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	<title>Family Court Division del Regno Unito Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>Family Court Division del Regno Unito Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>La Family Court inglese fa i conti con la Shari‘a. Il caso Juffali vs Juffali</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/05/la-family-court-inglese-fa-i-conti-con-la-sharia-il-caso-juffali-vs-juffali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 09:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto islamico]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio nel diritto islamico]]></category>
		<category><![CDATA[Family Court Division del Regno Unito]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Valeria Cianciolo I diritti, nel mondo&#160;islamico, sono fondati sulla (e conformati dalla) Shari’a, che ne determina tipi e contenuti [1]. In questo senso, si può dire che i diritti sono da un&#160; lato, culturalmente specifici, <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/05/la-family-court-inglese-fa-i-conti-con-la-sharia-il-caso-juffali-vs-juffali/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>di
Valeria Cianciolo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I diritti, nel mondo&nbsp;islamico, sono fondati sulla (e conformati dalla) <em>Shari’a</em>, che ne determina tipi e contenuti [1]. In questo senso, si può dire che i diritti sono da un&nbsp; lato, culturalmente specifici, ma hanno una portata relativa&nbsp;e, poiché possono esservi diversi sistemi di diritti fondamentali, non è detto che sia possibile metterli in comparazione tra di loro, al fine di « <em>creare giustificazioni di “superiorità” (culturale, civile, etc.</em>) » [2] per “tarare” quale sia il migliore e quale il peggiore. Manca il parametro esterno rispetto al quale operare tale “misurazione”, valido per entrambi i sistemi e sarebbe, tuttavia, “<em>politicamente</em>” sconveniente giudicare una cultura parametrandola con un’altra cultura.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>«Se
alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori»</em> diceva Italo Calvino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E quindi, davanti
ad un mondo in movimento, sempre più fluido, è lecito chiedersi: che cosa
contraddistingue l’insieme e unisce i cittadini, dà loro una identità? Un
territorio, una lingua comune, una comune storia e memoria di questa storia,
una comune cultura e principi comuni, istituzioni condivise?&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il grande Santi
Romano diceva che i giuristi sono come le perle: false, coltivate e vere,
suggerendo in fondo, che di giuristi veri, ce ne sono pochi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma tutti i
giuristi, comunque, hanno la necessità di prendere sul serio il diritto, forse,
perchè chi controlla il diritto controlla la società. Certo è che senza
controllo del diritto, non vi è neppure gestione della vita politica e sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La massiccia
presenza islamica sul territorio britannico impone rivendicazioni varie,
portando alla luce esigenze sempre diverse. La giurisprudenza si evolve sul
fluire di questi eventi, mentre tenta di amplificarsi il raggio di azione delle
corti islamiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il dibattito nel
Vecchio Continente non depone a favore del riconoscimento della <em>Shari‘a</em>. E l’Inghilterra, terra che
conosce l’immigrazione di persone, in buona misura proveniente dalle sue ex
colonie, &#8211; ma anche con un buon numero di libanesi, siriani, arabi che sono
spesso perfettamente integrati perché sono la linfa vitale del sistema
finanziario britannico – fa i conti con la contaminazione del proprio diritto
con il diritto islamico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel tentativo di individuare quale delle <em>muslim laws</em> accogliere nello spazio europeo, un gran numero di Stati concorda nel ritenere la legge islamica incompatibile con i diritti umani e in materia di diritto di famiglia, ha assunto importanza, nel Regno Unito [3], la distinzione tra <em>bare talàq</em> (o classical talàq) e <em>procedural talàq</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo termine
individua gran parte delle forme di ripudio prescritte dal diritto islamico; il
secondo, invece, designa esclusivamente le forme procedurali. </p>



<p class="wp-block-paragraph">E veniamo al caso
Juffali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel
Regno Unito, la<em> Family Court Division </em>della<em> High Court of Justice</em> ha deciso uno dei
