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	<title>Licenziamento privato Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>Licenziamento privato Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Licenziamento, permessi sindacali ed utilizzo personale: Cassazione Civile n.4943/2019</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/27/licenziamento-permessi-sindacali-ed-utilizzo-personale-cassazione-civile-n-4943-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocchina Staiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 07:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamento privato]]></category>
		<category><![CDATA[permessi sindacali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento) Il dipendente della società proponeva reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, con cui venne respinta <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/27/licenziamento-permessi-sindacali-ed-utilizzo-personale-cassazione-civile-n-4943-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/27/licenziamento-permessi-sindacali-ed-utilizzo-personale-cassazione-civile-n-4943-2019/">Licenziamento, permessi sindacali ed utilizzo personale: Cassazione Civile n.4943/2019</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il dipendente della società proponeva
reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, con cui venne
respinta la sua domanda diretta all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del <strong>licenziamento disciplinare </strong>intimatogli
dalla società per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per <strong>permessi sindacali</strong> (18, 19, 20 e 21
marzo 2014), svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei
permessi accordati, ed in particolare la partecipazione alle riunioni degli
organismi sindacali per i quali i permessi erano stati richiesti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello di Venezia, in
riforma della sentenza impugnata, dichiarava l&#8217;illegittimità del licenziamento
e, in base al comma 4 dell&#8217;art. 18 L. n. 300/1970 novellato, condannava la
società alla reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro, rinviando con
separata ordinanza la causa ai fini della quantificazione del risarcimento del
danno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La società propone ricorso per cassazione,
la Cass. civ., sez. lav., con sentenza n. 4943 del 20 febbraio 2019 accoglie il
ricorso della società, stabilendo che i permessi sindacali retribuiti previsti
dall&#8217;art. 30 St.Lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle
organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la
partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto
con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente
all&#8217;esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla
possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell&#8217;aspettativa sindacale; ne
consegue che l&#8217;utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie,
preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica il
licenziamento disciplinare. Inoltre, la Corte – prosegue – specifica che l&#8217;indebita
utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela
l&#8217;inesistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto; ne consegue che,
in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo
onere, non fornisca la prova dell&#8217;esistenza del diritto, trovano applicazione
le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l&#8217;assenza del dipendente è
ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SENTENZA PER ESTESO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">F.Z.,
dipendente della s.r.l. S.O., proponeva reclamo avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Treviso il 29.11.16, con cui venne respinta la sua domanda diretta
all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli
dalla società l&#8217;8.4.14 per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per
permessi sindacali (18, 19, 20 e 21 marzo 2014), svolto attività ricreative ed
avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati, ed in particolare la
partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali per i quali i permessi
erano stati richiesti (pag.7 ricorso S.O.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella
resistenza della società, la Corte d&#8217;appello di Venezia, con sentenza non
definitiva depositata il 5.7.17, in riforma della sentenza impugnata,
dichiarava l&#8217;illegittimità del licenziamento e, in base al comma 4 dell&#8217;art. 18
L. n. 300\70 novellato, condannava la società alla reintegra dello Z. nel suo
posto di lavoro, rinviando con separata ordinanza la causa ai fini della
quantificazione del risarcimento del danno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resiste
lo Z. con controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con
sentenza definitiva depositata il 29.9.17, la medesima Corte d&#8217;appello
quantificava in dodici mensilità l&#8217;indennità dovuta allo Z. ex art. 18 L. n.
300\70, detratto l&#8217;aliunde perceptum pari ad €.8.615, oltre accessori dalla
data del licenziamento, condannando la società al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali maturati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
la cassazione di tale ultima sentenza propone successivo ricorso la società,
affidato ad unico motivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resiste
lo Z. con controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I
ricorsi proposti debbono essere riuniti ai sensi dell&#8217;art. 151 disp.att.
c.p.c., stante la loro evidente connessione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Venendo
all&#8217;esame del primo ricorso si osserva:</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.
