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	<title>Novità Famiglia Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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	<title>Novità Famiglia Archivi &#8211; REVELINO EDITORE</title>
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		<title>PACCHETTO WEBINAR +LIBRO  Il nuovo processo di famiglia: questioni controverse e approdi giurisprudenziali</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2026/01/14/pacchetto-webinar-libro-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Revelino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia e minori]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Richiesto l&#8217;accreditamento al Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua degli Avvocati prezzo libro € 84,00 + prezzo webinar € 61,00 (iva compresa) OFFERTA PACCHETTO WEBINAR+LIBRO prezzo libro € 79,80+prezzo webinar € 15,00 (iva compresa) <a href="https://revelinoeditore.it/2026/01/14/pacchetto-webinar-libro-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-eab94cbd980978c7e7841cbb0cdacdf7 wp-block-paragraph" style="color:#010451"><strong>Richiesto l&#8217;accreditamento al Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua degli Avvocati </strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-f030848f87c6828aeb32738a8a91b92f wp-block-paragraph" style="color:#f81606;font-size:24px">prezzo libro <s>€ 84,00 </s>+ prezzo webinar <s>€ 61,00</s> (iva compresa)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-a25db8e5efd53982213a23cb13cc669b wp-block-paragraph" style="color:#f81606;font-size:22px"><strong>OFFERTA PACCHETTO WEBINAR+LIBRO</strong> <br>prezzo libro € 79,80+prezzo webinar € 15,00 (iva compresa) = <strong>€ 94,80</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-94acdbc79d895970313cfc565cc459ba wp-block-paragraph" style="color:#f81606;font-size:13px"><em>risparmio € 50,20</em></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-d18bfddd94fca1961060ed843ae9cb35 wp-block-paragraph" style="color:#f81606;font-size:13px"></p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://revelinoeditore.it/prodotto/pacchetto-webinar-libro-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/">ISCRIVITI SUBITO</a></div>
</div>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-6a9e715f833137b8c0cd8b87fd2cba40 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8"><strong>Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi – Prof.ssa Avv. Alessandra Frassinetti – Avv. Valeria Cianciolo</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-54b0744d9f10c48d395807430879b616 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8"><strong>PRESENTAZIONE</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-8cbdf3ddd348b558d8b541aaeef1f651 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8">Il webinar analizza le principali novità del nuovo processo di famiglia, con particolare attenzione alle questioni più controverse emerse nella prassi applicativa e agli orientamenti giurisprudenziali più recenti.<br>Verranno approfonditi i provvedimenti indifferibili, il regime della prova, le regole processuali in materia di violenza domestica, il reclamo e la tutela del minore, fino agli ordini di protezione, offrendo un taglio operativo e aggiornato per il professionista.</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-09ff900325430ad845a626ca082eea93 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8"><strong>PROGRAMMA</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-48276370f934535b40466244edd87f5c wp-block-paragraph" style="color:#0774f8">Provvedimenti indiﬀeribili (art. 473-bis.15 c. p. c.)<br>Regime della prova<br>Regole processuali per la violenza domestica (art. 473-bis.40-46 c. p. c.)<br>Reclamo (art 473-bis.24 c. p. c.)<br>Posizione del minore (ascolto, curatore, coordinatore genitoriale)<br>Ordini di protezione (artt. 473bis.69-72 c. p. c.)<br>RISPOSTE AI QUESITI</p>



<h4 class="wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-4b188a2c800f28e6f0bac8388a379085" style="color:#091cf7">Il libro &#8220;<strong>Il nuovo processo di famiglia</strong>&#8221; a cura di <strong>Michele Angelo Lupoi </strong>è stato pubblicato a ottobre 2025&nbsp; da <strong>Maggioli Editore</strong></h4>



<h3 class="wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-96417db829079e5ae97ca440fd6c8b76" style="color:#fa0606">Se hai già acquistato il libro &nbsp;puoi cliccare qui per iscriverti solo al webinar <a href="https://revelinoeditore.it/prodotto/webinar-10-febbraio-2026-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/"><strong>CLICCA QUI</strong></a></h3>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>WEBINAR 10 febbraio 2026- Il nuovo processo di famiglia: questioni controverse e approdi giurisprudenziali</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2026/01/14/webinar-10-febbraio-2026-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Revelino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia e minori]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME PUBBLICAZIONI]]></category>
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		<category><![CDATA[violenza domestica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Richiesto l&#8217;accreditamento al Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua degli Avvocati € 50,00+iva Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi – Prof.ssa Avv. Alessandra Frassinetti – Avv. Valeria Cianciolo PRESENTAZIONE Il webinar analizza le principali novità <a href="https://revelinoeditore.it/2026/01/14/webinar-10-febbraio-2026-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-eab94cbd980978c7e7841cbb0cdacdf7 wp-block-paragraph" style="color:#010451"><strong>Richiesto l&#8217;accreditamento al Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua degli Avvocati </strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-4d9ddf3b6114a7c694f46d9060d287d2 wp-block-paragraph" style="color:#f81606;font-size:24px"><strong>€ 50,00+iva</strong></p>



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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-6a9e715f833137b8c0cd8b87fd2cba40 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8"><strong>Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi – Prof.ssa Avv. Alessandra Frassinetti – Avv. Valeria Cianciolo</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-54b0744d9f10c48d395807430879b616 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8"><strong>PRESENTAZIONE</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-8cbdf3ddd348b558d8b541aaeef1f651 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8">Il webinar analizza le principali novità del nuovo processo di famiglia, con particolare attenzione alle questioni più controverse emerse nella prassi applicativa e agli orientamenti giurisprudenziali più recenti.<br>Verranno approfonditi i provvedimenti indifferibili, il regime della prova, le regole processuali in materia di violenza domestica, il reclamo e la tutela del minore, fino agli ordini di protezione, offrendo un taglio operativo e aggiornato per il professionista.</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-09ff900325430ad845a626ca082eea93 wp-block-paragraph" style="color:#0774f8"><strong>PROGRAMMA</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-48276370f934535b40466244edd87f5c wp-block-paragraph" style="color:#0774f8">Provvedimenti indiﬀeribili (art. 473-bis.15 c. p. c.)<br>Regime della prova<br>Regole processuali per la violenza domestica (art. 473-bis.40-46 c. p. c.)<br>Reclamo (art 473-bis.24 c. p. c.)<br>Posizione del minore (ascolto, curatore, coordinatore genitoriale)<br>Ordini di protezione (artt. 473bis.69-72 c. p. c.)<br>RISPOSTE AI QUESITI</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2026/01/14/webinar-10-febbraio-2026-il-nuovo-processo-di-famiglia-questioni-controverse-e-approdi-giurisprudenziali/">WEBINAR 10 febbraio 2026- Il nuovo processo di famiglia: questioni controverse e approdi giurisprudenziali</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<title>IL DIRITTO DEL MINORE ALLE RELAZIONI FAMILIARI</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2024/11/27/il-diritto-del-minore-alle-relazioni-familiari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Revelino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legis Giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[alienazione parentale]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto del minore]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del minore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di FRANCESCA GALATERI DI GENOLA Questo volume, con GIURISPRUDENZA, si rivolge ai professionisti (Giudici, Avvocati, Servizi sociali, Psicologi, Psichiatri e altri) che si occupano della tutela dei minori nell’ambito delle relazioni familiari nel <a href="https://revelinoeditore.it/2024/11/27/il-diritto-del-minore-alle-relazioni-familiari/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-c39135240dedd8130c558ff8c90381dc wp-block-paragraph" style="color:#fb0404;font-size:23px"><strong>a cura di FRANCESCA GALATERI DI GENOLA</strong></p>



<p class="has-gray-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-986dbf16d66b9789ce51e59714e8b986 wp-block-paragraph" style="background-color:#1e7faa">Questo volume, con GIURISPRUDENZA, si rivolge ai professionisti (Giudici, Avvocati, Servizi sociali, Psicologi, Psichiatri e altri) che si occupano della tutela dei minori nell’ambito delle relazioni familiari nel momento della frattura dell’unione genitoriale. Il testo, con il supporto della casistica giurisprudenziale di riferimento, analizza tematiche attuali che discendono dalla necessità di garantire ai figli una bigenitorialità effettiva.<br>Tra gli argomenti principali, il volume tratta i seguenti: diritti genitoriali e sull’uguaglianza di genere nella cura dei figli; bigenitorialità e interesse del minore; trauma da distacco genitoriale e best practices di gestione del minore; separazioni conflittuali: disturbi della relazione e alienazione parentale; la “maternal preference” negli studi di Bauserman; centralità dell’ascolto del minore nei procedimenti di separazione.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong><span style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Prezzo  €19,00 (iva compresa)</span></strong><span style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color"> &#8211; sconto 5% <strong>€ 18,05</strong></span><br><span style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color"><strong>NO spese di spedizione con il codice promo <em>nosped</em></strong></span></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-1d7cf3586ca4e1eef28e04ef6d8dabac wp-block-paragraph" style="color:#2351f6">inserire il codice nel carrello campo <em>Codice promo</em> e poi premere <em>Applica codice promozionale</em></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-cyan-blue-background-color has-background wp-element-button" href="https://revelinoeditore.it/prodotto/libro-cartaceo-il-diritto-del-minore-alle-relazioni-familiari/"><strong>CLICCA  QUI   PER  ACQUISTARE  IL  LIBRO  CARTACEO</strong> </a></div>
</div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="157" height="69" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2024/04/logo-legis.jpg?resize=157%2C69&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-15962" style="width:225px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://ltshop.legislazionetecnica.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marchio registrato da<br> Legislazione Tecnica srl</a></figcaption></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading has-text-align-center has-text-color has-link-color wp-elements-520f9b0f510e3efa05365415f34b45db" style="color:#0c1ef1;font-size:23px">Collana di monografie diretta da Antonio Revelino</h2>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-2bdedee39708cc482cf8697ba9b429aa wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">PREFAZIONE<br>(di Cecilia Gargiulo)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-8bd83f33f3434c63e0f2e5c02d7cb0fb wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 1<br>DIRITTI GENITORIALI E UGUAGLIANZA DI GENERE NELLA CURA DEI FIGLI <br>(nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069 e ord. 5 agosto 2024 n. 21969) (di Cecilia Gargiulo)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-3790fe705544023434c107afbe930614 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 2<br>ATTUAZIONE DELLA BIGENITORIALITÀ E INTERESSE DEL MINORE<br>(nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069)<br>(di Alessandra Pinto)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-3e5b9f48fd9612fbf91df1fbdbbce449 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 3<br>TRAUMA DA DISTACCO GENITORIALE E BEST PRACTICES DI GESTIONE DEL MINORE<br>(di Federica Marciano di Scala)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-ead592d925f933907a0668c7e988896f wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 4<br>SEPARAZIONI CONFLITTUALI, DISTURBI DELLA RELAZIONE E ALIENAZIONE PARENTALE<br>(di Leonardo Abazia)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-7bf3945e5e463ae2803800194e1d0b5a wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 5<br>INCREMENTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE<br>(nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069) (di Serena Montuori)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-833702859e6b971db32ad4d203fe3721 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 6<br>LA “MATERNAL PREFERENCE” NEGLI STUDI DI BAUSERMAN<br>(nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069) (di Francesca Galateri di Genola)<br><br>CAP. 7<br>LA CENTRALITÀ DELL’ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE<br>(nota a Cass., sez. I, ord. 5 agosto 2024, n. 21969) (di Maria Ambrosino)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-421239ee344b4245396067559c497b10 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 8<br>LA MERITEVOLEZZA E LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI FAMILIARI<br>(nota a Cass. sez. I civ., ord. del 5 agosto 2024 n. 21969) (di Giuseppina Campolo)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-4e7b406d308ecbca91cd8d1aac104ab4 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 9<br>ASCOLTO DEL MINORE<br>(di Maria Orfeo)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-7da3d901153c21f482f98afc771d4d6d wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 10<br>OGNI STORIA È UNA STORIA<br>(di Daniela Brizzi)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-8db155716183f6c55d9ad7686b8fb181 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">CAP. 11<br>CONCLUSIONI<br>(di Francesca Galateri di Genola)</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-49f062c50960e1f7c97b2dedb715e652 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">APPENDICE GIURISPRUDENZIALE INTEGRALE</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-18b3cb1875db0bd869cfb0ec99a44946 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">1) Cass. Civ., sez. I, Ord. del 11 luglio 2024 n. 19069</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-d1faf0602c12be57076c46c9ca88fbd4 wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">2) Cass. Civ., sez. I, Ord. del 5 agosto 2024 n. 21969</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-eba29f89885ea3f58f2e4bcee0fd43fc wp-block-paragraph" style="color:#1c6cdd">BIBLIOGRAFIA</p>



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<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2024/11/27/il-diritto-del-minore-alle-relazioni-familiari/">IL DIRITTO DEL MINORE ALLE RELAZIONI FAMILIARI</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<title>La donazione si risolve per atto pubblico</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2020/04/22/la-donazione-si-risolve-per-atto-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 18:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[atto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[donazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Valeria Cianciolo Cass. civ. Sez. I, Ord., 3 marzo 2020, n. 5937Pres. Bisogni, Rel. Cons. Scalia Il principio di simmetria delle forme vuole che il negozio accessorio rivesta la medesima forma di quello principale, pertanto <a href="https://revelinoeditore.it/2020/04/22/la-donazione-si-risolve-per-atto-pubblico/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p style="color:#000000" class="has-text-color has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Valeria Cianciolo</strong></p>



<p style="color:#000000;font-size:18px" class="has-text-color wp-block-paragraph"><strong>Cass. civ. Sez. I, Ord., 3 marzo 2020, n. 5937</strong><br><strong>Pres. Bisogni, Rel. Cons. Scalia</strong></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph"><em>Il principio di simmetria delle forme vuole che il negozio accessorio rivesta la medesima forma di quello principale, pertanto il contratto di risoluzione di una donazione deve rivestire la&nbsp; forma dell&#8217;atto pubblico.</em></p>



<p style="color:#0d0d0d" class="has-text-color wp-block-paragraph"><em>(Nel caso di specie, il ricorrente faceva valere la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di appello per non aver rilevato che la scrittura privata, allegata alla domanda di conversione della separazione giudiziale in consensuale, era confluita nel verbale di udienza del giudizio di separazione, lasciando in tal modo soddisfatta la forma dell&#8217;atto pubblico che la donazione deve rivestire ex artt. 782 e 2699 c.c..</em></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph"><em>Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure allegato di avere tempestivamente dedotto dinanzi al giudice di appello l&#8217;indicata circostanza).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Donazione – Risoluzione del contratto – Rif. Leg. art. 782, 1351, 2932 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. CAIAZZO Rosario &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. SCALIA Laura &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. FIDANZIA Andrea &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">ORDINANZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 30298/2017 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell&#8217;avvocato E. P. S., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F. jr. P., S. P., S. P., giusta procura a margine del ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">M.C.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato F. A. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato A. I., giusta procura in calce al controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; controricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso la sentenza n. 4392/2017 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 25/10/2017;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Cons. Laura Scalia;</p>



