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	<title>cass.civ.1196 Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>cass.civ.1196 Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Licenziamento per reazione alterata ed aggressiva: Cass. Civ., n. 1196 del 2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/01/23/licenziamento-per-reazione-alterata-ed-aggressiva-cass-civ-n-1196-del-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 08:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cass.civ.1196]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Giovanna Romano Resp. Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento) La Cass. Civ., sez. lav., 17 gennaio 2019 n. 1196 ha confermato la sentenza della Corte d&#8217;appello, la quale rigettava la domanda proposto dal <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/23/licenziamento-per-reazione-alterata-ed-aggressiva-cass-civ-n-1196-del-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/23/licenziamento-per-reazione-alterata-ed-aggressiva-cass-civ-n-1196-del-2019/">Licenziamento per reazione alterata ed aggressiva: Cass. Civ., n. 1196 del 2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">(di Giovanna Romano Resp. Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento)</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cass. Civ., sez. lav., 17 gennaio 2019 n. 1196 ha confermato la sentenza della Corte d&#8217;appello, la quale rigettava la domanda proposto dal lavoratore &nbsp;avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società per giusta causa, consistente nella reazione intollerabilmente alterata ed aggressiva tenuta, il 28 maggio 2009 a seguito della contrarietà manifestata per le note annuali di valutazione negative, dal lavoratore che, con plateali reazioni di protesta con affissione di cartelloni visibili ai colleghi e al pubblico recanti a caratteri cubitali frasi di denuncia (&#8220;mi sta devastando&#8221;, &#8220;sono vittima di stalking&#8221;, &#8220;accetto tutti i lavori eccetto quelli che mi obbligano a tacere&#8221;), non abbandonava alla fine del turno di lavoro, benché invitato dal direttore, i locali aziendali, ivi trattenendosi fino a sera, quando ne era allontanato a forza per intervento del personale di polizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In base al complessivo
comportamento di palese insofferenza del lavoratore e di sua incapacità a
rispettare ruoli, direttive e doveri connessi al rapporto di impiego e tenuto
anche conto delle precedenti sanzioni disciplinari conservative riportate, la
Corte condivideva la valutazione di irreversibile lesione del vincolo
fiduciario tra le parti, escludendo infine la prova, a carico del predetto, del
dedotto motivo ritorsivo del licenziamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA PER ESTESO</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fatto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con
sentenza del 3 ottobre 2015, la Corte d&#8217;appello di Roma rigettava l&#8217;appello
proposto da A.A.B. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la
domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità del licenziamento intimatogli il 23
giugno 2009 da Banca XXX. s.p.a. per giusta causa, consistente nella reazione
intollerabilmente alterata ed aggressiva tenuta, il 28 maggio 2009 a seguito
della contrarietà manifestata per le note annuali di valutazione negative, dal
lavoratore che, con plateali reazioni di protesta con affissione di cartelloni
visibili ai colleghi e al pubblico recanti a caratteri cubitali frasi di denuncia
(&#8220;mi sta devastando&#8221;, &#8220;sono vittima di stalking&#8221;, &#8220;accetto
tutti i lavori eccetto quelli che mi obbligano a tacere&#8221;), non abbandonava
alla fine del turno di lavoro, benché invitato dal direttore, i locali
aziendali, ivi trattenendosi fino a sera, quando ne era allontanato a forza per
intervento del personale di polizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In base
al complessivo comportamento di palese insofferenza del lavoratore e di sua
incapacità a rispettare ruoli, direttive e doveri connessi al rapporto di
impiego e tenuto anche conto delle precedenti sanzioni disciplinari
conservative riportate, la Corte territoriale condivideva la valutazione di
irreversibile lesione del vincolo fiduciario tra le parti, escludendo infine la
prova, a carico del predetto, del dedotto motivo ritorsivo del licenziamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con atto
notificato il 25 gennaio 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre
motivi, illustrati da memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c., cui la società
resisteva con controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con il
primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2119 c.c., 5 I. 604/1966 e 7 I. 300/1970, per mancata prova, a carico
datoriale, della legittimità delle sanzioni disciplinari considerate ai fini
della sussistenza della giusta causa di licenziamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Con il
secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2119
c.c., per insussistenza della giusta causa di licenziamento, per la dipendenza
del comportamento del lavoratore, mai lesivo del minimo etico, da una condizione
di malattia causata dalla condotta mobbizzante datoriale, come accertato dalla
sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata nel corso del giudizio di
appello, non considerata dalla Corte territoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Con il
terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2119
c.c., per l&#8217;erronea esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento, alla
luce della ricostruzione in fatto dell&#8217;andamento del rapporto tra le parti, non
correttamente accertato, in particolare dal giudice di primo grado, in ordine
alla condotta mobbizzante datoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Il
primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c.,
3 I. 604/1966 e 7 I. 300/1970 per mancata prova della legittimità delle
sanzioni disciplinari valutate a fini di sussistenza della giusta causa di
licenziamento, è inammissibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.1. Esso
è infatti generico, violando il principio di specificità prescritto dall&#8217;art.