divorzi contenziosi più scenografici e mediatici degli ultimi anni per gli
sfarzi ed i lussi principeschi della coppia e&nbsp;
per quel che concerne la quantificazione del mantenimento dell’ex
coniuge. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta del caso
<em>Juffali vs Juffali</em>, che vede
contrapposti da un lato, un avvenente e spregiudicata modella americana e
dall’altro lato, il sessantunenne di lei marito, facoltosissimo finanziere
saudita, nato in Libano che durante il procedimento di divorzio si trovava
nella &#8220;<em>fase finale di una malattia
terminale</em>&#8221; (§ 170), &#8220;<em>e
riceveva cure palliative in una clinica di Zurigo&#8221;</em> (§ 4).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La coppia godeva
di un tenore di vita principesco, di diverse proprietà di prestigio sparse per
il globo, nonché di ricche collezioni di opere d’arte e di gioielli,
naturalmente oggetto di causa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">I due convolarono
a nozze a Dubai nel 2001 e stabilirono la loro residenza in Inghilterra, dove
nacque la figlia, ora adolescente. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La provenienza
della ricchezza del finanziere libano – saudita, è stata l&#8217;azienda di famiglia,
EA Al-Juffali e Brothers, <em>&#8220;un&#8217;impresa
familiare di successo, coinvolta nella fornitura di energia elettrica e&nbsp; telecomunicazioni in tutto il Regno di Arabia
Saudita&#8221; &#8230; &#8220;che la ricchezza [aveva] consentito al convenuto di
essere coinvolti in una serie di cause benefiche e filantropiche</em>&#8221; (§
11).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 2005 la casa
coniugale era Bishopsgate House: una &#8220;<em>proprietà
vasta e prestigiosa &#8230; immediatamente adiacente al Windsor Great Park</em>&#8221;
( &#8220;BGH&#8221;) con &#8220;<em>un seguito
completo del personale, compreso groundsmen, giardinieri e &#8230; la sicurezza</em>&#8221;
(§ 16).&nbsp; </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’uomo aveva anche
acquistato un grande palazzo a Venezia nel 2007, che la donna sosteneva fosse
un dono per lei e, nel 2008, un appezzamento di terreno sul quale era stato
costruito un sostanziale <em>chalet
&#8220;iceberg</em>&#8220;, di &#8220;<em>sontuosa
opulenza</em>&#8221; a Gstaad, in Svizzera (§ 18).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La donna nel corso
del processo di divorzio afferma che queste proprietà, e una &#8220;casa
weekend&#8221; nel Devon acquistati anche nel 2008, erano stati donati a
lei.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il marito poi
spesso le comprava gioielli costosi, tra cui un anello di diamanti blu
dell’importo compreso tra USD 15 e 18 milioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accade poi che
questo facoltoso signore arabo nel febbraio 2012, all&#8217;insaputa della moglie
americana sposa una giovane donna libanese di 24 anni e tiene la sua cerimonia
di nozze proprio a Venezia, nel Palazzo donato alla seconda moglie americana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il finanziere
però, divorzia dalla terza moglie libanese poco dopo, riconciliandosi solo
temporaneamente con la ricorrente e le parti tornano a vivere a BGH, loro
residenza coniugale, dove nel giugno 2013, alla moglie, nel corso di una festa
di famiglia veniva chiesto di firmare, in presenza di un Imam, quello che la
stessa ricorrente pensava essere un testamento biologico, scritto in arabo (
sebbene lei non fosse in grado di leggere l&#8217;arabo).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si trattava di una
sorta di &#8220;contratto di vendita&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2014 il
marito, mentre era in Arabia Saudita, ripudiò la ricorrente pronunciando tre
volte il termine “<em>talaq</em>”, secondo la
Shari’a. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La seconda moglie
americana faceva dunque, istanza di divorzio in Inghilterra.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguitò a ciò,
la signora citò il marito ai sensi del <em>Part
III of the Matrimonial and Family Proceedings Act 1984</em> (MFPA 1984, che
disciplina gli accordi patrimoniali in caso di divorzio), nonostante questi
avesse eccepito di godere dell’immunità diplomatica e di non essere residente
nel Regno Unito. Dopo una lunga e articolata ricostruzione del contenzioso, la <em>Family Division</em> ha stabilito che la vita
coniugale era basata principalmente in Inghilterra e quindi ad essa era
applicabile il diritto inglese, nonostante il caso riguardasse “una famiglia
internazionale”. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quel che
concerne la liquidazione del mantenimento della ricorrente, la corte ha
