RESPONSABILITÀ’ DEL PARROCO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E CASS. PEN., SEZ. IV, 11 FEBBRAIO 2019, N. 6408

di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))

Il parroco ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in data 2 marzo 2017, ha parzialmente riformato, confermandola nel resto, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – articolazione territoriale di Caserta – in data 24 marzo 2015 per il delitto di lesioni personali colpose, con violazione della normativa antinfortunistica, in danno di un lavoratore. L’incidente oggetto del giudizio si verificava presso la chiesa di cui era parroco, il quale, aveva dato la sua disponibilità a eseguire gratuitamente lavori di pitturazione dell’interno della chiesa, utilizzando una scala dell’altezza di tre metri circa e un trabattello. Durante la pitturazione il lavoratore cadeva dalla scala, procurandosi le lesioni. Al parroco é contestato di avere impiegato il lavoratore in mansioni lavorative senza il rispetto delle regole cautelari e delle norme prevenzionistiche (non solo, come da originaria contestazione, l’art. 2087 cod.civ., ma anche l’art. 107 del d.lgs. 81/2008, che disciplina la sicurezza dei lavori in quota).

Il parroco ha presentato ricorso alla sentenza della Corte di appello. La Cassazione penale, con sentenza n. 6408 dell’11 febbraio 2019, ha rigettato il ricorso, affermando che “poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall’omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro”.