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	<title>Pregiudizio dell&#039;integrità fisica e morale del coniuge e della prole Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>Pregiudizio dell&#039;integrità fisica e morale del coniuge e della prole Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Abusi familiari: ordini di protezione &#8211; TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile n. 5244 /2018</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/07/abusi-familiari-ordini-di-protezione-tribunale-di-bologna-sezione-prima-civile-n-5244-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[abusi familiari]]></category>
		<category><![CDATA[Maltrattamenti in famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Misure di protezione]]></category>
		<category><![CDATA[Pregiudizio dell'integrità fisica e morale del coniuge e della prole]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Maltrattamenti in famiglia &#8211; Procedimento penale -Pregiudizio dell&#8217;integrità fisica e morale del coniuge e della prole &#8211; Misure di protezione Accertata la situazione di &#8220;violenza&#8221; , nell&#8217;accezione di cui all&#8217;art. 342 bis,c.c., il giudice può <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/07/abusi-familiari-ordini-di-protezione-tribunale-di-bologna-sezione-prima-civile-n-5244-2018/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Maltrattamenti
in famiglia &#8211; Procedimento penale -Pregiudizio dell&#8217;integrità fisica e morale
del coniuge e della prole &#8211; Misure di protezione</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Accertata
la situazione di &#8220;violenza&#8221; , nell&#8217;accezione di cui all&#8217;art. 342
bis,c.c., il giudice può disporre l&#8217;allontanamento del coniuge, convivente o
familiare &#8220;colpevole&#8221; dalla casa familiare, prescrivendogli altresì,
di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da colui che ha invocato l&#8217;ordine di
protezione<strong>.</strong></em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La
L. 4.4.2001, n. 154 ha introdotto significative innovazioni ai codici di
rito, civile e penale, nonché al codice civile prevedendo una serie di misure
di tipo cautelare, finalizzate, come espressamente indicato nella rubrica della
legge, contro la «violenza nelle relazioni familiari».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come è noto, l&#8217;art. 342 ter 1°co. c.c. dispone che<em> “Con il decreto di cui all&#8217;articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l&#8217;allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall&#8217;istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d&#8217;origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.</em><strong>”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
tratta di previsione estremamente ampia, che va dal grave pregiudizio alla
vita, alla salute fisica e all&#8217;incolumità del familiare, fino ad includere la
salute psichica e la &#8220;libertà&#8221;: il giudice, adito con procedimento di
cognizione sommaria, di tipo sostanzialmente cautelare, può assumere
provvedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona, riconosciuti
e garantiti dalla Carta costituzionale, in particolare gli artt. 13e 16
(libertà personale, libertà di circolazione e soggiorno), ma anche l&#8217;art. 42(proprietà privata<strong>).</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La
norma nella sua formulazione risulta dunque, molto sommaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
configurazione dello strumento di tutela è ancorata alle peculiari esigenze
della vittima, attribuendo la norma alla discrezionalità del giudice la scelta
del provvedimento più adeguato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I
limiti di tale potere discrezionale non risultano del tutto chiari. In
particolare, un’opinione piuttosto diffusa in dottrina è nel senso che l’art.
342 ter c.c. preveda misure necessarie di protezione – la cui applicazione non
risulterebbe affatto subordinata all’apprezzamento del giudice – e misure così
dette eventuali – la cui applicazione risulterebbe ancorata, invece, al libero
apprezzamento dell’autorità giudiziaria – (SCARANO, <em>L’ordine di
allontanamento dalla casa familiare, in Familia</em>, 2003, 340).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
contenuto necessario comprenderebbe l’ordine di cessazione della condotta e il
contestuale ordine di allontanamento dalla casa familiare. Il contenuto
eventuale, invece, comprenderebbe: l’ordine di non avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dal ricorrente; l’intervento dei servizi sociali, di
centri di mediazione familiare nonché di associazioni che hanno lo scopo di
prestare sostegno alle vittime di abusi; la corresponsione di un assegno
periodico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
verità, la norma attribuisce al giudice di configurare lo strumento più
adeguato alle esigenze concrete, rimettendo dunque la scelta alla mera
discrezionalità del giudice. Ed infatti, l’art. 342 bis c.c. prevede che
l’autorità giudiziaria possa adottare «&#8230;<em> uno o più dei provvedimenti di
cui all’art. 342 ter</em>». Le misure elencate nell’art. 342 ter, 1° co., c.c.
costituiscono differenti modalità di realizzazione di uno scopo unitario:
proteggere il familiare “debole” attraverso l’interruzione di qualunque
contatto con l’autore della condotta pregiudizievole. Scopo realizzato sulla
scorta delle modalità dettate dal giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come
consentito dall’art. 342 bis c.c., nel caso in esame, sono state applicate più
tipi di misure di salvaguardia: l’allontanamento dalla casa familiare e
l’inibitoria ad avvicinarsi alla casa familiare e alla scuola dei figli. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel
provvedimento in commento, le misure di protezione o salvaguardia in oggetto
sono disposte in via temporanea, e comunque per la durata massima di quattro
mesi. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tribunale di Bologna, decreto
8.10.2018</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TRIBUNALE
DI BOLOGNA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sezione
Prima Civile</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vg
n. 5244 /2018</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all&#8217;udienza del 2.10.2018,</p>