<p class="wp-block-paragraph">lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., T.G. esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell&#8217;intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. &#8220;di prima casa&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Successivamente, i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull&#8217;immobile donato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell&#8217;allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la quale, la prima &#8220;si impegnava a comparire dinanzi al notaio&#8230;. Per sottoscrivere l&#8217;atto la cui bozza viene allegata alla presente scrittura e sottoscritta dalle parti&#8221;, il tutto in una scrittura rubricata: &#8220;Risoluzione di donazione per mutuo consenso&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La resistente si rendeva inadempiente all&#8217;obbligo assunto di retrocessione del bene ricevuto in donazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale adito, nella irrevocabilità della donazione dedotta dalla parte resistente, che della prima assumeva la natura obnunziale, con ordinanza del 17.01.2011 accoglieva la domanda del ricorrente e disponeva il trasferimento ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c. in suo favore dei diritti immobiliari di nuda proprietà pari ad un terzo dell&#8217;immobile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle conclusioni raggiunte dal primo giudice, l&#8217;atto negoziale avrebbe dovuto ricondursi nello schema del &#8220;pagamento traslativo&#8221; funzionale alla separazione consensuale ed il suo inadempimento avrebbe legittimato la parte al rimedio di cui all&#8217;art. 2932 c.c., consentito in ogni fattispecie da cui sorga un obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Su appello proposto ex art. 702-quater c.p.c. dalla resistente &#8211; che deduceva la mancanza di un proprio obbligo a prestare il consenso circa il (ri)trasferimento dell&#8217;immobile e, comunque, l&#8217;invalidità della scrittura di risoluzione della donazione allegata al ricorso congiunto per separazione consensuale in difetto della forma pubblica e, segnatamente, della presenza di due testimoni, prescritta ex art. 1351 c.c. -, la Corte distrettuale di Napoli, in riforma dell&#8217;ordinanza di primo grado, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l&#8217;impugnazione principale ed ha rigettato le domande in via incidentale proposte dall&#8217;appellato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. La Corte di merito riteneva con la scrittura allegata al ricorso per separazione consensuale che l&#8217;appellante si era impegnata a sottoscrivere un contratto di risoluzione consensuale di una donazione che, ove ammissibile, doveva però ritenersi nullo per difetto della forma dell&#8217;atto pubblico solenne che avrebbe dovuto rivestire al pari dell&#8217;atto donativo su cui andava ad incidere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. T.G. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione dell&#8217;indicata sentenza cui resiste con controricorso M.C.V..</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire memoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di letteralità che presiede alla interpretazione del contratto e dell&#8217;autonomia privata, e quindi degli artt. 1322, 1324, 1325 e 1418 e, ancora dell&#8217;art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1372 e 1706 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di merito, senza effettuare una interpretazione del contenuto della scrittura privata, sottoscritta in data 11.06.2009, e della bozza, allegata nel giudizio di separazione personale dei coniugi, dell&#8217;atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, aveva in via apodittica affermato l&#8217;inesistenza di ogni legame tra la statuizione sulla soluzione della donazione e le condizioni della separazione consensuale dei coniugi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I giudici di appello avrebbero in tal modo ritenuto, in erronea applicazione dei principi formatisi nella giurisprudenza di legittimità sul cd. contratto della crisi coniugale, i caratteri della liberalità dell&#8217;atto e quindi la necessità del rispetto delle forme solenni previste per la donazione ex art. 782 c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">La causa effettiva dell&#8217;obbligo di (ri)trasferimento, assunto dalla resistente attraverso la stipula del negozio di risoluzione per mutuo consenso, dei diritti immobiliari ricevuti dal ricorrente per la donazione, a carattere simulato e fiduciario, non era infatti contraddistinta da ragioni di liberalità e tanto nella funzione solutorio-compensativa assolta dall&#8217;atto rispetto ai rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, secondo lo schema del &#8220;contratto di crisi familiare&#8221;, espressivo dell&#8217;autonomia privata riconosciuta alle parti a tutela di interessi meritevoli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Con il secondo motivo, in via gradata, si fa valere la violazione degli artt. 1322, 1324, 1371, 1372 e 1706 c.c., dell&#8217;art. 126 c.p.c. dell&#8217;art. 2699 c.c. e dell&#8217;art. 48 della legge notarile ed ancora dell&#8217;art. 2932 c.c. e dell&#8217;art. 782 c.c. I giudici di appello avevano ritenuto che il negozio concluso dalle parti avesse natura di liberalità e che per il principio della &#8220;simmetria&#8221; esso avrebbe dovuto rivestire la stessa forma prevista per l&#8217;atto principale, del 27.06.2006, sul quale era destinato ad incidere, forma, nella specie, apprezzata come insussistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il requisito della forma solenne sarebbe stato assolto invece dal verbale di udienza in cui la parte aveva manifestato la propria volontà di assumere l&#8217;indicato obbligo dinanzi ad un magistrato, alla presenza del proprio difensore, chiedendo al Tribunale di verificare la conformità a diritto del patto e dell&#8217;obbligo assunto e quindi, per complessive modalità che avrebbero garantito l&#8217;osservanza della forma solenne ex art. 782 c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in via ancor più gradata, l&#8217;omesso rilievo ufficioso di una causa di nullità della donazione per la quale era stata proposta domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. dell&#8217;obbligo solutorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le affermazioni di principio contenute nella sentenza a SU n. 5068 del 2016, l&#8217;originaria donazione sarebbe stata nulla per difetto di causa, in quanto avente ad oggetto un bene altrui e tale doveva intendersi la donazione da parte del coerede, il T., di quote di un bene indiviso ricompreso nella massa ereditaria del congiunto de cuius.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Evidenza, quest&#8217;ultima, rispetto alla quale il ricorrente deduce l&#8217;esistenza di un interesse giuridico, reale, concreto, patrimoniale ed effettivo al rilievo di nullità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. La controricorrente resiste nella dedotta bontà della soluzione ritenuta nell&#8217;impugnata sentenza contestando l&#8217;ammissibilità del primo motivo perché censura di attività interpretativo-negoziale in quanto accertamento di fatto riservato al giudice di merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.1. L&#8217;autonomia della scrittura privata rispetto all&#8217;accordo di separazione avrebbe correttamente determinato il giudice di appello a ricondurre l&#8217;accordo alla funzione dello scioglimento consensuale della donazione ed a negarne la validità in difetto di forma solenne. In ogni caso l&#8217;atto ove inteso come contro-donazione sarebbe stato nullo attesa la nullità del preliminare di donazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.2. La forma osservata, e per la quale l&#8217;atto non sarebbe stato sottoscritto davanti al giudice in udienza, ma redatto con separata scrittura privata, allegata all&#8217;istanza congiunta di conversione del rito, non avrebbe soddisfatto i requisiti di forma di cui agli artt. 799 e 2699 c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.3. L&#8217;interpretazione offerta a sostegno del terzo motivo di ricorso della sentenza SU n. 5068 del 2016 sulla nullità per difetto di causa della donazione di un bene altrui sarebbe stata errata, risultando la fattispecie invece scrutinata nella riportata sentenza, quella, diversa dall&#8217;ipotesi in esame, del coerede che doni la sua quota di un bene rientrante in una pluralità di beni ereditari indivisi. L&#8217;oggetto del giudizio era infatti integrato dal diverso caso della donazione di quota di proprietà di un unico bene ereditario e quindi della intera quota ricevuta dal coerede, trasferimento valido nelle previsioni dello stesso art. 1547 c.c., comma 2, sulla garanzia per evizione della cessione di eredità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.4. La donazione del 27.06.2006, della cui risoluzione attraverso la scrittura del 11.06.2009 si controverte, non era inoltre oggetto di domanda e come tale non sarebbe stata elemento costitutivo della istanza ex art. 2932 c.c., ragione per la quale la nullità dell&#8217;originario atto di donazione, su cui sarebbero caduti in via mediata ed indiretta gli effetti della scrittura del 11.06.2009, non poteva essere rilevata d&#8217;ufficio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. Il tema di lite resta definito dalla preliminare esigenza di individuare la qualificazione da riconoscersi alla scrittura di risoluzione intercorsa tra le parti in lite in data 11 giugno 2009 nel rapporto da essa assunto rispetto all&#8217;atto su cui ad incidere, ovverosia la donazione del 27 giugno 2006, e, per l&#8217;effetto, dalla necessità, nella natura solutoria della scrittura, del rispetto della forma solenne prevista, ex art. 782 c.c., per la donazione, per una efficacia eguale e contraria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Poiché il negozio originario, quello del 27 giugno 2006, rispetta, pacificamente in atti, la forma prevista per la donazione, ecco che il successivo atto, quello dell&#8217;11 giugno 2009, nell&#8217;assolta sua finalità solutoria del primo di quest&#8217;ultimo deve condividere la forma che è poi quella pubblica e solenne stabilita ad substantiam dagli artt. 782 e 2699 c.c. per la donazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6. Sulla indicata comune premessa devono trovare trattazione congiunta trattazione il primo ed il secondo motivo di ricorso per i passaggi di seguito indicati e precisati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.1. Il primo motivo è infondato là dove per esso si contesta alla Corte partenopea la violazione dei canoni interpretativi della volontà negoziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di appello, con motivazione piena e lineare che sfugge a censura in questa sede, ha dato conto &#8211; scrutinando i contenuti del negozio dell&#8217;11 giugno 2009, con cui la resistente si impegnava a sottoscrivere dinanzi al notaio G., che aveva rogato la donazione del 27 giugno 2006, la bozza del negozio di risoluzione dell&#8217;originaria donazione che veniva allegata alle condizioni concordate della separazione consensuale &#8211; della natura autonoma dell&#8217;atto rispetto all&#8217;accordo di separazione, individuando la causa della scrittura unicamente nell&#8217;impegno di M.C.V. a risolvere la precedente donazione, senza alcun riferimento alla volontà di tacitare pregressi obblighi patrimoniali assunti in costanza di matrimonio e tanto per gli scrutinati contenuti delle condizioni della separazione di cui si è valorizzata, in modo concludente, l&#8217;affermata autosufficienza economica delle parti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorrente deduce a sostegno del proposto mezzo, e quindi della validità ed efficacia dell&#8217;atto solutorio dell&#8217;11 giugno 2009 oggetto di lite, muovendo da quella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che si è formata sulla categoria dei contratti conclusi dai coniugi in sede di separazione personale al fine di dirimere o prevenire le controversie patrimoniali che alla questione sullo stato possano accompagnarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell&#8217;uno nei confronti dell&#8217;altro e concernenti beni mobili o immobili, conoscono nell&#8217;esperienza giudiziaria una loro tipicità sostenuta dalla volontà dei coniugi di dare una sistemazione ai rapporti patrimoniali in occasione dell&#8217;evento &#8220;separazione personale&#8221; o in sede di divorzio congiunto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si è affermato da questa Corte di legittimità, a descrizione dell&#8217;indicato fenomeno negoziale, che l&#8217;intento sotteso agli indicati contratti sfugge sia alle connotazioni proprie dell&#8217;atto di donazione vero e proprio &#8211; destinato a rimanere estraneo al contesto della separazione, contrassegnato, invece e proprio, dal venir meno di ogni connotazione di liberalità, nella dissoluzione delle ragioni dell&#8217;affettività &#8211; che a quelle dell&#8217;atto di vendita, in difetto della corresponsione di un prezzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per vero, negli atti di volta in volta conclusi e sorretti dall&#8217;indicato intento si apprezzano i tratti dell&#8217;obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della &#8220;gratuità&#8221; e tanto in ragione dei concreti contenuti dei primi, nell&#8217;assolta eventuale ricorrenza di una sistemazione &#8220;solutorio-compensativa&#8221; nell&#8217;ambito di tutta quell&#8217;ampia serie di rapporti capaci di assumere, anche di riflesso, significati patrimoniali nel corso della convivenza matrimoniale (Cass. 14/03/2006 n. 5473; Cass. 25/10/2019 n. 27409).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La mancanza in siffatti accordi della causa donativa, e tanto nel prevalente loro atteggiarsi per contenuti in cui sono presenti finalità solutorio-compensative di pregressi rapporti patrimoniali, fa sì che il richiamo ai primi non possa valere nella fattispecie in esame, in cui come correttamente inteso dalla Corte di merito, si discute della efficacia di un atto destinato, pacificamente, ad incidere, risolvendola, su di una pregressa donazione per ripristino della situazione patrimoniale quo antea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La volontà delle parti, come ineccepibilmente ricostruita nell&#8217;impugnata sentenza, è stata quella di stipulare un atto di impegno, il negozio dell&#8217;11 giugno 2009, al fine di concludere un successivo negozio di risoluzione &#8211; destinato ad operare con efficacia ex tunc, per mutuo consenso &#8211; di una pregressa donazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.2. È infondato anche il secondo connesso motivo nella cui valutazione viene in applicazione il principio della simmetria delle forme per i negozi accessori che trova fondamento nell&#8217;art. 1351 c.c., dettato sulla forma del contratto preliminare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Affermato da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite in una ormai risalente sentenza (Cass. SU 28/08/1990 n. 8878), il principio della simmetria delle forme, che ha trovato continuità applicativa non senza assestamenti di percorso registrati nel tempo- in più recenti pronunce (a far data da: Cass. SU n. 14524 del 11/10/2002; Cass. n. 9341 del 17/05/2004, fino a: Cass. n. 8504 del 14/04/2011; Cass. n. 13290 del 26/06/2015; Cass. n. 30446 del 23/11/2018), vuole che il negozio accessorio rivesta la medesima forma di quello principale sicché il contratto di risoluzione di una donazione deve rivestire la medesima forma dell&#8217;atto finale nell&#8217;incidenza che il primo è destinato ad avere rispetto al primo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorrente fa valere la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di appello per non aver rilevato che la scrittura privata dell&#8217;11 Giugno 2009 allegata alla domanda di conversione della separazione giudiziale in consensuale sarebbe, per ciò stesso, confluita nel verbale di udienza del giudizio di separazione, lasciando in tal modo soddisfatta la forma dell&#8217;atto pubblico che la donazione deve rivestire ex artt. 782 e 2699 c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il motivo si presta ad una valutazione che è di inammissibilità per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure allegato di avere tempestivamente dedotto dinanzi al giudice di appello, adito su impugnativa dell&#8217;altra parte, l&#8217;indicata circostanza, riportando con puntualità i contenuti della deduzione ed il riferimento agli atti (ex multis: Cass. n. 32804 del 13/12/2019).</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.3. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse alla sua proposizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.3.1. La questione di nullità con il mezzo introdotta non è rilevabile ex officio perchè oggetto della dedotta invalidità non è un contratto di donazione di cui si sollecita il rilievo di nullità, ma l&#8217;atto solutorio i cui effetti cadrebbero, con effetto indiretto e mediato, sul primo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In difetto di puntuale allegazione poiché la validità della donazione del 2006 non è elemento costitutivo della domanda ex art. 2932 c.c., la nullità del contratto non può divenire d&#8217;ufficio oggetto di accertamento da parte del giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.3.2. Il motivo è comunque infondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come correttamente dedotto nel controricorso, il precedente invocato dal ricorrente (Cass. SU su donazione e nullità n. 5068/2016), secondo il quale è nulla per difetto di causa la donazione di un bene altrui a meno che il donante affermi espressamente nell&#8217;atto che è consapevole dell&#8217;attuale non appartenenza del bene donato al suo patrimonio, è destinato a valere rispetto ad una quota ereditaria che ricada su una pluralità di beni come invece dedotto, rispetto a quota di un unico bene relitto, ipotesi in cui il coerede ha facoltà di donare la propria quota ereditaria indivisa ai sensi dell&#8217;art. 1547 c.c., comma 2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7. Il ricorso, in via conclusiva infondato, va rigettato e per il principio della soccombenza il ricorrente, T.G., va condannato a rifondere alla resistente, M.C.V., le spese di lite come da dispositivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.Q.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, T.G., a rifondere alla resistente, M.C.V., le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020</p>
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		<item>
		<title>È legittima l&#8217;adozione dell&#8217;infante picchiato dal convivente della madre se quest&#8217;ultima ne ritarda il ricovero in ospedale per il timore di ripercussioni giudiziali</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/11/07/e-legittima-ladozione-dellinfante-picchiato-dal-convivente-della-madre-se-questultima-ne-ritarda-il-ricovero-in-ospedale-per-il-timore-di-ripercussioni-giudiziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 16:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[adottabilità]]></category>
		<category><![CDATA[infante picchiato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Valeria Cianciolo Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 luglio 2019, n. 19156 &#8211; Pres. Giancola, Rel. Iofrida Adozione – Dichiarazione di adottabilità – Rif. Leg. Legge n. 184 del 1983 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE <a href="https://revelinoeditore.it/2019/11/07/e-legittima-ladozione-dellinfante-picchiato-dal-convivente-della-madre-se-questultima-ne-ritarda-il-ricovero-in-ospedale-per-il-timore-di-ripercussioni-giudiziali/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>di Valeria Cianciolo</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 luglio 2019, n. 19156 &#8211; Pres. Giancola, Rel. Iofrida</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Adozione – </strong>Dichiarazione di adottabilità – <strong>Rif. Leg.</strong> Legge n. 184 del 1983</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br><strong>SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. GIANCOLA Maria Cristina &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. MARULLI Marco &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br>Dott. LAMORGESE Antonio Pietro &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. DELL’ORFANO Antonella &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:<br>ORDINANZA<br>sul ricorso 12638/2018 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">M.S.Y.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell&#8217;avvocato C. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato C. G., giusta procura in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;<em> ricorrente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.R., nella qualità di tutore delegato del Sindaco di Roma dei minori Be.Gu.Ja.Ma. e M.S.J.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato P. A., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>controricorrente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro<br>Be.Gu.An.Ed., Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>intimati</em> &#8211;<br>avverso la sentenza n. 1748/2018 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2018;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">CHE:</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza
del 20 marzo 2018, ha rigettato il gravame di M.S.Y.J. avverso l&#8217;impugnata
sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori
Be.Gu.Ja.Ma. (nato il (OMISSIS)) e M.S.J.A. (nato il (OMISSIS)).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha riferito sull&#8217;origine del procedimento, in
conseguenza del tardivo ricovero d&#8217;urgenza del figlio J.M., di quattro mesi,
per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre,
P.A.D.A., cui era stato affidato in custodia dalla M., che ne avevano
compromesso l&#8217;area cognitiva e motoria; sul comportamento della madre che lo
aveva portato in ospedale tardivamente, per il timore dell&#8217;intervento delle
istituzioni e di ripercussioni giudiziali; ha riferito che nei confronti della
M. era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il
figlio era stato collocato presso una struttura familiare dove la madre aveva
avuto difficoltà ad inserirsi, per essere poi trasferita con i figli in altra
struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e
delegante verso i figli; che era stata allontanata a seguito di un grave episodio
(aveva fumato cannabis in loro presenza) e i figli collocati in altra struttura
dove la madre aveva rifiutato di essere inserita; che i Servizi sociali, con
relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il progetto di sostegno
alla genitorialità era stato inefficace, avendo la M. dimostrato immaturità,
disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e
responsabilità genitoriali (giudizio confermato anche dal fatto che aveva
lasciato altri due figli in Colombia); che non erano emersi elementi idonei a
far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in
tempi compatibili con le esigenze dei figli; che inesistente era l&#8217;ipotizzata
disponibilità- della nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai
conosciuti e non avendo avuto con essi alcun legame; pertanto, la rescissione
del legame familiare era l&#8217;unica possibilità di assicurare ai figli un futuro
di sana e serena crescita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per
cassazione, cui si è opposta B.R., tutrice dei figli delegata dal Sindaco di
Roma.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-2633" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">CHE:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 per averla ritenuta
corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo J.M.,
mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato
negativamente la propria capacità genitoriale, all&#8217;esito di una istruttoria
incompleta e senza convocare la nonna materna, persona disponibile
all&#8217;affidamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
della L. n. 184 del 1983, art. 2 per avere formulato il giudizio negativo
sull&#8217;adeguatezza della capacità genitoriale con una motivazione omessa o
insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a
ripristinare e supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa
applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15 omessa e insufficiente
motivazione, per avere valutato come compromessa la capacità genitoriale sulla
base di elementi episodici e senza avere disposto l&#8217;audizione della bisnonna
materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all&#8217;affidamento attraverso le autorità
colombiane.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo
connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono infondati e in parte
inammissibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contestato e grave episodio del (OMISSIS) non è stato
l&#8217;unico &#8220;fatto&#8221; posto a fondamento della dichiarazione di
adottabilità, la quale è sostenuta da numerosi elementi indicativi di
inadeguatezza genitoriale della M., all&#8217;esito di una articolata e approfondita
descrizione della figura materna che ha condotto la Corte di merito a
confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto dell&#8217;esito
negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali
e ostacolato dalla madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di
merito censurabili in cassazione mediante proposizione di adeguato mezzo ex
art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1674 del 2002), ormai proponibile nei soli
casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel
suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la <em>ratio decidendi</em>
&#8211; che inammissibilmente la ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte
diffusamente illustrato le ragioni che l&#8217;hanno indotta a valutare come
incompatibile l&#8217;interesse dei minori con la tempistica di recupero della
capacità genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi giuridici
nella parte in cui ha preso atto della mancanza di figure parentali disponibili
a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai conosciuto nè avuto
rapporti con i minori, nè avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio;
inoltre ha valutato come non confacente all&#8217;interesse dei minori un loro
trasferimento in Colombia, in un contesto sociale e familiare del tutto
estraneo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha fatto corretta applicazione del principio
secondo cui lo stato di abbandono non piè essere escluso in conseguenza della
disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il
quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro,
atteso che la L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1, limita le categorie di
persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto
grado che abbiano &#8220;<em>mantenuto un rapporto significativo con il minore</em>&#8221;
(Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono le
condizioni di legge per compensare le spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere
le generalità e gli altri dati identificativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;attribuzione  della pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite anche se la sentenza di divorzio non è passata in giudicato</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/11/03/lattribuzione-della-pensione-di-reversibilita-spetta-al-coniuge-superstite-anche-se-la-sentenza-di-divorzio-non-e-passata-in-giudicato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 18:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[pensione di reversibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Valeria Cianciolo Cass. civ. Sez. I, Sent.,&#160; 26 settembre 2019, n. 24041 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi E&#8217; un &#8220;mero obiter dictum&#8221; l&#8217;affermazione, secondo la quale il riconoscimento del diritto all&#8217;attribuzione della pensione <a href="https://revelinoeditore.it/2019/11/03/lattribuzione-della-pensione-di-reversibilita-spetta-al-coniuge-superstite-anche-se-la-sentenza-di-divorzio-non-e-passata-in-giudicato/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>di Valeria Cianciolo</strong></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Cass. civ. Sez. I, Sent.,&nbsp; 26 settembre 2019, n. 24041 –</strong><br><strong> Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi</strong></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph"><em><strong>E&#8217; un &#8220;mero obiter dictum&#8221; l&#8217;affermazione, secondo la quale il riconoscimento del diritto all&#8217;attribuzione della pensione di reversibilità presuppone che il richiedente, al momento della morte dell&#8217;ex coniuge, risulti titolare di assegno divorzile.</strong></em><strong><br></strong><em><strong>Infatti, l&#8217;art. 9 cit. si limita a prescrivere che l&#8217;ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il decesso come presupposto per la erogazione della pensione di reversibilità.</strong></em></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Assegno di divorzio- Pensione di reversibilità – Rif. Leg. art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE PRIMA
CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. ACIERNO Maria &#8211; Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. TRICOMI Irene &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. SCALIA Laura &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. CAMPESE Eduardo &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SENTENZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 10157/2016 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. P. n. 21,
presso lo studio dell&#8217;avvocato T. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato B. C.,
giusta procura a margine del ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>ricorrente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via C. B. n. 29, presso lo studio dell&#8217;avvocato C. L., che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati C. L., P.A. e P. S., giusta procura in calce
al ricorso notificato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>resistente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">N.P., elettivamente domiciliata in Roma, V. B. del G. n. 24,
presso lo studio dell&#8217;avvocato C. P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato A.G.,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>controricorrente e ricorrente incidentale</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. P. n. 21,
presso lo studio dell&#8217;avvocato T. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato B.C.,
giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <em>controricorrente</em> &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso la sentenza n. 52/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di
LECCE, depositata il 18/10/2015;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15/03/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso
principale, in subordine rigetto, con assorbimento del ricorso incidentale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito, per il ricorrente principale, l&#8217;Avvocato T. M., con
delega, che si è riportato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito, per il resistente, l&#8217;Avvocato C.L., che si è
riportato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito, per il controricorrente incidentale, l&#8217;Avvocato A. G.,
che si è riportato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con sentenza del 19 ottobre 2015 la Corte d&#8217;appello di Lecce
ha parzialmente accolto il gravame proposto da B.S. &#8211; ex coniuge divorziato di
D.M., deceduto il (OMISSIS) -nei confronti di N.P., vedova del predetto, e
dell&#8217;INPS, avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva respinto le
domande della B. volte a conseguire la determinazione della quota di pensione
di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto ai fatti peculiari ed incontestati della vicenda,
desumibili dalla decisione impugnata e dagli atti, giova ricordare che il
matrimonio tra la B. ed i D. era stato celebrato il (OMISSIS); che la
separazione personale era stata pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza
depositata il 23/3/2001 con previsione di un assegno di mantenimento mensile a
favore della B. di Lire 1.500.00; che, introdotto il giudizio divorzile, con
ordinanza presidenziale del 30/4/2005 l&#8217;assegno era stato determinato in Euro
1.250,00; che la pronuncia sullo status divorzile era intervenuta il 20/8/2009
ad opera del Tribunale di Bari (v. ricorso princ., fol. 11); che il matrimonio
tra la N. ed il D. era stato celebrato il (OMISSIS); che il D. era deceduto il
(OMISSIS); che il diritto della B. a percepire l&#8217;assegno di divorzio, pur
essendo stato introdotto il giudizio per il riconoscimento di detto assegno
quando il D. era ancora in vita, era stato riconosciuto dal Tribunale nella
misura di Euro 900,00 mensili con sentenza depositata il 13/6/2013 che aveva
stabilito la decorrenza del predetto diritto &#8220;dal di del deposito della
presente sentenza (come trascritto a fol.3 della sentenza impugnata).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte
d&#8217;appello, ha esaminato la questione &#8220;se il provvedimento che riconosce la
titolarità dell&#8217;assegno divorzile debba essere precedente alla morte del
coniuge o se, invece, è sufficiente che sussista al momento in cui il coniuge
divorziato proponga domanda di attribuzione di una quota della pensione di
reversibilità&#8221; (fol.4 della sent. imp.) ed ha concluso per il
riconoscimento dell&#8217;attribuzione nella misura del 35% del totale a favore della
B., attribuendo il residuo alla N., in qualità di coniuge superstite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A sostegno della decisione la Corte territoriale ha
osservato che il fondamento dell&#8217;attribuzione al coniuge divorziato della
pensione di reversibilità (o di una quota) trova fondamento nell&#8217;intento del
legislatore di assicurare all&#8217;ex coniuge la continuità del sostegno economico
correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare (Corte Cost.
n. 419 del 1999) e che il requisito della previa attribuzione del diritto
all&#8217;assegno divorzile si spiega con il fatto che la pensione di reversibilità
prende luogo di detto assegno quando il coniuge obbligato decede. Così
individuata la ratio della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, la Corte ha
ritenuto che &#8220;non può avere alcuna rilevanza la circostanza che
l&#8217;accertamento che uno dei coniugi &#8220;non ha mezzi adeguati o comunque non
può procurarseli per ragioni oggettive&#8221;; a norma del comma 6 dell&#8217;art. 9)
intervenga per motivi meramente accidentali, dopo il decesso. Ciò che è
importante è che questo accertamento vi sia&#8221; (fol. 6 della sent. imp.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su tale premessa Corte ha valorizzato la circostanza che la
B. al momento della proposizione del presente giudizio era già titolare
dell&#8217;assegno divorzile in forza della sentenza del Tribunale di Brindisi
pronunciata il 13/6/2013 e che il decesso del D. intervenuto anteriormente il
(OMISSIS) non ostava all&#8217;attribuzione di una quota della pensione di
reversibilità perché &#8220;il riconoscimento giudiziale dell&#8217;assegno di
mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico
a favore del coniuge debole&#8221; (fol. 7 della sent. imp.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte territoriale ha evidenziato che il primo giudice,
nell&#8217;optare per la soluzione negativa, aveva richiamato alcune pronunce di legittimità
(Cass. n. 21002/2008; Cass. 12149/2007; Cass. n. 5422/2006) che ha ritenuto non
calzanti: la prima, ove è affermato il principio secondo il quale
l&#8217;attribuzione della pensione di reversibilità, come del trattamento di fine
rapporto, &#8220;&#8230; non presuppone la mera degenza in astratto di un assegno di
divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in
base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l&#8217;assegno sia
stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell&#8217;art. 5
citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua
attribuzione ai sensi dell&#8217;art. 9 citato.&#8221; (Cass. n. 21002 del
01/08/2008), perché inerente al non pertinente tema della necessaria titolarità
di un assegno divorzile riconosciuto in via giudiziale e non di un assegno
frutto di un accordo convenzionale; la seconda, ove è affermato il principio
che l&#8217;attribuzione della pensione di reversibilità presuppone, anche ai sensi della
L. 28 dicembre 2005, art. 5 (norma interpretativa dell&#8217;art. 9 cit.) &#8220;&#8230;
che il richiedente al momento della morte dell&#8217;ex coniuge sia titolare di
assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell&#8217;art. 5 della
legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per
ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private
convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni
economiche dal &#8220;de cuius&#8221; quando questi era in vita&#8221; (Cass. n.
5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché relativo a
fattispecie in cui la quota della pensione di reversibilità era stata reclamata
da un soggetto che non era titolare dell&#8217;assegno divorzile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi la Corte territoriale ha affermato che costituisce un
&#8220;mero obiter dictum&#8221; l&#8217;affermazione, che si rinviene in numerose
pronunce di legittimità, secondo la quale il riconoscimento del diritto
all&#8217;attribuzione della pensione di reversibilità presuppone &#8220;&#8230; <em>che il
richiedente, al momento della morte dell&#8217;ex coniuge, risulti titolare di
assegno divorzile</em>&#8221; (tra cui le già ricordate, Cass. n. 5422 del
13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché &#8220;<em>l&#8217;art. 9 cit.
si limita a prescrivere che l&#8217;ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento
senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il
decesso come presupposto per la erogazione della pensione di reversibilità</em>&#8221;
(fol. 5/6 della sent. imp.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ancora, ha rimarcato la peculiarità della vicenda in esame
rispetto ai precedenti di legittimità esaminati ed ha ricordato un altro
precedente in cui era stato richiesta &#8220;la titolarità effettiva&#8221; o
&#8220;in concreto&#8221; e non invece &#8220;in astratto&#8221; dell&#8217;assegno
divorzile (Cass. n. 15242 del 27/11/2000); ha sottolineato, inoltre che in
maniera esplicita era stato escluso che potesse essere equiparato all&#8217;assegno
corrisposto periodicamente, l&#8217;assegno divorzile corrisposto in un&#8217;unica
soluzione (Cass. n. 104.58 del 18/7/2002; sul punto si riscontra la recente
Sez. U. n. 22434 del 24/09/2018) o il trasferimento di una licenza commerciale
(Cass. n. 16560 del 5/8/2005).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di appello, nel complesso, ha ritenuto questi
precedenti non decisivi ed ha affermato che &#8220;<em>il fatto che quest&#8217;ultimo
( D.) fosse deceduto il (OMISSIS) non osta all&#8217;attribuzione di una quota della
pensione di reversibilità, perché (per quanto su esposto) il riconoscimento
giudiziale della titolarità di un assegno di mantenimento si pone come
presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole</em>&#8221;
(fol. 7).</p>



<p class="wp-block-paragraph">B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un
motivo; N. a la replicato con controricorso, con ricorso incidentale con un
mezzo e, ancora, con ricorso incidentale condizionato con un mezzo. B. ha
replicato con controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La presente controversia concerne esclusivamente
l&#8217;attribuzione della quota della pensione di reversibilità e perviene
all&#8217;odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione
Sesta &#8211; Prima con ordinanza interlocutoria in data 24 novembre 2017.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con l&#8217;unico motivo del ricorso principale B. denuncia la
violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma
3, (legge civ.), nonché dell&#8217;art. 2697 c.c. e dell&#8217;art. 115 c.p.c., comma 1;
denuncia altresì l&#8217;omesso, insufficiente E contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La ricorrente si duole della quantificazione della quota
della pensione di reversibilità attribuitale segnatamente lamentano che il
criterio legale della durata del matrimonio non era stato adeguatamente
valorizzato, da lato riconoscendo la sussistenza di una convivenza
prematrimoniale della coniuge superstite del de cuius senza riscontri
probatori, dall&#8217;altro non motivando in maniera esaustiva sul perché al criterio
legale fosse stato riservato un ruolo marginale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Con l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale proposto in
via principale N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9,
commi 2 e 3 della legge div..</p>



