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	<title>famiglia di fatto e assegno Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>famiglia di fatto e assegno Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Il beneficiario perde il diritto all&#8217;assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di ricollocazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all'assegno]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia di fatto e assegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nota di commento alla sentenza Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871 di Valeria Cianciolo Il fatto. La Corte d&#8217;appello, nel decidere sull&#8217;appello proposto da Tizio contro la moglie Caia, nel corso del giudizio <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/">Il beneficiario perde il diritto all&#8217;assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-large-font-size wp-block-paragraph">Nota di commento  alla sentenza  <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/02/cass-civ-sez-i-sent-19-12-2018-n-32871/">Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">di Valeria Cianciolo</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il fatto.</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello, nel decidere sull&#8217;appello proposto da Tizio contro la moglie Caia, nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, revocava l&#8217;assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda. Risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune &#8220;ad uso assegni familiari&#8221;) l&#8217;instaurazione di una famiglia di fatto da parte di Caia, ritenendosi pertanto, applicabile al caso, la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile. </p>



<p class="wp-block-paragraph">il
ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha
respinto il ricorso di Caia affermando il seguente principio: <em>“Anche in caso
di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato
familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno di
mantenimento, indipendentemente dalla &#8220;risoluzione del rapporto
coniugale&#8221; (assai più che probabile) si opera una rottura tra il
preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di
convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo
costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge
beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il
conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione
periodica, facendola venire definitivamente meno.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La questione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"> Come è noto, l&#8217;art. 5 della Legge sul divorzio stabilisce che “<em>l&#8217;obbligo di corresponsione dell&#8217;assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze</em>.” </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
proposta di estendere la cessazione del diritto all&#8217;assegno post-matrimoniale
all&#8217;instaurata convivenza <em>more uxorio </em>del
beneficiario, a somiglianza di esperienze straniere, non è stata accolta dal
legislatore. La valutazione della sua rilevanza, pertanto, è stata affidata
esclusivamente all&#8217;interprete.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che l&#8217;espressione &#8220;famiglia
di fatto&#8221; non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica
prima di tutto una &#8220;famiglia&#8221;, portatrice di valori di stretta
solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente,
e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur
indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per
la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità
dell&#8217;individuo, ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost.. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Laddove
dunque, la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i
conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a
quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio), la mera
convivenza si trasforma in una vera e propria &#8220;famiglia di fatto&#8221;. A
quel punto, il parametro dell&#8217;adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita
goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir
meno di fronte all&#8217;esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto.
Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita
caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni
presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla
conservazione di esso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In un
primo tempo, le pronunce di legittimità, fatte proprie anche dalla maggioranza
delle sentenze di merito, affermavano, in maniera pressoché monolitica, che tale
circostanza potesse incidere sul quantum della prestazione di assistenza
post-coniugale, solo se ed in quanto ne derivasse il mutamento <em>in melius </em>delle
condizioni economiche del richiedente<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con un
recente ribaltamento giurisprudenziale, però, la stessa sezione della Suprema
Corte ha completamente rivisto tale orientamento, affermando, viceversa, che
l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge avente diritto
all’assegno determina sempre, con effetto automatico, la revoca del contributo
al mantenimento, rappresentando una condizione sufficiente per il diniego della
relativa istanza, a prescindere da ogni ulteriore accertamento<a href="#_ftn2">[2]</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
suddetto principio è stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioè in una
materia in cui la solidarietà post coniugale trova giustificazione nei limiti,
costituzionalmente accettabili (ex art. 23 Cost.), previsti e conformati dalla
legge (n. 898 del 1970, succ.mod., art. 5, comma 6) in considerazione dello
stato libero delle persone (ex coniugi). Principio che adesso viene adesso
esteso anche alla separazione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Diversamente
dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l&#8217;attualità del
dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli
obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell&#8217;assegno
di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più
possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili
con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l&#8217;assegno di
mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell&#8217;obbligo di
assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell&#8217;art. 143 c.c. (Cass. n.
12196/2017, n. 11504/2017). </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
questione che viene in rilievo è dunque, se e in che termini la convivenza
intrattenuta dal coniuge separato incida sull&#8217;attribuzione e sulla
quantificazione dell&#8217;assegno di mantenimento a suo favore: il coniuge che
intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici, se non altro in
quanto può condividere le spese di ordinaria amministrazione (vitto, alloggio e
relativi oneri), al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve
affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche quelle
relative al mantenimento dell’ex coniuge e degli eventuali figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;assegno
deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore
di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n.
