Abusi familiari: ordini di protezione – TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile n. 5244 /2018

Maltrattamenti in famiglia – Procedimento penale -Pregiudizio dell’integrità fisica e morale del coniuge e della prole – Misure di protezione

Accertata la situazione di “violenza” , nell’accezione di cui all’art. 342 bis,c.c., il giudice può disporre l’allontanamento del coniuge, convivente o familiare “colpevole” dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da colui che ha invocato l’ordine di protezione.

La L. 4.4.2001, n. 154 ha introdotto significative innovazioni ai codici di rito, civile e penale, nonché al codice civile prevedendo una serie di misure di tipo cautelare, finalizzate, come espressamente indicato nella rubrica della legge, contro la «violenza nelle relazioni familiari».

Come è noto, l’art. 342 ter 1°co. c.c. dispone che “Con il decreto di cui all’articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Si tratta di previsione estremamente ampia, che va dal grave pregiudizio alla vita, alla salute fisica e all’incolumità del familiare, fino ad includere la salute psichica e la “libertà”: il giudice, adito con procedimento di cognizione sommaria, di tipo sostanzialmente cautelare, può assumere provvedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Carta costituzionale, in particolare gli artt. 13e 16 (libertà personale, libertà di circolazione e soggiorno), ma anche l’art. 42(proprietà privata).

La norma nella sua formulazione risulta dunque, molto sommaria.

La configurazione dello strumento di tutela è ancorata alle peculiari esigenze della vittima, attribuendo la norma alla discrezionalità del giudice la scelta del provvedimento più adeguato.

I limiti di tale potere discrezionale non risultano del tutto chiari. In particolare, un’opinione piuttosto diffusa in dottrina è nel senso che l’art. 342 ter c.c. preveda misure necessarie di protezione – la cui applicazione non risulterebbe affatto subordinata all’apprezzamento del giudice – e misure così dette eventuali – la cui applicazione risulterebbe ancorata, invece, al libero apprezzamento dell’autorità giudiziaria – (SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 340).

Il contenuto necessario comprenderebbe l’ordine di cessazione della condotta e il contestuale ordine di allontanamento dalla casa familiare. Il contenuto eventuale, invece, comprenderebbe: l’ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal ricorrente; l’intervento dei servizi sociali, di centri di mediazione familiare nonché di associazioni che hanno lo scopo di prestare sostegno alle vittime di abusi; la corresponsione di un assegno periodico.

In verità, la norma attribuisce al giudice di configurare lo strumento più adeguato alle esigenze concrete, rimettendo dunque la scelta alla mera discrezionalità del giudice. Ed infatti, l’art. 342 bis c.c. prevede che l’autorità giudiziaria possa adottare «… uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter». Le misure elencate nell’art. 342 ter, 1° co., c.c. costituiscono differenti modalità di realizzazione di uno scopo unitario: proteggere il familiare “debole” attraverso l’interruzione di qualunque contatto con l’autore della condotta pregiudizievole. Scopo realizzato sulla scorta delle modalità dettate dal giudice.

Come consentito dall’art. 342 bis c.c., nel caso in esame, sono state applicate più tipi di misure di salvaguardia: l’allontanamento dalla casa familiare e l’inibitoria ad avvicinarsi alla casa familiare e alla scuola dei figli.

Nel provvedimento in commento, le misure di protezione o salvaguardia in oggetto sono disposte in via temporanea, e comunque per la durata massima di quattro mesi.

Tribunale di Bologna, decreto 8.10.2018

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Prima Civile

Vg n. 5244 /2018

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2.10.2018,

letto il ricorso proposto da X ai sensi dell’art. 342 bis c.c. al fine di ottenere l’emissione nei confronti del marito convivente Y dell’ordine di protezione di cui all’art. 342 ter c.c., per avere lo stesso posto in essere condotte di grave pregiudizio per la integrità fisica e morale e la libertà della moglie e delle figlie minori;

letta la memoria di costituzione depositata dal convenuto,

sentite le parti,

vista la documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr doc. 3) dalla quale si evince che il resistente per diversi anni (dal 2012 al 2016) ha posto in essere atti lesivi dell’integrità fisica e morale della moglie e delle figlie minori, tanto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 3.10.2017 ha chiesto l’emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio di Y , imputato dei reati previsti dagli artt. 572 c.p., 572 e 61 n. 11 quinquies c.p., 582, 585, 576 n. 1 in relazione all’art. 61 n. 2 e 577 n. 1 c.p., giudizio ancora sub iudice, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio, a prescindere pertanto dalla remissione di querela presentata dalla ricorrente per salvaguardare la famiglia (comportamento tipico delle donne vessate e maltrattate per anni, prive di mezzi economici, che temono ritorsioni da parte del coniuge),

rilevato inoltre che la ricostruzione dei fatti fornita dal resistente in udienza in merito a quanto accaduto in data 22.6.2018 non appare verosimile: lo stesso infatti non ha negato la circostanza che si trovasse nel luogo in cui era parcheggiata l’auto della moglie proprio pochi minuti prima che la testata della stessa prendesse fuoco ma ha dichiarato di essersi trovato in tale posto casualmente (“il 22 giugno al mattino sono venuto a Bologna con mia moglie e i miei figli per acquistare lo pneumatico; successivamente mia moglie è andata via con la sua auto; io ho preso l’autobus per *** e appena giunto alla fermata, siccome il mio vicino di casa che doveva venirmi a prendere non era ancora arrivato, sono andato a comprare le sigarette. In quel frangente ho visto l’auto di mia moglie con il motore acceso e chiusa; preciso che perdeva acqua. Ho provato a telefonarle ma non mi rispondeva e quindi sono andato a casa. Io non ha mai incendiato la testata”), circostanza questa inverosimile, considerato che era stato lasciato a Bologna e non sapeva dove fosse andata la moglie. Rilevato che le condotte poste in essere da Y hanno causato un rilevante pregiudizio all’integrità fisica morale e alla libertà della ricorrente e delle figlie, ritenuta, pertanto, necessaria l’adozione dell’ordine di protezione richiesto dalla ricorrente;

ritenuta l’opportunità che i Servizi Sociali competenti monitorino la situazione familiare, organizzino gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura educativa,

rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza,

visti gli articoli 324 bis, 342 ter c.c. e 736 bis comma 3 c.p.c.

PQM

1) Ordina ad Y la cessazione immediata di ogni condotta pregiudizievole in danno della convivente X e delle figlie A e B;

2) Ordina ad Y l’immediato allontanamento dalla casa familiare sita in ***,

3) prescrive ad Y di non avvicinarsi ai seguenti luoghi:

– casa familiare;

– scuola frequentata dalle minori,

4) autorizza parte ricorrente ad avvalersi dell’ausilio della forza pubblica, per l’esecuzione del presente provvedimento;

5) stabilisce in mesi 4 la durata della misura, e questo a partire dalla sua esecuzione, tempo che si ritiene adeguato anche per depositare eventualmente un ricorso per la separazione personale dei coniugi;

6) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione familiare, organizzare gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura educativa;

7) condanna parte resistente a rifondere all’Erario le spese di lite che liquida in € 1.112,50 per compensi, oltre accessori come per legge.

Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti

Bologna, 03/10/2018