<p class="wp-block-paragraph">La ricorrente incidentale si duole che sia stato
riconosciuto il diritto di B. alla pensione di reversibilità nonostante questa
alla data del decesso di D. ((OMISSIS)) &#8211; non fosse ancora titolare
dell&#8217;assegno divorzile perché giudizialmente riconosciutole solo con la
sentenza del Tribunale di Bari in data 13/6/2013. Rimarca, all&#8217;uopo, che il
Tribunale aveva fissano la decorrenza di tale assegno a far data dal deposito
della medesima decisione, avendo cura di precisare che per la fase pregressa,
intercorrente tra la data di introduzione del giudizio divorzile e fino alla
pronuncia non vi era stata alcuna esplicita richiesta di determinazione
dell&#8217;assegno di mantenimento per il periodo pregresso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Con l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale condizionato N. denuncia a violazione dell&#8217;art. 115 c.p.c., comma 1. Nel lamentare la ripartizione pro quota della pensione di reversibilità, sostiene di avere dedotto e documentato la convivenza ultraventennale con il de cuius dolendosi del contrario assunto della Corte di appello circa l&#8217;assolvimento dell&#8217;onere probatorio &#8211; a suo dire &#8211; conseguenza dell&#8217;omesso esame dei documenti versati in atti e delle prove articolate e di avere richiesto il riconoscimento in proprio favore di una quota pari all&#8217;80%.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignleft is-resized"><a href="https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=362%2C512&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-2633" width="362" height="512" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 362px) 100vw, 362px" /></a></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">4.1. Per ragioni logiche e sistematiche, appare opportuno
esaminare con priorità il ricorso incidentale non condizionato che va respinto perché
infondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.2. Come si evince dalla sentenza impugnata, nel caso di
specie: l&#8217;assegno divorzile era stata chiesto da B. sin dall&#8217;introduzione del
giudizio e, in sede presidenziale era stato fissato un assegno di mantenimento;
la sentenza non definitiva di divorzio era stata pronunciata sin dal 20/8/2009
&#8211; e cioè ben prima del decesso di D. -, ed il giudizio era proseguito per le
determinazioni economiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene l&#8217;assunto della ricorrente, secondo il quale B., alla
data del decesso d D. non era titolare dell&#8217;assegno divorzile, di guisa che non
ricorreva il presupposto L. n. 898 del 1970, ex art. 9, non Cova riscontro in
quanto accertato dalla Corte di appello e non può essere condiviso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.3. Nella presente controversia, che investe la pensione di
reversibilità e nella quale viene direttamente in questione solo la posizione
del nuovo canine in quanto tale e non quale successore del defunto, assume
rilievo il riconoscimento in concreto e non in astratto del diritto all&#8217;assegno
per effetto di una pronuncia giurisdizionale, che, nel caso di specie, è
intervenuta. Essa non costituirà titolo attivabile nei confronti di colui che
era stato indicato come destinatario, ma vale a consolidare il presupposto
della prestazione previdenziale, che, secondo la nostra giurisprudenza, neppure
deve essere assistito dall&#8217;autorità del giudicato (Cass. n. 4107 del
20/02/2018).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione alle
norme invocate ed appare immune da vizi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. Ritornando al ricorso principale, il cui esame era stato
posposto, l&#8217;unico motivo va respinto perché la Corte ha illustrato
adeguatamente i criteri utilizzati per la determinazione della quota, sia
puntualizzando la valorizzazione che ne ha compiuto mediante un accertamento di
merito in cui ha dato conto dei rispettivi redditi, delle condizioni di vita e
della durata dei rapporti e la doglianza ne sollecita inopinatamente il riesame
nel merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6. Il ricorso incidentale condizionato all&#8217;accoglimento del
ricorso principale resta assorbito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in
ragione della reciproca soccombenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per
entrambe le ricorrenti principale ed incidentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.Q.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale,
assorbito il ricorso incidentale condizionato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Compensa le spese di giudizio;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Dà atto, ai sensi, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, somma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,
dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/11/03/lattribuzione-della-pensione-di-reversibilita-spetta-al-coniuge-superstite-anche-se-la-sentenza-di-divorzio-non-e-passata-in-giudicato/">L&#8217;attribuzione  della pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite anche se la sentenza di divorzio non è passata in giudicato</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Senza convivenza è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, purché la relazione abbia ingenerato l&#8217;aspettativa di un vincolo di solidarietà</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/10/22/senza-convivenza-e-configurabile-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-purche-la-relazione-abbia-ingenerato-laspettativa-di-un-vincolo-di-solidarieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 15:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[convivenza]]></category>
		<category><![CDATA[Maltrattamenti in famiglia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Osservatorio nazionale del Diritto di Famiglia di Bologna-) Cass. pen. Sez. VI, Sent., 11 settembre 2019, n. 37628 – Pres. Tronci, Cons. Rel. Costanzo Il reato di maltrattamenti in famiglia <a href="https://revelinoeditore.it/2019/10/22/senza-convivenza-e-configurabile-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-purche-la-relazione-abbia-ingenerato-laspettativa-di-un-vincolo-di-solidarieta/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/10/22/senza-convivenza-e-configurabile-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-purche-la-relazione-abbia-ingenerato-laspettativa-di-un-vincolo-di-solidarieta/">Senza convivenza è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, purché la relazione abbia ingenerato l&#8217;aspettativa di un vincolo di solidarietà</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p style="color:#000000" class="has-text-color has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Osservatorio nazionale del Diritto di Famiglia  di Bologna-)</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Cass. pen. Sez. VI, Sent., 11 settembre 2019, n. 37628 – Pres. Tronci, Cons. Rel. Costanzo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Il reato di maltrattamenti in famiglia descritto
dall&#8217;art. 572 c.p. non è riferito unicamente ai rapporti scaturenti dalla
famiglia, ma anche ad altre situazioni non necessariamente familiari.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nel caso di specie, gli Ermellini hanno affermato che il
solo difetto di una&nbsp; iniziale materiale
convivenza, non esclude che la circostanza di condivisa genitorialità derivante
dalla filiazione possa ammettere le condizioni per l&#8217;applicabilità dell&#8217;art.
572 c.p., se la filiazione non è stata il risultato casuale dei rapporti sessuali,
qualora si sia instaurata una&nbsp; relazione
di carattere sentimentale, tale da ingenerare l&#8217;aspettativa di un vincolo di
solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla
filiazione.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha
annullato la sentenza impugnata&nbsp; con
rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi al fine di poter affermare
se prima della nascita del figlio si fosse instaurata fra l&#8217;imputato e la
persona offesa una relazione tale da ingenerare l&#8217;aspettativa di un vincolo di
solidarietà personale.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Maltrattamenti in famiglia – <strong>Rif. Leg.</strong> art. 572 c.p.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br><strong>SEZIONE SESTA PENALE</strong><br>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. TRONCI Andrea &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. COSTANZO Angelo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br>Dott. GIORGI Maria Silvia &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. ROSATI Martino &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. SILVESTRI Pietro &#8211; Consigliere &#8211;<br>ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SENTENZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso proposto da:<br>C.C., nato a (OMISSIS);<br>avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;<br>visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br>udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO Angelo;<br>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.<br>L&#8217;avvocato B. F., del foro di MESSINA difensore di fiducia di C.C., deposita nomina, si riporta ai motivi di ricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con sentenza n. 3328/2018 la Corte d&#8217;Appello di Messina
ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina il 21/06/2017 a
C.C., condannato per i reati a lui ascritti ex art. 572 c.p., comma 1, (capo A
assorbito nello stesso il capo B), ex art. 61 c.p., n. 2, art. 81 c.p. e art.
614 c.p., comma 4, (capo C,), ex art. 582 c.p. (capo E, fatto del (OMISSIS)),
ex art. 582 c.p. (capo F, fatto del (OMISSIS)), ex artt. 81 e 581 c.p. e art.
612 c.p., comma 1 (capo G), tutti in danno di B.O., madre del figlio comune
C.A., riuniti ex art. 81 c.p., comma 2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Nel ricorso presentato dal difensore del C. si chiede
l&#8217;annullamento della sentenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza e erronea
applicazione degli artt. 572 e 612 bis c.p. nel ritenere sussistente un
rapporto di tipo familiare (mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva
qualificato ex art. 612 bis c.p. i fatti contestati nei capi A e B) anche sulla
base dell&#8217;avvenuto concepimento del figlio, ma trascurando che C. e B. non sono
mai stati conviventi e che i fatti sono avvenuti dopo la nascita del loro
figlio, quando i due conducevano vite autonome, collegate solo dalla gestione
del figlio, e che tutti i dati acquisiti (la dichiarazione della persona
offesa, di un altro suo figlio nato da un&#8217;altra unione della B.) escludono
l&#8217;esistenza di una relazione affettiva al momento dei fatti che, pertanto,
dovrebbero qualificarsi ex art. 612-bis c.p..</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce
inosservanza dell&#8217;art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancando riscontri esterni che
confermino e una valutazione circa la sua credibilità soggettiva e
l&#8217;attendibilità del suo racconto considerata anche la conflittualità dei
rapporti con l&#8217;imputato. Si evidenzia che la B. non risulta avere mai
modificato il proprio sistema di vita, il che esclude che temesse C., né suo
figlio ha mai riferito di aggressioni fisiche da parte dell&#8217;imputato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, si rileva che il reato di violazione di domicilio
(capo C) viene ravvisato sulla base delle sole dichiarazioni della persona
offesa e senza risolvere la questione relativa alla compatibilità, fra i reati
di maltrattamenti e la violazione di domicilio dovendosi presupporre un
domicilio comune.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con riferimento ai capi E, F e G, si osserva che non è
chiaro come la Corte ritenga le dichiarazioni di F.M. idonee a fornire un
&#8220;pieno riscontro&#8221; alle accuse della persona offesa considerato che la
teste ha escluso di avere assistito all&#8217;aggressione e di avere notato solo un
arrossamento (inidoneo a configurare una lesione), mentre, se sussistessero
solo percosse, la condotta andrebbe assorbita nel reato di maltrattamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con riferimento alle percosse e alle minacce (capo G), si
deduce mancanza di motivazione circa l&#8217;ipotesi aggravata ex art. 612 c.p.,
comma 2, per cui ricorrerebbe solo una minaccia semplice per la procedibilità
del quale manca la querela, mentre, comunque, la condotta descritta nel capo G
non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione
degli artt. 88, 99 e 90 c.p. nel rigettare la richiesta di rinnovazione del
dibattimento per valutare se lo stato di &#8220;psicolabilità strutturato&#8221;
del ricorrente costituisca vizio totale o parziale di mente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce erronea
applicazione dell&#8217;art. 133 c.p. e art. 62 bis cod. nella determinazione della
pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando il
percorso terapeutico intrapreso e l&#8217;incensuratezza dell&#8217;imputato, così da
ricondurre l&#8217;entità della sanzione a misura compatibile con la sospensione
condizionale della pena.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Conviene trattare, anzitutto, il secondo (composito)
motivo di ricorso che risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.1. Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa &#8211;
alle quali non si applicano le regole dettate dall&#8217;art. 192 c.p.p., comma 3, &#8211;
possono essere fondamento dell&#8217;affermazione della responsabilità penale, previa
verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell&#8217;attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Sez. 2, n. 43278 del
24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che le
dichiarazioni della persona offesa, rese sia nelle querele sia in sede di
sommarie informazioni, acquisite con il consenso delle parti, e in dibattimento
sono &#8220;logiche, coerenti, circostanziate e dettagliate&#8221;, oltretutto anche
confermate dalla dichiarazione di altri testi escussi e dalla documentazione
medica in atti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Invece, il ricorso non si confronta con la parte della
sentenza che afferma che, a prescindere dalle dichiarazioni della persona
offesa, i fatti &#8220;trovano conferma nella documentazione medica in
atti&#8221; (p. 8). Pertanto, risulta, già sotto questo profilo, aspecifico,
mentre, per altro verso, entra inammissibilmente nel merito delle convergenti
valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello senza evidenziarne
manifeste illogicità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.2. Il motivo di ricorso risulta infondato anche nel
contestare la sussistenza del reato di cui al capo C. La Corte indica quattro
episodi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa: tre (del
(OMISSIS)) in relazione alle quali il ricorso semplicemente adduce che &#8221;
C. era andato dalla B. esclusivamente per vedere il figlio A.&#8221; e un quarto
(del (OMISSIS)) relativamente al quale il ricorso non si confronta con le
argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha considerato come sia stato
lo stesso C. a preannunciare la sua condotta, chiamando la B. e minacciandola
che, se non fosse tornata, avrebbe fatto a pezzi la casa. Né, per altro verso,
la Corte aveva motivo di rispondere alle deduzioni circa la incompatibilità fra
la convivenza e la violazione di domicilio perché la sentenza non afferma che
vi fosse convivenza fra l&#8217;imputato e la persona offesa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.3. Invece, il motivo di ricorso risulta fondato nella
parte in cui deduce che la condotta (una spinta) descritta nel capo G non
costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico, infatti la
spinta costituisce percossa solo se provoca al soggetto passivo una sensazione
fisica di dolore che, dalla ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza (p.
9) non risulta esservi stata (Sez. 5, n. 33361 del 2506/2008, non mass.), come
pure non emerge quella violenta manomissione dell&#8217;altrui persona fisica che è
richiesta affinché una spinta integri il reato ex art. 581 c.p. (Sez. 5, n.
51085 del 13/06/2014, Rv. 261451 Sez. 5, n. 11638, Rv. 252953; Sez. 5, n. 51085
del 13/06/2014, Rv. 261451).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne deriva l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G perché il fatto
non sussiste.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.4. Il motivo di ricorso risulta fondato con riferimento ai
reati di lesioni descritti nei capi E e F. La motivazione della sentenza
impugnata risulta ellittica sul punto, genericamente assumendo che le lesioni
risultano dalle dichiarazioni della persona offesa e trovano conferma nella
documentazione medica in atti (p. 8) e, dopo avere rilevato che trattasi di
lesioni lievi, mentre correttamente esclude che queste possano qualificarsi
come percosse (condizione che comporterebbe l&#8217;assorbimento sotto il reato di
maltrattamenti) non motiva circa la presenza dell&#8217;intento di ledere l&#8217;integrità
fisica della persona offesa, come è, invece, necessario per escludere
l&#8217;assorbimento sotto il reato di maltrattamenti (Sez. 5, n. 42599 del
18/07/2018, Rv. 274010; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283). Pertanto,
la sentenza impugnata va annullata relativamente ai reati di lesioni personali
sub E) e F), con rinvio per nuovo giudizio che sopperisca alle carenze
evidenziate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Invece, il reato di atti persecutori di cui al capo B, nel
rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall&#8217;art. 612 bis c.p., comma
1, è assorbito in quello di maltrattamenti di cui al capo A (Sez. 5, n. 41665
del 04/05/2016, Rv. 268464; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv.
254026), non giustificandosi, allo stato, l&#8217;autonoma imputazione delineata nel
capo B. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra
agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e
solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie &#8211; sul fisico
e sulla psiche del soggetto passivo &#8211; ledono la dignità della persona
infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, l&#8217;esistenza di una prole comune produce un sistema
di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi:
l&#8217;obbligo di mantenimento, di educazione, di istruzione e in generale di
assistenza morale e materiale verso i figli, ai quali i genitori sono tenuti a
rapportarsi e per l&#8217;interesse dei quali devono cooperare nel reciproco
rispetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La continuità dei contatti necessariamente connessa a questa
situazione determina un ambito nel quale condotte lesive della dignità
personale possono integrare il reato di maltrattamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di
appello ha affermato il principio secondo cui la convivenza non è un
presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti,
ritenendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un
rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza,
connesso a una &#8220;stabile relazione discendente dal rapporto di
filiazione&#8221; (p. 7).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha
riconosciuto il reato di maltrattamenti anche in relazione a situazioni di non
convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel
senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è
configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un
rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi
di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale
convivenza abbia una certa durata, quanto &#8211; piuttosto &#8211; che sia stata istituita
in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l&#8217;esito di
tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n.
44262 dell&#8217;8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007, Rv. 236757;
Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005, Rv. 232904). In particolare, ha ritenuto che
pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in
famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente more
uxorio con l&#8217;agente purché questi conservi con la vittima una stabilità di
rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 25498 del
20/04/2017, Rv. 270673). Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv. 262078). Anche in
presenza di una relazione sentimentale, che abbia comportato un&#8217;assidua
frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere
sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n.
24688 del 17/03/2010, Rv. 248312) o di un rapporto familiare di mero fatto in
assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla
reciproca solidarietà e assistenza si è riconosciuto il reato di maltrattamenti
(Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 25562; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013,
Rv. 256607).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa linea, deve ritenersi che, l&#8217;assenza di una anche
solo iniziale materiale convivenza, non escluda che la situazione di condivisa
genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per
l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito
occasionale dei rapporti sessuali ma &#8211; almeno nella fase iniziale del rapporto
&#8211; si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale
da ingenerare l&#8217;aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma
rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con
rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi che consentano di affermare
se prima della nascita del figlio (avvenuta nel 2014, mentre il reato è
contestato &#8220;dal 2013&#8221;)) si era instaurata fra l&#8217;imputato e la persona
offesa una relazione tale da ingenerare l&#8217;aspettativa di un vincolo di
solidarietà personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché il
ricorrente non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza
impugnata secondo cui è infondata la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria
dibattimentale, in quanto, già il Giudice in primo grado aveva evidenziato che
la documentazione medica prodotta dalla difesa attestare solo uno stato ansioso
e agitato dell&#8217;imputato, che non vale a escludere la punibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Sulla base di quanto precede, perde rilevanza attuale il
quarto motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti
generiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al
reato di percosse di cui al capo G) perché il fatto non sussiste.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di
maltrattamenti, ivi assorbito quello di cui al capo B) della rubrica, ed ai
reati di lesioni personali sub E) ed F) e rinvia per nuovo giudizio su tali
capi alla Corte di appello di Reggio Calabria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-2633" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/08/Cianciolo-eredit%C3%A0.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a><figcaption><a href="https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/">https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/</a></figcaption></figure>
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]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agevolazione prima casa e separazione tra coniugi</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/09/21/agevolazione-prima-casa-e-separazione-tra-coniugi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio Villani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 17:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo consolidatasi, che ha innovato rispetto ad un precedente e diverso orientamento (cfr., ad es., Cass. n. <a href="https://revelinoeditore.it/2019/09/21/agevolazione-prima-casa-e-separazione-tra-coniugi/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph"><strong>AVV. MAURIZIO VILLANI</strong><br> <em>Avvocato Tributarista in Lecce<br> Patrocinante in Cassazione</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo consolidatasi, che ha innovato rispetto ad un precedente e diverso orientamento (cfr., ad es., Cass. n. 2263 del 03/02/2014), «l&#8217;agevolazione di cui all&#8217;art. 19 della L. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di &#8220;negoziazione globale&#8221; attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell&#8217;ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del D. L. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi» (così Cass. n. 2111 del 03/02/2016).<br>
In specifica applicazione del predetto principio, è stato evidenziato che:<br>
«in tema di agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;, il trasferimento dell&#8217;immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall&#8217;acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la &#8220;ratio&#8221; dell&#8217;art. 19 della L. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede» (così Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell&#8217;intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017).<br>
Orbene, il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all&#8217;interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, si può estendere anche all&#8217;ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l&#8217;immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo.<br>
Infatti, come opportunamente precisato dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con l’ordinanza n. 7966 depositata il 21/03/2019:<br>
a) l&#8217;art. 19 della L. n. 74 del 1987 dispone in via assolutamente generale l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all&#8217;interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; <br>
b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; <br>
c) recuperare l&#8217;imposta in conseguenza della inapplicabilità dell&#8217;agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell&#8217;Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell&#8217;accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b).<br>
Del resto, l&#8217;atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa &#8211; contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 &#8211; nello «spirito di sistemazione, in occasione dell&#8217;evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale» (Cass. n. 16909 del 19/08/2015).<br>
Il diverso orientamento espresso da Cass. n. 860 del 17/01/2014, per la quale «l&#8217;agevolazione di cui all&#8217;art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (..), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi», deve ritenersi espressione dell&#8217;orientamento ormai superato. <br>
Anche l’Agenzia delle Entrate, ultimamente, con la risoluzione n. 80/E del 09/09/2019 si è definitivamente adeguata ai suddetti principi.<br>
In definitiva, in caso di vendita di un’abitazione avente i requisiti prima casa entro i cinque anni dal suo acquisto, non si decade più dall’agevolazione fiscale anche laddove il coniuge venditore non acquisti entro un anno un’altra abitazione con i medesimi requisiti se la vendita sia il risultato di un accordo raggiunto in sede di separazione.<br>
Tale alienazione può indistintamente avere come attori entrambi i coniugi o i coniugi ed un terzo.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;assegnazione della casa familiare è legittima anche se la coppia non vi ha mai vissuto Cass. civ. Sez. I, Sent., 7 maggio 2019, n. 12023</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/06/15/lassegnazione-della-casa-familiare-e-legittima-anche-se-la-coppia-non-vi-ha-mai-vissuto-cass-civ-sez-i-sent-7-maggio-2019-n-12023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 18:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione casa familiare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale &#8211; il consenso reciproco a vivere separati, l&#8217;affidamento dei figli, l&#8217;assegno di mantenimento ove <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/15/lassegnazione-della-casa-familiare-e-legittima-anche-se-la-coppia-non-vi-ha-mai-vissuto-cass-civ-sez-i-sent-7-maggio-2019-n-12023/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/15/lassegnazione-della-casa-familiare-e-legittima-anche-se-la-coppia-non-vi-ha-mai-vissuto-cass-civ-sez-i-sent-7-maggio-2019-n-12023/">L&#8217;assegnazione della casa familiare è legittima anche se la coppia non vi ha mai vissuto Cass. civ. Sez. I, Sent., 7 maggio 2019, n. 12023</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare
avente un contenuto essenziale &#8211; il consenso reciproco a vivere separati,
l&#8217;affidamento dei figli, l&#8217;assegno di mantenimento ove ne ricorrano i
presupposti &#8211; ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al
precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono
concludere in relazione all&#8217;instaurazione di un regime di vita separata, a
seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni
economiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque, l&#8217;accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può includere ulteriori pattuizioni. Si tratta di accordi distinti da quelli che definiscono il suo contenuto tipico e ad esso non immediatamente riferibili. Detti accordi sono collegati, con il patto principale, ma pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti &#8220;<em>in occasione</em>&#8221; della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br><strong>SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. ACIERNO Maria &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. TRICOMI Laura &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br>Dott. SCALIA Laura &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. CAMPESE Eduardo &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 14626/2016 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. XXXXX n. 123, presso lo studio dell&#8217;Avvocato V. S., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;<br>&#8211; ricorrente &#8211;<br>contro<br>D.M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via XXXXX n. 36, presso lo studio dell&#8217;Avvocato S. F., che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato Z. S. C., giusta procura in calce al controricorso;<br>&#8211; controricorrente &#8211;<br>avverso la sentenza n. 319/2016 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016;<br>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal cons. TRICOMI LAURA;<br>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br>udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato V. S., che si è riportato;<br>udito, per il controricorrente, l&#8217;Avvocato S. F., che si è riportato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Svolgimento del processo</p>



<p class="wp-block-paragraph">S.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata nei confronti di D.M.S. con due mezzi, seguiti da memoria.
D.M. replica con controricorso e memoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della
decisione di primo grado, assegnava a D.M.S., collocataria della figlia,
l&#8217;abitazione sita in (OMISSIS), già destinata convenzionalmente ad abitazione
della D.M. e della figlia, alla stregua degli accordi conclusi in sede di
separazione consensuale, e confermava la misura dell&#8217;assegno di mantenimento
per la figlia posto a carico del S..</p>



<p class="wp-block-paragraph">La controversia perviene all&#8217;odierna udienza a seguito di
rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta &#8211; Prima con ordinanza
interlocutoria in data 27/10/2017.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Motivi della decisione</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione di norme di legge. Il ricorrente, sulla premessa che la disciplina
relativa alla assegnazione della casa familiare non presenta differenze a
seconda che attenga a separazione o a divorzio, sostiene che la Corte di
appello di Roma non si sarebbe attenuta alla definizione di casa familiare ed
all&#8217;interpretazione delle relative norme seguita in sede di legittimità: in
proposito rammenta che l&#8217;abitazione sita in (OMISSIS) assegnata alla D.M. ed
alla figlia, pur acquistata allo scopo di costituire l&#8217;abitazione familiare dai
due coniugi, non era stata mai stata abitata dall&#8217;intero nucleo familiare e la
D.M. e la figlia vi si erano trasferite solo a seguito della separazione
consensuale omologata in data (OMISSIS), con la quale le parti avevano ciò
convenuto al punto 3.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.2. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la
ratio decidendi della sentenza impugnata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Invero, come si evince dalla motivazione, la statuizione non
ignora i principi interpretativi in tema di casa familiare, ma prende atto e si
sofferma sulla peculiarità della vicenda in esame rimarcando, con un
accertamento in fatto non contestato, che nello specifico con i patti di
separazione consensuale le parti liberamente e convenzionalmente avevano deciso
di destinare a stabile dimora della figlia, all&#8217;epoca minore, e della madre
collocataria il predetto immobile (di cui i coniugi erano comproprietari) e
sulla scorta di tale circostanza ha affermato che l&#8217;assegnazione rispondeva
all&#8217;esigenza di tutela degli interessi della figlia, con particolare riferimento
alla conservazione del suo habitat domestico, inteso come centro della vita e
degli affetti della medesima, anche se tale habitat, nella peculiarità del caso
concreto, era sorto per volontà comune dei genitori proprio a seguito della
separazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La statuizione invero, anche se in maniera sintetica,
valorizza da un lato la fonte dell&#8217;obbligazione, e cioè, il patto sottoscritto
convenzionalmente in sede di separazione, e dall&#8217;altro l&#8217;effetto concreto
conseguito alla sua attuazione nel corso degli anni, e cioè la creazione di un
ambiente domestico da tutelare per la figlia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il motivo di ricorso, focalizzato esclusivamente sulla
disciplina codicistica, trascura del tutto il cuore motivazionale della
statuizione senza, peraltro, smentire né diversamente illustrare la comune
volontà delle parti, emergente dai patti di separazione, in merito alla volontà
di attribuire all&#8217;abitazione in questione la funzione di casa familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sotto questo profilo la statuizione appare immune da vizi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Risulta invero decisiva la circostanza che l&#8217;assegnazione
dell&#8217;immobile in questione sia conseguita alla pregressa pattuizione concordata
tra le parti in sede di separazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la
separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto
essenziale &#8211; il consenso reciproco a vivere separati, l&#8217;affidamento dei figli,
l&#8217;assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti &#8211; ed un contenuto
eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi
patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione
all&#8217;instaurazione di un regime di vita separata, tanto che &#8220;in relazione a
questi ultimi, detti patti non sono suscettibili di modifica (o conferma) in
sede di ricorso &#8220;ad hoc&#8221; ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di
divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella
separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i
reciproci rapporti ai sensi dell&#8217;art. 1372 c.c.&#8221; (Cass. n. 16909 del
19/08/2015).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va altresì ricordato che i patti di separazione in tanto
possono essere omologati in quanto siano conformi ai superiori interessi della
famiglia (Cass. n. 9174 del 09/04/2008).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie la pattuizione convenzionale di cui si
discute come correttamente ritenuto dalla Corte di appello &#8211; era intesa ad
assicurare una stabile dimora per la figlia mediante la destinazione a tale
scopo dell&#8217;abitazione in questione, con una modalità diversa da quella dettata
dal c.c. che all&#8217;epoca prevedeva all&#8217;art. 155, comma 4, vigente ratione
temporis &#8220;L&#8217;abitazione familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al
coniuge cui vengono affidati i figli&#8221;, avendo le parti prescelto, a tale
scopo, un&#8217;abitazione diversa da quella ove aveva in precedenza abitato il
nucleo familiare, sia pure situata nel medesimo edificio, e l&#8217;avvenuta
omologazione ne aveva sancito la conformità agli interessi della famiglia e
della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò permette di concludere che la statuizione in esame non
integra una ordinaria applicazione della disciplina codicistica in tema di casa
familiare, come intende sostenere il ricorrente lamentandone l&#8217;erroneità, ma si
fonda sulla accertata ed incontestata circostanza che l&#8217;assegnazione della casa
di cui si controverte (in comproprietà tra i coniugi) alla D.M. conseguì
all&#8217;accordo raggiunto dalle stesse parti in sede di separazione consensuale di
destinarla a stabile abitazione familiare per la figlia, all&#8217;epoca minore,
accordo ritenuto meritevole di tutela e, quindi, omologato in quanto non in
conflitto con il disposto di cui all&#8217;art. 155 c.c., del quale avrebbe
altrimenti costituito un&#8217;illecita elusione, ed in quanto destinato a produrre i
suoi effetti, in assenza di modifiche della situazione di fatto, anche nella
successiva fase del divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.1. Con il secondo motivo si denuncia l&#8217;omesso esame di
atti e documenti decisivi per il giudizio, sia in merito alla questione della
destinazione abitativa di cui al primo motivo, sia in merito alla
determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento previsto a favore della figlia per
il quale, a dire del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe valutato la
maggiore disponibilità economica della madre, il cui reddito negli anni si
sarebbe incrementato, rispetto al proprio, ridimensionatosi nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non risponde
al modello del vizio motivazionale dedotto in quanto non individua specifici
fatti decisivi di cui sia stato omesso l&#8217;esame e sostanzialmente sollecita, sia
in merito alla casa familiare che all&#8217;assegno di mantenimento per la figlia,
una rivalutazione delle emergenze istruttorie, conforme a quanto propugnato
dallo stesso ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
nella misura liquidata in dispositivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va disposto che in caso di diffusione della presente
sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.Q.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Dichiara Inammissibile il ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00=, oltre Euro 200,00= per
esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed
accessori di legge;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a
norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/15/lassegnazione-della-casa-familiare-e-legittima-anche-se-la-coppia-non-vi-ha-mai-vissuto-cass-civ-sez-i-sent-7-maggio-2019-n-12023/">L&#8217;assegnazione della casa familiare è legittima anche se la coppia non vi ha mai vissuto Cass. civ. Sez. I, Sent., 7 maggio 2019, n. 12023</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adozione internazionale e congedo parentale  Cassazione civile, sezione lavoro, sent. 29 maggio 2019, n. 14678</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[adozione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[congedo parentale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) L&#8217;ingresso del minore e dei genitori adottanti nel territorio nazionale realizza l&#8217;evento giuridico che deve essere considerato come momento di inizio del definitivo inserimento all&#8217;interno del nucleo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/">Adozione internazionale e congedo parentale  Cassazione civile, sezione lavoro, sent. 29 maggio 2019, n. 14678</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ingresso del minore e dei genitori adottanti nel territorio nazionale realizza l&#8217;evento giuridico che deve essere considerato come momento di inizio del definitivo inserimento all&#8217;interno del nucleo familiare, mentre tale situazione non può dirsi giuridicamente presente nelle fasi antecedenti, pur se è già avvenuto il contatto umano che non è venuto meno nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br><strong>SEZIONE LAVORO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. D’ANTONIO Enrica &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. TORRICE Amelia &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. BERRINO Umberto &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. GHINOY Paola &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. CALAFIORE Daniela &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br>ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">SENTENZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 3827/2014 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">I.N.P.S. &#8211; ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l&#8217;Avvocatura Centrale
dell&#8217;Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A.C., V. T., V. S.;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, xxxxx, presso lo studio dell&#8217;avvocato R. M., che lo rappresenta e difende;<br>&#8211; controricorrente &#8211;<br>avverso la sentenza n. 838/2013 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2013 R.G.N. 694/2012;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udito l&#8217;Avvocato V. S.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Svolgimento del processo</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. La Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza n. 838/2013,
ha accolto l&#8217;appello proposto da B.A. nei confronti dell&#8217;INPS avverso la
sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la sua domanda
tesa ad ottenere il congedo parentale per astensione facoltativa per il periodo
27 dicembre 2010 &#8211; 20 febbraio 2011 relativa all&#8217;adozione, unitamente alla
moglie, di un minore cittadino polacco di cui il Tribunale rionale di Wolsztyn
aveva disposto l&#8217;inserimento in famiglia dal (OMISSIS) e l&#8217;adozione con decreto
del 12 gennaio 2011, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva
autorizzato l&#8217;ingresso e la residenza permanente in Italia con decreto del 2
febbraio 2011.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Ad avviso della Corte territoriale, al contrario di quanto
ritenuto dal primo giudice, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 36, non
vincolerebbe il diritto al congedo parentale all&#8217;ingresso del minore in Italia
ma farebbe riferimento testuale all&#8217;ingresso del minore in famiglia ed inoltre,
senza alcuna contestazione da parte dell&#8217;Inps, si era anche allegato che il
bambino era stato affidato alla famiglia adottiva il (OMISSIS) in Polonia e che
da tale data egli era rimasto ininterrottamente con la stessa famiglia. Una
diversa interpretazione si esporrebbe, ad avviso della sentenza impugnata, a
rilievi di incostituzionalità per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., giacché per
l&#8217;ipotesi di adozione nazionale non vi è dubbio che il congedo parentale possa
essere fruito sin dall&#8217;ingresso in famiglia del minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l&#8217;INPS sulla
base di un motivo illustrato da memoria. B.A. resiste con controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Motivi della decisione</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e
o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt.
26, 31 e 36, e succ. modif. con riferimento all&#8217;art. 12 preleggi. Chiarisce
l&#8217;Istituto ricorrente che la questione controversa concerne la spettanza del
diritto al congedo parentale ed alla relativa indennità, ai sensi del D.Lgs. n.
151 del 2001, art. 36, in caso di adozione internazionale in favore di un padre
adottivo lavoratore dipendente, prima dell&#8217;ingresso del minore straniero in
Italia. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe errato in diritto
ammettendo la possibilità per il padre adottivo di fruire del congedo parentale
anche nel periodo trascorso all&#8217;estero in ragione della corretta
interpretazione del citato art. 36, derivante dalla sua collocazione
all&#8217;interno del complessivo sistema dei congedi familiari ed in particolare
alla luce sia dell&#8217;art. 26, D.Lgs. cit. (che espressamente consente una
fruizione anche anticipata del solo congedo di maternità nel periodo precedente
all&#8217;ingresso del minore in Italia nella sola ipotesi di adozione
internazionale), che dell&#8217;art. 31, D.Lgs. cit. (che estende al padre lavoratore
dipendente il disposto dell&#8217;art. 26 cit.). Dal confronto di tali disposizioni
con l&#8217;art. 36, D.Lgs. cit., ad avviso del ricorrente, si evince che la tutela
della genitorialità, complessivamente, consiste nella possibilità per la
lavoratrice madre di fruire del congedo di maternità nei cinque mesi successivi
all&#8217;ingresso del minore in Italia, a seguito dell&#8217;autorizzazione rilasciata
dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; inoltre, ferma la durata massima del periodo di astensione per
maternità, la lavoratrice può fruire anche parzialmente del congedo di
maternità prima dell&#8217;ingresso del minore in Italia e ciò al fine di consentirle
la permanenza all&#8217;estero per l&#8217;incontro con il minore e gli adempimenti
necessari per la procedura adottiva; il periodo non fruito prima dell&#8217;ingresso
in Italia del minore va fruito entro i cinque mesi successivi a tale momento;
la lavoratrice nei periodi di permanenza all&#8217;estero, in alternativa
all&#8217;anticipo di cui si è detto, può avvalersi di periodi di congedo dal lavoro
non retribuiti né indennizzati, in entrambi i casi, la permanenza all&#8217;estero
della lavoratrice va certificata dall&#8217;ente autorizzato incaricato di espletare
la procedura di adozione; in alternativa alla lavoratrice madre, in caso di
impossibilità di fruizione della stessa per decesso, grave infermità, ecc.
ovvero in caso di rinuncia, ai sensi dell&#8217;art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs. cit.,
tali diritti spettano al padre adottivo alle medesime condizioni previste per
la madre; ad entrambi i genitori, infine, spetta il congedo parentale nel
periodo e per la durata indicati al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 36, decorrenti
dall&#8217;ingresso del minore in famiglia. Dalla complessiva considerazione di tale
sistema di tutele si ricaverebbe, dunque, l&#8217;insussistenza del diritto del padre
adottivo di minore di nazionalità straniera ad ottenere il congedo parentale
prima dell&#8217;ingresso del minore in Italia, anche se prima di tale di momento il
minore sia stato affidato alla famiglia adottiva in territorio estero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Il motivo è fondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. La questione va esaminata verificando se la peculiarità e
complessità dell&#8217;istituto dell&#8217;adozione internazionale (di cui alla L. n. 476
del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L&#8217;Aja il 29
maggio 1993, contenente modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184) incida ed in
che termini sui contenuti del diritto alla fruizione del congedo parentale da
parte del padre adottivo in ipotesi di adozione nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Il tessuto normativo di cui si discute trae le proprie
origini dalla L. n. 903 del 1977, artt. 6 e 7, sulla parità di trattamento, in
riferimento alle adozioni e agli affidamenti pre-adottivi. Tali disposizioni
furono estese all&#8217;affidamento familiare temporaneo dalla legge sulle adozioni e
affidi (L. n. 184 del 1983, art. 80, comma 2, sulla disciplina dell&#8217;adozione e
dell&#8217;affidamento dei minori) e poi adattate ad opera della Corte
costituzionale, soprattutto, con le sentenze n. 332 del 1988 e n. 341 del 1991.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5. La disciplina di tutela è stata adeguata a quella
prevista per la nascita in sede di riforma ad opera della L. n. 53 del 2000,
con un intervento limitato a un solo comma che non tiene conto delle modifiche
quasi contemporaneamente apportate, per le adozioni e gli affidi preadottivi
internazionali, dalla legge di ratifica della Convenzione dell&#8217;Aja (la n. 476
del 1998, che ha inserito l&#8217;art. 39 quater, all&#8217;interno della L. n. 184 del
1983).</p>



<p class="wp-block-paragraph">6. Nel corso del 2001, mantenendosi una divaricazione già
segnalata in dottrina tra disciplina lavoristica e civilistica in tema di
adozione internazionale, sono stati varati contestualmente, in chiusura della tredicesima
legislatura, il Testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001) e l&#8217;ultima riforma della
disciplina in materia di adozioni e affidi (L. n. 149 del 2001, che ha dettato
ulteriori modifiche alla L. n. 184 del 1983, in particolare sostituendo l&#8217;art.
80).</p>