12196/2017) e tuttavia esso è dovuto &#8220;<em>sempre che (il coniuge
richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile
condizione</em>&#8221; (Cass. n. 14840/2006), dovendo l&#8217;assegno essere pur sempre
&#8220;necessario al suo mantenimento&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.c.. Ciò
induce a ritenere che il diritto all&#8217;assegno di mantenimento possa essere
negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per
l&#8217;attribuzione dell&#8217;assegno o attore in quello per l&#8217;eliminazione o la
revisione dello stesso) dimostri che l&#8217;altro coniuge abbia instaurato una
convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della
stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in
tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in
comune nell&#8217;interesse del nuovo nucleo familiare. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Negli
ultimi anni, gli Ermellini hanno sostanzialmente affermato che nella
separazione, il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato o
eliminato solo se il coniuge debitore dimostri il fatto impeditivo e estintivo
di tale diritto, rappresentato dalla circostanza che l’altro abbia intrapreso
una relazione extraconiugale caratterizzata da stabilità, continuatività ed
effettiva progettualità di vita. Da ciò consegue la presunzione che le risorse
economiche dei conviventi siano poste in comune nell’interesse del nuovo nucleo
familiare e che, dunque, la corresponsione dell’assegno di mantenimento non
trovi (o non trovi più) giustificazione<a href="#_ftn3">[3]</a>.&nbsp; Tale presunzione può essere vinta dal coniuge
richiedente, il quale può allegare e dimostrare (anche mediante presunzioni)
come la nuova convivenza non influisca in melius sulla propria personale
condizione economica, restando i suoi redditi complessivamente inadeguati a
conservare il tenore di vita pregresso. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Cosa
non convince della decisione in esame? Il fatto che gli Ermellini abbiano
ritenuto che la relazione instaurata dalla moglie insieme al nuovo partner
avesse acquisito un grado di stabilità tale da potersi considerare idonea «<em>a
rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti
la pregressa convivenza matrimoniale e, di conseguenza, il presupposto per la
riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno di mantenimento</em>».
Tuttavia, la solidità della convivenza tra i due soggetti è stata valutata
solamente sulla base delle annotazioni negli atti di stato civile. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
accoglie così l’orientamento secondo cui la convivenza<em> more uxorio</em> è da
considerarsi di per sé determinante per la cessazione del diritto al
mantenimento dell’ex coniuge, offrendo una soluzione maggiormente conforme alle
esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale: anche in caso di
separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare
di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno di mantenimento, opera
una rottura tra il preesistente &#8220;tenore e modello di vita caratterizzanti
la pregressa fase di convivenza matrimoniale&#8221; ed il nuovo assetto fattuale
avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal
coniuge beneficiario.&nbsp; Il fondamento
della cessazione dell&#8217;obbligo di contribuzione gli Ermellini lo individuano ,
per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel
principio di autoresponsabilità: “<em>Il fondamento della cessazione
dell&#8217;obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il
divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di
autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara,
orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver
dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta
con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia</em>.” </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
giurisprudenza, anticipando il dies a quo per la decorrenza degli effetti
ablativi dell’assegno dal passaggio a nozze all’instaurazione di una famiglia
di fatto, ha attuato una sorta di <em>interpretatio abrogans</em> della norma di
cui all’art. 5, comma 10, L. 1° dicembre 1970, n. 898.&nbsp; la definitività delle conseguenze riconnesse
alla convivenza more uxorio, ai fini non solo dell’esonero dall’assegno
divorzile, ma anche dell&#8217;assegno di mantenimento in sede di separazione, in
certa misura collide con la natura rebus sic stantibus delle decisioni rese in
quella sede, sempre rivedibili in caso di nuove circostanze sopravvenute <br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref1">[1]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass. 25 novembre 2010, n. 23968, in Giust.
civ., 2011, I, 2343; Cass. 22 gennaio 2010, n. 1096, in Fam. pers. succ., 2010,
754, con nota di Achille, <em>Revisione dell’assegno di divorzio: giustificati
motivi sopravvenuti e convivenza more uxori</em>o; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24858, in Fam. e dir., 2009; Cass. 2 giugno 2000, n. 7328, in Guida dir., 2000,
29, 42, con nota di Finocchiaro, <em>L’assenza di una previsione legislativa
specifica non ostacola i poteri di indagine del giudice</em>; Cass. 20 settembre
1999, n. 10149, in Foro it., 2000, I, 1229, con nota di De Marzo, 335, con nota
di Russo, <em>Convivenza more uxorio e presupposti per la diminuzione
dell’assegno di divorzio</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref2">[2]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass. 11 agosto 2011, n. 17195, in Fam.
minori, 2011, 10, 20, con nota di Fiorini, <em>Solo la rottura dell’unione può
far ripristinare il diritto al mantenimento,</em> in Guida dir., 2011, 44, 62,
con nota di Vaccaro, op. cit., in Fam. dir., 2012, 25, con nota di Figone, <em>La
convivenza more uxorio può escludere l’assegno divorzile,</em> e in Nuova giur.
