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	<title>l&#039;ascolto del minore Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>l&#039;ascolto del minore Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Il giudice può decidere anche senza ascoltare il minore di anni 6  Nota Cass. civ. Sez. I, Ord.,  13.02.2019, n. 4246</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 18:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[ascoltare il minore]]></category>
		<category><![CDATA[l'ascolto del minore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo&#160; &#8211; Sez. Ondif di Bologna) La prima parte del 1° comma dell&#8217;art. 337 -octies c. c. dispone che Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 337-ter, il giudice <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/">Il giudice può decidere anche senza ascoltare il minore di anni 6  Nota Cass. civ. Sez. I, Ord.,  13.02.2019, n. 4246</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>(di Valeria Cianciolo&nbsp; &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La
prima parte del 1° comma dell&#8217;art. 337 -octies c. c. dispone che <em>Prima
dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all&#8217;articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d&#8217;ufficio,
mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l&#8217;ascolto del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ascolto
costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto
fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e
le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale
peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono
uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento
dell&#8217;interesse del medesimo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
Corte di Appello di L&#8217;Aquila con ordinanza in data 5/2/2018, ha confermava il
provvedimento pronunciato dal Tribunale di L&#8217;Aquila favorevole alla istanza
avanzata da Tizia di attribuire a Caietta, figlia sua e di Mevio il cognome
paterno a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità attribuita al
padre con sentenza passata in giudicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione
Mevio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">il ricorrente lamentava violazione dell&#8217;art. 262 c. c. e
convenzioni di New York e di Strasburgo in quanto la decisione era stata
adottata in primo grado e confermata in appello senza audizione della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal riguardo la Corte rammenta un suo precedente (sez. 1,
Sentenza n. 6129 del 26/03/2015): <em>&#8220;L&#8217;audizione dei minori, già prevista
nell&#8217;art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un
adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e in
particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi
dell&#8217;art. 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n.
77 del 2003, nonché dell&#8217;art. 315-bis c.c. (introdotto dalla&nbsp;L. n. 219 del
2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c. c. (inseriti dal D. Lgs. n. 154 del
2013, che ha altresì abrogato l&#8217;art. 155-sexies c. c.). Ne consegue che
l&#8217;ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere
le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di
primaria importanza nella valutazione del suo interesse&#8221;.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella fattispecie tuttavia trattandosi di un minore di età
inferiore a sei anni appare motivata e ragionevole la decisione del giudice di
merito di ometterne l&#8217;ascolto come correttamente motivato nella sentenza che ha
ritenuto, in ragione dell&#8217;età, che la minore non potesse discernere in ordine
alla materia trattata quale fosse il proprio intendimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice ha il dovere di “non” ascoltare il minore non solo qualora quest’ultimo non abbia capacità di discernimento (vuoi per ragioni d’età, vuoi per altre cause[1], ma anche quando l’ascolto si porrebbe in contrasto con il suo stesso interesse – e questo lo si ricava(va) dallo “spirito” complessivo delle norme e, ora, anche dall’art. 336 <em>bis</em>, 1° comma, c. c. che esclude quest’attività anche quando appare manifestamente superflua[2].</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto del minore a essere ascoltato non deve mai, in
altre parole, ritorcersi contro, andare a danno di chi ne è titolare, perchè si
arriverebbe ad una distorsione di questo diritto. Più che un’eccezione al
principio dell’ascolto, quello della non-contrarietà al suo interesse è un suo
limite intrinseco, connaturato all’esistenza stessa del diritto. Cosicché,
accanto al diritto del minore a essere ascoltato, trova spazio anche il suo
diritto a <em>“non</em>” essere ascoltato (si pensi, anche, al caso in cui il
figlio manifesti una volontà in tal senso, e purché il giudice se ne sia
accertato). </p>



<p class="wp-block-paragraph">In entrambe queste ipotesi – sia qualora il giudice escluda
la capacità di discernimento di un soggetto maggiore di dodici anni o qualora
la ritenga, invece, sussistente in uno più giovane, sia qualora egli decida di
non procedere all&#8217;ascolto perché giudicato contrario all’interesse del minore–
egli dovrà spiegare e giustificare la propria decisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. GIANCOLA Maria Cristina &#8211; Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. GENOVESE F. Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. MELONI Marina &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. TRICOMI Laura &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ORDINANZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso nr. 10827/2018 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Trionfale 21
presso lo studio dell&#8217;Avv.to F. C. e rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to I. D.B.
giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>contro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">B.L. in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla
minore B.M.V. elettivamente domiciliata in Roma Via Trionfale 21 presso lo
studio dell&#8217;Avv.to F. C. e rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to I. D. B. giusta
procura speciale in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; controricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">CURATORE SPECIALE della minore B.M.V.;</p>



<p class="wp-block-paragraph">PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI
APPELLO DELL&#8217;AQUILA;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso l&#8217;ordinanza nr. 68/2018 della CORTE DI APPELLO DI
L&#8217;AQUILA in data 5/02/2018;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione del Consigliere, Dott. Marina Meloni
svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 3/12/2018;</p>



<p class="wp-block-paragraph">lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del dott.
De Augustinis U., che ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilità del ricorso ed
in subordine il rigetto</p>