<p class="wp-block-paragraph">letto
il ricorso proposto da X ai sensi dell’art. 342 bis c.c. al fine di ottenere
l’emissione nei confronti del marito convivente Y dell’ordine di protezione di
cui all’art. 342 ter c.c., per avere lo stesso posto in essere condotte di
grave pregiudizio per la integrità fisica e morale e la libertà della moglie e
delle figlie minori;</p>



<p class="wp-block-paragraph">letta
la memoria di costituzione depositata dal convenuto,</p>



<p class="wp-block-paragraph">sentite
le parti,</p>



<p class="wp-block-paragraph">vista
la documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr doc. 3) dalla quale si evince
che il resistente per diversi anni (dal 2012 al 2016) ha posto in essere atti
lesivi dell’integrità fisica e morale della moglie e delle figlie minori, tanto
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data
3.10.2017 ha chiesto l’emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio
di Y , imputato dei reati previsti dagli artt. 572 c.p., 572 e 61 n. 11
quinquies c.p., 582, 585, 576 n. 1 in relazione all’art. 61 n. 2 e 577 n. 1
c.p., giudizio ancora sub iudice, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio,
a prescindere pertanto dalla remissione di querela presentata dalla ricorrente
per salvaguardare la famiglia (comportamento tipico delle donne vessate e
maltrattate per anni, prive di mezzi economici, che temono ritorsioni da parte
del coniuge),</p>



<p class="wp-block-paragraph">rilevato
inoltre che la ricostruzione dei fatti fornita dal resistente in udienza in
merito a quanto accaduto in data 22.6.2018 non appare verosimile: lo stesso
infatti non ha negato la circostanza che si trovasse nel luogo in cui era
parcheggiata l’auto della moglie proprio pochi minuti prima che la testata
della stessa prendesse fuoco ma ha dichiarato di essersi trovato in tale posto
casualmente (&#8220;il 22 giugno al mattino sono venuto a Bologna con mia moglie
e i miei figli per acquistare lo pneumatico; successivamente mia moglie è
andata via con la sua auto; io ho preso l’autobus per *** e appena giunto alla
fermata, siccome il mio vicino di casa che doveva venirmi a prendere non era
ancora arrivato, sono andato a comprare le sigarette. In quel frangente ho
visto l’auto di mia moglie con il motore acceso e chiusa; preciso che perdeva
acqua. Ho provato a telefonarle ma non mi rispondeva e quindi sono andato a
casa. Io non ha mai incendiato la testata&#8221;), circostanza questa
inverosimile, considerato che era stato lasciato a Bologna e non sapeva dove
fosse andata la moglie. Rilevato che le condotte poste in essere da Y hanno
causato un rilevante pregiudizio all’integrità fisica morale e alla libertà
della ricorrente e delle figlie, ritenuta, pertanto, necessaria l’adozione
dell’ordine di protezione richiesto dalla ricorrente;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ritenuta
l’opportunità che i Servizi Sociali competenti monitorino la situazione
familiare, organizzino gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma
protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche
senza la presenza di una figura educativa,</p>



<p class="wp-block-paragraph">rilevato
che le spese di lite seguono la soccombenza,</p>



<p class="wp-block-paragraph">visti
gli articoli 324 bis, 342 ter c.c. e 736 bis comma 3 c.p.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">PQM</p>



<p class="wp-block-paragraph">1)&nbsp;<strong>Ordina</strong>&nbsp;ad Y la cessazione
immediata di ogni condotta pregiudizievole in danno della convivente X e delle
figlie A e B;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2)&nbsp;<strong>Ordina</strong>&nbsp;ad Y l’immediato
allontanamento dalla casa familiare sita in ***,</p>



<p class="wp-block-paragraph">3)&nbsp;<strong>prescrive</strong>&nbsp;ad Y di non avvicinarsi
ai seguenti luoghi:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;
casa familiare;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;
scuola frequentata dalle minori,</p>



<p class="wp-block-paragraph">4)&nbsp;<strong>autorizza</strong>&nbsp;parte ricorrente ad
avvalersi dell’ausilio della forza pubblica, per l’esecuzione del presente
provvedimento;</p>



<p class="wp-block-paragraph">5)&nbsp;<strong>stabilisce</strong>&nbsp;in mesi 4 la durata
della misura, e questo a partire dalla sua esecuzione, tempo che si ritiene
adeguato anche per depositare eventualmente un ricorso per la separazione
personale dei coniugi;</p>



<p class="wp-block-paragraph">6)&nbsp;<strong>incarica</strong>&nbsp;i Servizi Sociali
territorialmente competenti di monitorare la situazione familiare, organizzare
gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non
risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura
educativa;</p>



<p class="wp-block-paragraph">7)&nbsp;<strong>condanna</strong>&nbsp;parte resistente a
rifondere all’Erario le spese di lite che liquida in € 1.112,50 per compensi,
oltre accessori come per legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali
territorialmente competenti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bologna,
03/10/2018</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/07/abusi-familiari-ordini-di-protezione-tribunale-di-bologna-sezione-prima-civile-n-5244-2018/">Abusi familiari: ordini di protezione &#8211; TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile n. 5244 /2018</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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