366, primo coma, n. 4 c.p.c., che esige una specifica enunciazione così da
rientrare nelle categorie logiche stabilite dall&#8217;art. 360 c.p.c. e tale da
contenere una puntuale critica delle argomentazioni della sentenza impugnata
(Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3
luglio 2008, n. 18202).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
particolare, esso omette alcuna censura in riferimento all&#8217;accertamento di
assenza di alcuna doglianza del lavoratore appellante sui fatti oggetto delle
sanzioni disciplinari precedenti il licenziamento (e valutate ai soli fini di
sussistenza, nel più globale scrutinio degli elementi probatori acquisiti,
della giusta causa: Cass. 21 maggio 2008, n. 12958), &#8220;quando invece
avrebbe dovuto proporre domanda di annullamento delle stesse &#8230; e non certo
riservarsi per una futura, eventuale ed ormai superflua impugnazione o
riversare sulla banca l&#8217;onere di proporre domanda di accertamento della legittimità
delle precedenti sanzioni&#8221; (così all&#8217;ultimo capoverso di pg. 5 della
sentenza).</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. Il
secondo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2119 c.c., per insussistenza
della giusta causa di licenziamento) e il terzo motivo (violazione e falsa
applicazione dell&#8217;art. 2119 c.c., per l&#8217;erronea esclusione del carattere
ritorsivo del licenziamento) possono essere congiuntamente esaminati, per
ragioni di stretta connessione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.1. Essi
sono infondati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.2. La
censura di violazione dell&#8217;art. 2119 c.c. deve investire (come ancora
recentemente ritenuto da: Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 2 settembre
2016, n. 17539; Cass. 10 luglio 2018, n. 18170) una questione di sindacabilità,
sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo
di una norma cd. &#8220;elastica&#8221; (quale indubbiamente è la clausola
generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto
presupponga da parte del giudice un&#8217;attività di integrazione giuridica della
norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato
contesto storico &#8211; sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità
censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore
nell&#8217;ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di
licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del
datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n.
10514). E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di cassazione,
dell&#8217;attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di
merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in
sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva,
ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio
rispetto agli standards, conformi ai valori dell&#8217;ordinamento, esistenti nella
realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095)</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.3. Ma
nel caso di specie, oggetto di doglianza non è l&#8217;erronea sussunzione della
fattispecie nella clausola elastica della giusta causa, in assenza di una
censura alla correttezza dell&#8217;operazione compiuta dal giudice di merito,
secondo gli standards, conformi ai valori dell&#8217;ordinamento, esistenti nella
realtà sociale (Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 26 aprile 2012, n. 6498;
Cass. 24 marzo 2015, n. 5878; Cass. 15 aprile 2016, n. 7568), avendo la Corte
territoriale correttamente proceduto alla suddetta qualificazione del
comportamento del lavoratore alla stregua dello standard normativo (in
particolare ai primi due capoversi di pg. 6 della sentenza).</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.4.
Oggetto di censura è piuttosto la contestazione della valutazione probatoria e
dell&#8217;accertamento di fatto della Corte territoriale, insindacabili in sede di
legittimità, qualora sorretti da adeguata argomentazione (Cass. 16 dicembre
2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694),
come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso
di pg. 6 al terz&#8217;ultimo di pg. 8 della sentenza), tanto meno alla luce del più
rigoroso ambito devolutivo del novellato testo dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 5
c.p.c., (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 20 novembre 2015, n. 23828;
Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), applicabile ratione temporis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
giunta, con riferimento ad una sentenza di primo grado resa in altro giudizio
(del Tribunale di Torre Annunziata, citata a pgg. 17 e 24 del ricorso), di cui
è stata completamente omessa la trascrizione, neppure per estratto delle parti
rilevanti, in violazione della prescrizione di specificità prescritto dall&#8217;art.
366, primo comma n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di inosservanza del
principio di autosufficienza (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio
2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107): e
comunque con censure evidentemente inammissibili in quanto specificamente
indirizzate alla sentenza di primo grado (Cass. 15 marzo 2006, n. 5637; Cass.
21 marzo 2014, n. 6733), confermata dalla sentenza della Corte territoriale
impugnata (a pgg. 27 SS. del ricorso).</p>



<p class="wp-block-paragraph">6. Dalle
superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di
soccombenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Rigetta
il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi
e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15%
accessori di legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi
dell&#8217;art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/23/licenziamento-per-reazione-alterata-ed-aggressiva-cass-civ-n-1196-del-2019/">Licenziamento per reazione alterata ed aggressiva: Cass. Civ., n. 1196 del 2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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