<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prove nel processo tributario Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
	<atom:link href="https://revelinoeditore.it/tag/prove-nel-processo-tributario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revelinoeditore.it/tag/prove-nel-processo-tributario/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2019 19:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logo1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>prove nel processo tributario Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
	<link>https://revelinoeditore.it/tag/prove-nel-processo-tributario/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156397527</site>	<item>
		<title>Valore probatorio degli atti notori nel processo tributario</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/05/22/valore-probatorio-degli-atti-notori-nel-processo-tributario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio Villani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 19:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni sostitutive dei familiari]]></category>
		<category><![CDATA[prove nel processo tributario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[<p>a cura degli avvocatiMaurizio Villani Alessandra Rizzelli Con un’importante ordinanza, n. 13174 del 16 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un contribuente, rappresentato e difeso dall&#8217; Avv. Maurizio Villani, <a href="https://revelinoeditore.it/2019/05/22/valore-probatorio-degli-atti-notori-nel-processo-tributario/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/05/22/valore-probatorio-degli-atti-notori-nel-processo-tributario/">Valore probatorio degli atti notori nel processo tributario</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>a cura degli avvocati<br>Maurizio Villani  Alessandra Rizzelli</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con un’importante ordinanza, n. 13174 del 16 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un contribuente, rappresentato e difeso dall&#8217; Avv. Maurizio Villani, avente ad oggetto due avvisi di accertamento emessi dall&#8217;Agenzia delle Entrate a seguito di indagini bancarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, mediante la produzione in giudizio di
dichiarazioni sostitutive dei familiari che avevano affermato che le ingenti
somme contestate erano pervenute al contribuente per donazione paterna, veniva
dimostrata l’illegittimità ed infondatezza delle contestazioni mosse dall’Agenzia
delle Entrate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, mentre i giudici di primo grado accoglievano
in toto le doglianze del contribuente, i giudici di seconde cure ritenevano che
le dichiarazioni sostitutive non potevano assurgere a prova idonea a
giustificare le ingenti somme di moneta contante transitate dal padre defunto
al figlio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso la sfavorevole sentenza dei giudici di secondo
grado, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, in particolare eccependo
l’insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza della CTR che si
era limitata a ritenere le dichiarazioni sostitutive non idonee ad assurgere a
fonte di prova, senza tenere in considerazione alcuna l’ulteriore produzione
documentale esibita in giudizio, costituita da assegni, estratti conto, atti di
vendita e ricevute di pagamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contribuente rilevava, altresì, come gli atti
notori costituiscono valida giustificazione delle operazioni segnalate in sede
di verifica, rivestendo valore di elementi indiziari, considerato che il
divieto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 si riferisce alla sola prova
testimoniale nella sua accezione tipica, ma non preclude al giudice tributario
di porre a fondamento della decisione dichiarazioni di soggetti terzi acquisite
dalle parti processuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, i giudici di legittimità nell’accogliere le tesi
difensive dell’Avv. Maurizio Villani, hanno avuto finalmente la possibilità di chiarire
che:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il divieto di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 fa riferimento alla sola prova
testimoniale, ma non preclude al giudice tributario di porre a fondamento della
decisione dichiarazioni di soggetti terzi acquisite dalle parti processuali;</li><li>gli atti notori
hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano
i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.,
danno luogo a presunzioni;</li><li>anche al
contribuente, al pari dell’Amministrazione finanziaria, è consentito introdurre
in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in
sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni e tali dichiarazioni
devono assurgere a rango di indizi, che necessitano di essere valutati congiuntamente
ad altri elementi.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte, inoltre, ha posto in evidenza come l’attribuzione
di valenza indiziaria delle dichiarazioni dei terzi anche in favore del
contribuente non si pone in contrasto con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa
esecutiva dalla l. 4 agosto 1955, n. 848, atteso che la Corte Europea dei diritti
dell’uomo, a tal proposito, ha chiarito che &lt;&lt;<em>l’assenza di pubblica udienza o il divieto di prova testimoniale nel
processo tributario sono compatibili con il principio del giusto processo solo
se da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione
processuale del ricorrente sul piano probatorio non altrimenti rimediabile&gt;&gt;</em>
(Corte EDU 23 novembre 2006, ricorso n. 73053/0143, Jussilla contro Finlandia,
e 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al riguardo, in sentenza la Corte di Cassazione ha,
altresì, sottolineato come anche la Corte Costituzionale, in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito al divieto di prova
testimoniale nel processo tributario, ha statuito che &lt;&lt;<em>la limitazione probatoria stabilita dall’art.
7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 non comporta l’inutilizzabilità, in sede
processuale delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall’amministrazione
nella fase procedimentale&gt;&gt;,</em> trattandosi di dichiarazioni rese al di
fuori e prima del processo, diverse dalla prova testimoniale, che è
necessariamente orale, richiede la formulazione di capitoli, comporta il
giuramento dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore
probatorio, rilevando, tuttavia, che tali dichiarazioni hanno efficacia minore
rispetto alla prova testimoniale e possono considerarsi come meri argomenti di
prova, da soli non idonei a formare il convincimento del giudice in assenza di
riscontri oggettivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/05/22/valore-probatorio-degli-atti-notori-nel-processo-tributario/">Valore probatorio degli atti notori nel processo tributario</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1867</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
