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	<title>assegno di ricollocazione Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>assegno di ricollocazione Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>Il beneficiario perde il diritto all&#8217;assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di ricollocazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all'assegno]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia di fatto e assegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nota di commento alla sentenza Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871 di Valeria Cianciolo Il fatto. La Corte d&#8217;appello, nel decidere sull&#8217;appello proposto da Tizio contro la moglie Caia, nel corso del giudizio <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/">Il beneficiario perde il diritto all&#8217;assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-large-font-size wp-block-paragraph">Nota di commento  alla sentenza  <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/02/cass-civ-sez-i-sent-19-12-2018-n-32871/">Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">di Valeria Cianciolo</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il fatto.</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello, nel decidere sull&#8217;appello proposto da Tizio contro la moglie Caia, nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, revocava l&#8217;assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda. Risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune &#8220;ad uso assegni familiari&#8221;) l&#8217;instaurazione di una famiglia di fatto da parte di Caia, ritenendosi pertanto, applicabile al caso, la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile. </p>



<p class="wp-block-paragraph">il
ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha
respinto il ricorso di Caia affermando il seguente principio: <em>“Anche in caso
di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato
familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno di
mantenimento, indipendentemente dalla &#8220;risoluzione del rapporto
coniugale&#8221; (assai più che probabile) si opera una rottura tra il
preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di
convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo
costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge
beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il
conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione
periodica, facendola venire definitivamente meno.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La questione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"> Come è noto, l&#8217;art. 5 della Legge sul divorzio stabilisce che “<em>l&#8217;obbligo di corresponsione dell&#8217;assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze</em>.” </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
proposta di estendere la cessazione del diritto all&#8217;assegno post-matrimoniale
all&#8217;instaurata convivenza <em>more uxorio </em>del
beneficiario, a somiglianza di esperienze straniere, non è stata accolta dal
legislatore. La valutazione della sua rilevanza, pertanto, è stata affidata
esclusivamente all&#8217;interprete.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che l&#8217;espressione &#8220;famiglia
di fatto&#8221; non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica
prima di tutto una &#8220;famiglia&#8221;, portatrice di valori di stretta
solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente,
e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur
indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per
la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità
dell&#8217;individuo, ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost.. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Laddove
dunque, la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i
conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a
quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio), la mera
convivenza si trasforma in una vera e propria &#8220;famiglia di fatto&#8221;. A
quel punto, il parametro dell&#8217;adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita
goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir
meno di fronte all&#8217;esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto.
Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita
caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni
presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla
conservazione di esso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In un
primo tempo, le pronunce di legittimità, fatte proprie anche dalla maggioranza
delle sentenze di merito, affermavano, in maniera pressoché monolitica, che tale
circostanza potesse incidere sul quantum della prestazione di assistenza
post-coniugale, solo se ed in quanto ne derivasse il mutamento <em>in melius </em>delle
condizioni economiche del richiedente<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con un
recente ribaltamento giurisprudenziale, però, la stessa sezione della Suprema
Corte ha completamente rivisto tale orientamento, affermando, viceversa, che
l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge avente diritto
all’assegno determina sempre, con effetto automatico, la revoca del contributo
al mantenimento, rappresentando una condizione sufficiente per il diniego della
relativa istanza, a prescindere da ogni ulteriore accertamento<a href="#_ftn2">[2]</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
suddetto principio è stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioè in una
materia in cui la solidarietà post coniugale trova giustificazione nei limiti,
costituzionalmente accettabili (ex art. 23 Cost.), previsti e conformati dalla
legge (n. 898 del 1970, succ.mod., art. 5, comma 6) in considerazione dello
stato libero delle persone (ex coniugi). Principio che adesso viene adesso
esteso anche alla separazione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Diversamente
dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l&#8217;attualità del
dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli
obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell&#8217;assegno
di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più
possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili
con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l&#8217;assegno di
mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell&#8217;obbligo di
assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell&#8217;art. 143 c.c. (Cass. n.
