RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ED INFORTUNIO Trib.Sassari, sez. Lav., 4 aprile 2019, n. 16

di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))

Il Trib. Sassari, sez. lav., 4 aprile 2019, n. 16 ha considerato responsabile il datore di lavoro, in qualità di legale rappresentante della società, per l’infortunio occorso alla mano sinistra della lavoratrice, con qualifica di garzone di cucina liv. 6 del C.C.N.L. per il settore alimentare, per aver prestato presso il laboratorio dell’azienda attività lavorativa. La mano della lavoratrice, mentre utilizzava un macchinario destinato al confezionamento di alimenti, più precisamente una termosaldatrice a 300, è stata pressata ad altissima temperatura all’interno del macchinario, che, privo del sistema di blocco automatico e dell’interruttore di emergenza nonché di altri sistemi di sicurezza, era stato disattivato solo dopo diversi minuti dai colleghi di lavoro, che erano riusciti a liberare l’arto e avevano chiamato i soccorsi. Dopo diversi interventi anche chirurgici dei sanitari, l’amputazione di alcune dita della mano, ed alcune complicanze, dopo la terapia antibiotica e la fisioterapia che ella ha dovuto affrontare, la lavoratrice ha riportato dall’infortunio postumi permanenti fisici, e uno stato di malessere fisico e psichico, per questi motivi chiedeva anche al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico, danno morale e danni non patrimoniali.

Il Tribunale in oggetto ha riconosciuto il pagamento da parte dell’Inail alla lavoratrice una rendita annuale ed ha rigettato la domanda del risarcimento del danno in capo al datore di lavoro, in quanto non è emersa prova del nesso causale tra la condotta, attiva od omissiva, del datore di lavoro e l’infortunio patito dalla dipendente, da cui è derivato il danno biologico e patrimoniale allegato col ricorso; neppure è emersa prova di una colpa, sia pure in vigilando, del datore di lavoro.