<h1 class="wp-block-heading">Svolgimento del
processo</h1>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Appello di L&#8217;Aquila con ordinanza in data
5/2/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di L&#8217;Aquila
favorevole alla istanza avanzata da B.L. di attribuire a B.M.V., figlia sua e
di P.G. il cognome paterno a seguito della dichiarazione giudiziale di
paternità attribuita a P.G. con sentenza passata in giudicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione
P.G. affidato a sei motivi. B.L. ha depositato controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo
dichiararsi l&#8217;inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Motivi della
decisione</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli&nbsp;artt. 99 e 125 c.p.c. in riferimento
all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il ricorso è stato introdotto con
domanda al Giudice Tutelare incompetente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione degli artt. 737 e 738 c.p.c. per essere stato il procedimento
trattato dal Presidente del Tribunale invece che dal Collegio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione degli artt 70 e 71 c.p.c. per la mancata partecipazione del Pubblico
Ministero al giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I tre motivi di ricorso sono infondati e devono essere
respinti. Infatti, come correttamente dichiarato dal Giudice di merito, la mera
intestazione del ricorso al Giudice Tutelare non comporta alcuna nullità sia perché,
come afferma la Corte di Appello, nelle conclusioni la ricorrente ha poi
esattamente investito il Tribunale dei Minorenni competente, sia perché
l&#8217;istanza presentata è stata effettivamente decisa ed accolta dal Tribunale competente
in composizione collegiale nel pieno rispetto del contraddittorio. Del pari
infondata è la censura relativa alla trattazione del procedimento da parte del
solo Presidente, davanti al quale sono state solo sentite le parti, in quanto,
al contrario, risulta poi dalla sentenza impugnata che il provvedimento è stato
regolarmente emesso dall&#8217;intero Collegio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine per quanto riguarda il P.M. occorre osservare che il
predetto era stato regolarmente posto in condizione di svolgere l&#8217;attività in
giudizio del quale aveva avuto regolare comunicazione. Infatti per l&#8217;osservanza
delle norme che prevedono l&#8217;intervento obbligatorio del P.M. nel processo
civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all&#8217;ufficio del P.M., per
consentirgli di intervenire nel giudizio, senza che rilevi, o possa in alcun
modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo
dell&#8217;intervento di tale organo e l&#8217;uso fatto del potere di intervento a lui
attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1,
Sentenza n. 1345 del 21/01/2005).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione&nbsp;dell&#8217;art. 324 c.p.c. in quanto la decisione adottata in primo
grado e confermata in appello era in contrasto con il giudicato formatosi a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione 25735/2016 nella quale, dopo
aver accertato la paternità, nulla era stato previsto in merito al cambio di
cognome della minore. Il motivo è infondato in quanto risulta dalla sentenza
impugnata che nel giudizio sopra indicato nessuna domanda era stata avanzata in
ordine al cambio di cognome della minore e pertanto è agevole osservare che sul
punto non si è formato alcun giudicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione dell&#8217;art. 262 c. c. e convenzioni di New York e di Strasburgo in
quanto la decisione è stata adottata in primo grado e confermata in appello
senza audizione della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che
(sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015) &#8220;<em>L&#8217;audizione dei minori, già
prevista nell&#8217;art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è
divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li
riguardino e in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori,
ai sensi dell&#8217;art. 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con
la L. n. 77 del 2003, nonché dell&#8217;art. 315-bis c.c.(introdotto dalla L. n. 219
del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c. c. (inseriti dal D. Lgs. n. 154
del 2013, che ha altresì abrogato l&#8217;art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che
l&#8217;ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere
le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di
primaria importanza nella valutazione del suo interesse&#8221;</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella fattispecie tuttavia trattandosi di un minore di età
inferiore a sei anni appare motivata e ragionevole la decisione del giudice di
merito di ometterne l&#8217;ascolto come correttamente motivato nella sentenza che ha
ritenuto, in cagione dell&#8217;età, che la minore non potesse discernere in ordine
alla materia trattata quale fosse il proprio intendimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deve infine essere rigettato il sesto motivo di ricorso in
quanto correttamente sono state liquidate le spese di giudizio anche nei
confronti della parte vittoriosa B.L. madre della minore presente in giudizio.
Infatti la condanna alle spese in favore di quest&#8217;ultima è legittima in quanto
il procedimento in esame è sostanzialmente contenzioso e la madre della minore
B.M.V. agisce come genitore nell&#8217;esercizio della potestà genitoriale a
differenza del curatore che rappresenta la minore in giudizio ed agisce in sua
rappresentanza a presidio del conflitto di interessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto in
ordine a tutti i motivi con condanna alle spese del giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non ricorrono i presupposti per l&#8217;applicazione del doppio
contributo di cui al&nbsp;D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1quater, perché
il processo risulta esente.</p>



<h1 class="wp-block-heading">P.Q.M.</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che
si liquidano in Euro 5.200 complessivamente di cui Euro 200,00 per spese oltre
iva e cap come per legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima
sezione della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019<br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph">[1]             Gullotta, <em>Il  minore e la sua capacità di discernimento</em>, in Contri (a cura di), <em>Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo</em>, Milano, 2012, 111 e seg. </p>



<p class="wp-block-paragraph">[2]              Si pensi al caso in cui siano discussi solo motivi patrimoniali relativi ai coniugi; cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014 (ord.), in <em>www.ilcaso.it.</em> </p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/">Il giudice può decidere anche senza ascoltare il minore di anni 6  Nota Cass. civ. Sez. I, Ord.,  13.02.2019, n. 4246</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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