<p class="wp-block-paragraph">7. La disciplina contenuta nel testo unico n. 151 del 2001,
che costituisce un&#8217;opera di riordino e riorganizzazione della previgente
normativa, comprese le innovazioni e abrogazioni già intervenute prima della
sua adozione, per grandi linee, prevede: a) il riconoscimento di una astensione
dal lavoro a favore della madre (Capo III t.u.), definita congedo di maternità
(art. 2, comma 1, lett. a, tu.), nonché del padre (Capo IV t.u.), definita
congedo di paternità (art. 2, comma 1, lett. b, t.u.); b) una successiva
astensione a titolo di congedo parentale (art. 2, comma 1, lett. c, t.u.),
riconosciuto a entrambi i genitori (Capo V t.u.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">8. La disciplina del Testo unico attribuisce rilevanza alla
filiazione giuridica e la inserisce specificamente all&#8217;interno della disciplina
che ciascun capo dedica ai diversi tipi di congedo. La separazione di
disciplina tra adozioni e affidi nazionali ed adozioni e affidi internazionali
è limitata a poche differenze di trattamento, derivanti dalla regolamentazione
dell&#8217;istituto delle adozioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">9. In via di sintesi, può affermarsi che nel caso di minori
stranieri:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; quando si parla di affidamento, ci si riferisce solo
all&#8217;affidamento pre-adottivo, posto che non può verificarsi il caso
dell&#8217;affidamento provvisorio o temporaneo;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; è previsto il diritto alla permanenza all&#8217;estero di
ciascuno degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come
certificato dall&#8217;ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e
art. 31, comma 2, per il lavoratore, D.Lgs. n. 151 del 2001); si tratta di un
congedo che ovviamente può essere fruito assieme da parte dei due lavoratori,
ma che non dà diritto a copertura economica nè previdenziale, essendo solo
garantita la salvaguardia del rapporto di lavoro subordinato; questo congedo
preliminare, alle diverse condizioni di tutela previste, costituisce deroga al
principio &#8211; previsto per le adozioni nazionali- che i congedi decorrono solo
successivamente all&#8217;ingresso del bambino nel nucleo familiare; a questi fini,
la durata del periodo di permanenza all&#8217;estero è certificata dall&#8217;ente
autorizzato che ha ricevuto l&#8217;incarico di curare la procedura di adozione;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; se si tratta di adozione nazionale, il congedo di
maternità (obbligatorio) da fruire spetterà per i primi cinque mesi successivi
all&#8217;effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozione
internazionale, il congedo &#8211; a scelta della lavoratrice o del lavoratore &#8211;
potrà essere goduto sempre nel limite temporale complessivo dei cinque mesi
predetti): a) prima dell&#8217;ingresso del minore in Italia, durante il periodo di
permanenza all&#8217;estero per l&#8217;incontro con il minore e gli adempimenti della
procedura adottiva; b) entro i cinque mesi successivi all&#8217;ingresso del minore
in Italia;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; quanto alla disciplina del congedo parentale (facoltativo)
e del congedo per la malattia del figlio è la medesima sia per l&#8217;adozione
internazionale che per quella nazionale e la separazione della disciplina in
due articoli (artt. 36 e 37) nel capo sui congedi parentali, rispettivamente
per le adozioni e affidi nazionali e per quelli internazionali, pare dovuta
alla necessità che il Testo unico includesse anche la disciplina prevista in
altra sede (rispetto all&#8217;art. 39 quater e, precisamente, nell&#8217;art. 31, comma 3,
lett. n) della legge sulle adozioni e di precisare che l&#8217;ente autorizzato deve
limitarsi a certificare la durata del congedo stesso, senza possibilità di
intervenire sulla sua estensione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">10. Ciò premesso, al fine di giungere alla soluzione della
questione oggetto del ricorso, il quadro va completato con gli specifici
riferimenti alla complessa procedura di adozione internazionale che, in
esecuzione della Convenzione dell&#8217;Aja come sopra ricordata, è stata introdotta
con la L. n. 476 del 1998, che, modificando la L. n. 183 del 1984, sulle
adozioni, ha previsto l&#8217;intervento della commissione centrale per le adozioni
internazionali quale organismo che presiede alle fasi amministrative del
procedimento di adozione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">11. Tale commissione verifica l&#8217;opera degli enti autorizzati
che sono i soli abilitati dalla legge a curare le procedure di adozione
internazionale. In particolare, ai sensi della L. n. 476 del 1998, art. 3, che
ha sostituito il Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184, l&#8217;ente
autorizzato &#8221; (&#8230;) informa immediatamente la Commissione, il tribunale
per i minorenni e i servizi dell&#8217;ente locale della decisione di affidamento
dell&#8217;autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione necessaria, l&#8217;autorizzazione all&#8217;ingresso e alla residenza
permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di
inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i)
riceve dall&#8217;autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi
al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla
Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge
in collaborazione con i servizi dell&#8217;ente locale attività di sostegno del
nucleo adottivo fin dall&#8217;ingresso del minore in Italia su richiesta degli
adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
dell&#8217;art. 39 quater, comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui le stesse non siano
determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di
permanenza all&#8217;estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi del medesimo
art. 39 quater, comma 1, lett. c) (&#8230;).</p>



<p class="wp-block-paragraph">12. Dal punto di vista delle tutele previdenziali, dunque la
copertura apprestata dall&#8217;ordinamento alla presenza dei lavoratori &#8211; futuri
genitori presso lo Stato estero ed anche il concreto affidamento
dell&#8217;adottando, propedeutico alla definita adozione del minore ai medesimi
genitori adottanti, costituiscono previsioni specifiche e del tutto peculiari.
Ciò è vero sia per la possibilità di fruire, in parte, del congedo
(obbligatorio) di maternità/paternità indennizzato economicamente (ai sensi del
D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 26, comma 3) che per la copertura ai fini
lavorativi e contributivi derivante dalla permanenza all&#8217;estero di ciascuno
degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come certificato
dall&#8217;ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e art. 31,
comma 2, per il lavoratore, D.Lgs. n. 151 del 2001).</p>



<p class="wp-block-paragraph">13. Tali tutele non sono espressione di un principio di
corrispondenza tra avvicinamento della famiglia al minore in suolo estero ed
&#8220;ingresso dello stesso in famiglia&#8221;, al fine di far ritenere che
anche nella fase di sviluppo della procedura in territorio estero possa essere
integrata la condizione voluta dalla legge per la fruizione del congedo
parentale da parte del padre, non ancora, adottivo ai sensi del D.Lgs. n. 151
del 2001, art. 36.</p>



<p class="wp-block-paragraph">14. L&#8217;ingresso del minore e dei genitori adottanti nel
territorio nazionale realizza l&#8217;evento giuridico che deve essere considerato
come momento di inizio del definitivo inserimento all&#8217;interno del nucleo
familiare, mentre tale situazione non può dirsi giuridicamente presente nelle
fasi antecedenti, pur se è già avvenuto il contatto umano che non è venuto meno
nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">15. In questo senso, dunque, la difformità di fruizione del
congedo parentale da parte del padre nell&#8217;ipotesi di adozione nazionale ed
internazionale è più apparente che reale e non suscita alcun dubbio di
incostituzionalità per disparità di trattamento, giacché in quest&#8217;ultimo caso è
al momento dell&#8217;ingresso in territorio nazionale che può dirsi definitivamente
realizzato, anche per legge, l&#8217;effettivo e stabile inserimento del minore nella
famiglia che lo ha adottato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">16. La sentenza impugnata, dunque, ha in effetti violato le
norme denunciate giacché ha ritenuto equiparabile all&#8217;ingresso in famiglia del
minore adottato all&#8217;interno del territorio nazionale, la diversa ipotesi
dell&#8217;affidamento del minore straniero nel territorio d&#8217;origine del medesimo in
periodo precedente al trasferimento definitivo, unitamente alla famiglia
adottiva, presso il territorio dello Stato italiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">17. Per tale ragione, la sentenza deve essere cassata e
rinviata alla stessa Corte d&#8217;appello di Torino, in diversa composizione, che
esaminerà la domanda proposta da B.A. alla luce del seguente principio di
diritto: &#8220;In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da
parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del
2001, art. 36, non può essere fruito prima dell&#8217;ingresso del minore nel
territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene
il definitivo ingresso del minore in famiglia ed inizia a decorrenza l&#8217;arco
temporale previsto dal medesimo articolo per la fruizione del congedo&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">18. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le
spese del giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.Q.M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d&#8217;appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/10/adozione-internazionale-e-congedo-parentale-cassazione-civile-sezione-lavoro-sent-29-maggio-2019-n-14678/">Adozione internazionale e congedo parentale  Cassazione civile, sezione lavoro, sent. 29 maggio 2019, n. 14678</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni economiche patrimoniali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Tribunale di Parma, Sez. I, 12 febbraio 2019 n. 258  (sentenza) pres. Mari, rel. Vena Alla luce delle linee indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite 18287 del <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/">Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tribunale di Parma, Sez. I, 12 febbraio 2019 n. 258  (sentenza) pres. Mari, rel. Vena</strong></p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph">Alla luce delle linee indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite 18287 del 2018, la durata ultra trentennale del matrimonio, il contributo personale dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune e dell&#8217;altro coniuge durante la vita matrimoniale› l&#8217;insufficienza dei redditi propri e l&#8217;età della stessa, prossima ai settanta anni, che certamente non favorisce una ricollocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell&#8217;attore, consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Assegno di divorzio- Riconoscimento congiunto del diritto all&#8217;assegno di divorzio &#8211; Controversia sul <em>quantum </em>&#8211; Principi disposti da Cass.18287/2018 </strong><br><em> </em><strong>(Rif. Leg. art.5 L.898/1970) </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il Tribunale Ordinario di Parma</strong><br><strong>Prima Sezione Civile</strong><br>composto dai seguenti Magistrati:<br>dott. <strong>Renato Mari &#8211; </strong><em>Presidente</em><br>dott.ssa <strong>Maria Pasqua Rita Vena </strong>&#8211; <em>Giudice relatore-estensore</em><br>dott.ssa <strong>Silvia Grani </strong>&#8211; <em>Giudice</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SENTENZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">nella causa di primo grado iscritta al n. 0000 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l&#8217;anno 2014</p>



<p class="wp-block-paragraph">promossa da<br>X , elettivamente domiciliato in Milano, via xxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avv. P. M. del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata all&#8217;atto di costituzione di nuovo difensore (<strong><em>ricorrente</em></strong>)<br>contro<br>Y , elettivamente domiciliata in Parma, strada xxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avv. M. R., che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato (<strong><em>resistente</em></strong>)<br>e con l&#8217;intervento del<br>P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggetto:</p>



<p style="color:#000000" class="has-text-color wp-block-paragraph"><em><strong>Divorzio contenzioso &#8211; Cessazione effetti civili del matrimonio</strong></em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CONCLUSIONI DELLE
PARTI COSTITUITE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">[<em>Omissis</em>]</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con ricorso depositato il 29/4/2014, X chiedeva all&#8217;intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da
lui contratto con Y il 20/3/1972, unione dalla quale erano nati due figli,
ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il X invocava l&#8217;applicazione
dell&#8217;art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla
Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal
12/5/2009, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale
nel contesto del giudizio di separazione giudiziale, poi trasformatasi in
consensuale ed omologata dal Tribunale di Parma con decreto in data 21/5/2009.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La difesa del ricorrente specificava che le parti erano pervenute
ad una soluzione conciliativa del giudizio di separazione, che prevedeva la
corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a €
3.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di gestione e delle utenze
della casa coniugale; rappresentava, tuttavia, che egli negli ultimi anni aveva
subito una contrazione dei propri redditi, sicché non era più in grado di
versare l&#8217;assegno nella misura concordata in sede separativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chiedeva, quindi &#8211; a fronte della propria ridotta capacità
reddituale, che vedeva introiti mensili lordi di € 4.000,00 per attività
lavorative ed € 3.000,00 per emolumenti pensionistici &#8211; che fosse prevista una
riduzione dell&#8217;importo periodico in favore del coniuge, con rideterminazione in
misura pari a € 2.000,00 mensili dell&#8217;assegno divorzile da egli dovuto,
dichiarandosi comunque disposto a provvedere anche al pagamento delle spese di
gestione della casa coniugale e segnatamente delle spese per le utenze, le
assicurazioni e la manutenzione del giardino. Il X domandava inoltre che,
laddove i suoi introiti fossero ulteriormente calati, l&#8217;assegno per la moglie
fosse ridotto in misura proporzionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, il
X chiedeva che fossero confermate le condizioni concordate in sede di
separazione, che prevedevano il godimento separato da parte di ciascun coniuge
delle due unità abitative ricavate tramite la chiusura della porta
intercomunicante tra il piano seminterrato e i restanti piani. In particolare,
la taverna e il garage dovevano restare in uso esclusivo al ricorrente, mentre
i restanti piani, il giardino e il posto auto in cortile dovevano essere
assegnati in uso alla Y. II mobilio della casa coniugale doveva rimanere ad
arredo della stessa casa, per essere diviso solo in un secondo momento, a
semplice richiesta di uno dei coniugi ed in maniera paritetica tra gli stessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si costituiva in giudizio Y , la quale aderiva alla domanda di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente declaratoria
della perdita del cognome maritale, ma chiedeva che le fosse riconosciuto un
assegno divorzile pari a € 5.000,00 mensili e che la casa coniugale fosse a lei
assegnata. La resistente rappresentava che la situazione economica del marito
era, in realtà, migliorata rispetto a quella sussistente al momento della
separazione, avendo il X ceduto nell&#8217;anno 2010 le partecipazioni societarie di
cui era titolare, con un ricavato complessivo di € 636.000,00.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con ordinanza riservata depositata in data 26/11/2014, resa
all&#8217;esito dell&#8217;udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, dato atto
del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i
provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, confermando le
condizioni economiche concordate dai coniugi in sede di separazione (che
prevedevano la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della Y
pari a € 1.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di gestione e della utenze
della casa coniugale), e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione
della causa nel merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con ricorso in corso di causa, originante il sub procedimento
iscritto al n. 2859-1/2014, depositato in data 4/2/2015, ossia a distanza di
appena due mesi dall&#8217;adozione dei provvedimenti provvisori, il X chiedeva la
riduzione ad € 1.000,00 dell&#8217;assegno di mantenimento per la moglie, deducendo
che la società Dosan Infracore Germany GmbH, con cui egli aveva in precedenza
stipulato due contratti di collaborazione (il primo, per il periodo
1.1.2013-31.12.2013; il secondo, per il periodo 1.1.2014-31.12.2014) non aveva
più rinnovato per l&#8217;anno 2015 il predetto contratto, con la conseguenza che
egli aveva subito una drastica contrazione della capacità reddituale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Y si opponeva alla chiesta riduzione, contestando la fondatezza
degli assunti avversari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Giudice Istruttore rigettava il ricorso, posto che le ragioni
poste a fondamento dell&#8217;istanza trovavano una secca smentita proprio nella
documentazione prodotta dallo stesso ricorrente: invero dalla missiva inviata
dalla *** Germany GmbH emergeva che l&#8217;incarico di collaborazione con il X era
stato in realtà rinnovato quanto meno sino alla data del 31/12/2015, sicché al
momento della proposizione del ricorso il rapporto di collaborazione era ancora
in atto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Istruita la causa
mediante l&#8217;esperimento di indagini di Polizia Tributaria, veniva disposta una
CTU contabile-estimativa al fine di verificare la reale situazione
economico-patrimoniale del X alla luce dei dati emergenti dalla relazione
trasmessa dalla Guardia di Finanza.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle more dell&#8217;espletamento della CTU, con ricorso in corso di
causa depositato in data 20/1/2017, originante il sub procedimento iscritto al
n. 2859-3/2014, il X instava per la riduzione dell&#8217;assegno di mantenimento
riconosciuto a favore della moglie in sede di provvedimenti provvisori,
chiedendo in particolare che l&#8217;assegno fosse ridotto ad una somma mensile non
superiore ad € 1.000,00, tenuto conto del pignoramento in essere di € 518,00
mensili, o ad € 1.500,00 mensili in caso di cancellazione del pignoramento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Domandava, inoltre, di essere esonerato dall&#8217;obbligo di provvedere
al pagamento di tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale,
comprensive di imposte, assicurazione e utenze, di cui usufruiva unicamente la
Y. Instaurato il contraddittorio anche su questa seconda istanza di modifica,
all&#8217;udienza del 12/7/2017, su istanza concorde dei procuratori delle parti, la
trattazione del ricorso veniva rinviata al 19/12/2017, al fine dell&#8217;esperimento
di un tentativo di conciliazione tra le parti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla predetta udienza, comparse le parti personalmente, veniva
disposto un ulteriore rinvio, sempre su richiesta dei difensori, ai fini della
definizione bonaria della vertenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Stante l&#8217;infruttuoso esperimento da parte del CTU di ogni
tentativo volto a trovare un accordo conciliativo tra le parti, all&#8217;udienza del
17/5/2018, i procuratori delle parti, dato atto del mancato deposito della CTU,
chiedevano che la causa fosse rinviata all&#8217;udienza del 3/10/2018 già fissata
per la precisazione delle conclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Indi, all&#8217;udienza del 3/10/2018 i difensori delle parti
precisavano le proprie conclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La causa era, quindi, rimessa al Collegio, con concessione del
termine ridotto di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali
e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">* * *</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel
caso di specie i presupposti richiesti dall&#8217;art. 3, n. 2 lett. b), L. 1°
dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla
pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui
le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella
procedura di separazione consensuale, omologata con decreto in data 21/5/2009.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del
consorzio familiare: il tempo oramai trascorso dalla separazione, il
complessivo tenore delle allegazioni delle parti ed il fatto che il ricorrente
ha intrapreso una stabile convivenza con la sua nuova compagna sono tutte
circostanze che denotano l&#8217;irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir
meno della comunione materiale e spirituale tra in coniugi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nulla osta pertanto alla declaratoria di cessazione degli effetti
civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario contratto
dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello Stato Civile di
procedere all&#8217;annotazione della presente sentenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla cessazione degli effetti civili del matrimonio consegue&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;la perdita del cognome
maritale che la moglie aveva aggiunto al proprio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sull&#8217;assegnazione
della casa coniugale</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò posto, deve innanzitutto escludersi che ricorrano i
presupposti per l&#8217;assegnazione della casa coniugale a favore dell&#8217;uno o
dell&#8217;altro coniuge, stante la mancanza di figli minori di età o di figli
maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, conviventi con le
parti. Invero, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell&#8217;art.
337&nbsp;<em>sexies</em>&nbsp;c.c., facendo
espresso riferimento all&#8217;interesse dei figli, conferma che il godimento della
casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. La &#8220;<em>ratio</em>&#8221; della norma è quella di
salvaguardare il preminente interesse della prole, onde evitare che i figli,
incolpevoli vittime della separazione dei genitori, abbiano a subire, oltre al
trauma psicologico derivante dalla rottura del &#8220;<em>consortium</em>&#8221; familiare, ulteriori disagi in conseguenza del
forzato sradicamento dall&#8217;ambiente in cui si sono formati gli affetti ed hanno
vissuto fino allora. Ne discende che, in assenza di figli minori o maggiorenni
economicamente non autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la
sentenza di separazione o di divorzio un provvedimento di assegnazione della
casa coniugale, con il relativo mobilio, quale che sia il titolo che giustifica
la disponibilità dell&#8217;abitazione familiare, sia esso un diritto di godimento o
un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi. (Cass.
sent. n. 16398 del 24/07/2007). Conseguentemente, nel caso di specie, la casa
familiare, con tutti i suoi arredi, essendo in comproprietà tra i coniugi,
resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi
riferimento per l&#8217;uso e la divisione della stessa (Cass. sent. n. 6979 del
22/03/2007).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, deve essere rigettata sia la domanda di
assegnazione dell&#8217;intera casa coniugale avanzata dalla Y sia la domanda
avanzata dal X di assegnazione a ciascun coniuge di una delle unità abitative,
con i relativi arredi, ricavate (già in sede di separazione) tramite la
chiusura della porta intercomunicante tra il piano seminterrato e i restanti
piani.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sull&#8217;assegno
divorzile</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principale, se non unico, punto di controversia del presente
procedimento, per avere impegnato in modo pressoché esclusivo la dialettica
processuale, è il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;dell&#8217;assegno
divorzile dovuto dal X in favore della Y. Il ricorrente non ha mai messo in
discussione il diritto della moglie ad ottenere un assegno post coniugale,
riconoscendo che la stessa non dispone di redditi propri, ma ha sempre
contestato l&#8217;importo preteso, ritenendo che le stesso fosse esoso e
sproporzionato rispetto ai propri introiti mensili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel corso del giudizio, il X ha modificato le proprie richieste in
punto di quantificazione dell&#8217;assegno di mantenimento per la moglie, e
segnatamente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; inizialmente nel ricorso introduttivo, ha chiesto che tale
assegno fosse determinato nella misura di € 2.000,00 mensili, manifestando al
contempo la volontà di farsi interamente carico delle spese di gestione della
casa coniugale ed in particolare delle spese relative alle utenze domestiche,
alla manutenzione del giardino e alle assicurazioni;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; poi, con ricorso in corso di causa depositato in data 4/2/2015,
ha chiesto che tale assegno fosse ridotto ad € 1.000,00, con esonero dal
pagamento delle utenze e delle spese di gestione della casa coniugale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; poi ancora, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del
29/10/2015 (depositata ancor prima che il Giudice Istruttore rigettasse l&#8217;istanza
di modifica in precedenza avanzata), ha chiesto che l&#8217;assegno fosse
riconosciuto nella misura di € 2.000,00 mensili;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; con ricorso depositato in corso di causa il 20/1/2017, ha
chiesto che l&#8217;assegno fosse ridotto ad una somma mensile non superiore ad €
1.000,00, tenuto conto del pignoramento in essere di € 518,00 mensili, o ad €
1.500,00 mensili in caso di cancellazione del pignoramento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente
ha chiesto determinarsi l&#8217;emolumento in questione in misura pari a € 1.000,00
mensili a far data dal mese di settembre 2018, con esonero dal pagamento delle
spese di gestione e dei costi delle utenze della casa coniugale, mentre la
Lavagna ha insistito nel domandare per sé un assegno di € 5.000,00 mensili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, ai fini della
decisione appare necessario soffermarsi sulla recentissima pronuncia delle
Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l&#8217;1 luglio 2018,
ha ridefinito i principi in materia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Partendo dall&#8217;esame del dato normativo di cui all&#8217;art. 5 L. Div.,
nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come
modificata dall&#8217;intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno
richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza n.
11490/1990), nel quale era stato affermato che l&#8217;assegno divorzile aveva
carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la
sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge
istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi,
cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un &#8220;<em>tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tale affermazione di principio, rimasta ferma per quasi un
trentennio, si era recentemente contrapposto altro orientamento, cui aveva dato
avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza, n. 11504 del
2017, che, pur condividendo la premessa sistematica della rigida distinzione
tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della
inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all&#8217;ultima parte
dell&#8217;art. 5, comma 6, L. Div.) e criterio determinativo (fondato sugli elementi
di cui alla prima parte della norma cit.), aveva individuato come parametro
della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante &#8211; non più il tenore di vita
analogo a quello avuto in costanza di matrimonio quanto piuttosto &#8211; la &#8220;<em>non autosufficienza economica</em>&#8221;
dello stesso, rimarcando come solo all&#8217;esito del positivo accertamento di tale
presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell&#8217;assegno
indicati nella prima parte della norma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica
entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio
attributivo dell&#8217;assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 (fondato &#8211;
come detto &#8211; sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale) si espone
oggettivamente ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione;
dall&#8217;altro, che l&#8217;impostazione prospettata dalla sentenza n. 13504/2017, nel
suo dare rilievo esclusivo alla astratta condizione economico-patrimoniale
soggettiva dell&#8217;ex coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata
dalla relazione matrimoniale che pure c&#8217;è stata tra i coniugi, e che ha
comportato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono
aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso
irreversibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I giudici di legittimità con la sentenza n. 18287/2018 hanno
statuito il seguente principio di diritto &#8220;<em>Ai sensi della&nbsp;L. n. 898 del 1970, art. 5&nbsp;comma 6 dopo
le modifiche introdotte con la&nbsp;L. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell&#8217;assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, richiede l&#8217;accertamento
dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi o comunque dell&#8217;impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, attraverso l&#8217;applicazione dei criteri di cui alla prima
parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla
luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all&#8217;età dell&#8217;avente diritto</em>&#8220;, introducendo la necessità di una
valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini
dell&#8217;accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando
la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi
dell&#8217;assegno di divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si legge al riguardo in particolare &#8220;<em>L&#8217;eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e
criteri determinativi dell&#8217;assegno di divorzio e la conseguente inclusione,
nell&#8217;accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti
nell&#8217;art. 5 c. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza
togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica patrimoniale
delle parti, di escludere i rischi d&#8217;ingiustificato arricchimento derivanti
dall&#8217;adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva,
ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni
molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni
economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di
autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente
alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzioni della vita
familiare</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La valutazione da compiere è, dunque, quella essenzialmente di
accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente
esistente tra i coniugi e l&#8217;impegno profuso dal coniuge economicamente più
debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio
oltre che comune anche dell&#8217;altro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il pregio della suddetta pronuncia è quello di aver chiarito che
l&#8217;assegno divorzile assicura al coniuge economicamente più debole una tutela in
chiave perequativa, ogni qual volta sussista una sensibile disparità di
condizioni economico-patrimoniali (ancorché non dettate dalla radicale mancanza
di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale
conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione
della vita familiare), e al tempo stesso una funzione compensativa, nella
misura in cui l&#8217;assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia
sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in
ragione di scelte endofamiliari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, all&#8217;assegno divorzile viene attribuita una funzione
equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall&#8217;ex coniuge economicamente più debole alla
gestione del&nbsp;<em>ménage</em>&nbsp;familiare
e alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò posto, aderendo all&#8217;opzione ermeneutica prospettata dalle
Sezioni Unite, quanto al caso concreto, si osserva quanto segue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle
parti attesta una assoluta disparità tra gli ex coniugi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dagli atti di causa emerge, quale circostanza pacifica e non
contestata, che la Y, oggi sessantottenne, ha dedicato la sua vita alla
famiglia e alla crescita dei figli, così consentendo al marito di svolgere a
pieno la sua attività professionale. L&#8217;età avanzata della resistente e una
qualificazione professionale pressoché inesistente hanno oggettivamente
impedito alla Y, dopo la separazione, di inserirsi utilmente in un mercato del
lavoro, notoriamente poco favorevole per profili come quello della convenuta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (vd. Modello
Unico Persone fisiche anni di imposta 2013-2016) la Y, oltre al reddito da
assegno di divorzio, anche se non corrisposto nella sua interezza (il X ha,
infatti, versato negli ultimi anni l&#8217;importo di € 2.000,00 al mese,
costringendo la resistente a ricorrere alla procedura di pignoramento della
pensione presso l&#8217;INPS), percepisce un modestissimo reddito di circa € 2.600,00
all&#8217;anno, relativo all&#8217;attività dalla stessa prestata in un&#8217;impresa familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consta, inoltre, che la Y è comproprietaria, unitamente al marito
dell&#8217;ex casa coniugale. Si tratta di una villetta, sita nel comune di Parma,
via *** 8, il cui valore medio di stima &#8211; ricavato dal CTU utilizzando i
parametri dell&#8217;Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati
periodicamente dall&#8217;Amministrazione Finanziaria &#8211; risulta pari a € 424.800,00.
Dalle disposte indagini di Polizia Tributaria emerge, altresì, che nell&#8217;anno 2014,
anno di instaurazione del presente giudizio, la Y era titolare di depositi
bancari ed investimenti finanziari per una somma pari a circa € 245.000,00 alla
data del 31/12/2014 (vd. relazione Guardia di Finanza).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto, invece, al resistente, il X è attualmente pensionato,
avendo come unica fonte di reddito la propria pensione. In precedenza, il X ha
svolto l&#8217;attività di dirigente e di consulente di azienda, oltre ad essere
stato titolare di partecipazioni societarie, che sono state cedute a terzi già prima
dell&#8217;introduzione del presente giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al fine di procedere alla esatta ricostruzione della situazione
patrimoniale del X nel corso del giudizio è stata espletata una CTU.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene, dalla relazione peritale emerge che il X ha percepito un
reddito annuo netto pari a € 138.346,00 nell&#8217;anno di imposta 2012 (reddito
netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 11.529,00), un reddito
annuo netto pari a € 75.858,00 nell&#8217;anno di imposta 2013 (reddito netto medio
mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 6.322), reddito annuo netto pari a
€ 54.202,00 nell&#8217;anno di imposta 2014 (reddito netto medio mensile, calcolato
su dodici mesi, pari a € 4.517,00), reddito annuo netto pari a € 55.737,00
nell&#8217;anno di imposta 2015 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici
mesi, pari a € 4.645,00), reddito annuo netto pari a € 26.609,00 nell&#8217;anno di
imposta 2016 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a €
2.217,00).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rileva, tuttavia, il Tribunale che il reddito netto indicato dai
CTU risulta tuttavia già decurtato delle somme versate a titolo di assegno al
coniuge (vd. rigo RP22 relativo agli oneri deducibili), somme che invece devono
essere computate ai fini della quantificazione della reale capacità reddituale
del ricorrente. Sicché non è corretto affermare che il X dispone di entrate
mensili pari ad appena € 4.517,00 nell&#8217;anno di imposta 2014, pari ad € 4.645,00
nell&#8217;anno di imposta 2015 e pari ad € 2.217,00 nell&#8217;anno di imposta 2016, posto
che tali importi sono stati calcolati al netto dell&#8217;assegno di € 2.000,00
mensili versato alla Y: in altri termini, si tratta di ciò che resta in tasca
al X dopo aver versato alla moglie l&#8217;assegno di mantenimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dagli atti di causa emerge inoltre che il X era intestatario di
partecipazioni in due società, la Alfa spa e la EuroBeta spa, riconducibili ad
Gruppo Gamma, fino all&#8217;esercizio 2010, avendole cedute a terzi nel medesimo
esercizio, per complessivi € 657.207,00 , confluiti fra le proprie
disponibilità liquide.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A completare il quadro va, infine, rimarcato come il X sia
comproprietario, unitamente alla ex moglie, della villetta adibita a casa
coniugale, a cui il CTU ha attribuito un valore medio di stima pari a €
424.800,00.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Risulta, inoltre, quale circostanza pacifica e ammessa dallo
stesso ricorrente nei propri scritti difensivi, che successivamente alla
separazione il X ha intrapreso una stabile convivenza con la sua attuale
compagna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La profilazione degli ex coniugi, come sin qui delineata, consente
di svolgere alcune finali considerazioni in merito alla questione in esame.
Come già innanzi precisato, non è qui in discussione la spettanza dell&#8217;assegno
divorzile, poiché lo stesso attore riconosce la sussistenza del diritto in capo
alla controparte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Del resto, la pressoché totale assenza di redditi propri in capo
alla Y rende evidente come l&#8217;odierna convenuta versi in una situazione di
palese inadeguatezza dei mezzi e di incapacità oggettiva di procurarseli,
considerata l&#8217;età ormai avanzata, la mancanza di una particolare qualificazione
professionale e le oggettive difficoltà di immettersi nel mercato del lavoro in
queste condizioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò posto, prima di procedere alla quantificazione dell&#8217;assegno
divorzile dovuto dal X, appare opportuno evidenziare che il CTU,
nell&#8217;espletamento del suo incarico, essendo stata manifestata dalle parti la
volontà di giungere ad un accordo transattivo, ha dedicato un considerevole
periodo di tempo (dalla data di conferimento dell&#8217;incarico, ossia giugno 2017,
e fino al mese di marzo 2018) alla attività di mediazione, arrivando a
definirne i termini, le condizioni ed il perimetro complessivo della
conciliazione, sostanzialmente condiviso dalle parti, con unica eccezione sui
tempi e modalità di messa in vendita della casa coniugale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi i termini della conciliazione (cfr. documentazione
depositata in atti e allegata all&#8217;istanza del CTU del 20.03.2018):</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; &#8220;<em>importo dell&#8217;assegno
mensile da corrispondere alla signora Y da parte del signor X: convenuto in €
1.100,00;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; importo una tantum
da corrispondere alla signora Y da parte del signor X, a saldo e stralcio e
definizione delle complessive richieste della medesima: € 350.000,00 (in
un&#8217;unica soluzione ricomprendendo anche gli arretrati alimenti non corrisposti
dal X);</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; suddivisione degli
arredi e del mobilio ubicato nella casa coniugale in ragione del 50% ciascuno;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; pagamento delle
utenze e delle spese della casa coniugale da parte del signor X, come da
sentenza di separazione e fino alla vendita della medesima casa;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; utilizzo della
casa coniugale, limitatamente alla taverna e al garage, al signor X, come da
sentenza di separazione, fino alla vendita della casa medesima;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&#8211; vendita della casa
coniugale con divisione del ricavato al 50% tra le parti al netto delle spese
di vendita &#8230;&nbsp;</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;unico punto per il quale le parti non hanno raggiunto l&#8217;accordo
è quello relativo alle modalità di vendita della casa coniugale, posto che il X
ha chiesto che fosse inserito nell&#8217;accordo il termine entro il quale procedere
alla vendita dell&#8217;immobile (al fine di non procrastinare oltremodo i tempi di
vendita, con spese onerose di manutenzione, utenze ed assicurazioni a carico
del X medesimo), mentre la Y si è opposta alla fissazione di un termine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre rilevare che i coniugi con la richiamata pattuizione
intendevano regolamentare in via definitiva i reciproci rapporti economici,
individuando una soluzione conciliativa anche con riferimento alla divisione
delle somme ricavate dal X dalla vendita delle quote societarie, dallo stesso
acquistate in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Appare evidente che si tratta di questioni che esulano dalla
decisione di questo Collegio, il quale è chiamato soltanto a stabilire la
misura dell&#8217;assegno divorzile dovuto a favore della Y.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene, ripercorrendo l&#8217;iter logico della pronuncia delle Sezioni
Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l&#8217;analisi comparativa della
situazione economico reddituale delle parti ha dato conto della sussistenza di
una obiettiva e rimarchevole sperequazione delle condizioni dei coniugi. Tale
disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, ha una relazione causale
specifica e diretta con un ruolo endofamiliare trainante assunto dalla Y nei
trentasette anni di vita matrimoniale, che ha comportato per la donna il
sacrificio delle proprie aspettative reddituali. La Y, dedita alla gestione
del&nbsp;<em>ménage</em>&nbsp;familiare e alla
cura dei figli, ha così contribuito fattivamente all&#8217;arricchimento del marito,
consentendo a quest&#8217;ultimo di dedicarsi con successo alle proprie attività
imprenditoriali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa
sottesa all&#8217;assegno divorzile impone di procedere, secondo l&#8217;interpretazione
data dalle Sezioni Unite del 2018, ad una valutazione equiordinata di tutti gli
indicatori di cui all&#8217;art. 5, comma 6, L. Div.; nel caso in esame, la durata
ultratrentennale del matrimonio (i coniugi si sono sposati nel 1972 e si sono
separati nel 2009), il contributo personale dato dalla odierna convenuta alla
formazione del patrimonio comune e dell&#8217;altro coniuge durante la vita matrimoniale
(essendosi la Y dedicata a tempo pieno alla cura della casa e alla crescita dei
figli)› l&#8217;insufficienza dei redditi propri (circa € 2.100,00 annui) e l&#8217;età
della stessa (oggi sessantottenne), che certamente non favorisce una
ricollocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente
considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell&#8217;attore come
sopra dettagliatamente descritta, consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di
un assegno divorzile in favore della Y nella misura di € 1.500,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fissando la decorrenza
dell&#8217;assegno divorzile nella misura sopra determinata a far data dal mese di
gennaio 2016, in ragione della flessione reddituale che può ascriversi
all&#8217;attore negli ultimi anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mentre per il periodo precedente, ossia dalla data di deposito del
ricorso (aprile 2014) sino al mese di gennaio 2015, deve confermarsi quanto
disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 10-26 novembre 2014.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere
corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese, mediante accredito sul
conto corrente bancario intestato alla Y, la quale dovrà fornire al X le
relative coordinate bancarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deve infine dichiararsi cessato, a far data dalla pubblicazione
della presente sentenza, l&#8217;obbligo, posto a carico del X in sede di separazione
consensuale, di provvedere al pagamento delle spese di gestione della casa
coniugale e segnatamente delle spese relative alle utenze domestiche delle
quali fruisce unicamente la Y, con la precisazione che tutti gli ulteriori
oneri connessi alla predetta abitazione (quali, imposte, spese di manutenzione,
eventuali spese di assicurazione, ecc.) graveranno su entrambi i coniugi, in
quanto comproprietari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le questioni
oggetto del sub procedimento iscritto al n. 2859-3/2014 R.G.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sulle spese di lite</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerata la reciproca soccombenza delle parti in relazione
all&#8217;unica questione effettivamente controversa, sussistono i presupposti per
una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di
cui all&#8217;art. 92 c.p.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono
definitivamente poste a carico di entrambe le parti solidalmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio
delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così
dispone:</p>



