italiana dovendo ,pertanto, essere escluso dal computo teorico l&#8217;integrazione
al minimo in caso di superamento dei limiti reddituali prescritti e, quindi, la
carenza dei presupposti previsti dalla normativa interna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Avverso la sentenza ricorre l&#8217;Inps con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc . Resiste l&#8217;A..</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ritenuto in diritto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Con un
solo motivo l&#8217;Inps si duole dell&#8217;avvenuto riconoscimento dell&#8217;integrazione al
minimo nonostante l&#8217;A. risiedesse all&#8217;estero, in violazione dell&#8217;art. 10 bis
del regolamento CEE n 1408/1971. Rileva che, pacifica la residenza del
ricorrente in Francia/come dallo stesso enunciato nel ricorso , nell&#8217;atto di
appello aveva eccepito che non sussistessero i requisiti previsti dalla normativa
italiana né con riferimento al requisito reddituale, né con riguardo alla
residenza nello stato italiano ; che la Corte d&#8217;appello aveva verificato solo
il requisito reddituale e che erroneamente la Corte aveva ritenuto l&#8217;appello
dell&#8217;Inps privo della necessaria specificità omettendo di valutare che il
ricorrente risiedeva, pacificamente, all&#8217;estero come dallo stesso dichiarato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Il
ricorso è fondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Invero,
il dato normativo di fondo è rappresentato dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, del
Regolamento (CEE) n. 1247/92 che ha modificato il regolamento n 1408/1971 sulla
cosiddetta inesportabilità all&#8217;estero della speciale prestazione
dell&#8217;integrazione al trattamento minimo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va
rilevato che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in
denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere
contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti
interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono
inesportabili negli Stati membri dell&#8217;Unione europea. In sostanza vige il
principio della inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in
danaro non contributive, tra cui in particolare l&#8217;integrazione al minimo dei
trattamenti pensionistici. Per l&#8217;Italia, tra le prestazioni inesportabili si
ricomprendono: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai
mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le
pensioni e le indennità ai ciechi civili; l&#8217;integrazione della pensione minima;
l&#8217;integrazione dell&#8217;assegno di invalidità; l&#8217;assegno sociale; la maggiorazione
sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.
Infatti, il Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che
ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all&#8217;applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all&#8217;interno della Comunità, ha previsto
all&#8217;art. 1, punto 4), l&#8217;inserimento dell&#8217;articolo 10 bis (Prestazioni speciali
a carattere non contributivo) che stabilisce quanto segue:- Nonostante
l&#8217;articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è
applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non
contributivo di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel
territorio dello&nbsp; Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla
legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate
nell&#8217;allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell&#8217;istituzione
del luogo di residenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.
Nell&#8217;allegato per l&#8217; Italia sono richiamate le seguenti provvidenze: a) La
pensione sociale ai cittadini senza risorse (Legge 30 aprile 1969, n. 153). b)
Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (Leggi
30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508). c)
Le pensioni e indennità ai sordomuti (Leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23
novembre 1988, n. 508). d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (Leggi 27
maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508). e) L&#8217;integrazione al trattamento
minimo (Leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre
1990, n. 407). f) L&#8217;integrazione dell&#8217;assegno di invalidità (Legge 12 giugno
1984, n. 222). g) L&#8217;assegno mensile per assistenza personale e continua ai
pensionati per inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222;</p>



<p class="wp-block-paragraph">7. Per la
Francia il regolamento richiama a) L&#8217;assegno supplementare del Fondo nazionale
di solidarietà (Legge del 30 giugno 1956). B) L&#8217;assegno agli adulti minorati
(Legge del 30 giugno 1975).</p>



<p class="wp-block-paragraph">8.
L&#8217;integrazione al trattamento minimo è prevista dall&#8217;allegato II bis per
l&#8217;Italia, ma non per la Francia , per cui l&#8217;A. , il quale risiedeva in
quest&#8217;ultima nazione, ove aveva conseguito la pensione, non poteva avere
diritto ad integrarla in conseguenza della esportazione di una prestazione
speciale, quale l&#8217;integrazione al trattamento minimo, non prevista nello Stato
di residenza e che, in base alla summenzionata norma regolamentare, avrebbe
potuto essere erogata solo dall&#8217;istituzione di residenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">9. Va
richiamato che questa Corte, nel pronunziarsi di recente in siffatta materia
(Cass. sez. lav. n. 7914 del 28.3.2017), ha avuto occasione di statuire che
«L&#8217;integrazione al trattamento minimo della pensione non è esportabile in
ambito comunitario, in virtù del principio, contemplato dall&#8217;art. 10-bis, comma
1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in
denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere
contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti
interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta
all&#8217;assicurato residente fuori dal territorio nazionale».</p>



<p class="wp-block-paragraph">10. Per
le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza
cassata . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto dell&#8217;originaria domanda dell&#8217;A. .</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le spese
dei giudizi di merito possono essere compensate stante la complessità della
questione . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza .</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l&#8217;originaria domanda dell&#8217;A. ; compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna il contro ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi .</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/22/pensione-di-vecchiaia-in-regime-internazionale-e-cassazione-civ-n-4228-2019/">Pensione di vecchiaia in regime internazionale e Cassazione Civ. n.4228/2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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