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	<title>infante picchiato Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>infante picchiato Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>È legittima l&#8217;adozione dell&#8217;infante picchiato dal convivente della madre se quest&#8217;ultima ne ritarda il ricovero in ospedale per il timore di ripercussioni giudiziali</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/11/07/e-legittima-ladozione-dellinfante-picchiato-dal-convivente-della-madre-se-questultima-ne-ritarda-il-ricovero-in-ospedale-per-il-timore-di-ripercussioni-giudiziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 16:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[adottabilità]]></category>
		<category><![CDATA[infante picchiato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Valeria Cianciolo Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 luglio 2019, n. 19156 &#8211; Pres. Giancola, Rel. Iofrida Adozione – Dichiarazione di adottabilità – Rif. Leg. Legge n. 184 del 1983 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE <a href="https://revelinoeditore.it/2019/11/07/e-legittima-ladozione-dellinfante-picchiato-dal-convivente-della-madre-se-questultima-ne-ritarda-il-ricovero-in-ospedale-per-il-timore-di-ripercussioni-giudiziali/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>di Valeria Cianciolo</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 luglio 2019, n. 19156 &#8211; Pres. Giancola, Rel. Iofrida</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Adozione – </strong>Dichiarazione di adottabilità – <strong>Rif. Leg.</strong> Legge n. 184 del 1983</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br><strong>SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. GIANCOLA Maria Cristina &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. MARULLI Marco &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br>Dott. LAMORGESE Antonio Pietro &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. DELL’ORFANO Antonella &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:<br>ORDINANZA<br>sul ricorso 12638/2018 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">M.S.Y.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell&#8217;avvocato C. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato C. G., giusta procura in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;<em> ricorrente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.R., nella qualità di tutore delegato del Sindaco di Roma dei minori Be.Gu.Ja.Ma. e M.S.J.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato P. A., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>controricorrente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro<br>Be.Gu.An.Ed., Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>intimati</em> &#8211;<br>avverso la sentenza n. 1748/2018 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2018;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">CHE:</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza
del 20 marzo 2018, ha rigettato il gravame di M.S.Y.J. avverso l&#8217;impugnata
sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori
Be.Gu.Ja.Ma. (nato il (OMISSIS)) e M.S.J.A. (nato il (OMISSIS)).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha riferito sull&#8217;origine del procedimento, in
conseguenza del tardivo ricovero d&#8217;urgenza del figlio J.M., di quattro mesi,
per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre,
P.A.D.A., cui era stato affidato in custodia dalla M., che ne avevano
compromesso l&#8217;area cognitiva e motoria; sul comportamento della madre che lo
aveva portato in ospedale tardivamente, per il timore dell&#8217;intervento delle
istituzioni e di ripercussioni giudiziali; ha riferito che nei confronti della
M. era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il
figlio era stato collocato presso una struttura familiare dove la madre aveva
avuto difficoltà ad inserirsi, per essere poi trasferita con i figli in altra
struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e
delegante verso i figli; che era stata allontanata a seguito di un grave episodio
(aveva fumato cannabis in loro presenza) e i figli collocati in altra struttura
dove la madre aveva rifiutato di essere inserita; che i Servizi sociali, con
relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il progetto di sostegno
alla genitorialità era stato inefficace, avendo la M. dimostrato immaturità,
disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e
responsabilità genitoriali (giudizio confermato anche dal fatto che aveva
lasciato altri due figli in Colombia); che non erano emersi elementi idonei a
far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in
tempi compatibili con le esigenze dei figli; che inesistente era l&#8217;ipotizzata
disponibilità- della nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai
conosciuti e non avendo avuto con essi alcun legame; pertanto, la rescissione
del legame familiare era l&#8217;unica possibilità di assicurare ai figli un futuro
di sana e serena crescita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per
cassazione, cui si è opposta B.R., tutrice dei figli delegata dal Sindaco di
Roma.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-2633" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">CHE:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 per averla ritenuta
corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo J.M.,
mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato
negativamente la propria capacità genitoriale, all&#8217;esito di una istruttoria
incompleta e senza convocare la nonna materna, persona disponibile
all&#8217;affidamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
della L. n. 184 del 1983, art. 2 per avere formulato il giudizio negativo
sull&#8217;adeguatezza della capacità genitoriale con una motivazione omessa o
insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a
ripristinare e supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa
applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15 omessa e insufficiente
motivazione, per avere valutato come compromessa la capacità genitoriale sulla
base di elementi episodici e senza avere disposto l&#8217;audizione della bisnonna
materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all&#8217;affidamento attraverso le autorità
colombiane.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo
connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono infondati e in parte
inammissibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contestato e grave episodio del (OMISSIS) non è stato
l&#8217;unico &#8220;fatto&#8221; posto a fondamento della dichiarazione di
adottabilità, la quale è sostenuta da numerosi elementi indicativi di
inadeguatezza genitoriale della M., all&#8217;esito di una articolata e approfondita
descrizione della figura materna che ha condotto la Corte di merito a
confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto dell&#8217;esito
negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali
e ostacolato dalla madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di
merito censurabili in cassazione mediante proposizione di adeguato mezzo ex
art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1674 del 2002), ormai proponibile nei soli
casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel
suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la <em>ratio decidendi</em>
&#8211; che inammissibilmente la ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte
diffusamente illustrato le ragioni che l&#8217;hanno indotta a valutare come
incompatibile l&#8217;interesse dei minori con la tempistica di recupero della
capacità genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi giuridici
nella parte in cui ha preso atto della mancanza di figure parentali disponibili
a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai conosciuto nè avuto
rapporti con i minori, nè avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio;
inoltre ha valutato come non confacente all&#8217;interesse dei minori un loro
trasferimento in Colombia, in un contesto sociale e familiare del tutto
estraneo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha fatto corretta applicazione del principio
secondo cui lo stato di abbandono non piè essere escluso in conseguenza della
disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il
quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro,
atteso che la L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1, limita le categorie di
persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto
grado che abbiano &#8220;<em>mantenuto un rapporto significativo con il minore</em>&#8221;
(Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono le
condizioni di legge per compensare le spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere
le generalità e gli altri dati identificativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.</p>
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