&#8211; Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell&#8217;art. 18 L. n. 300\70, in relazione agli artt. 23, 24 e 30
stessa legge, ed agli artt. 2119, 1175, 1375, 2104 e 2106 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lamenta
che secondo l&#8217;impugnata sentenza la qualificazione dei permessi richiesto per
lo Z. dalla UILM sarebbe irrilevante: &#8220;sia che si trattasse di assenza per
permesso ex art. 23 &#8230; sia che si trattasse di permesso ex art. 30; la
contestazione in ogni caso riguardava non l&#8217;assenza ingiustificata dal lavoro,
quanto l&#8217;utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle previste e
richieste, con la conseguenza che nel caso di permessi ex art. 23 il datore di
lavoro non poteva neppure svolgere alcun controllo, mentre il mancato
svolgimento dell&#8217;attività sindacale di cui al permesso ex art. 30, se dimostrato,
avrebbe al più consentito al datore di lavoro di chiedere la restituzione delle
somme retribuite corrisposte nei giorni in contestazione, senza conseguenze sul
piano del rapporto di lavoro&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
sentenza impugnata perveniva quindi alla conclusone che l&#8217;indebita
utilizzazione di permessi richiesti ex art. 30 St. lav. comporterebbe soltanto
la perdita del diritto alla relativa retribuzione e non un&#8217;assenza
ingiustificata disciplinarmente sanzionabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.
&#8211; Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per
mancanza assoluta della motivazione su questione decisiva e cioè la
partecipazione dello Z. alle riunioni sindacali indicate nei moduli di
richiesta dei permessi e comunque lo svolgimento di attività sindacale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.
&#8211; Il primo motivo del primo ricorso risulta avere carattere assorbente ed è, ad
avviso della Corte, fondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Osserva
infatti il Collegio che la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato, per i
fini che qui interessano, i permessi richiesti ex art. 23 L. n. 300\70 a quelli
richiesti ex art. 30.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A
tal riguardo deve rammentarsi che mentre l&#8217;art. 23 stabilisce che &#8220;i
dirigenti delle r.s.a. (ora r.s.u.) di cui all&#8217;art. 19 hanno diritto, per
l&#8217;espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti&#8221;, l&#8217;art. 30
stabilisce che &#8220;I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle associazioni (sindacali) di cui all&#8217;art. 19 hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217;
evidente che mentre le attività in genere necessarie per l&#8217;espletamento del
mandato sindacale non sono controllabili (Cass. n. 5223\01, n. 14128\99, n.
11573\97), ma comunque censurabili specie laddove si accerti che il permesso
(anche ex art. 23 L. n. 300\70) venga utilizzato per fini personali (Cass. n.
454\03), la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi può essere
naturalmente controllabile ed in caso di accertata mancata partecipazione
certamente sanzionabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come
osservato da questa Corte (Cass. n. 4302\01, n. 5086\01, n. 5223\01), i
permessi sindacali retribuiti previsti dall&#8217;art. 30 St.Lav. per i dirigenti
provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere
utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi,
come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti
interni, collegati genericamente all&#8217;esigenza di espletamento del loro mandato,
e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire
dell&#8217;aspettativa sindacale; ne consegue che l&#8217;utilizzo per finalità diverse dei
permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle
decisioni) giustifica la cessazione dell&#8217;obbligo retributivo da parte del
datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l&#8217;effettiva sussistenza dei
presupposti del diritto. Inoltre, prosegue la giurisprudenza citata, l&#8217;indebita
utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela
l&#8217;inesistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto; ne consegue che,
in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo
onere, non fornisca la prova dell&#8217;esistenza del diritto, trovano applicazione
le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l&#8217;assenza del dipendente è
ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella
specie risulta dagli accertamenti svolti dalla datrice di lavoro &#8211; contestati
allo Z. e da questi solo genericamente confutati, ovvero contrastati solo sotto
il profilo della natura dei permessi (in tesi concessi ex art. 23 e non 30 L.