civ. comm., 2012, I, 45, con nota di Oliviero, <em>Nuovi amori e vecchi assegni
di divorzio </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref3">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale principio ha
avuto un’interessante applicazione nella giurisprudenza di merito (Trib. Roma,
6 giugno 2017, n. 11463), ove si è ritenuto che la stabile convivenza more
uxorio consenta presumibilmente, sul piano delle economie di scala che una
convivenza implica, un miglioramento dello standard di vita. Sposando questa
linea, sostanzialmente si afferma che la nuova famiglia di fatto recide ogni
legame con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di
convivenza matrimoniale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/">Il beneficiario perde il diritto all&#8217;assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<item>
		<title>Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/02/cass-civ-sez-i-sent-19-12-2018-n-32871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Revelino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 16:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allegati]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia di fatto e assegno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[<p>SENTENZA sul ricorso 11170/2015 proposto da: M.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso; &#8211; ricorrente &#8211; <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/02/cass-civ-sez-i-sent-19-12-2018-n-32871/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/02/cass-civ-sez-i-sent-19-12-2018-n-32871/">Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 11170/2015 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">M.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall&#8217;avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">C.A., elettivamente domiciliato in Roma,
Via Rodi n.32, presso lo studio dell&#8217;avvocato Monacelli Mario (Studio avv.
Chiocci Umberto), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; controricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE
D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito, per il contro ricorrente,
l&#8217;Avvocato Cristina Ciufoli, con delega avv. Monacelli, che si riporta per il
rigetto.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Svolgimento del processo</h1>



<p class="wp-block-paragraph">1. &#8211; Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte
d&#8217;appello di Perugia, nel decidere sull&#8217;appello proposto dal signor C.A. contro
la moglie M.R., nel corso del giudizio di separazione personale dei due
coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l&#8217;assegno di
mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione
del fatto che risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune
di G., estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune
&#8220;ad uso assegni familiari&#8221;) l&#8217;instaurazione di una famiglia di fatto
da parte dell&#8217;appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di
legittimità in tema di assegno divorzile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. &#8211; Per la cassazione della sentenza la
M. ha proposto ricorso con un articolato motivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.1. &#8211; L&#8217;intimato ha resistito con
controricorso e memoria illustrativa.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Motivi della decisione</h1>



<p class="wp-block-paragraph">1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo di ricorso la ricorrente, ha denunciato: &#8220;Violazione della&nbsp;L. n. 898 del 1970,&nbsp;art.&nbsp;<strong>5</strong>, in relazione&nbsp;all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.1. &#8211; Ha in breve sostenuto la ricorrente
che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l&#8217;assegno di mantenimento
in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio (che non presenterebbe
caratteri di stabilità ma avrebbe natura precaria) senza aver accertato e
valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici
idonei a giustificare la diminuzione dell&#8217;assegno o, addirittura, la sua
revoca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.2. &#8211; Ha chiesto, perciò, la riconferma
del principio di diritto secondo cui: il diritto all&#8217;assegno di mantenimento
non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia
intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla
misura dell&#8217;assegno ove si dia la prova, da parte dell&#8217;onerato, che essa
influisca in melius sulle condizioni economiche dell&#8217;avente diritto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.3. &#8211; La ricorrente ha concluso con la
richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di
merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. &#8211; Com&#8217;è noto, la legge sul divorzio
prevede che il diritto all&#8217;assegno venga meno se l&#8217;ex coniuge beneficiario
contragga nuove nozze (art. 5, comma 100, L. div.) ma nulla prevede, invece,
per l&#8217;ipotesi che l&#8217;ex coniuge &#8220;debole&#8221;, in luogo del matrimonio,
instauri una convivenza more uxorio, sicché si pone il problema di stabilire
se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario
incida sul diritto all&#8217;assegno di divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.1. &#8211; Superando precedenti assetti
dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale in riferimento all&#8217;assegno divorzile,
questa Corte ha, pochi anni addietro, affermato il principio di diritto secondo
cui:</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;instaurazione da parte del coniuge
divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni
connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa
fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni
presupposto per la riconoscibilità dell&#8217;assegno divorzile a carico dell&#8217;altro
coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta
definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto &#8211;
costituzionalmente tutelata ai sensi&nbsp;dell&#8217;art.