12196/2017, n. 11504/2017). </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
questione che viene in rilievo è dunque, se e in che termini la convivenza
intrattenuta dal coniuge separato incida sull&#8217;attribuzione e sulla
quantificazione dell&#8217;assegno di mantenimento a suo favore: il coniuge che
intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici, se non altro in
quanto può condividere le spese di ordinaria amministrazione (vitto, alloggio e
relativi oneri), al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve
affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche quelle
relative al mantenimento dell’ex coniuge e degli eventuali figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;assegno
deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore
di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n.
12196/2017) e tuttavia esso è dovuto &#8220;<em>sempre che (il coniuge
richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile
condizione</em>&#8221; (Cass. n. 14840/2006), dovendo l&#8217;assegno essere pur sempre
&#8220;necessario al suo mantenimento&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.c.. Ciò
induce a ritenere che il diritto all&#8217;assegno di mantenimento possa essere
negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per
l&#8217;attribuzione dell&#8217;assegno o attore in quello per l&#8217;eliminazione o la
revisione dello stesso) dimostri che l&#8217;altro coniuge abbia instaurato una
convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della
stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in
tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in
comune nell&#8217;interesse del nuovo nucleo familiare. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Negli
ultimi anni, gli Ermellini hanno sostanzialmente affermato che nella
separazione, il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato o
eliminato solo se il coniuge debitore dimostri il fatto impeditivo e estintivo
di tale diritto, rappresentato dalla circostanza che l’altro abbia intrapreso
una relazione extraconiugale caratterizzata da stabilità, continuatività ed
effettiva progettualità di vita. Da ciò consegue la presunzione che le risorse
economiche dei conviventi siano poste in comune nell’interesse del nuovo nucleo
familiare e che, dunque, la corresponsione dell’assegno di mantenimento non
trovi (o non trovi più) giustificazione<a href="#_ftn3">[3]</a>.&nbsp; Tale presunzione può essere vinta dal coniuge
richiedente, il quale può allegare e dimostrare (anche mediante presunzioni)
come la nuova convivenza non influisca in melius sulla propria personale
condizione economica, restando i suoi redditi complessivamente inadeguati a
conservare il tenore di vita pregresso. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Cosa
non convince della decisione in esame? Il fatto che gli Ermellini abbiano
ritenuto che la relazione instaurata dalla moglie insieme al nuovo partner
avesse acquisito un grado di stabilità tale da potersi considerare idonea «<em>a
rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti
la pregressa convivenza matrimoniale e, di conseguenza, il presupposto per la
riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno di mantenimento</em>».
Tuttavia, la solidità della convivenza tra i due soggetti è stata valutata
solamente sulla base delle annotazioni negli atti di stato civile. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
accoglie così l’orientamento secondo cui la convivenza<em> more uxorio</em> è da
considerarsi di per sé determinante per la cessazione del diritto al
mantenimento dell’ex coniuge, offrendo una soluzione maggiormente conforme alle
esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale: anche in caso di
separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare
di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno di mantenimento, opera
una rottura tra il preesistente &#8220;tenore e modello di vita caratterizzanti
la pregressa fase di convivenza matrimoniale&#8221; ed il nuovo assetto fattuale
avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal
coniuge beneficiario.&nbsp; Il fondamento
della cessazione dell&#8217;obbligo di contribuzione gli Ermellini lo individuano ,
per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel
principio di autoresponsabilità: “<em>Il fondamento della cessazione
dell&#8217;obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il
divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di
autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara,
orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver
dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta
con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia</em>.” </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
giurisprudenza, anticipando il dies a quo per la decorrenza degli effetti
ablativi dell’assegno dal passaggio a nozze all’instaurazione di una famiglia
di fatto, ha attuato una sorta di <em>interpretatio abrogans</em> della norma di
cui all’art. 5, comma 10, L. 1° dicembre 1970, n. 898.&nbsp; la definitività delle conseguenze riconnesse
alla convivenza more uxorio, ai fini non solo dell’esonero dall’assegno
divorzile, ma anche dell&#8217;assegno di mantenimento in sede di separazione, in
certa misura collide con la natura rebus sic stantibus delle decisioni rese in
quella sede, sempre rivedibili in caso di nuove circostanze sopravvenute <br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref1">[1]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass. 25 novembre 2010, n. 23968, in Giust.