<p class="wp-block-paragraph">1) rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa
coniugale, con i relativi arredi, avanzate dalle parti;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2) pone a carico di X l&#8217;obbligo di versare a favore di Y la somma
mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile
annualmente in base all&#8217;ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, fermo
per il progresso quanto disposto con l&#8217;ordinanza presidenziale del 10-26
novembre 2014. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere
corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese, mediante accredito sul
conto corrente bancario intestato alla Y, che dovrà indicare al X le relative
coordinate bancarie;</p>



<p class="wp-block-paragraph">3) dichiara cessato, a far data dalla pubblicazione della presente
sentenza, l&#8217;obbligo, posto a carico del X in sede di separazione consensuale,
di provvedere al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche delle
quali fruisce unicamente la Y, con la precisazione che tutti gli ulteriori
oneri connessi alla predetta abitazione (quali, imposte, spese di manutenzione,
eventuali spese di assicurazione, ecc.) graveranno su entrambi i coniugi, in
quanto comproprietari;</p>



<p class="wp-block-paragraph">4) dichiara assorbite dalla presente decisione le questioni
oggetto del sub-procedimento iscritto al n. 2859-3/2014 R.G., instaurato a
seguito del ricorso proposto da X ;</p>



<p class="wp-block-paragraph">5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; pone le
spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le
parti solidalmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
Civile in data 10 gennaio 2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph">IL GIUDICE EST.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">IL PRESIDENTE</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>dott. Renato Mari</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/07/le-condizioni-economico-patrimoniali-consentono-di-legittimare-lattribuzione-di-un-assegno-divorzile/">Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l&#8217;attribuzione di un assegno divorzile</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni &#8211; Tribunale di Bologna, 3 aprile 2019, ordin. ex art. 702 ter</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 16:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione della casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1990</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni; lo stesso, pertanto, in forza dell&#8217;art. 1599 c.c., è opponibile al terzo acquirente per il periodo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/">Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni &#8211; Tribunale di Bologna, 3 aprile 2019, ordin. ex art. 702 ter</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><em>Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è
equiparabile alle locazioni; lo stesso, pertanto, in forza dell&#8217;art. 1599 c.c.,
è opponibile al terzo acquirente per il periodo di nove anni dall&#8217;assegnazione,
qualora non sia stato trascritto, e anche oltre i nove anni qualora sia stato
trascritto. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA</strong><br><strong>SECONDA SEZIONE CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15841/2016 promossa da:<br><strong>AGRICOLA ALFA S.R.L. </strong>(C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. C. A. elettivamente domiciliato in xxxxxx Bologna presso il difensore avv. C. A.<br>RICORRENTE<br>contro<br><strong>X</strong>, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D. , con il patrocinio dell’avv. V. M. e dell’avv. R. P. xxxxxx  BOLOGNA, elettivamente domiciliato in xxxxxx Bologna presso il difensore avv. V. M.<br>RESISTENTE<br>e<br><strong>Z </strong>con il patrocinio dell’avv. G. I. elettivamente domiciliato in xxxxxx Bologna presso il difensore avv. G. I.<br>RESISTENTE<br>e<br><strong>Y </strong>con il patrocinio dell’avv. M. A. elettivamente domiciliato in xxxxxx BOLOGNA presso il difensore avv. M. A.<br>TERZO CHIAMATO</p>