2 Cost., come formazione
sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell&#8217;individuo &#8211; è
espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si
caratterizza per l&#8217;assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto
e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l&#8217;altro
coniuge, il quale non può che confidare nell&#8217;esonero definitivo da ogni obbligo
(Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015; successivamente confermato da Sez. 6 &#8211; 1,
Ordinanza n. 2466 del 2016).</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2. &#8211; In sostanza, aderendo ai voti di
una larga dottrina, la Corte nel richiamato precedente &#8211; ha ritenuto che la
causa estintiva prevista dalla legge (art. 5, comma 100, L. div.) andasse
&#8220;letta&#8221; estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle
nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul
matrimonio) ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per
quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano
costituzionale (art. 2 Cost.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.3. &#8211; La parte più caratterizzante della
decisione richiamata è costituita dall&#8217;affermazione del principio
dell&#8217;autoresponsabilità ossia dal rilievo della scelta esistenziale, libera e
consapevole, che comporta l&#8217;esclusione di ogni residua solidarietà
postmatrimoniale con l&#8217;altro coniuge, il quale non può che confidare
nell&#8217;esonero definitivo da ogni obbligo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. &#8211; Facendo seguito a tale nuova ermeneusi,
la stessa Corte si è posta il problema (qui del tutto identico) della
sopravvivenza dell&#8217;assegno di mantenimento, fissato a carico del più forte (sul
piano redditual-patrimoniale) dei coniugi, non solo in caso di divorzio ma a
seguito della separazione coniugale, quando non vi sia stata ancora la completa
recisione del legame coniugale, potendo questo astrattamente, anche se sempre
più raramente, secondo l&#8217;id quod prelumque accidit &#8211; risorgere in base alla
scelta ripristinatoria dei separati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.1. &#8211; Ebbene, anche in un tal caso la
Corte ha risposto positivamente all&#8217;istanza di esclusione dell&#8217;obbligo
attraverso l&#8217;enunciazione del seguente principio:</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tema di separazione personale dei
coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è
suscettibile di comportare la cessazione o l&#8217;interruzione dell&#8217;obbligo di
corresponsione dell&#8217;assegno di mantenimento che grava sull&#8217;altro, dovendosi
presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi &#8220;more
uxorio&#8221; siano messe in comune nell&#8217;interesse del nuovo nucleo familiare;
resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l&#8217;assegno di provare
che la convivenza di fatto non influisce &#8220;in melius&#8221; sulle proprie
condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. (Sez. 1 -,
Sentenza n. 16982 del 2018).</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. &#8211; Reputa la Corte di dover ribadire la
recente conclusione interpretativa, ossia quella che, anche in tema di
separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa,
intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione
dell&#8217;obbligo di corresponsione dell&#8217;assegno di mantenimento che grava
sull&#8217;altro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.1. &#8211; Alla riaffermazione di tale
principio, tuttavia, vanno poste le seguenti ulteriori precisazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. &#8211; Il fondamento della cessazione
dell&#8217;obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il
divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità,
ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata
con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione
personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine
diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.1. &#8211; Ovviamente, in caso di
instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché
di fatto, si è rescissa ogni connessione &#8220;con il tenore ed il modello di
vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale&#8221;, poiché
la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha
fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità
dell&#8217;assegno divorzile a carico dell&#8217;altro coniuge, sicché il relativo diritto
ne resta definitivamente escluso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.2. &#8211; Ma anche in caso di separazione legale
dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera
del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno di mantenimento, indipendentemente dalla
&#8220;risoluzione del rapporto coniugale&#8221; (per quanto &#8211; come si è già
detto &#8211; il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il
preesistente &#8220;tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase
di convivenza matrimoniale&#8221; ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo
costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge
beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.3. &#8211; La ricerca, la scelta e il concreto
perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che
pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all&#8217;assegno di mantenimento,
fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione
periodica, facendola venir meno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.4. &#8211; Né si alleghi la possibilità che i
coniugi non divorziati possano (astrattamente) tornare a ricomporre la propria
vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, poiché anche in un tal caso
l&#8217;assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita
caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il
contributo che era stato a suo tempo (e prima della operata opzione verso una
nuova dimensione di aggregativa di fatto) assegnato dal giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6. &#8211; In conclusione il ricorso va
respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in caso di separazione legale dei
coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del
coniuge beneficiario dell&#8217;assegno di mantenimento, indipendentemente dalla
&#8220;risoluzione del rapporto coniugale&#8221; (assai più che probabile) si
opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti
la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale
avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal
coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con
il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione
periodica, facendola venire definitivamente meno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7. &#8211; Le spese seguono la soccombenza e si
regolano come in dispositivo.</p>



<h1 class="wp-block-heading">P.Q.M.</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Respinge il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi
Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori
di legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi del&nbsp;D.P.R. n. 115 del 2002,&nbsp;art.&nbsp;13,
comma 1&nbsp;quater, dà atto
non della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1
bis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198
del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi,
in caso di diffusione del presente provvedimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre
2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 19 dicembre
2018</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/02/cass-civ-sez-i-sent-19-12-2018-n-32871/">Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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