valutato attentamente gli introiti familiari affermando che “un budget annuo
netto di due milioni e mezzo di sterline siano sufficienti per soddisfare le
esigenze ragionevoli della ricorrente”, pertanto, considerando l’aspettativa di
vita della signora e “<em>valutando attentamente
una adeguata dotazione finanziaria per il suo futuro</em>”, le ha riconosciuto
un totale di cinquantatré milioni di sterline, mentre per quel che concerne i
gioielli, “<em>ai fini di ornamento personale</em>”,
le ha attribuito preziosi per un valore di più di quattro milioni di sterline,
mentre ha rinviato a successivi accordi tra le parti la divisione degli altri
beni mobili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed in Italia cosa
sarebbe stato del caso Juffali?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esclusa la
generale applicabilità dell&#8217;art. 64 della l. n. 218/1995, poiché il ripudio non
segue ad un atto assimilabile ad una sentenza, la norma applicabile potrebbe
essere l&#8217;art. 65, secondo cui &#8220;<em>i
provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché
all&#8217;esistenza di rapporti di famiglia&#8221; </em>hanno effetto in Italia<em> &#8220;purché non siano contrari all&#8217;ordine
pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E’ da escludere l&#8217;efficacia del ripudio nella sua tipica formulazione unilaterale e stragiudiziale, come nel caso Juffali (<strong><em>talaq</em></strong>): evidente la contrarietà all&#8217;ordine pubblico, in base alle convenzioni internazionali, ratificate anche dall&#8217;Italia, che vietano ogni discriminazione contro le donne e stabiliscono l&#8217;uguaglianza di diritti e di responsabilità fra coniugi&nbsp;[4]; di &#8220;<em>diritti essenziali della difesa</em>&#8221; non è nemmeno il caso di parlare; l&#8217;unilateralità non cessa anche quando sia la stessa donna,&nbsp;<em>ex post</em>, a chiedere l&#8217;efficacia in Italia, o ad acconsentire alla richiesta avanzata dell&#8217;ex marito, giacché ciò non può far velo al fatto che unilateralità e bilateralità sono caratteristiche coessenziali all&#8217;atto, debbono sussistere al momento della sua formazione, sicché un atto unilaterale non diviene bilaterale solo perché il destinatario si limita a prenderne atto (nel caso di specie, perché la vittima di una prevaricazione, sapendo di essere indifesa, vi si rassegna).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi è
giurisprudenza straniera che accorda il riconoscimento al ripudio quando la
donna stessa invoca il riconoscimento o vi abbia acconsentito. Al di là delle
presumibili buone ragioni, di giustizia del caso concreto, la forzatura sembra
evidente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si può, infine,
fondatamente dubitare che il ripudio costituisca &#8220;<em>provvedimento</em>&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 65 l. cit., giacché rimane
un atto privato di volontà, sia pure reso davanti ad un&#8217;autorità locale, che si
limita ad autenticarlo.<br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph">[1]<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G. Di Plinio, Il costituzionalismo e la Shari’a, 1183 ss.</p>



<p class="wp-block-paragraph">[2]<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;F. D’Agostino, Pluralità delle culture e universalità dei diritti, Giappichelli, 1996</p>



<p class="wp-block-paragraph">[3]<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il caso <em>Hammersmith</em> è riportato come la prima vicenda giudiziaria in cui ad una corte britannica è stato chiesto di pronunciarsi in merito ad un divorzio islamico.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In quella circostanza tanto il matrimonio quanto il divorzio avevano avuto luogo a Londra e la Corte rifiutò di riconoscere l’atto di ripudio sottoscritto a Londra in presenza di due testimoni, sebbene fosse effettivo in India, dove l’uomo era domiciliato. </p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La ragione del diniego risiedeva
nell’assunto secondo il quale un matrimonio monogamico inglese, contratto con
una donna inglese, non poteva essere sciolto tramite una forma di divorzio
islamico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">[4]<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. Campiglio, La famiglia islamica</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/05/la-family-court-inglese-fa-i-conti-con-la-sharia-il-caso-juffali-vs-juffali/">La Family Court inglese fa i conti con la Shari‘a. Il caso Juffali vs Juffali</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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