<p class="wp-block-paragraph">sciogliendo la riserva assunta in data 28 marzo 2019, letti gli atti e i documenti allegati e viste le istanze ed eccezioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente<br>ORDINANZA<br>La causa è sufficientemente istruita su base documentale ed all&#8217;esito della trattazione può essere decisa senza l&#8217;assunzione di ulteriori mezzi istruttori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
domanda non è meritevole di accoglimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. Con ricorso ex art. 702 <em>bis </em>c.p.c. la ricorrente Agricola Alfa s.r.l. conveniva in giudizio le resistenti X, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D. , nata il 12 novembre 2013, nonché la signora Z , madre della prima, esponendo d’avere acquistato in data 4 agosto 2016, in esecuzione di contratto preliminare, il diritto di usufrutto per la durata di 11 anni su un immobile sito in Bologna, via Alta n. 5, di proprietà di Y , chiedendo la condanna delle resistenti a rilasciare immediatamente il predetto immobile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
costituiva tempestivamente la resistente X, esponendo di essere stata moglie di
Y , alienante del diritto di usufrutto, nonché padre di D. , nei confronti del
quale, in seguito a sentenza di divorzio emessa da Tribunale russo che nulla
aveva disposto in ordine alla comune figlia minorenne, aveva intrapreso ricorso
urgente ex art. 337&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>e
ss. c.c. domandando, fra l’altro, l’assegnazione della casa familiare, sicché
chiedeva la sospensione del giudizio e comunque la reiezione della domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
costituiva altresì la resistente Z chiedendo il mutamento del rito in
ordinario, autorizzazione a chiamare in causa l’alienante del diritto di
usufrutto e comunque insistendo nel merito anch’essa per la reiezione della domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
ricorrente con memoria del 12 gennaio 2017 si opponeva tanto alla sospensione
del processo che al mutamento del rito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Respinte
le richieste di autorizzazione a chiamare il terzo, di sospensione del processo
e di mutamento del rito, veniva disposta con ordinanza del 29 maggio 2017 la
comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. per il tentativo di
conciliazione e, rinviata la causa su richiesta delle parti e preso quindi atto
del mancato raggiungimento di un accordo, con ordinanza del 28 giugno 2018 il
giudice istruttore, ritenuto che nella specie fosse pacifico che la parte
ricorrente avesse acquistato il diritto di usufrutto del bene immobile oggetto
di causa nella piena consapevolezza dell’interesse di parte alienante di
sottrarre il godimento della casa familiare alla propria figlia, così aggirando
il chiaro disposto di cui all’art. 337&nbsp;<em>sexies&nbsp;</em>c.c.,
disponeva l’integrazione del contraddittorio&nbsp;<em>issu iudicis&nbsp;</em>ex art. 107 c.p.c. nei confronti dell’altro
contraente, Y , padre della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quest’ultimo
si costituiva con comparsa di risposta nella quale si associava alla richiesta
di parte ricorrente di rilascio dell’immobile da parte della propria figlia e
delle altre due resistenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Disposta
quindi l’acquisizione del decreto della Corte d&#8217;Appello di Bologna del 23
novembre 2018 – di conferma dell’assegnazione della casa familiare – ed
assegnato a tutte le parti un termine per note conclusive, la causa veniva
discussa oralmente all’udienza del 28 marzo 2019, ove il giudice riservava la
decisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.Dall’esame
degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e all’esito della trattazione,
risulta pacifico che fra la resistente X e il terzo chiamato Y sia intercorso
rapporto di coniugio (matrimonio celebrato in Russia l’8 giugno 2012) sino allo
scioglimento del vincolo matrimoniale per effetto di un provvedimento
dell’Autorità giudiziaria della Repubblica della Moldova (non dunque
dell’autorità russa, come erroneamente allegato dalla difesa della resistente
X), su istanza della moglie, emesso in data 19 febbraio 2016 (doc.3 resistente
Z).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
altresì pacifico che nel corso del matrimonio i due coniugi abbiano avuto una
bambina, D. , nata il 12 novembre 2013, e che il provvedimento di divorzio
della Moldova non contenesse alcuna statuizione in merito all’affidamento,
collocazione e mantenimento della stessa (cfr. doc. 3 resistente Z).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
inoltre documentale che il marito, allontanatosi dalla casa familiare, abbia
perfezionato con la società ricorrente, prima un contratto preliminare in data
16 maggio 2016 (doc. n. 2 ricorrente; contratto trascritto in data 24 maggio
2016), promettendo l’alienazione del diritto di proprietà o comunque del
diritto di usufrutto (il preliminare prevedeva in favore dell’alienante il
diritto di opzione fra trasferimento della proprietà o del solo usufrutto)
dell’appartamento ove abitava e tuttora abita la minore, insieme alla mamma e
alla nonna, e poi, in rapida successione, un contratto definitivo in data 4
agosto 2016 (doc. n. 4 ricorrente) in cui ha optato per la cessione, non della
proprietà, ma del solo usufrutto per undici anni, al prezzo complessivo di euro
11.000,00 (contratto trascritto in data 1 settembre 2016).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È,
infine, documentale che la moglie abbia promosso avanti a questo Tribunale, in
data 25 agosto 2016 (dunque in data posteriore al perfezionamento dei contratti
preliminare e definitivo ma antecedente alla trascrizione del contratto
definitivo), procedimento ex art. 337&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>c.c.
ad esito del quale la casa familiare le è stata assegnata, in ragione della
stabile dimora della figlia, con provvedimento del Tribunale di Bologna del 7
maggio 2018, in atti, divenuto definitivo in seguito alla sua conferma da parte
della Corte d’appello, con decreto del 23 novembre 2018 (per cui tutte le parti
hanno dato atto al verbale del 28 marzo 2019 di non avere interposto
impugnazione).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non
persuade al riguardo l’eccezione di parte ricorrente per cui sarebbero
inutilizzabili i documenti comprovanti l’avvenuta assegnazione della casa
familiare con provvedimento del Tribunale di Bologna confermato dalla Corte
d&#8217;Appello, sul rilievo assorbente della carenza di specifici termini
decadenziali nel rito prescelto dalla stessa ricorrente e della novità comunque
dei detti documenti, formatisi nel corso del presente processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.Il
quesito posto nella presente controversia è se il titolo detentivo spettante al
genitore non proprietario sull’immobile adibito a casa familiare sia opponibile
al terzo, ancorché abbia acquistato dal genitore-proprietario un diritto
incompatibile – nella specie l’usufrutto &#8211; prima dell’emissione del
provvedimento di assegnazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A
tale riguardo, occorre premettere alcune precisazioni sul quadro normativo di
riferimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.1.Funzione
precipua dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare in seguito a
separazione o divorzio dei coniugi, degli uniti civilmente o dei conviventi, è
la tutela della prole, diretta ad evitare che i figli e le figlie minorenni, o
maggiorenni non economicamente indipendenti, abbiano a sommare al trauma della
fine del rapporto tra i propri genitori anche l’ulteriore trauma
dell’allontanamento dall’ambiente nel quale sono cresciuti, il quale
costituisce il centro di «aggregazione di sentimenti» che coinvolgono il minore
con rilevanti implicazioni d’ordine materiale e psicologico, specie avuto
riguardo ai delicati e fragili equilibri che sostengono il percorso evolutivo
del bambino e dell’adolescente (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n.
11096 del 26/07/2002 per cui «la funzione dell&#8217;istituto, che secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale costituisce una misura di tutela
esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche
maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l&#8217;ulteriore
trauma di un allontanamento dall&#8217;abituale ambiente di vita e di aggregazione di
sentimenti»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assegnazione
della casa familiare assolve dunque ad una funzione essenziale per la tutela
dei figli nella delicata fase della separazione dei genitori, la quale trova il
proprio fondamento nella protezione del preminente interesse del minore, che
come noto trova copertura innanzitutto nella Costituzione, agli articoli 2, 29
e 30, nella Convenzione europea dei diritti umani, all’articolo 8 (<em>Diritto al rispetto della vita privata e
familiare</em>), e in special modo nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (il cui valore giuridico è come noto riconosciuto
dall’articolo 6 del Trattato sull&#8217;Unione europea) che all’articolo 7 prescrive
il «rispetto della vita privata e della vita familiare» e, soprattutto, all’articolo
24 afferma in modo innovativo ed univoco i «<em>Diritti
del bambino</em>» (e il cui secondo paragrafo prescrive che «in tutti gli atti
relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato
preminente»), nonché, com’è ovvio, nella cd. Convenzione di New York
(Convenzione internazionale sui diritti dell&#8217;infanzia, approvata dall&#8217;Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) il cui articolo 3 ha imposto
per la prima volta il principio per cui «in tutte le decisioni riguardanti i
fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o
pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l&#8217;interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione».</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assegnazione
della casa familiare presuppone, in ultima analisi, il riconoscimento che gli
interessi preminenti del minore sono protetti solo ove sia assicurato il suo
diritto fondamentale a permanere, ove possibile, nell’ambiente in cui è
cresciuto sino alla separazione dei suoi genitori. L’assegnazione della casa
familiare è attuata in favore del genitore ma protegge un diritto che è
riconosciuto in capo allo stesso minore, che ne è in effetti il titolare sostanziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A
tale riguardo la Corte costituzionale, nella nota decisione con cui ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 155, quarto comma, c.c.,
nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di
assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della
prole, ai fini della sua opponibilità ai terzi, ha rammentato come&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>dell’istituto
dell’assegnazione della casa familiare sia in effetti esclusivamente la
protezione del minore (Corte costituzionale, Sentenza 19-27 luglio 1989 n. 454,
per cui «è dunque &#8220;l&#8217;esclusivo interesse morale e materiale della
prole&#8221; a determinare la spettanza dell&#8217;abitazione al coniuge cui la prole
è affidata»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
natura sovraordinata del diritto del minore a permanere nell’ambiente ove è
cresciuto impone per conseguenza -e senz’altro- una lettura costituzionalmente
e convenzionalmente orientata della disciplina positiva a livello di normazione
ordinaria e, ove risultasse un qualsiasi contrasto fra la stessa e le prescrizioni
derivanti dal diritto euro-unitario, la sua stessa disapplicazione da parte del
giudice nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.2.Prescinde
dai fini della presente decisione l’esame della successione di norme e dei
diversi indirizzi giurisprudenziali in materia di opponibilità ai terzi
dell’assegnazione della casa coniugale (come noto, è fiorito negli anni un
ampio dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, incardinato soprattutto, ma
non solo, sul significato da attribuire al richiamo all’art. 1599 c.c.
contenuto nell’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo
sostituito dall’art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74), attesa in particolare la
non felice formulazione di tale ultima norma, la quale in modo apparentemente
contraddittorio dispone che l&#8217;assegnazione «in quanto trascritta», è opponibile
al terzo acquirente «ai sensi dell&#8217;articolo 1599 del codice civile», che al
comma 3 tuttavia consente l’opponibilità anche in mancanza di trascrizione,
«nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai
fini della presente decisione appare invero sufficiente prendere le mosse dalla
già menzionata decisione delle Sezioni Unite della S.C. che, ponendo fine al
pregresso contrasto giurisprudenziale e dottrinale e optando per
l’interpretazione più favorevole all’assegnatario della casa familiare, ha
stabilito che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, il
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge
affidatario sebbene non trascritto sia comunque opponibile, nei primi nove anni
dalla data di assegnazione, al terzo che avesse acquistato in data successiva
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002: «ai sensi
dell&#8217;art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 -nel testo sostituito
dall&#8217;art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74-, applicabile anche in tema di
separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa
familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è
opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per
nove anni dalla data dell&#8217;assegnazione, ovvero &#8211; ma solo ove il titolo sia
stato in precedenza trascritto &#8211; anche oltre i nove anni»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con
tale decisione, dunque, la Corte ha ritenuto che il richiamo dell’art. 6, comma
6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 1599 c.c. valga a mantenere netta la
distinzione fra l’opponibilità dell’assegnazione oltre i nove anni, per cui non
può prescindersi dalla trascrizione, e l’opponibilità nei primi nove anni dal
provvedimento di assegnazione, per cui l’opponibilità ai terzi prescinde del
tutto dalla trascrizione e pure dalla concreta conoscenza o conoscibilità del
provvedimento di assegnazione da parte del terzo acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va
pure osservato che, come rammentato dalla migliore dottrina, in tale decisione
le Sezioni Unite siano giunte a stabilire che l’assegnazione della casa sia
opponibile ai terzi, sebbene non trascritta, sulla base di un ragionamento
ermeneutico che non si limita ad analizzare il richiamo all’art. 1599 c.c., ma
considera pure l’evoluzione storica dell’istituto, i profili di pubblicità nei
confronti di terzi, nonché i lavori preparatori, la finalità e la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>dello stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.3.Nonostante
qualche incertezza in una parte minoritaria della dottrina e della
giurisprudenza di merito, tale approdo esegetico è rimasto sostanzialmente
fermo nella giurisprudenza di legittimità anche dopo l’entrata in vigore della
L. n. 54/2006, atteso che il mancato richiamo dell’art. 1599 c.c. nel testo
della nuova norma di cui all’art. 155&nbsp;<em>quater&nbsp;</em>c.c.
(per cui «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a terzi, ai sensi dell’art. 2643 c.c.»), non poteva
autorizzare a ritenere che la trascrizione fosse sempre indispensabile ai fini
dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione anche entro il novennio,
dovendosi attribuire rilievo preminente al fatto che l’art. 6, comma 6, l. div.
non aveva costituito oggetto di abrogazione da parte del detto intervento
normativo (cfr. ad es.,&nbsp;<em>ex multis</em>,
Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015; Sez. 6 &#8211; 3,
Ordinanza n. 7007 del 17/03/2017). In buona sostanza, la previsione della
trascrivibilità del provvedimento e il rinvio all’art. 2643 c.c. (in
particolare al suo comma primo, n. 8) non elide, ma si somma, alla previsione
di cui all’art. 1599, terzo comma c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti,
il quadro delineato dalle Sezioni Unite non è sostanzialmente mutato neppure
con la più recente riforma di cui al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, entrata
in vigore il 7 febbraio 2014, atteso che pur abrogando il menzionato art.
155&nbsp;<em>quater&nbsp;</em>c.c., la
disciplina dell’assegnazione della casa familiare oggi contenuta nell’art.
337&nbsp;<em>sexies&nbsp;</em>c.c. ripropone
letteralmente il contenuto del comma 1 dell’abrogato art. 155&nbsp;<em>quater&nbsp;</em>c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va
osservato al riguardo che l’art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 154/2013,
nell’elencare i commi abrogati dell’art. 6 della L. n. 898/1970, ha omesso di
indicare proprio il comma 6 della L. n. 898/1970, contenente la disciplina
dell’assegnazione della casa coniugale nelle procedure divorzili, in cui e`
richiamato l’art. 1599 c.c. come criterio per l’opponibilità del provvedimento.
Né potrebbe parlarsi di abrogazione tacita, per incompatibilità con le nuove
disposizioni, atteso che il legislatore del 2013 laddove ha voluto abrogare
talune norme sul divorzio, lo ha fatto espressamente (cfr. l’espressa
abrogazione dei commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso art. 6, l. div.).
Proprio la delicatezza delle questioni e il noto arresto delle Sezioni Unite
inducono a escludere che il legislatore omettendo di abrogare la
disposizione&nbsp;<em>de qua&nbsp;</em>abbia
voluto comunque abrogarla implicitamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne
consegue che anche a seguito delle dette riforme, l’opponibilità
dell’assegnazione nel limite del novennio deve essere riconosciuta in forza del
combinato disposto degli artt. 6, comma 6 della L. n. 898/1970 e dell’art. 1599
c.c., a prescindere dalla trascrizione (cfr. Corte di cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 1744 del 2018).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
conseguenza di tale lettura del quadro normativo, appare allora evidente come
resti del tutto estranea alla presente decisione ogni questione in merito alla
trascrizione del provvedimento di assegnazione, alla trascrivibilità della
relativa domanda e all’effetto prenotativo delle stesse rispetto a successivi acquisti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come
si è detto, nell’attuale assetto normativo, in ragione del richiamo dell’art.
6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 1599 c.c. si deve intendere,
secondo l’indirizzo ermeneutico precisato dalle Sezioni unite nell’esercizio
della loro funzione di nomofilachia, che per l’opponibilità del provvedimento
di assegnazione della casa familiare nei primi nove anni non vi sia necessità
alcuna di trascrizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.4.Con
autorevole e motivata successiva decisione, la Corte di cassazione ha ritenuto
che il richiamo all’art. 1599 c.c., per cui in caso di locazione infranovennale
è opponibile al terzo il contratto di locazione avente data certa anteriore
all’acquisto, consenta una interpretazione costituzionalmente orientata, in
ragione della quale deve assumersi che nei primi nove anni dal provvedimento di
assegnazione della casa familiare (peraltro la decisione&nbsp;<em>de qua&nbsp;</em>è adottata in ipotesi non di
coniugio, ma di separazione di conviventi&nbsp;<em>more uxorio</em>), lo stesso sia opponibile anche al terzo che pur avendo
acquistato anteriormente al provvedimento, fosse tuttavia pienamente
consapevole della destinazione in concreto dell’immobile a casa familiare di
uno o più minori titolari del diritto di riceverla in assegnazione (Corte di
cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015: «il diritto di godimento
dell&#8217;immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente&nbsp;<em>more uxorio&nbsp;</em>collocatario dei figli
minori è opponibile all&#8217;avente causa dell&#8217;ex convivente proprietario
dell&#8217;immobile, indipendentemente dall&#8217;anteriorità del trasferimento immobiliare
rispetto al provvedimento di assegnazione, sempre che il terzo acquirente sia a
conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di
destinazione impresso al bene in data antecedente all&#8217;alienazione»).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo
la S.C., infatti, «non rileva, nella specie, l&#8217;anteriorità del trasferimento
immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione dell&#8217;immobile a casa
familiare disposto dal Tribunale per i minorenni, dal momento che la qualità di
detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al
trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell&#8217;immobile a
casa familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la
ricorrente e le minori medesime fino al suo allontanamento volontario. La
relazione con l&#8217;immobile, in virtù di tale destinazione non ha natura precaria
ma, al contrario, è caratterizzata da un vincolo di scopo che si protrae fino a
quando le figlie minori o maggiorenni non autosufficienti conservino tale&nbsp;<em>habitat&nbsp;</em>domestico».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riformando
l’opposta decisione del giudice di merito, osserva la S.C. che «la centralità
che la Corte d&#8217;Appello ha conferito alle cadenze temporali relative al
trasferimento immobiliare, all&#8217;instaurazione dell&#8217;azione di rilascio e della
domanda di affidamento delle minori ed infine al provvedimento di assegnazione
della casa familiare (la cui datazione non dipende dalla diligenza della
ricorrente e che è opponibile ancorché non trascritto nel novennio), è priva di
rilievo nella specie, in quanto superata dalla conoscenza della preesistenza
della destinazione a casa familiare da parte del terzo acquirente dell&#8217;immobile
e dalla consapevole finalità di eliminarne tale carattere mediante il
trasferimento unitamente al dante causa».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Appare
fuori fuoco ed eccentrico rispetto al tema&nbsp;<em>de qua</em>, l’argomento di parte ricorrente -che riecheggia qualche
opinione critica espressa da una parte della dottrina- per cui tale indirizzo
confliggerebbe col principio della risoluzione dei conflitti in forza della
trascrizione degli atti, atteso che, come visto, qui si verte in tema di
opponibilità (della locazione infranovennale e) del provvedimento di
assegnazione della casa nei primi nove anni, la quale per scelta del
legislatore prescinde del tutto dalla trascrizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
deroga al regime delle trascrizioni non deriva da una interpretazione
giurisprudenziale, ma dal chiaro disposto dell’art. 1599 c.c. che in ipotesi di
locazione infranovennale prescinde del tutto dalle trascrizioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
lettura innovativa, costituzionalmente imposta, della norma non incide dunque
in nulla sull’assetto del regime degli atti trascrivibili: il contratto di
locazione infranovennale è infatti opponibile anche se non trascritto e del
tutto ignoto all’acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti
inconferente è il richiamo della difesa di parte ricorrente alla nota pronuncia
della Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016, posto che la
questione ivi esaminata si pone del tutto al di fuori rispetto alla questione
oggetto della presente controversia, atteso che in quel caso il provvedimento
di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario era stato
tempestivamente e regolarmente trascritto (sicché, come affermato correttamente
dalla Corte, non avrebbe avuto alcun senso richiamare in tale fattispecie i
diversi orientamenti che nel tempo si sono succeduti in tema di opponibilità
dei provvedimenti di assegnazione non trascritti né, tantomeno, richiamare la
pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata e la decisione n. 17971/2015, in
quanto, appunto, aventi ad oggetto provvedimenti di assegnazione che non hanno
avuto alcuna formalità pubblicitaria).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non
v’è dubbio che il rimando dell’art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898
alla materia locatizia imponga di per sé un qualche vaglio ermeneutico, attese
le evidenti differenze fra locazione e assegnazione della casa familiare. Tale
vaglio ermeneutico non può non tenere conto della natura dei diritti in
gioco,&nbsp;<em>i. e.&nbsp;</em>del
particolare rilievo anche costituzionale e convenzionale dei preminenti
interessi dei bambini. Già il parallelo tracciato dalle SSUU fra locazione
infranovennale e opponibilità dell’assegnazione della casa nei primi nove anni
è frutto di una, condivisibile, interpretazione del dato letterale. Nel caso
della locazione, inoltre, vi è un atto negoziale con cui le parti danno luogo
al rapporto locatizio; nel secondo caso vi è invece un provvedimento giudiziale
che accerta la sussistenza di un diritto del minore a (continuare a) abitare
l’immobile. Nel primo caso il contratto è fonte del diritto, sicché la legge
impone che lo stesso abbia necessariamente data certa antecedente l’acquisto da
parte del terzo; nel secondo caso il diritto del minore, oggetto di protezione
giuridica, precede il provvedimento, sicché si pone il tema della opponibilità
del provvedimento nei confronti del terzo che fosse comunque pienamente
consapevole della sussistenza del diritto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
allora del tutto plausibile e coerente con la natura degli interessi e dei
diritti fondamentali del bambino, che in ipotesi di separazione dei suoi
genitori il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia opponibile,
nei primi nove anni dalla sua emanazione, all’acquirente che fosse a conoscenza
del fatto che l’immobile costituiva la casa familiare del minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assetto
attualmente delineato dalla Suprema Corte garantisce la circolazione dei beni
non meno di quanto faccia l’art. 1599 c.c. per le locazioni infranovennali. Va
anzi evidenziato che mentre in quel caso il contratto è sempre opponibile al
terzo, anche se questi versi in buona fede, in questo caso il terzo in buona
fede è sempre tutelato, restando il diritto del minore opponibile soltanto
all’acquirente in mala fede, che fosse cioè consapevole della lesione procurata
al minore dalla propria operazione di acquisto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.Così
delineato, a grandi linee e solo per quanto qui rileva, il quadro dei canoni
giuridici in gioco nella fattispecie&nbsp;<em>de
qua</em>, tornando invece all’analisi dei presupposti di fatto della
controversia in decisione, va osservato che mentre risultano pacifiche e/o
documentali tanto la relazione di coniugio, la cessione temporanea
dell’usufrutto, quanto l’assegnazione in via definitiva della casa alla
resistente, oggetto di dibattito processuale è, innanzitutto, la consapevolezza
della odierna ricorrente, terza cessionaria del diritto di usufrutto, della
destinazione in concreto della casa a abitazione della minore e la sua dolosa
compartecipazione al tentativo del padre di sottrarre l’immobile alla sua
funzione di casa familiare della propria figlia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.1.Che,
invero, il padre sia stato pienamente consapevole della lesione del diritto
della propria figlia minorenne derivante dalla cessione, sia pure per undici
anni, di abitare l’immobile, non può sensatamente dubitarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pur
scontando la verosimile scarsa conoscenza del medesimo del dato giuridico, è
invero certo che lo stesso sapesse che l’alienazione del diritto di abitare
(all’infimo prezzo di € 11.000,00, poco meno di ottanta euro mensili) avrebbe
potuto condurre al forzato trasferimento della propria figlia dalla sua casa,
mentre poco rileva e importa se il medesimo fosse pure consapevole o meno della
legittimità di tale proprio fine per l’ordinamento italiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’allegazione
del terzo chiamato Y , per cui la moglie gli avrebbe manifestato l’intenzione
di trasferirsi a breve in Moldova, lasciando l’appartamento, non è in alcun
modo credibile ed è rimasta del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Tale affermazione, d’altra parte, non pare confermata, e risulta anzi smentita,
dalla condotta della moglie, che, lungi dal programmare un trasferimento in
patria, appena raggiunta dalla notizia dell’alienazione (in ragione
dell’intimazione a rilasciare l’immobile trasmessale dalla società ricorrente
in data 24 giugno 2016), ha richiesto immediatamente l’assegnazione della casa
con ricorso ex art. 337&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
d’altra parte pacifico che la resistente abiti da tempo in Italia, dove convive
anche con la madre, e che la bambina sia nata in Italia, che qui frequenti la
scuola dell’infanzia ed abbia qui ogni relazione significativa, sicché, in
carenza di qualsiasi contraria evidenza, la pretesa intenzione di tornare in
Moldova non appare credibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.2.Non
è seriamente contestato dalla parte ricorrente, e non è invero dubitabile, che
anche la terza cessionaria fosse perfettamente consapevole della destinazione
dell’immobile a casa familiare e della sua abitazione da parte della figlia
dell’alienante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle
proprie difese la ricorrente non ha mai allegato d’essere stata all’oscuro
della abitazione dell’appartamento da parte della moglie e della figlia
dell’alienante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
medesima ha basato le proprie difese esclusivamente sulla ritenuta
inopponibilità dell’assegnazione della casa familiare, sull’assunto, come visto
infondato, che anche nei primi nove anni il provvedimento sia opponibile al
terzo acquirente solo se trascritto prima della trascrizione dell’acquisto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche
dopo la costituzione delle resistenti, la parte ricorrente non ha mai allegato
di avere ignorato le circostanze allegate dalle stesse, limitandosi a ribadire
l’inopponibilità a se del diritto della bambina a permanere nella propria casa
dopo il divorzio dei genitori e della irrilevanza della assegnazione della casa
familiare in carenza di trascrizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È
peraltro documentale che la ricorrente al momento del perfezionamento del
contratto fosse invero pienamente consapevole che l’appartamento di cui voleva
acquistare l’usufrutto costituiva la casa familiare della moglie e della figlia
dell’alienante, posto che la promissaria acquirente in data 24 giugno 2016 (fra
il preliminare e il definitivo) notificava alle stesse la intimazione a
rilasciare immediatamente l’immobile, così attestando in modo univoco e
irrefutabile di avere la piena consapevolezza di acquistare un immobile abitato
dalla ex moglie dell’alienante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale
consapevolezza precedeva senz’altro lo stesso contratto preliminare, atteso che
è pacifico che l’acquirente abbia visitato a fine gennaio 2016 l’appartamento
prima di intraprendere l’operazione commerciale (circostanza allegata dal terzo
chiamato nella propria comparsa di risposta, depositata il 12 novembre 2018, e
mai contestata), avendo dunque modo di verificare che lo stesso era abitato da
più persone, fra cui la bambina, mentre dalla comparsa di risposta del terzo
chiamato si legge che sin dal contratto preliminare «il signor Y aveva,
tuttavia, avvertito la Agricola Alfa s.r.l. del fatto che all’interno
dell’immobile si trovava la ex moglie».</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
buona sostanza, l’acquirente al momento del contratto definitivo aveva piena e
indiscussa consapevolezza che l’appartamento era abitato dalla famiglia
dell’alienante, che le parti erano separate o divorziate e che ivi abitava
anche una bambina, figlia dell’alienante. Come si è detto, appare risibile e
comunque privo di prova l’argomento di parte Y per cui la moglie gli avrebbe
riferito che voleva tornare a vivere in Moldova, e comunque non è stato mai
allegato che tale (falsa) informazione sia stata mai comunicata alla società
promissaria acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
conclusione, la stessa parte ricorrente non ha mai sostenuto d’essere stata
ignara della destinazione dell’appartamento e la sua consapevolezza
emerge&nbsp;<em>ex carta&nbsp;</em>dalla
intimazione a rilasciare l’immobile trasmessa prima del perfezionamento del
contratto definitivo. Lo stesso particolare contenuto tecnico dell’operazione
commerciale, con la cessione del solo diritto di usufrutto (quasi ad asportare
chirurgicamente il diritto di abitazione, conservando integro il futuro diritto
di proprietà dell’alienante) presuppone e postula uno specifico approfondimento
dei rispettivi interessi, sicché non può dubitarsi che la parte acquirente (che
aveva il legittimo scopo, come si legge nel ricorso introduttivo, «di operare a
scopo di lucro nell’ambito della locazione a breve e lungo termine») abbia avuto
chiara contezza delle specifiche esigenze dell’alienante, fra cui la necessità
di «mettere a reddito», dopo il divorzio, la propria casa familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.4.In
conclusione, nel caso di specie l’interesse del terzo acquirente
necessariamente regredisce, per il semplice fatto che questi conosceva la
destinazione dell’immobile a casa familiare, in cui abitavano la ex moglie e la
figlia dell’alienante, ed anzi verosimilmente si accordava col medesimo proprio
all’evidente scopo di sottrarlo dal patrimonio di quest’ultimo, emergendo dagli
atti l’evidenza di una vera e propria&nbsp;<em>partecipatio
fraudis&nbsp;</em>della società immobiliare terza acquirente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
domanda volta al rilascio dell’immobile da parte delle resistenti in ragione
della sua occupazione&nbsp;<em>sine
titulo&nbsp;</em>non è dunque meritevole di accoglimento, atteso che
l’abitazione dell’appartamento da parte delle resistenti è fondata su un
provvedimento giurisdizionale opponibile all’acquirente (o comunque, nel caso
della Z, su ragioni di ospitalità da parte della legittima titolare del
diritto).</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.La
domanda è da respingere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.La
condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di
soccombenza, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa
(€ 11.000,00), della trattazione e dei parametri vigenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tenuto conto che la citazione in giudizio del terzo chiamato è conseguenza dell’azione della ricorrente e che tuttavia non v’è soccombenza attesa l’adesione di questi alle ragioni della domanda, debbono compensarsi le relative spese.<br>P.Q.M.<br>Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,<br>RESPINGE la domanda;<br>CONDANNA la ricorrente all’integrale rifusione delle spese della presente lite che liquida in favore della resistente X in € 4.835,00 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;<br>CONDANNA la ricorrente all’integrale rifusione delle spese della presente lite che liquida in favore di Z in € 4.835,00 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;<br>DICHIARA integralmente compensate le spese fra le altre parti.<br>MANDA alla cancelleria per comunicazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bologna, 3 aprile 2019<br>Il Giudice<br>dott. Marco Gattuso<br>Pubblicazione il 03/04/2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/06/05/il-provvedimento-di-assegnazione-della-casa-coniugale-e-equiparabile-alle-locazioni-tribunale-di-bologna-3-aprile-2019-ordin-ex-art-702-ter/">Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile alle locazioni &#8211; Tribunale di Bologna, 3 aprile 2019, ordin. ex art. 702 ter</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/04/05/violazione-dellobbligo-di-fedelta-e-risarcimento-del-danno-cassazione-civile-sez-iii-sentenza-7-marzo-2019-n-6598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 16:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1542</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598 Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio costituisce causa <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/violazione-dellobbligo-di-fedelta-e-risarcimento-del-danno-cassazione-civile-sez-iii-sentenza-7-marzo-2019-n-6598/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/violazione-dellobbligo-di-fedelta-e-risarcimento-del-danno-cassazione-civile-sez-iii-sentenza-7-marzo-2019-n-6598/">Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Violazione
dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La violazione di obblighi
nascenti dal matrimonio costituisce causa di intollerabilità della convivenza,
giustificando la pronuncia di addebito. Qualora</em> <em>dia
luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali
della vita, produce un danno ingiusto, può esservi un conseguente risarcimento,
secondo lo schema generale della responsabilità civile. &nbsp;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Se da un lato, vi è il dovere di fedeltà, dall&#8217;altro, non esiste un corrispondente diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto: la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nel caso di specie, la
corte d&#8217;appello ha escluso che la violazione del&nbsp;dovere&nbsp;di&nbsp;fedeltà&nbsp;fosse
stata causa della separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo
tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha altresì, escluso che il
tradimento avesse arrecato un pregiudizio all&#8217;onore e alla dignità del coniuge,
in quanto non commesso con modalità tali da poter essere lesivo della dignità
della persona.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Dunque, la violazione del
dovere di fedeltà, sebbene possa essere causa di un dolore per l&#8217;altro coniuge,
provocando la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è
risarcibile.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA
ITALIANA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE
TERZA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott.
AMENDOLA Adelaide &#8211; Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott.
FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott.
RUBINO Lina &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott.
FIECCONI Francesca &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott.
GIANNITI Pasquale &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha
pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">ORDINANZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul
ricorso 3258-2017 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">L.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso lo studio
dell&#8217;avvocato L. G. difensore di sé medesimo;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;
ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">I.C.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
dell&#8217;avvocato L. I., che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">SOC
COOP ARL CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, SOC COOP PA CATTOLICA SERVICES, entrambe
in persona del Dott. C.M., nella qualità di Direttore Generale della Società
Cattolica Assicurazione e Amministratore Delegato della Cattolica Service,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio
dell&#8217;avvocato F. G., che le rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato G. B.
giuste procure speciali in calce al controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">B.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso lo studio
dell&#8217;avvocato M. P., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A. B.,
G. P. giusta procura speciale in calce al controricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;
controricorrenti &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso
la sentenza n. 4357/2016 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il
34/07/2016;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2018 dal
Consigliere Dott. LINA RUBINO.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1.
Il giudizio di primo grado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.1.Nel
2010 L.G. convenne in giudizio la moglie I.C., dalla quale si era separato, e
B.A., nonché la società Cattolica Services, della quale entrambi erano
dipendenti, e la società capogruppo di quest&#8217;ultima, Cattolica Assicurazioni
S.p.a., per ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di
fedeltà coniugale da parte della moglie, a causa della relazione da lei
intrattenuta per anni con il collega B., il quale l&#8217;avrebbe anche favorita
nell&#8217;avanzamento in carriera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.2.
In particolare, il L. addusse che la moglie gli aveva confessato la relazione,
che la suddetta relazione si era protratta dalla fine del 2003, ossia circa
quattro mesi prima del concepimento del loro figlio G.M., al periodo compreso
tra gli ultimi mesi del 2007 e i primi mesi del 2008; che, pertanto, il L.
aveva chiesto di essere sottoposto, insieme al bambino, al test di accertamento
della paternità biologica; e che, a fronte di tale richiesta, la I. aveva
elaborato una nuova versione del fatto, secondo cui la relazione col B. sarebbe
stata frutto della sua fantasia, motivato da risentimento nei confronti del L..</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;attore
affermava che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un
disturbo depressivo cronico. Individuava la responsabilità delle società
datrici di lavoro nella mancata vigilanza sui propri dipendenti al fine di
evitare le conseguenze pregiudizievoli per i terzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò
premesso il L. chiese, al suddetto titolo, il pagamento della somma di Euro
14.642,02, di cui Euro 4.642,00 per il danno alla salute e Euro 10.000 per il
danno morale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.3.
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti chiesero il rigetto della domanda;
il B., inoltre, propose in riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la
lesione al proprio onore derivante dai fatti attribuitigli nell&#8217;atto di
citazione; lo stesso B. e le società di assicurazione chiesero, inoltre, la
condanna dell&#8217;attore per lite temeraria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.4.
A seguito delle domande riconvenzionali avanzate, il L. formulò istanza di
chiamata in causa a fini di garanzia della società Cattolica Assicurazioni, in
virtù di una polizza per responsabilità civile in essere, e della convenuta I.,
perché responsabile dei fatti costitutivi della pretesa da lui azionata, per
essere da entrambi manlevato da eventuali condanne; istanza, peraltro, respinta
dal Giudice istruttore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.5.
Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibile la
domanda ex&nbsp;art. 89 c.p.c.&nbsp;proposta dall&#8217;attore; rigettò altresì la
domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale dal convenuto B.; e
condannò il L. al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte
e alla somma di Euro 1.500 ciascuno ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 96 c.p.c.&nbsp;in
favore dei convenuti B., Cattolica Services e Cattolica Assicurazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.
Il giudizio di appello.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.1.
Avverso la sentenza n. 10733/2014, depositata il 10.05.2014, del Tribunale di
Roma, Sezione 1 civile, il L. propose appello. Si costituirono gli appellati,
chiedendo il rigetto dell&#8217;appello, e il B. reiterando altresì la richiesta di
condanna dell&#8217;appellante ex&nbsp;art. 96 c.p.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2.
La Corte d&#8217;appello accolse parzialmente l&#8217;appello del L., riducendo la
liquidazione delle spese in favore di Cattolica Services e Cattolica
Assicurazioni, confermando per il resto la sentenza impugnata, da intendersi di
rigetto della domanda anche nei confronti della I., e condannando l&#8217;appellante
al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del B. anche in appello,
nonché alla rifusione delle spese legali in favore dei convenuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2.1.
In particolare, la Corte d&#8217;appello -pur richiamando Cass. n. 18853/2011
(secondo cui, poiché i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e
la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche
previste dal diritto di famiglia, la relativa violazione, ove cagioni la
lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi
dell&#8217;illecito civile e dar luogo a un&#8217;autonoma azione volta al risarcimento dei
danni non patrimoniali ex&nbsp;art. 2059 c.c., senza che la mancanza di
pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva), e tenuto
conto che, ai fini della risarcibilità del danno, è altresì necessario che la
lesione abbia determinato un&#8217;offesa che superi la soglia minima di
tollerabilità e che il danno possa considerarsi giuridicamente apprezzabile &#8211;
riteneva doversi escludere che, nel caso di specie, la violazione del dovere di
fedeltà coniugale attribuita al coniuge avesse costituito la causa della
separazione e che, ove corrispondente al vero, fosse stata attuata con modalità
tali da poter generare effetti lesivi della dignità dell&#8217;altro coniuge, in
quanto scoperta da quest&#8217;ultimo alcuni mesi dopo la separazione legale e per
rivelazione della stessa coniuge nel contesto di una conversazione privata, e
non da parte di terzi in un contesto di riferimento sociale-personale del L., o
comune dei coniugi-.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2.2.
Il Giudice d&#8217;appello escludeva pertanto ab origine la sussistenza di una
condotta illecita tale da configurare una potenzialità lesiva dei diritti -alla
dignità e alla salute- rappresentati dal L., e riconduceva il nesso di
causalità delle lesioni asseritamente sofferte alla condizione di dispiacere e
difficoltà assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilità
giuridicamente non apprezzabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2.3.
La Corte d&#8217;appello reputava, inoltre, che non fosse giuridicamente
configurabile una condotta illecita in capo al B. o una responsabilità, quali
datori di lavoro, delle società convenute, soggetti del tutto estranei
all&#8217;obbligo di fedeltà coniugale tra i coniugi L.- I..</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2.4.
Il Giudice d&#8217;appello affermava altresì la correttezza della pronuncia
impugnata, ritenendo inconferente l&#8217;intera attività istruttoria richiesta
dall&#8217;attore ai fini della decisione in merito della domanda principale
risarcitoria, alla stregua del percorso logico sotteso al convincimento
giudiziale del Tribunale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.2.5.
La Corte d&#8217;appello, infine, reputava corretta la condanna in primo grado del L.
ex&nbsp;art. 96 c.p.c., ricorrendo nella specie (oltre alla soccombenza) la
coscienza dell&#8217;infondatezza delle tesi sostenute a fondamento della pretesa
azionata nei confronti dei soggetti estranei al rapporto coniugale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.
Il giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso
la sentenza n. 4375/2016, emessa dalla Corte d&#8217;appello civile di Roma,
depositata il 15.06 &#8211; 04.07 2016, propone ricorso per Cassazione, con otto
motivi, L.G..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resistono
con controricorso I.C., B.A., Cattolica Services e Cattolica Assicurazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sia
il ricorrente principale, avv. L., che il controricorrente B. hanno depositato
memoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I
motivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.Costituzione
di parte civile nel processo penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 4, l&#8217;omessa pronuncia su un motivo di gravame e la violazione
degli&nbsp;artt. 306 e 307 c.p.c.&nbsp;e&nbsp;art. 75 c.p.p., comma 2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente deduce che il B. avesse dato avvio ad un processo penale nei suoi
confronti per i medesimi fatti per i quali il L. aveva formulato domanda
risarcitoria, costituendosi parte civile in quel processo; che il Giudice di
prime cure non si fosse pronunciato sull&#8217;eccezione, sollevata dal L., di
estinzione della domanda riconvenzionale del B. in conseguenza del
trasferimento della stessa in sede penale nel corso del giudizio di primo
grado, respingendo nel merito la domanda risarcitoria del B.; che, nell&#8217;atto di
appello, il L. avesse dedotto l&#8217;omessa pronuncia; che tuttavia la Corte
d&#8217;appello, esaminato il motivo di impugnazione, lo avesse respinto per carenza
di interesse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
proposito, il ricorrente lamenta che, omettendo di pronunciarsi sull&#8217;eccezione,
il Tribunale abbia violato il disposto&nbsp;dell&#8217;art. 112 c.p.c.; e che,
affermando invece la carenza di interesse ad impugnare, la Corte d&#8217;appello
abbia dimostrato di non aver colto la ragione sottesa alla richiesta di diversa
pronuncia (di rito e non di merito), precludendo per l&#8217;effetto all&#8217;odierno
ricorrente di ottenere l&#8217;obbligatoria condanna del convenuto al rimborso delle
spese di lite connesso con la rinuncia del B. ex&nbsp;art. 75 c.p.p..</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.
Produzione del verbale del processo penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.
Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 4, la violazione&nbsp;dell&#8217;art. 112 c.p.c.consistente nella l&#8217;omessa
pronuncia su un motivo di gravame e la violazione&nbsp;dell&#8217;art. 153 c.p.c.,
comma 2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta di aver denunciato, nell&#8217;atto di appello, l&#8217;illegittimità
dell&#8217;affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui
l&#8217;istanza di produzione del verbale del processo penale (e contestuale
remissione in termini, poiché prodotto solo dopo la sua giuridica venuta a
esistenza) sarebbe stata inaccoglibile attesa la mancata definizione del
processo stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente deduce che, poiché l&#8217;utilizzabilità processuale di tale documento
era da ritenersi conseguenza diretta e immediata del suo rilascio da parte
della cancelleria del Giudice titolare di quel processo, la sentenza di primo
grado avrebbe dovuto essere riformata sul punto, affermando la tempestività e
ritualità del deposito del suddetto verbale di udienza, contenente
dichiarazioni (testimoniali e di parte) rilevanti per la decisione sulla
domanda attorea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
L. lamenta che, omettendo di pronunciarsi sul punto, la Corte d&#8217;appello abbia
violato&nbsp;l&#8217;art. 112 c.p.c., impedendo l&#8217;acquisizione al materiale
probatorio di un documento (un verbale di udienza di un processo penale,
contenente deposizioni testimoniali) il cui esame avrebbe introdotto nel
processo elementi a sostegno della fondatezza della domanda dell&#8217;istante (in
particolare, dall&#8217;esame delle deposizioni testimoniali contenute in quel
verbale si sarebbe potuto desumere agevolmente l&#8217;intervento attivo del B.
nell&#8217;iter per la promozione a funzionario della I., circostanza questa sempre
negata dagli interessati).</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.
Conseguenze della violazione del dovere di fedeltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.
Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, la violazione o falsa applicazione degli&nbsp;artt. 2043 e 2059 c.c., nonché
l&#8217;errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della
controversia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta che la Corte d&#8217;appello -pur affermando di condividere il
principio di diritto secondo cui una relazione extraconiugale assurge a fatto
illecito produttivo di obbligo risarcitorio se l&#8217;infedeltà per le sue modalità
abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell&#8217;offesa di
per sé insita nella violazione dell&#8217;obbligo in questione, si siano
concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona,
costituente bene costituzionalmente protetto- abbia tuttavia statuito che,
laddove il coniuge vittima dell&#8217;infedeltà ne abbia conoscenza dal coniuge (e
non da terzi) e in una conversazione privata (e non aperta al pubblico
ascolto), quei limiti possano ritenersi ab origine non oltrepassati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente deduce viceversa che, da un lato, sia irrilevante che la vittima
dell&#8217;illecito abbia saputo del fatto presto o tardi, dal coniuge o da un terzo,
in pubblico o in privato; e, dall&#8217;altro, non si possa da ciò solo dedurre che
nessun altro, a parte i tre soggetti coinvolti, ne fosse a conoscenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lamenta
inoltre che, nonostante fossero state articolate prove dirette a dimostrare
l&#8217;ostentazione in pubblico, né il Tribunale né la Corte d&#8217;appello abbiano
ritenuto di dover condurre alcuna indagine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente deduce infine che un fatto produttivo di danno ex&nbsp;art. 2043
c.c.&nbsp;comporti sempre l&#8217;obbligo del suo risarcimento; che l&#8217;infedeltà sia comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio in quanto violazione dell&#8217;obbligo
della fedeltà coniugale, costituente una regola di condotta imperativa, oltre
che una direttiva morale di particolare valore sociale; che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, l&#8217;illecito sia considerato di una gravità ancora
maggiore allorché venga attuato in maniera reiterata, o addirittura attraverso
una stabile relazione extraconiugale (Cass. n. 7859/2000), e l&#8217;infedeltà
assurga a illecito risarcibile qualora, per le sue modalità e in relazione alla
specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del
coniuge (Cass. 18853/2001), circostanze asseritamente verificatesi nel caso di
specie, come dimostrerebbero anche le perizie medico-legali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta pertanto che, affermando la legittimità di un fatto illecito
senza alcuna indagine che ne accertasse le modalità di esecuzione, la Corte
d&#8217;appello abbia creato una fattispecie di infedeltà legittima, un&#8217;area di danno
da non risarcire che l&#8217;altro coniuge deve tollerare e non lamentare, così
violando&nbsp;l&#8217;art. 29 Cost.,&nbsp;artt. 2043 e 2059 c.c., e falsamente
applicando i principi di diritto posti dalla giurisprudenza di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.
Corresponsabilità nella violazione del dovere di fedeltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.
Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, la violazione o falsa applicazione degli&nbsp;artt. 2055 e 2049 c.c., nonché
l&#8217;errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della
controversia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, laddove esclude la
configurabilità di una condotta illecita con riguardo al B. e alle società
convenute in giudizio, presupponga una valutazione errata del concetto di
&#8220;corresponsabile&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deduce
che, se il titolo per ottenere l&#8217;affermazione di responsabilità del coniuge
è&nbsp;l&#8217;art. 2043 c.c., allora sia anche ipotizzabile l&#8217;altrui concorso nella
condotta colposa ex&nbsp;art. 2055 c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta che, viceversa, affermare che di un&#8217;infedeltà possa
rispondere solo colui o colei che abbia violato il patto di fedeltà significhi
connotare questa responsabilità di una natura contrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deduce
che lo stesso valga per la negazione di una responsabilità concorrente ex&nbsp;art.
2049 c.c.&nbsp;delle società convenute, datrici di lavoro del B. e della I.; ciò
in quanto&nbsp;l&#8217;art. 2049 c.c.&nbsp;esclude la responsabilità del datore di
lavoro solo quando l&#8217;illecito non sia stato commesso &#8220;nell&#8217;esercizio delle
incombenze a cui sono stati adibiti&#8221; i dipendenti, laddove invece il B.,
nella prospettazione del ricorrente, aveva la posizione per procurare alla I.
un avanzamento in carriera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lamenta
pertanto che la pronuncia della Corte d&#8217;appello abbia aprioristicamente
escluso, dal novero dei possibili responsabili, alcuni soggetti del processo
solo perché non legati all&#8217;attore da un vincolo di natura contrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.Rilevanza
della confessione stragiudiziale di violazione del dovere di fedeltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.
Con il quinto motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, la violazione o falsa applicazione&nbsp;dell&#8217;art. 2735 c.c., nonché
l&#8217;errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della
controversia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta che, anche volendo restare sul piano della responsabilità
contrattuale (per ciò che attiene alla I.), dimostrato il fatto della
confessione dell&#8217;infedeltà (che, peraltro, la stessa sentenza impugnata ritiene
pacifico), in assenza di prova di efficace revoca e in presenza, invece, di
un&#8217;allegazione (perizia medica) che da questa confessione fa derivare un danno
alla salute, la Corte d&#8217;appello non avrebbe potuto ritenere legittimo il
precedente rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria nei
confronti della convenuta e che il rigetto della domanda nei confronti di chi
abbia confessato stragiudizialmente un illecito causativo di danno apparirebbe
contra legem. Ciò in quanto, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 2735 c.c., la confessione
(e non già la sua ritrattazione) stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
rappresenta ha la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale; né
rileverebbe nella specie che il fatto confessato sia vero o falso, circostanza
che al più avrebbe potuto rilevare nei confronti degli altri convenuti, ma non
della I., responsabile di un&#8217;azione (il fatto-confessione) che, unitamente al
suo contenuto, avrebbe determinato il danno lamentato dall&#8217;istante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.
Diniego delle prove sulla violazione del dovere di fedeltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.
Con il sesto motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, la violazione degli&nbsp;artt. 2730, 2731 e 2733 c.c.&nbsp;e degli&nbsp;artt.
230 e 244 c.p.c.&nbsp;ovvero l&#8217;omessa ammissione di interrogatorio formale e
prove testimoniali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta di aver denunciato invano, nel proprio atto d&#8217;appello,
l&#8217;illegittimità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva negato
l&#8217;ammissione di tredici capitoli di prova per interrogatorio formale e per
testi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta quindi che il giudizio della Corte d&#8217;appello sul punto sia
stato errato tanto sotto il profilo della ammissibilità che della rilevanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente deduce pertanto che risulti contra legem il rigetto, aprioristico e
cumulativo, di tutte le istanze istruttorie da parte della sentenza impugnata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7.
La condanna per responsabilità processuale aggravata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7.
Con il settimo motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, la violazione o falsa applicazione la violazione&nbsp;dell&#8217;art. 96
c.p.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta che l&#8217;affermazione della temerarietà della lite nei
confronti dei destinatari delle azioni ex&nbsp;artt. 2055 e 2049
c.c.&nbsp;appaia ispirata a una visione contrattualistica, ossia basata sul
&#8220;contratto di matrimonio&#8221;, dell&#8217;azione giudiziaria proposta
dall&#8217;istante; laddove invece, nel caso di specie, per la giurisprudenza di
legittimità si è in presenza di un illecito aquiliano o, al più, avente natura
insieme contrattuale ed extracontrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente deduce pertanto l&#8217;erroneità della sentenza impugnata sia nella parte
in cui ha confermato la condanna di primo grado, sia nella parte in cui ha
nuovamente condannato il ricorrente per appello temerario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">8.
Condanna alle spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">8.
Con l&#8217;ottavo motivo, si deduce, ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, la violazione o falsa applicazione&nbsp;dell&#8217;art. 91 c.p.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorrente lamenta che, in conseguenza dell&#8217;erroneo rigetto della propria
domanda, sia stato condannato al pagamento delle spese di lite per entrambe le
fasi di giudizio; e che, dal riconoscimento dell&#8217;erroneità di detto
presupposto, dovrà conseguire la condanna degli intimati al rimborso di ogni
somma a tale titolo percepita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al
termine della esposizione dei motivi, il ricorrente reitera tutte le difese già
svolte nel secondo grado di giudizio, affinché non si considerino abbandonate o
non impugnate e rinnova la richiesta di cancellazione delle espressioni
sconvenienti e offensive, formulata in primo grado e riproposta inutilmente in
appello.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorso deve essere rigettato, in quanto la sentenza resiste alle critiche
mosse con i numerosi motivi di ricorso, tra i quali è preliminare l&#8217;esame del
motivo n. 3, l&#8217;infondatezza del quale rende in larga parte superfluo, per le
ragioni che si diranno, l&#8217;esame degli altri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con
il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso
che la violazione del dovere di fedeltà, perpetrata dalla moglie nei suoi
confronti, abbia integrato la violazione di un diritto costituzionalmente
protetto e sia da considerarsi pertanto fonte di un danno risarcibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
sentenza impugnata muove dall&#8217;affermazione contenuta in Cass. n. 18853 del
2011, secondo la quale &#8220;I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio
hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione
solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l&#8217;addebito
della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti
che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell&#8217;illecito civile e
dare luogo ad un&#8217;autonoma azione volta al risarcimento dei danni non
patrimoniali ai sensi&nbsp;dell&#8217;art. 2059 c.c., senza che la mancanza di
pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da
questa affermazione, pienamente condivisa (richiamata da ultimo da Cass. n.
4470 del 2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni
conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di
presunzioni) ed alla quale si intende dare continuità, discendono alcune
conseguenze.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo
all&#8217;interno del rapporto matrimoniale stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche
nell&#8217;ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali,
e danno diritto alla protezione prevista dall&#8217;ordinamento, cosicché la loro
lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto
di responsabilità civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I
doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun
coniuge e nei confronti dell&#8217;altro coniuge automaticamente altrettanti diritti,
costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di
responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può
rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della
responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti
costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e
possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;
La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed
automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare,
quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di
tutti i presupposti ai quali&nbsp;l&#8217;art. 2059 c.c.&nbsp;riconnette detta
responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008,
n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la
disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi
contenuto economico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Isolando,
tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale
si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del
dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere
per l&#8217;altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare,
non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l&#8217;afflizione superi la soglia
della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello
sconvolgimento che provoca nell&#8217;altro coniuge, nella violazione di un diritto
costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla
dignità personale e all&#8217;onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni
del ricorrente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La
risarcibilità di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde
dall&#8217;ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di
tale dovere, o anche l&#8217;addebito della separazione in conseguenza della violazione
di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v.
Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale in tesi connesso con l&#8217;infedeltà del coniuge cui la separazione
per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei
diritti fondamentali e segnatamente dell&#8217;integrità psicofisica, e della
conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto,
ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell&#8217;invocata tutela
risarcitoria; v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l&#8217;azione
risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal
giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211;
L&#8217;autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una
impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio
rispetto all&#8217;altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione
all&#8217;interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi,
per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le
conseguenze giuridiche che l&#8217;ordinamento specificamente ricollega alla
pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga
presa, l&#8217;esclusione del diritto al mantenimento -con salvezza del solo credito
alimentare, ove ne ricorrano i requisiti- e la perdita della qualità di erede
riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno
vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell&#8217;apertura della
successione &#8211;&nbsp;artt. 156, 548 e 585 c.c.-); nel secondo, invece, viene in
rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti
costituzionalmente garantiti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Soprattutto,
l&#8217;ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita
familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte
di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua
volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa
alla fine di tale legame. L&#8217;ammissione di una tale affermazione incondizionata
di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti
costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la
stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro
ordinamento fin dal 1970.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
contro, l&#8217;ordinamento protegge e sostiene dall&#8217;esterno il bene della vita
familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei
soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla
fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è
sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne
riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio
alla salute.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel
caso di specie, la corte d&#8217;appello, attenendosi a questi principi, ha escluso
in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della
separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo
mesi dopo la separazione), ed ha escluso anche che il tradimento, per le sue
modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all&#8217;onore e alla
dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell&#8217;ambiente circostante e di
lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo
della dignità della persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti
infondata è la contestazione contenuta nel sesto motivo, con la quale il L. si
duole di non essere stato ammesso a provare il pregiudizio subito: la corte
d&#8217;appello ha valutato, con suo apprezzamento discrezionale, e dato atto in
motivazione, che i capitoli di prova erano volti a provare circostanze che, di
per sé, non sarebbero state sufficienti ad integrare la prova di un rilevante
pregiudizio alla dignità del L. per le caratteristiche del tradimento, e per il
fatto che, anche se i testi avessero ammesso le circostanze oggetto di prova,
ne sarebbe emersa la conoscenza della situazione non da parte del suo ambiente
di lavoro ma di quello della moglie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
rigetto del terzo motivo porta con sé anche l&#8217;irrilevanza del quarto motivo in
relazione alla posizione del B..</p>