n. 300\70) &#8211; che egli durante i permessi retribuiti si dedicò ad attività
ricreative o personali del tutto avulse dai permessi ottenuti e comunque non
partecipò alle riunioni degli organi direttivi dell&#8217;organizzazione sindacale
per cui ottenne taluni dei permessi in questione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
sentenza impugnata ha quindi erroneamente ritenuto che &#8216;l&#8217;eventuale condotta
abusiva non avrebbe alcuna conseguenza risolutiva del rapporto, giustificando
al più l&#8217;adozione del provvedimento di ritenzione della retribuzione (pag. 15
sentenza impugnata).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Già
sotto tale profilo la pronuncia merita di essere cassata in base alle
considerazioni sopra svolte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Essa
tuttavia contiene una seconda affermazione, e cioè (cfr. pag. 15) che durante
le assenze per i permessi sindacali accordatigli, lo Z., come riferito dalla
teste B. nella prima fase sommaria dinanzi al Tribunale, aveva svolto le
attività richieste dall&#8217;associazione sindacale di appartenenza, consistenti
nello studio di normativa fiscale, assistenza per pratiche contributive,
preparazione di discorso in vista delle successive elezioni sindacali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
sentenza ha inoltre ritenuto che i permessi sindacali de quibus vennero
concessi ex art. 23 L. n. 300\70 (e non ex art. 30), ciò desumendo dalla
circostanza che nella contestazione disciplinare riportata nel presente ricorso
non era addebitato in alcun modo allo Z. la mancata partecipazione a riunioni
del comitato direttivo (rilevanti ex art. 30).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche
sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta erronea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed
invero tale ultima affermazione non configura un accertamento (insindacabile)
da parte del giudice di merito ma una supposizione, o presunzione, non
suffragata da elementi gravi, precisi e concordanti, stante il contrasto col
fatto che lo stesso Z., com&#8217;è pacifico, nella prima fase del primo grado parlò
di permessi ex art. 30 e solo in sede di opposizione dedusse trattarsi di
permessi ex art. 23; che il Tribunale, nella sentenza di opposizione, accertò
trattarsi di permessi ex art. 30. Resta in ogni caso la decisiva circostanza
che la contestazione S.O. reca, tra l&#8217;altro, che &#8220;il giorno 21 marzo 2014,
sebbene assente per permesso sindacale ..quale componente del comitato
direttivo della UILM&#8230;svolgeva attività assolutamente incompatibili per luogo
e tempo con le finalità del permesso richiesto e concesso..&#8221;, e qui il
riferimento al permesso ex art. 30 è evidente. La stessa dizione risulta poi
per le contestazioni inerenti i giorni 18, 19 e 20.3.14.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque,
in presenza di presunzioni, gravi, precise e concordanti di segno opposto, la
Corte di merito, partendo dall&#8217;erroneo presupposto che non vi era giuridica
distinzione -per quanto qui interessa: sanzionabilità disciplinare- tra
permessi ex art. 23 e 30, ha desunto erroneamente dalle contestazioni
disciplinari de quibus che trattavasi unicamente di permessi ex art. 23 (che
pure sono sanzionabili in caso di loro indebito utilizzo, Cass. n. 454\03),
omettendo di considerare che i permessi retribuiti per i giorni 18, 19, 20 e 21
marzo 2014 erano stati concessi allo Z. non per il mero svolgimento di attività
sindacale ex art. 23, ma quale componente degli organi direttivi
dell&#8217;organizzazione sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi
direttivi, ed è superfluo osservare che solo i permessi ex art. 30 riguardano i
componenti degli organi direttivi delle oo.ss per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Derivando
da ciò la sanzionabilità del comportamento dello Z., la sentenza impugnata va
cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l&#8217;ulteriore
esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la
regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di
legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I
restanti motivi, così come il secondo ricorso proposto dalla società avverso la
sentenza definitiva, restano assorbiti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Riunisce
i ricorsi n.r.g. 20055\17 e 28117\17; accoglie il primo motivo del primo
ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti i restanti
nonché il secondo ricorso proposto avverso la sentenza definitiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cassa
la sentenza non definitiva impugnata in relazione alla censura accolta e
rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d&#8217;appello di
Venezia in diversa composizione.</p>



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