Legge di Bilancio 2019 e disabilità da lavoro: reinserimento, assegno di ricollocazione

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 533, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica l’art. 1, comma 166, della L. 190/2014, che ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. La norma modificata dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro sia rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso.

Infine, si stabilisce che dal 1° gennaio 2019, l’I.N.A.I.L. concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 2 Marzo 2019, sono definite le modalità di finanziamento.