<p class="wp-block-paragraph">In
proposito, è opportuno rilevare che, in sé, l&#8217;amante non è ovviamente soggetto
all&#8217;obbligo di fedeltà coniugale &#8211; il quale riveste un evidente carattere
personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la
violazione di tale dovere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Laddove
si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà
coniugale, bensì il diritto alla dignità e all&#8217;onore, non può escludersi, in
astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell&#8217;amante. Essa,
peraltro, potrà essere affermata soltanto se l&#8217;amante stesso, con il proprio
comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la
relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili
-quali la dignità e l&#8217;onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio,
all&#8217;ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune
ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purché risulti provato il
nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto. In caso
contrario, infatti, il comportamento dell&#8217;amante è inidoneo a integrare gli
estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento
ex&nbsp;art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto,
costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria
personalità, diritto che può manifestarsi anche nell&#8217;intrattenere relazioni
interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i
limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò
premesso, il quarto motivo è comunque, in parte qua, irrilevante, dal momento
che avrebbe potuto farsi questione dell&#8217;esclusa corresponsabilità dell&#8217;amante
della controricorrente, come co-artefice della distruzione del nucleo familiare
o come corresponsabile delle lesioni ai valori costituzionalmente protetti
riportate dal marito, soltanto qualora la moglie stessa fosse stata ritenuta
responsabile di ciò, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, non essendo
mai stata allegata una autonoma condotta denigratoria o diffamatoria del B.
Quanto alla posizione delle due società, il quarto motivo è comunque infondato,
in quanto non è configurabile, in ogni caso, una responsabilità (concorrente
con quella del danneggiante principale) della società datrice di lavoro per non
aver sorvegliato e evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni
personali lesive del diritto alla fedeltà coniugale; e ciò anche nel più
limitato ambito della rilevanza solo indiretta della violazione di tali doveri,
qualora la violazione di essi abbia dato causa alla violazione del rispetto
alla dignità personale dell&#8217;altro coniuge. L&#8217;ingerenza del datore di lavoro
nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sé, al
contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il
diritto alla privacy nel luogo di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
rigetto del terzo motivo porta con sé l&#8217;irrilevanza del quinto motivo. Dalla
sentenza impugnata non emerge affatto che corte d&#8217;appello abbia attribuito una
scarsa rilevanza alla confessione stragiudiziale della I. in ragione della sua
revoca è stato invece escluso che i fatti integranti la violazione del dovere
di fedeltà, per come si erano svolti, avessero potuto comportare una violazione
del diritto alla propria dignità personale del L..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riprendendo
l&#8217;esame del primo motivo, sulla omessa declaratoria di estinzione nei confronti
della riconvenzionale del B., che si era costituito parte civile nel processo
penale, il ricorso è eccessivamente generico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche
il secondo motivo è eccessivamente generico e inoltre è irrilevante, perché la
finalità cui era tesa la produzione documentale richiesta e non ammessa era
provare che tutti sapessero, nell&#8217;ambiente di lavoro della moglie, che la
stessa avesse conseguito un avanzamento in carriera solo grazie al supporto
dell&#8217;uomo col quale aveva una relazione, circostanza ritenuta irrilevante dalla
corte d&#8217;appello ai fini della prova della lesione del diritto alla dignità
personale del marito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
settimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta di aver subito una ingiusta
condanna per lite temeraria nei confronti degli appellati, è infondato: in
primo luogo, è stato condannato ex&nbsp;art. 96 c.p.c.&nbsp;nei soli confronti
del B., in secondo luogo, la sentenza di appello, che conferma il rigetto della
sua domanda, ha valutato la sussistenza dei presupposti della responsabilità
processuale aggravata per aver evocato e costretto a resistere ad una
impugnazione infondata, situazione valutabile dalla parte, anch&#8217;essa avvocato.
L&#8217;ottavo, con il quale si lamenta la condanna alle spese, conseguente all&#8217;esito
negativo del giudizio di merito, è inammissibile perché è strumentale alla
contestazione dell&#8217;esito stesso del giudizio, ed infondato laddove non c&#8217;è
stata alcuna violazione delle regole di soccombenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il
ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto
egli è gravato dall&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis del&nbsp;D.P.R. n. 115 del 2002,&nbsp;art.&nbsp;13, comma
1&nbsp;quater.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La
Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio
sostenute dalle tre parti controricorrenti, che liquida in complessivi Euro
1.800,00 per ciascuno, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese
generali ed accessori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de ricorrente
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 11
dicembre 2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato
in Cancelleria il 7 marzo 2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/violazione-dellobbligo-di-fedelta-e-risarcimento-del-danno-cassazione-civile-sez-iii-sentenza-7-marzo-2019-n-6598/">Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>La determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti (Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 1 febbraio 2019)</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/04/05/la-determinazione-dellassegno-divorzile-non-puo-limitarsi-al-raffronto-oggettivo-delle-condizioni-economiche-patrimoniali-delle-parti-tribunale-di-roma-sez-i-sentenza-1-febbraio-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 09:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni economiche patrimoniali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti dovendo procedersi all&#8217;effettiva valutazione del contributo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/04/05/la-determinazione-dellassegno-divorzile-non-puo-limitarsi-al-raffronto-oggettivo-delle-condizioni-economiche-patrimoniali-delle-parti-tribunale-di-roma-sez-i-sentenza-1-febbraio-2019/" class="read-more">Read More ...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo  &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti dovendo procedersi all&#8217;effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte anche in relazione alle potenzialità future.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, la resistente aveva sempre svolto la propria attività
lavorativa, non aveva chiesto alcun assegno di mantenimento in sede di
separazione consensuale e non aveva particolari oneri di mantenimento della
figlia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sposando le indicazioni dettate dalla sentenza della Cass. Civ. Sez.
Un. 18287/201, il Tribunale capitolino ha rigettato la domanda di assegno
divorzile svolta dalla parte resistente, in pendenza del giudizio di divorzio.</p>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1531" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0001.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>



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<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1533" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0003.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1534" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0004.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1535" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0005.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1536" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0006.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1537" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0007.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?resize=725%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1538" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?resize=768%2C1085&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?resize=600%2C848&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/04/Tribunale-di-Roma-sez.-I-sentenza-1-febbraio-2019_page-0008.jpg?w=1241&amp;ssl=1 1241w" sizes="auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px" /></figure>
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		<title>Madre disoccupata. Invocabile lo stato di necessità nell&#8217;occupazione abusiva di edifici pubblici Nota a Tribunale Di Milano, Sez. X Penale, 10 gennaio 2019, n. 13466</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/15/madre-disoccupata-invocabile-lo-stato-di-necessita-nelloccupazione-abusiva-di-edifici-pubblici-nota-a-tribunale-di-milano-sez-x-penale-10-gennaio-2019-n-13466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 09:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Valeria Cianciolo Il Tribunale meneghino ha assolto perché il fatto non costituiva reato, una donna imputata del reato di invasione di edifici pubblici di cui all&#8217;art. 633 c.p., per essersi introdotta, con i suoi <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/15/madre-disoccupata-invocabile-lo-stato-di-necessita-nelloccupazione-abusiva-di-edifici-pubblici-nota-a-tribunale-di-milano-sez-x-penale-10-gennaio-2019-n-13466/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/15/madre-disoccupata-invocabile-lo-stato-di-necessita-nelloccupazione-abusiva-di-edifici-pubblici-nota-a-tribunale-di-milano-sez-x-penale-10-gennaio-2019-n-13466/">Madre disoccupata. Invocabile lo stato di necessità nell&#8217;occupazione abusiva di edifici pubblici Nota a Tribunale Di Milano, Sez. X Penale, 10 gennaio 2019, n. 13466</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">di Valeria Cianciolo</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale meneghino ha assolto perché il fatto non costituiva reato, una donna imputata del reato di invasione di edifici pubblici di cui all&#8217;art. 633 c.p., per essersi introdotta, con i suoi due figli, gravemente malati, in un immobile di proprietà ALER di Milano di Trapani.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dagli atti è emerso
che la stessa occupava l&#8217;abitazione con i suoi due figli, una volta perso il
suo lavoro di colf.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di
specie, oltre al disagio desumibile dalle circostanze constatate e dalla
condizione di madre, è emersa la sussistenza di una situazione di assoluta e
non procrastinabile emergenza, tale da rendere inevitabile il ricorso alla
occupazione dell&#8217;alloggio di proprietà pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha
assolto la donna ritenendo operante la scriminante dello stato di necessità ex
art. 54 c.p., considerato che la condotta è stata posta in essere non solo per
soddisfare esigenze abitative, ma anche per la necessità, appunto, di tutelare
i componenti della famiglia da danni gravi alla persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo dato di
fatto dal quale partire è che l&#8217;imputata ha occupato stabilmente l&#8217;immobile
avendolo trasformato in loro residenza fissa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo
elemento che viene in rilievo è il dettato dell&#8217;art. 54 c.p., nella parte in
cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui
prova spetta all&#8217;imputato che la invoca e che nel caso di specie è stata
ampiamente data), occorre che il pericolo sia &#8220;attuale.&#8221; Non può,
invero, parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni di
pericolo non contingenti, caratterizzate da cronicità, quale l&#8217;esigenza di una
soluzione abitativa, considerando che l&#8217;edilizia popolare è destinata a
risolvere le esigenze dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e
regolamentate, e non certamente arbitrarie. Si può invece, affermare che agisce
in stato di necessità, e non risponde del delitto di invasione di edifici, la
donna in stato di indigenza economica, madre di due figli in tenera età e in
stato di gravidanza, che occupi arbitrariamente un alloggio popolare essendovi
costretta dalla necessità di rinvenire per sé e per i propri figli
un&#8217;abitazione adeguata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell&#8217;occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire per condizioni di indigenza, alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa.</p>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?resize=724%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1360" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0001.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?resize=724%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1361" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0002.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?resize=724%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1362" srcset="https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?resize=433%2C612&amp;ssl=1 433w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?resize=600%2C849&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/revelinoeditore.it/wp-content/uploads/2019/03/Tribunale-Di-Milano-Sez.-X-Penale-10-gennaio-2019-n.-13466_page-0003.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/15/madre-disoccupata-invocabile-lo-stato-di-necessita-nelloccupazione-abusiva-di-edifici-pubblici-nota-a-tribunale-di-milano-sez-x-penale-10-gennaio-2019-n-13466/">Madre disoccupata. Invocabile lo stato di necessità nell&#8217;occupazione abusiva di edifici pubblici Nota a Tribunale Di Milano, Sez. X Penale, 10 gennaio 2019, n. 13466</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civ., Sez. VI, ordinanza 15 febbraio 2019 n. 4659 E&#8217; possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio verso l’altro</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/06/cassazione-civ-sez-vi-ordinanza-15-febbraio-2019-n-4659-e-possibile-configurare-lingiustizia-dellarricchimento-da-parte-di-un-convivente-more-uxorio-verso-laltro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 07:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[adempimento di obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[arricchimento del convivente]]></category>
		<category><![CDATA[giusta causa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo&#160; &#8211; Sez. Ondif di Bologna) L’azione generale di cui all’art. 2041 c.c. ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell&#8217;altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/06/cassazione-civ-sez-vi-ordinanza-15-febbraio-2019-n-4659-e-possibile-configurare-lingiustizia-dellarricchimento-da-parte-di-un-convivente-more-uxorio-verso-laltro/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/06/cassazione-civ-sez-vi-ordinanza-15-febbraio-2019-n-4659-e-possibile-configurare-lingiustizia-dellarricchimento-da-parte-di-un-convivente-more-uxorio-verso-laltro/">Cassazione Civ., Sez. VI, ordinanza 15 febbraio 2019 n. 4659 E&#8217; possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio verso l’altro</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>(di Valeria Cianciolo&nbsp; &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>L’azione
generale di cui all’art. 2041 c.c. ha come presupposto la locupletazione di un
soggetto a danno dell&#8217;altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è
dato invocare la mancanza o l&#8217;ingiustizia della causa qualora l&#8217;arricchimento
sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di
liberalità o dell&#8217;adempimento di un&#8217; obbligazione naturale; sarà pertanto
possibile configurare l&#8217;ingiustizia dell&#8217;arricchimento da parte di un
convivente more uxorio nei confronti dell&#8217;altro in presenza di prestazioni a
vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti
dal rapporto di convivenza, da parametrare sulle condizioni sociali e
patrimoniali dei componenti (Cass. sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Un&#8217;attribuzione
patrimoniale a favore del convivente more uxorioconfigura l&#8217;adempimento di un&#8217;obbligazione naturale a condizione
che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all&#8217;entità
del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. sez. II, 13 marzo
2003, n. 3713). Senza dimenticare che, da sempre, la giurisprudenza di
legittimità ritiene che l&#8217;arricchimento senza causa non sussiste se lo
squilibrio economico, a favore di una parte ed in pregiudizio dell&#8217;altra, sia
voluto dagli interessati, cioè quando il trasferimento dell&#8217;utilità economica
trovi giustificazione nel consenso della parte che assuma di essere
danneggiata, concretizzandosi in una vera e propria attribuzione patrimoniale a
fondo perduta atta ad avvantaggiare il soggetto che si presume arricchito; la
volontaria prestazione esclude l&#8217;ingiusto arricchimento, quali che siano per
entrambi gli interessati le conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o
svantaggiose, della libera e concorde determinazione della loro volontà (Cass.
sez. I, 27 febbraio 1978, n. 1024).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE SESTA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SOTTOSEZIONE 3</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. SESTINI Danilo &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. RUBINO Lina &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. DELL’UTRI Marco &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ORDINANZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 18448-2017 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA xxxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avvocato FM, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato LD;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>contro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE xxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avvocato GLC, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LMF;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; controricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso la sentenza n. 92/2017 della CORTE
D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 17/01/2017;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott.
SESTINI DANILO.<strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.M. convenne in giudizio l&#8217;ex convivente
more uxorio C.V. chiedendo che, ai sensi dell&#8217;art. 2041 c.c., fosse condannato
a corrisponderle la metà del valore di un immobile intestato al solo convenuto,
che era stato costruito col rilevante contributo economico dell&#8217;attrice, o al
pagamento di altra somma pari agli importi investiti dalla P. nella costruzione
dell&#8217;immobile;</p>



<p class="wp-block-paragraph">il Tribunale di Ivrea accolse la domanda
per l&#8217;importo di 80.000,00 Euro e condannò il C. al pagamento di tale somma;</p>



<p class="wp-block-paragraph">in parziale accoglimento del gravame di
quest&#8217;ultimo, la Corte di Appello di Torino ha ridotto la somma dovuta a
25.000,00 Euro e, rigettato l&#8217;appello incidentale della P., ha condannato il C.
al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha proposto ricorso per cassazione il C.,
affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; ha resistito l&#8217;intimata con
controricorso.<strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">col primo motivo, articolato in due
sotto-motivi, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell&#8217;art.
2041 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, &#8220;e/o omessa o insufficiente
motivazione ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 5&#8221;: il C. afferma (sub IA) la
&#8220;inapplicabilità tout court dell&#8217;art. 2041 c.c. in ambito di convivenza
more uxorio&#8221;,- dovendosi ricondurre gli esborsi effettuati in corso di
convivenza all&#8217;adempimento di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c., e
sostiene (sub IB) che la Corte ha &#8220;errato nel valutare solo l&#8217;aspetto
economico&#8221;, senza considerare che i supposti trasferimenti di somme non
erano privi di causa, in quanto effettuati dalla P. &#8220;nell&#8217;ottica di
contribuire alla ristrutturazione della &#8220;casa coniugale&#8221;&#8221;, anche
al fine di provvedere alle necessità abitative del figlio allora minorenne;</p>



<p class="wp-block-paragraph">premessa l&#8217;inammissibilità della censura formulata in termini di &#8220;omessa o insufficiente motivazione&#8221; (ai sensi del vecchio testo&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5), il primo sotto-motivo è inammissibile ex art 360 bis c.p.c., in quanto la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (da cui non v&#8217;è ragione di discostarsi), secondo cui è &#8220;possibile configurare l&#8217;ingiustizia dell&#8217;arricchimento da parte di un convivente &#8220;more uxorio&#8221; nei confronti dell&#8217;altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza &#8211; il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto &#8211; e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza&#8221; (Cass. n. 11330/2009; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018); il secondo sotto-motivo è parimenti inammissibile perché mira a conseguire una diversa valutazione di merito circa il fatto che gli esborsi travalicassero, nello specifico, i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto al mero adempimento di un&#8217;obbligazione naturale; tanto più perché il difetto di una giusta causa non va inteso &#8211; come parrebbe proporre il ricorrente- quale assenza di una ragione che abbia determinato la locupletazione in favore dell&#8217;arricchito, ma quale carenza di una ragione che consenta a quest&#8217;ultimo di trattenere quanto ricevuto;</p>



<p class="wp-block-paragraph">il secondo motivo (che denuncia nuovamente
la violazione o falsa applicazione&nbsp;dell&#8217;art. 2041 c.c.&nbsp;e l&#8217;omesso o
erroneo esame di un fatto decisivo) è anch&#8217;esso inammissibile in quanto non
contiene alcuna specifica censura in iure, limitandosi a contestare
l&#8217;apprezzamento delle prove da parte della Corte e a sollecitare una lettura di
segno opposto, e non individua specificamente alcun fatto effettivamente
decisivo di cui la sentenza abbia omesso l&#8217;esame;</p>



<p class="wp-block-paragraph">il terzo motivo (in punto di violazione
degli artt. 91 e 92 c.p.c.) censura la sentenza per avere condannato il C. al
pagamento delle spese del grado di appello, nonostante il parziale accoglimento
dell&#8217;appello principale e il rigetto dell&#8217;impugnazione incidentale;</p>



<p class="wp-block-paragraph">il motivo è infondato in quanto la Corte
si è attenuta al criterio della soccombenza, sulla base dell&#8217;esito complessivo
della lite (cfr. Cass. 11423/2016), che ha visto accogliere seppure
parzialmente- la domanda della P., e non è censurabile in sede di legittimità
la scelta del giudice di merito di non avvalersi della facoltà di compensare,
in tutto o in parte, le spese di lite;</p>



<p class="wp-block-paragraph">al rigetto del ricorso consegue la
condanna del C. al pagamento delle spese del presente giudizio;</p>



<p class="wp-block-paragraph">sussistono le condizioni per
l&#8217;applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1- quater.<strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli
esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi del&nbsp;D.P.R. n. 115 del
2002,&nbsp;art.&nbsp;13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dello stesso art. 13, comma 1-bis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 15 febbraio
2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/06/cassazione-civ-sez-vi-ordinanza-15-febbraio-2019-n-4659-e-possibile-configurare-lingiustizia-dellarricchimento-da-parte-di-un-convivente-more-uxorio-verso-laltro/">Cassazione Civ., Sez. VI, ordinanza 15 febbraio 2019 n. 4659 E&#8217; possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio verso l’altro</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cass. civ. Sez. II, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4843  Ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto interessato</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/03/04/cass-civ-sez-ii-ord-19-febbraio-2019-n-4843-ai-fini-dellaccettazione-delleredita-e-priva-di-rilevanza-la-richiesta-di-registrazione-del-testamento-e-la-sua-trascrizione-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[accettazione eredità]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione del testamento]]></category>
		<category><![CDATA[trascrizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo&#160; &#8211; Sez. Ondif di Bologna) La Corte di cassazione ha affermato che, ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/04/cass-civ-sez-ii-ord-19-febbraio-2019-n-4843-ai-fini-dellaccettazione-delleredita-e-priva-di-rilevanza-la-richiesta-di-registrazione-del-testamento-e-la-sua-trascrizione-da/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/04/cass-civ-sez-ii-ord-19-febbraio-2019-n-4843-ai-fini-dellaccettazione-delleredita-e-priva-di-rilevanza-la-richiesta-di-registrazione-del-testamento-e-la-sua-trascrizione-da/">Cass. civ. Sez. II, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4843  Ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto interessato</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>(di Valeria Cianciolo&nbsp; &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di cassazione ha affermato che,
ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di
registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto
interessato, trattandosi di adempimenti aventi prevalentemente carattere
fiscale, sono inidonei ad esprimere una intenzione univoca di accettare
l’eredità </p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli artt. 475 e ss. Cod. civ. distinguono l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità, che si attua quando la volontà di acquisire la qualità di erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, dall&#8217;interessato, e quella di accettazione tacita (di eredità) che si manifesta quando il chiamato all&#8217;eredità compie un atto implicante necessariamente – ed in modo inequivoco – la volontà di accettare, tale che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si ritiene sia in dottrina che in
giurisprudenza che siano&nbsp; presupposti
fondamentali e indispensabili, ai fini di una accettazione tacita, 1. la
consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo
favore; 2. l’assunzione di un comportamento inequivoco del chiamato, in cui si
possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d.<em>
animus</em>), sia il richiamato elemento oggettivo della natura dell’atto, che
solo l’erede avrebbe il diritto di compiere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza si è sovente pronunciata
sulla sussistenza o meno di una accettazione tacita mettendo in evidenza
l&#8217;importanza che assume la valutazione della volontà del chiamato che pone in
essere un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o
concludente e significativo della volontà di accettare. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Non costituisce accettazione tacita
dell&#8217;eredità, d&#8217;altronde, la mera richiesta di informazioni circa l&#8217;esistenza
di un testamento o di beni relitti del <em>de
cuius </em>(Trib. Padova 19.1.2015). Non è stato ritenuto atto univoco la mera
immissione nel possesso dei beni ereditari (Cass. 16507/2006; Cass. 20868/2005;
C. 3018/2005; C. 178/1996,&nbsp; come pure la
semplice richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (Trib.
Firenze 20.2.1993). Nemmeno determina accettazione (tacita) dell&#8217;eredità la
mera partecipazione da parte del chiamato alla redazione inventario (Trib.
Pescara 30.6.2016). </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE SECONDA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. MANNA Felice &#8211;
Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. GORJAN Sergio &#8211;
Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. ORILIA Lorenzo &#8211;
Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel.
Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. GIANNACCARI Rossana &#8211;
Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">ORDINANZA</p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso 9536/2015
proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXXXXXX , presso lo studio dell&#8217;avvocato SG, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CB;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">contro</p>



