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	<title>incontri figlia con la madre Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>incontri figlia con la madre Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>PAS (Parental Alienation Syndrome). Il caso di un padre fortemente ostacolante agli incontri fra la figlia adolescente e la madre Nota a Tribunale per i Minori di Brescia, decreto 26 luglio 2018</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 07:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[idoneità genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[incontri figlia con la madre]]></category>
		<category><![CDATA[PAS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Ondif Sez. Bologna) Ben articolato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia Il Tribunale per i Minorenni di Brescia riscontrato il progressivo deterioramento&#160;del&#160;rapporto genitoriale materno con la figlia adolescente, <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/11/pas-parental-alienation-syndrome-il-caso-di-un-padre-fortemente-ostacolante-agli-incontri-fra-la-figlia-adolescente-e-la-madre-nota-a-tribunale-per-i-minori-di-brescia-decreto-26-luglio-2018/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/11/pas-parental-alienation-syndrome-il-caso-di-un-padre-fortemente-ostacolante-agli-incontri-fra-la-figlia-adolescente-e-la-madre-nota-a-tribunale-per-i-minori-di-brescia-decreto-26-luglio-2018/">PAS (Parental Alienation Syndrome). Il caso di un padre fortemente ostacolante agli incontri fra la figlia adolescente e la madre Nota a Tribunale per i Minori di Brescia, decreto 26 luglio 2018</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo &#8211; Ondif
Sez. Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ben articolato il decreto del Tribunale
per i Minorenni di Brescia</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale per i Minorenni di
Brescia riscontrato il progressivo deterioramento&nbsp;del&nbsp;rapporto
genitoriale materno con la figlia adolescente, ha attribuito ogni
responsabilità al padre mettendo in rilievo la criticità dell’idoneità
genitoriale di quest’ultimo, e decidendo per l’affido a terzi&nbsp;della
minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il
caso. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La figlia di una coppia
divorziata era stata affidata ad entrambi genitori con collocamento prevalente
presso la madre. La stessa si era recata presso l’abitazione paterna per
trascorrere il fine settimana, ma il padre non l’aveva più riaccompagnata dalla
madre e da quel momento, aveva ostacolato qualsiasi rapporto tra la figlia e
l’ex moglie, negando qualsiasi tipo di contatto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il padre aveva allontanato la
ragazzina non soltanto dalla dimora materna, ma gli aveva impedito di andare a
scuola e di continuare le sue attività sportive e musicali. La madre faceva
ricorso al giudice tutelare che sentiva oltre che i genitori anche la minore,
la quale in quella sede dichiarava che la madre, quando aveva saputo che non
aveva fatto i compiti, le aveva dato un ceffone e le aveva rotto il telefono
cellulare. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale disponeva che la
minore venisse collocata presso il padre e che tornasse a frequentare la scuola
nel luogo in cui viveva con il padre, anche con il dissenso della madre. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La madre chiedeva che venisse
disposta C.T.U. Il tribunale disponeva che i servizi sociali organizzassero con
urgenza incontri settimanali madre /figlia, inizialmente in forma vigilata. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla relazione dei servizi
sociali emergeva che la ragazzina si rifiutava di vedere la madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale autorizzava il C.T.U. ad avvalersi di uno psichiatra per sottoporre i genitori della minore a una valutazione psicodiagnostica. Dall&#8217;elaborato peritale depositato, si segnalava la necessità del collocamento urgente della bambina in un contesto diverso da quello paterno, ravvisando nell&#8217;adolescente una forte dipendenza dalla figura paterna che non faceva nulla per favorire il riavvicinamento alla madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Venivano svolti con esito
fallimentare, diversi colloqui di sostegno alla genitorialità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante questo lungo e faticoso percorso, se da un lato continuava l’atteggiamento fortemente ostativo del padre, dall&#8217;altro la madre faceva di tutto per riconquistare l’amore della figlia. Durante uno degli incontri della madre con la figlia, la prima aveva risposto che aveva capito che lei voleva vivere con il padre, ma che al tempo stesso non voleva perderla desiderando di avere un rapporto con lei e passare del tempo durante fine settimana. La ragazza aveva risposto alla madre che non credeva nelle sue parole ed aveva comunicato agli operatori sociali una crescente fatica nel continuare ad incontrare la madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di queste considerazioni, il tribunale arriva all&#8217;amara considerazione che il caso presenti una situazione di sindrome da alienazione parentale. D’altro canto, lo stesso C.T.U. aveva affermato che il padre esercitava un forte carisma sulla minore la quale sentiva di non poterlo deludere tanto da arrivare ad inibire emozioni e stati d’animo per evitare eventuale disapprovazione paterna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda la figura
paterna, la C.T.U. aveva rilevato che l’uomo presentava importanti tratti
narcisistici che tu non connotando si in senso psicopatologico rappresentavano
un aspetto per pervasivo della sua personalità che tale funzionamento
ostacolava la sua capacità di sintonizzarsi con i bisogni più autentici della
figlia. Il C.T.U. avere evidenziato che il padre della ragazza non era in grado
di ottemperare neppure minima parte il criterio dell’accesso nella figlia verso
l’altro genitore. La relazione peritale concludeva nel senso che la
collocazione della ragazzina presso il padre rappresentava un fattore di
rischio significativo per il suo benessere psicologico e aveva suggerito che la
stessa fosse temporaneamente affidato ai servizi sociali è collocata
provvisoriamente preso la zia materna con la quale aveva sempre avuto un buon
legame al fine di riavvicinarla alla madre evitando così che venisse inserita
in comunità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche questo tentativo fallisce.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale per i minorenni di
Brescia, dopo svariati tentativi di conciliazione durati circa tre anno, &nbsp;ha disposto che la minore venisse affidata ai
servizi sociali che l’avrebbero collocata in un idoneo contesto etero familiare
e che la stessa frequentasse la scuola in località prossima a quella a dove
sarebbe stata collocata attivando al contempo, un percorso psicoterapico ed
incontri vigilati con ciascuno dei genitori.</p>
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