civ., 2011, I, 2343; Cass. 22 gennaio 2010, n. 1096, in Fam. pers. succ., 2010,
754, con nota di Achille, <em>Revisione dell’assegno di divorzio: giustificati
motivi sopravvenuti e convivenza more uxori</em>o; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24858, in Fam. e dir., 2009; Cass. 2 giugno 2000, n. 7328, in Guida dir., 2000,
29, 42, con nota di Finocchiaro, <em>L’assenza di una previsione legislativa
specifica non ostacola i poteri di indagine del giudice</em>; Cass. 20 settembre
1999, n. 10149, in Foro it., 2000, I, 1229, con nota di De Marzo, 335, con nota
di Russo, <em>Convivenza more uxorio e presupposti per la diminuzione
dell’assegno di divorzio</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref2">[2]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass. 11 agosto 2011, n. 17195, in Fam.
minori, 2011, 10, 20, con nota di Fiorini, <em>Solo la rottura dell’unione può
far ripristinare il diritto al mantenimento,</em> in Guida dir., 2011, 44, 62,
con nota di Vaccaro, op. cit., in Fam. dir., 2012, 25, con nota di Figone, <em>La
convivenza more uxorio può escludere l’assegno divorzile,</em> e in Nuova giur.
civ. comm., 2012, I, 45, con nota di Oliviero, <em>Nuovi amori e vecchi assegni
di divorzio </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref3">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale principio ha
avuto un’interessante applicazione nella giurisprudenza di merito (Trib. Roma,
6 giugno 2017, n. 11463), ove si è ritenuto che la stabile convivenza more
uxorio consenta presumibilmente, sul piano delle economie di scala che una
convivenza implica, un miglioramento dello standard di vita. Sposando questa
linea, sostanzialmente si afferma che la nuova famiglia di fatto recide ogni
legame con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di
convivenza matrimoniale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/04/il-beneficiario-perde-il-diritto-allassegno-di-mantenimento-se-fonda-una-famiglia-di-fatto/">Il beneficiario perde il diritto all&#8217;assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2019 e disabilità da lavoro: reinserimento, assegno di ricollocazione</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/01/07/legge-di-bilancio-2019-e-disabilita-da-lavoro-reinserimento-assegno-di-ricollocazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocchina Staiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 09:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di ricollocazione]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[reinserimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento) L’art. 1, comma 533, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica l’art. 1, <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/07/legge-di-bilancio-2019-e-disabilita-da-lavoro-reinserimento-assegno-di-ricollocazione/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/07/legge-di-bilancio-2019-e-disabilita-da-lavoro-reinserimento-assegno-di-ricollocazione/">Legge di Bilancio 2019 e disabilità da lavoro: reinserimento, assegno di ricollocazione</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 1, comma 533, della l. 30
dicembre 2018, n. 145, c.d. <strong>Legge di
Bilancio 2019, </strong>modifica l’art. 1, comma 166, della L. 190/2014, che ha
attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il
reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla
conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con
interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il
superamento e per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di
lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni
di lavoro. La norma modificata dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che la retribuzione
corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro
destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del
posto di lavoro sia <strong>rimborsata
dall&#8217;INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del 60% di quanto
effettivamente corrisposto</strong>. I progetti di reinserimento possono essere proposti
dai datori di lavoro e sono approvati dall&#8217;INAIL. Qualora gli interventi
individuati nell&#8217;ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato
non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro,
quest&#8217;ultimo è tenuto a restituire all&#8217;INAIL l&#8217;intero importo del rimborso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, si stabilisce che dal <strong>1° gennaio 2019,</strong> l’I.N.A.I.L. concorre
al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, disciplinato dall’art. 23 del
D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di
occupazione. Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, <strong>da adottare entro il 2 Marzo
2019</strong>, sono definite le modalità di finanziamento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/01/07/legge-di-bilancio-2019-e-disabilita-da-lavoro-reinserimento-assegno-di-ricollocazione/">Legge di Bilancio 2019 e disabilità da lavoro: reinserimento, assegno di ricollocazione</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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