<p class="wp-block-paragraph">O.A., G.M.V., O.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE xxxxxxxxx, presso lo studio dell&#8217;avvocato ADV, che li rappresenta e difende;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; controricorrenti &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso la sentenza emessa il
n.2599/15 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/02/2015;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione della
causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2018 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con due diversi atti di
appello, proposti contro le sentenze del. Giudice di Pace Roma, nn. 525/11 e
1026/2011, le sig.re O.I. e G.M.V. ne chiedevano la riforma in danno del sig.
T.E.. Questi, a sua volta, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 29396/2011, nei confronti del sig. O.A.. Le tre impugnazioni
davano luogo, rispettivamente, ai proc. nn. 46116/2011, 46118/2011 e
18394/2012, assegnati a diversi Giudici di questa sezione, procedimenti che
erano poi riuniti a quello più vecchio per essere tra loro connessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Trattasi di
opposizioni sia ex&nbsp;art. 615 c.p.c., contestandosi da parte degli O.- G. il
diritto del creditore procedente sig. T.E. a pretendere l&#8217;adempimento
dell&#8217;obbligazione già gravante sul sig. O.G., in forza del D.I. n. 527/1999,
sia ex&nbsp;art. 617 c.p.c., in quanto i G.- O. contestavano la validità della
costituzione in giudizio dell&#8217;originario difensore del T., asserendone la
carenza di potere per mancanza di valida procura alle liti, sicchè
l&#8217;appellato/appellante avrebbe dovuto essere dichiarato contumace dal Giudice
di Pace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Eccepiva, altresì il
difensore dei G.- O. l&#8217;illeggibilità della procura alle liti conferita dal T.,
in margine al ricorso per decreto ingiuntivo, prodotto in fotocopia e,
conseguentemente, la impossibilità di riconoscerne la validità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Costituitosi nei giudizi
conseguenti le sentenze nn. 525 e 1026 del 2011 che gli davano ragione, il T.
chiedeva il rigetto degli appelli proposti dalle sig.re G. e O.I. mentre, con
l&#8217;appello proposto contro la sentenza 29396/2011 del G.d.P. che aveva accolto
l&#8217;opposizione proposta dal sig. O.A., ne chiedeva la riforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Correttamente, quindi, i
giudizi sono stati riuniti, perchè, trattandosi della medesima questione,
richiedono decisione univoca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudizio è stato
interrotto, a seguito di vicende riguardanti il difensore del T., in data
19.3.2014, e riassunto dalle sig.re G. e O.I., con atto del 25.3.14, atto a
seguito del quale il Giudice assegnava termine per la notifica all&#8217;appellato T.
sino al 5.11.2014, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni. A
sua volta, il T., munitosi di nuovi difensori, riassumeva il giudizio contro
O.A., con atto dell&#8217;11.6.2014.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale di Roma, con
sentenza n. 2599 del 2015, accoglieva, parzialmente, l&#8217;appello, riconoscendo
valida la procura conferita dal T. all&#8217;avv. Tralicci, rigettava, nel merito,
l&#8217;appello riconoscendo che il sig. O. era privo della qualità di erede di O.G.,
per cui non poteva essere destinatario del precetto intimatogli. Accoglieva gli
appelli spiegati dalle sigg.re O.I. e G.M.V. e, in riforma delle relative
sentenze, annullava i precetti azionati, riconoscendo gli appellanti carenti di
legittimazione passiva per non essere eredi di O.G.. Compensava, integralmente,
le spese del giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La cassazione di questa
sentenza è stata chiesta da T.E. con ricorso affidato a tre motivi. G.M.V.,
O.I. e O.A. hanno resistito con controricorso. In prossimità della Camera di
Consiglio le parti hanno depositato memorie.<strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Motivi della decisione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">1.- Con il primo
motivo di ricorso, T.E. lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme
di diritto, ex&nbsp;art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli&nbsp;artt. 115 e
116 c.p.c., e art. 476 c.p.c.&nbsp;Secondo il ricorrente, la Corte
distrettuale, nel ritener che O.G. (oggi eredi O.I., O.A. e G.V.) avesse
rinunciato all&#8217;eredità (11 settembre 2003), non avrebbe tenuto conto che la trascrizione
della denuncia di successione (del 7 ottobre 2004) attestava l&#8217;avvenuta
valutazione pro quota dell&#8217;immobile oggetto di successione e la valutazione
integrava gli estremi di un&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.1.- Il motivo è infondato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va qui premesso che le censure poste a fondamento del ricorso non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha correttamente valutato e validamente motivato la decisione tenendo conto dei dati processuali nonché dei fatti allegati e provati nel corso del giudizio. Infatti come afferma la sentenza impugnata &#8220;(&#8230;) a fronte della rinuncia all&#8217;eredità di O.G. dell&#8217;11 settembre 2003 la trascrizione della denuncia della successione in data 7 ottobre 2004 non ha alcuna valenza contraria (&#8230;.), si tratta, per l&#8217;appunto, soltanto, di trascrizione e non di diversa e più pregnante ai fini dell&#8217;accettazione dell&#8217;eredità) richiesta di voltura (&#8230;)&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come appare evidente, il
Tribunale ha valutato non solo la diversità delle date e, cioè, che la rinuncia
all&#8217;eredità è stata posta in essere l&#8217;11 settembre 2003, mentre la trascrizione
della successione risale al 7 ottobre 2004, ma, ha considerato, che risultava
dai documenti acquisiti al processo, una richiesta di trascrizione e non già
una richiesta di voltura dei beni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inconferente è, poi, la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale la voltura emergerebbe dalla stessa trascrizione della denuncia di successione, perché, non tiene conto che la voltura, essendo una richiesta documentale, va provata non per presunzione, ma, con il documento con cui è stata chiesta, da dove può risultare quando, come e, soprattutto, da chi è stata chiesta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex&nbsp;art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli&nbsp;artt. 115, 116 e 2697 c.c., e&nbsp;art. 214 c.p.c..&nbsp;Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel considerare rilevante ai fini del decidere l&#8217;omessa presentazione di un&#8217;istanza di verificazione e la non utilizzabilità per difetto di sottoscrizione di un documento (modello 311), perché non avrebbe considerato che il documento era, totalmente, irrilevante al fine di decidere (in ordine all&#8217;accettazione o meno dell&#8217;eredità) costituendo una mera richiesta di copie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.1.- Il motivo è
inammissibile, per mancanza di interesse, posto che, ai fini assiologici
pratici, non vi è differenza tra un documento irrilevante ai fini del decidere
(in ordine all&#8217;accettazione o meno dell&#8217;eredità), trattandosi di una richiesta
di copie, e un documento inutilizzabile ai fini del decidere, per mancata
verificazione a seguito di disconoscimento della sottoscrizione da parte di
O.G..</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.- Con il terzo
motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di
diritto ex&nbsp;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo agli&nbsp;artt.
460 e 476 c.p.c., vizio di motivazione, ex&nbsp;art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo
il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nell&#8217;escludere l&#8217;accettazione tacita
dell&#8217;eredità non avendo considerato che l&#8217;attuale ricorrente aveva eccepito
un&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità non semplicemente con riguardo all&#8217;istanza
ex&nbsp;art. 495 c.p.c., ma, anche, con riguardo ad una serie di atti
processuali, posti in essere dai resistenti, e che sono stati allegati al
fascicolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.1.- Anche questo motivo non
ha ragion d&#8217;essere e non può essere accolto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa di
cui&nbsp;all&#8217;art. 475 c.c.&nbsp;e ss., prevede l&#8217;ipotesi di accettazione
espressa dell&#8217;eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in
modo diretto, con un atto formale, e l&#8217;ipotesi di accettazione tacita (di
eredità) che si verifica quando la persona chiamata all&#8217;eredità compie un atto
che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non
potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la
giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e
indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della
consapevolezza, da parte del chiamato, dell&#8217;esistenza di una delazione in suo
favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa
riscontrare sia l&#8217;elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus),
sia l&#8217;elemento oggettivo attinente all&#8217;atto, tale che solo chi si trovi nella
qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono
considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da
parte del chiamato dell&#8217;azione di rivendicazione, oppure, l&#8217;esperire l&#8217;azione
di riduzione, l&#8217;azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario
leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l&#8217;azione di risoluzione o di
rescissione di un contratto; c) l&#8217;azione di divisione ereditaria, posto che può
essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione
di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una
pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti
lasciati dal de cuius col patrimonio dell&#8217;eredità; f) ed infine, secondo la
dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe
un&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità, nella considerazione che solo chi intenda
accettare l&#8217;eredità assumerebbe l&#8217;onere di effettuare tale atto e di attuare il
passaggio legale della proprietà dell&#8217;immobile dal de cuius a sè stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ora, nel caso in esame, il Tribunale ha, correttamente escluso che agli atti del processo vi fosse uno di quegli atti che abbiamo appena richiamato. Piuttosto, come correttamente ha affermato il Tribunale: &#8220;Ai fini della accettazione tacita dell&#8217;eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l&#8217;intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l&#8217;eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all&#8217;esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell&#8217;erede potenziale, ed all&#8217;eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell&#8217;eredità&#8221;. (Cass. 5275/1986, tra le altre). Chiarissimo questo autorevole supporto a quanto sostenuto, va aggiunto che, il 18.4.2011 fu proprio il T. a ricorrere al Presidente del Tribunale per ottenere la nomina di un curatore dell&#8217;eredità giacente del sig. O.G.. Ottenuto tale curatore, il T. ha chiesto e ottenuto contro di lui un decreto ingiuntivo, sicché appare del tutto contraddittoria la sua posizione laddove insiste nel considerare, contro ogni ragione, la sig.ra G. e i sig.ri O.I. e A. eredi del predetto de cuius. A chiusura, va ricordato che la sig.ra G. era comproprietaria con il marito defunto della casa di via (OMISSIS), sicché quand&#8217;anche la occupi con i figli, ciò non comporta accettazione di eredità. Nessun pregio ha la circostanza che nella procedura esecutiva n. 197/2010 sia stata richiesta la conversione del debito, ai sensi dell&#8217;art. 495 c.p.c., atteso che l&#8217;istanza, com&#8217;è noto, non comporta alcun riconoscimento di esso &#8211; meno che mai comporta accettazione di eredità, servendo solo a evitare le nefaste conseguenze dell&#8217;esecuzione (&#8230;)&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In definitiva, il
ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex
art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del
presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il
Collegio dà atto che, ai sensi del&nbsp;D.P.R. n. 115 del
2002,&nbsp;art.&nbsp;13, comma 1&nbsp;quater, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P.Q.M.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti ricorrenti le spese
del presente giudizio che liquida per ciascuna parte controricorrente, in Euro
1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali
pari al 15% dei compensi ed accessori nella misura di legge. Ai sensi
del&nbsp;D.P.R. n. 115 del 2002,&nbsp;art.&nbsp;13, comma 1&nbsp;quater, come
modif. dalla&nbsp;L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti dell&#8217;ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione,
il 8 novembre 2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il
19 febbraio 2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/03/04/cass-civ-sez-ii-ord-19-febbraio-2019-n-4843-ai-fini-dellaccettazione-delleredita-e-priva-di-rilevanza-la-richiesta-di-registrazione-del-testamento-e-la-sua-trascrizione-da/">Cass. civ. Sez. II, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4843  Ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto interessato</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
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		<item>
		<title>Il giudice può decidere anche senza ascoltare il minore di anni 6  Nota Cass. civ. Sez. I, Ord.,  13.02.2019, n. 4246</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 18:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[ascoltare il minore]]></category>
		<category><![CDATA[l'ascolto del minore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1266</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo&#160; &#8211; Sez. Ondif di Bologna) La prima parte del 1° comma dell&#8217;art. 337 -octies c. c. dispone che Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 337-ter, il giudice <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/">Il giudice può decidere anche senza ascoltare il minore di anni 6  Nota Cass. civ. Sez. I, Ord.,  13.02.2019, n. 4246</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>(di Valeria Cianciolo&nbsp; &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La
prima parte del 1° comma dell&#8217;art. 337 -octies c. c. dispone che <em>Prima
dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all&#8217;articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d&#8217;ufficio,
mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l&#8217;ascolto del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ascolto
costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto
fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e
le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale
peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono
uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento
dell&#8217;interesse del medesimo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La
Corte di Appello di L&#8217;Aquila con ordinanza in data 5/2/2018, ha confermava il
provvedimento pronunciato dal Tribunale di L&#8217;Aquila favorevole alla istanza
avanzata da Tizia di attribuire a Caietta, figlia sua e di Mevio il cognome
paterno a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità attribuita al
padre con sentenza passata in giudicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione
Mevio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">il ricorrente lamentava violazione dell&#8217;art. 262 c. c. e
convenzioni di New York e di Strasburgo in quanto la decisione era stata
adottata in primo grado e confermata in appello senza audizione della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal riguardo la Corte rammenta un suo precedente (sez. 1,
Sentenza n. 6129 del 26/03/2015): <em>&#8220;L&#8217;audizione dei minori, già prevista
nell&#8217;art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un
adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e in
particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi
dell&#8217;art. 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n.
77 del 2003, nonché dell&#8217;art. 315-bis c.c. (introdotto dalla&nbsp;L. n. 219 del
2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c. c. (inseriti dal D. Lgs. n. 154 del
2013, che ha altresì abrogato l&#8217;art. 155-sexies c. c.). Ne consegue che
l&#8217;ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere
le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di
primaria importanza nella valutazione del suo interesse&#8221;.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella fattispecie tuttavia trattandosi di un minore di età
inferiore a sei anni appare motivata e ragionevole la decisione del giudice di
merito di ometterne l&#8217;ascolto come correttamente motivato nella sentenza che ha
ritenuto, in ragione dell&#8217;età, che la minore non potesse discernere in ordine
alla materia trattata quale fosse il proprio intendimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice ha il dovere di “non” ascoltare il minore non solo qualora quest’ultimo non abbia capacità di discernimento (vuoi per ragioni d’età, vuoi per altre cause[1], ma anche quando l’ascolto si porrebbe in contrasto con il suo stesso interesse – e questo lo si ricava(va) dallo “spirito” complessivo delle norme e, ora, anche dall’art. 336 <em>bis</em>, 1° comma, c. c. che esclude quest’attività anche quando appare manifestamente superflua[2].</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto del minore a essere ascoltato non deve mai, in
altre parole, ritorcersi contro, andare a danno di chi ne è titolare, perchè si
arriverebbe ad una distorsione di questo diritto. Più che un’eccezione al
principio dell’ascolto, quello della non-contrarietà al suo interesse è un suo
limite intrinseco, connaturato all’esistenza stessa del diritto. Cosicché,
accanto al diritto del minore a essere ascoltato, trova spazio anche il suo
diritto a <em>“non</em>” essere ascoltato (si pensi, anche, al caso in cui il
figlio manifesti una volontà in tal senso, e purché il giudice se ne sia
accertato). </p>



<p class="wp-block-paragraph">In entrambe queste ipotesi – sia qualora il giudice escluda
la capacità di discernimento di un soggetto maggiore di dodici anni o qualora
la ritenga, invece, sussistente in uno più giovane, sia qualora egli decida di
non procedere all&#8217;ascolto perché giudicato contrario all’interesse del minore–
egli dovrà spiegare e giustificare la propria decisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. GIANCOLA Maria Cristina &#8211; Presidente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. GENOVESE F. Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. MELONI Marina &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. TRICOMI Laura &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; Consigliere &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">ha pronunciato la seguente:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ORDINANZA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">sul ricorso nr. 10827/2018 proposto da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">P.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Trionfale 21
presso lo studio dell&#8217;Avv.to F. C. e rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to I. D.B.
giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; ricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>contro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">B.L. in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla
minore B.M.V. elettivamente domiciliata in Roma Via Trionfale 21 presso lo
studio dell&#8217;Avv.to F. C. e rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to I. D. B. giusta
procura speciale in calce al ricorso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; controricorrente &#8211;</p>



<p class="wp-block-paragraph">CURATORE SPECIALE della minore B.M.V.;</p>



<p class="wp-block-paragraph">PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI
APPELLO DELL&#8217;AQUILA;</p>



<p class="wp-block-paragraph">avverso l&#8217;ordinanza nr. 68/2018 della CORTE DI APPELLO DI
L&#8217;AQUILA in data 5/02/2018;</p>



<p class="wp-block-paragraph">udita la relazione del Consigliere, Dott. Marina Meloni
svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 3/12/2018;</p>



<p class="wp-block-paragraph">lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del dott.
De Augustinis U., che ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilità del ricorso ed
in subordine il rigetto</p>



<h1 class="wp-block-heading">Svolgimento del
processo</h1>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Appello di L&#8217;Aquila con ordinanza in data
5/2/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di L&#8217;Aquila
favorevole alla istanza avanzata da B.L. di attribuire a B.M.V., figlia sua e
di P.G. il cognome paterno a seguito della dichiarazione giudiziale di
paternità attribuita a P.G. con sentenza passata in giudicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione
P.G. affidato a sei motivi. B.L. ha depositato controricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo
dichiararsi l&#8217;inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Motivi della
decisione</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli&nbsp;artt. 99 e 125 c.p.c. in riferimento
all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il ricorso è stato introdotto con
domanda al Giudice Tutelare incompetente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione degli artt. 737 e 738 c.p.c. per essere stato il procedimento
trattato dal Presidente del Tribunale invece che dal Collegio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione degli artt 70 e 71 c.p.c. per la mancata partecipazione del Pubblico
Ministero al giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I tre motivi di ricorso sono infondati e devono essere
respinti. Infatti, come correttamente dichiarato dal Giudice di merito, la mera
intestazione del ricorso al Giudice Tutelare non comporta alcuna nullità sia perché,
come afferma la Corte di Appello, nelle conclusioni la ricorrente ha poi
esattamente investito il Tribunale dei Minorenni competente, sia perché
l&#8217;istanza presentata è stata effettivamente decisa ed accolta dal Tribunale competente
in composizione collegiale nel pieno rispetto del contraddittorio. Del pari
infondata è la censura relativa alla trattazione del procedimento da parte del
solo Presidente, davanti al quale sono state solo sentite le parti, in quanto,
al contrario, risulta poi dalla sentenza impugnata che il provvedimento è stato
regolarmente emesso dall&#8217;intero Collegio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine per quanto riguarda il P.M. occorre osservare che il
predetto era stato regolarmente posto in condizione di svolgere l&#8217;attività in
giudizio del quale aveva avuto regolare comunicazione. Infatti per l&#8217;osservanza
delle norme che prevedono l&#8217;intervento obbligatorio del P.M. nel processo
civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all&#8217;ufficio del P.M., per
consentirgli di intervenire nel giudizio, senza che rilevi, o possa in alcun
modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo
dell&#8217;intervento di tale organo e l&#8217;uso fatto del potere di intervento a lui
attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1,
Sentenza n. 1345 del 21/01/2005).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione&nbsp;dell&#8217;art. 324 c.p.c. in quanto la decisione adottata in primo
grado e confermata in appello era in contrasto con il giudicato formatosi a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione 25735/2016 nella quale, dopo
aver accertato la paternità, nulla era stato previsto in merito al cambio di
cognome della minore. Il motivo è infondato in quanto risulta dalla sentenza
impugnata che nel giudizio sopra indicato nessuna domanda era stata avanzata in
ordine al cambio di cognome della minore e pertanto è agevole osservare che sul
punto non si è formato alcun giudicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione dell&#8217;art. 262 c. c. e convenzioni di New York e di Strasburgo in
quanto la decisione è stata adottata in primo grado e confermata in appello
senza audizione della minore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che
(sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015) &#8220;<em>L&#8217;audizione dei minori, già
prevista nell&#8217;art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è
divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li
riguardino e in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori,
ai sensi dell&#8217;art. 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con
la L. n. 77 del 2003, nonché dell&#8217;art. 315-bis c.c.(introdotto dalla L. n. 219
del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c. c. (inseriti dal D. Lgs. n. 154
del 2013, che ha altresì abrogato l&#8217;art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che
l&#8217;ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere
le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di
primaria importanza nella valutazione del suo interesse&#8221;</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella fattispecie tuttavia trattandosi di un minore di età
inferiore a sei anni appare motivata e ragionevole la decisione del giudice di
merito di ometterne l&#8217;ascolto come correttamente motivato nella sentenza che ha
ritenuto, in cagione dell&#8217;età, che la minore non potesse discernere in ordine
alla materia trattata quale fosse il proprio intendimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deve infine essere rigettato il sesto motivo di ricorso in
quanto correttamente sono state liquidate le spese di giudizio anche nei
confronti della parte vittoriosa B.L. madre della minore presente in giudizio.
Infatti la condanna alle spese in favore di quest&#8217;ultima è legittima in quanto
il procedimento in esame è sostanzialmente contenzioso e la madre della minore
B.M.V. agisce come genitore nell&#8217;esercizio della potestà genitoriale a
differenza del curatore che rappresenta la minore in giudizio ed agisce in sua
rappresentanza a presidio del conflitto di interessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto in
ordine a tutti i motivi con condanna alle spese del giudizio di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non ricorrono i presupposti per l&#8217;applicazione del doppio
contributo di cui al&nbsp;D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1quater, perché
il processo risulta esente.</p>



<h1 class="wp-block-heading">P.Q.M.</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che
si liquidano in Euro 5.200 complessivamente di cui Euro 200,00 per spese oltre
iva e cap come per legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima
sezione della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019<br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph">[1]             Gullotta, <em>Il  minore e la sua capacità di discernimento</em>, in Contri (a cura di), <em>Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo</em>, Milano, 2012, 111 e seg. </p>



<p class="wp-block-paragraph">[2]              Si pensi al caso in cui siano discussi solo motivi patrimoniali relativi ai coniugi; cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014 (ord.), in <em>www.ilcaso.it.</em> </p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/24/il-giudice-puo-decidere-anche-senza-ascoltare-il-minore-di-anni-6-nota-cass-civ-sez-i-ord-13-02-2019-n-4246/">Il giudice può decidere anche senza ascoltare il minore di anni 6  Nota Cass. civ. Sez. I, Ord.,  13.02.2019, n. 4246</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Permanenza regolare in Italia del genitore e sviluppo psico-fisico del minore  Nota a Tribunale per i Minorenni di Firenze, decr. 22 giugno 2018</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/14/permanenza-regolare-in-italia-del-genitore-e-sviluppo-psico-fisico-del-minore-nota-a-tribunale-per-i-minorenni-di-firenze-decr-22-giugno-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 08:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[familiare di un minore straniero]]></category>
		<category><![CDATA[minore straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo&#160; &#8211; Sez. Ondif di Bologna) Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha autorizzato la permanenza in Italia ex art. 31 TUI del genitore ricorrente, il quale in seguito alla morte <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/14/permanenza-regolare-in-italia-del-genitore-e-sviluppo-psico-fisico-del-minore-nota-a-tribunale-per-i-minorenni-di-firenze-decr-22-giugno-2018/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/14/permanenza-regolare-in-italia-del-genitore-e-sviluppo-psico-fisico-del-minore-nota-a-tribunale-per-i-minorenni-di-firenze-decr-22-giugno-2018/">Permanenza regolare in Italia del genitore e sviluppo psico-fisico del minore  Nota a Tribunale per i Minorenni di Firenze, decr. 22 giugno 2018</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>(di Valeria Cianciolo&nbsp; &#8211; Sez. Ondif di Bologna)</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha autorizzato la permanenza in Italia ex art. 31 TUI del genitore ricorrente, il quale in seguito alla morte improvvisa della moglie aveva deciso di venire in Italia, unitamente ai figli minori e nell&#8217;interesse degli stessi, per ricongiungersi con i suoi familiari, da anni regolarmente soggiornanti su territorio italiano, in modo da poter contare sul loro appoggio nella crescita dei figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come è noto, ai sensi dell&#8217;art. 31 D.Lgs. n. 286/98, il Tribunale può autorizzare l&#8217;ingresso e la permanenza di un familiare di un minore straniero per un tempo determinato per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul territorio italiano, dovendosi revocare l&#8217;autorizzazione quando vengano a cessare i gravi motivi di cui sopra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 31 citato delinea, pertanto, due distinte situazioni giuridiche soggettive[1]: da un lato, il diritto del minore ad avere l&#8217;assistenza e la cura del proprio familiare in Italia; dall&#8217;altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di quel particolare bene della vita costituito dall&#8217;unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di due
posizioni complementari, di cui quella del familiare subordinata a quella del
minore, titolare di un interesse che, infatti, costituisce l&#8217;oggetto primario
della tutela apprestata dalla disposizione in esame, come risulta dalla sua
rubrica (“<em>Disposizioni a favore dei
minori</em>&#8220;) e, ancor più significativamente, dall&#8217;essere la valutazione
sulla sussistenza dei “gravi motivi” rimessa all&#8217;apprezzamento del Tribunale
per i minorenni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne deriva che
l’interesse del familiare ad ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;ingresso o alla
permanenza nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella
misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo-psicofisico del
minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica
del provvedimento autorizzatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La temporaneità dell&#8217;autorizzazione
non esclude che essa possa essere prorogata e che, al termine del periodo
previsto, permanga la sua ragione giustificativa (i “<em>gravi motivi</em>”), né che possa essere revocata prima della scadenza “<em>quando vengano a cessare i gravi motivi che
ne giustificavano il rilascio</em>”, essendo la condizione psicofisica del
minore, invero, una situazione naturalmente suscettibile di mutare ed evolversi
nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il recente orientamento della giurisprudenza bisogna intendere i “<em>gravi motivi</em>” quali motivi legati allo sviluppo del minore, da valutare nel caso concreto secondo età e condizioni di salute del minore che non devono essere necessariamente caratterizzati dall&#8217;eccezionalità. Quindi, si deve trattare di un grave danno subito dal minore, secondo una valutazione di tipo prognostico sulle conseguenze negative e peggiorative delle sue condizioni di vita a cui verrebbe esposto se il genitore venisse allontanato o se egli dovesse essere sradicato dal proprio ambiente in ipotesi di espulsione del genitore stesso. E’ evidente quindi che tali motivi non possono essere catalogati e standardizzati, bensì valutati necessariamente in relazione al caso concreto, guardando i parametri richiamati riguardanti la vita del minore ed orientando la decisione anche e soprattutto al profilo che riguarda il suo radicamento nel territorio italiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2018[2] il Palazzaccio ha confermato e consolidato il principio secondo cui, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, (prevista dall&#8217;art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l&#8217;esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell&#8217;età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall&#8217;allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall&#8217;ambiente in cui è cresciuto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deve trattarsi,
peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non
caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate
o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che
trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un
familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il succinto provvedimento fiorentino sposa questo orientamento nel pieno rispetto del “<em>best interest child</em>” ed offre una lettura dell’art. 31 del  Testo Unico sull&#8217;immigrazione, seguendo la traccia già fornita da alcune recenti pronunce precedenti ed al contempo consolidandone la portata nel rinforzare, ancora una volta, il parametro del superiore interesse del minore, come criterio guida di ogni decisione che lo riguarda.<br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph">[1] L’art. 31 D. Lgs. n. 286/98 prevede, altresì, due ulteriori fattispecie di revoca dell&#8217;autorizzazione, dovute ad attività del familiare incompatibili “<em>con le esigenze del minore &#8230; o con la permanenza in Italia</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne consegue che comportamenti dell&#8217;adulto richiedente,
incompatibili con le esigenze del minore, condurranno il Tribunale a negare il
rilascio dell&#8217;autorizzazione (o a revocarla in caso di condotte sopravvenute),
essendo una valutazione necessariamente implicita in quella concernente la
sussistenza dei “<em>gravi motivi</em>” e non
scindibile da essa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">[2] Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2018, n. 4197</p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/14/permanenza-regolare-in-italia-del-genitore-e-sviluppo-psico-fisico-del-minore-nota-a-tribunale-per-i-minorenni-di-firenze-decr-22-giugno-2018/">Permanenza regolare in Italia del genitore e sviluppo psico-fisico del minore  Nota a Tribunale per i Minorenni di Firenze, decr. 22 giugno 2018</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Pas nella giurisprudenza della Cassazione</title>
		<link>https://revelinoeditore.it/2019/02/13/la-pas-nella-giurisprudenza-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cianciolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[idoneità genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[PAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revelinoeditore.it/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Valeria Cianciolo &#8211; Ondif Sez. Bologna) L’espressione alienazione genitoriale compare per la prima volta nelle sentenze della Corte di cassazione civile nel 2012[1]. Nel 2013 il Palazzaccio con una sentenza che ha fatto grande <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/13/la-pas-nella-giurisprudenza-della-cassazione/" class="read-more">Read More ...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://revelinoeditore.it/2019/02/13/la-pas-nella-giurisprudenza-della-cassazione/">La Pas nella giurisprudenza della Cassazione</a> proviene da <a href="https://revelinoeditore.it">REVELINO EDITORE</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>(di Valeria Cianciolo &#8211; Ondif
Sez. Bologna)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’espressione alienazione genitoriale compare per la prima volta nelle sentenze della Corte di cassazione civile nel 2012<strong>[1]</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2013 il Palazzaccio con una sentenza che ha fatto grande clamore[2]&nbsp;affermava il principio utopistico: spetta al giudice, ricorrendo alle proprie cognizioni, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti aspetti difformi dagli orientamenti tradizionali, talvolta criticati e comunque non da tutti condivisi, come nel caso della sindrome di alienazione genitoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 2016 gli Ermellini hanno
sposato una tesi che si può definire “<em>realistica</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione che ha impresso
questa svolta realistica, è la Cass.
civ. Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919&nbsp;nella quale si chiarisce che “<em>non compete a questa Corte dare giudizi
sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della
controversa PAS</em>”. Compete invece, al giudice provare la eventuale
alienazione genitoriale, prescindendo dalla verifica della validità scientifica
o meno della sindrome, affermando che qualora il genitore non affidatario o
collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del
figlio minore, denunci l&#8217;allontanamento morale e materiale di quest&#8217;ultimo,
attribuendolo a condotte dell&#8217;altro genitore, a suo dire espressive di una Pas
(sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito (prescindendo dalla
validità o invalidità teorica di detta patologia) è tenuto ad accertare, in
concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova
propri della materia, quali l&#8217;ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad
esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame
simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando
quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale
fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita
equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la
capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con
l&#8217;altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su
quest&#8217;ultimo&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con questa sentenza del 2016 alla quale sembra ispirarsi il decreto del TM di Brescia in epigrafe, la Cassazione ha enunciato il seguente principio: <em>“In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell&#8217;altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l&#8217;altro genitore, a tutela del diritto  del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena</em>.”<br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p class="wp-block-paragraph">[1] Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7452. In questa sentenza la madre della minore ricorreva per cassazione lamentando che la diagnosi di alienazione genitoriale non solo era stata recepita acriticamente dal giudice, ma era stata effettuata da una psicologa (e non da uno psichiatra) la quale non aveva tenuto in considerazione i rilievi critici del suo consulente di parte. La madre della minore lamentava anche che la sindrome da alienazione parentale, allorché sussiste, deriva da una situazione di grave conflittualità fra i genitori, onde le relative responsabilità vanno ascritte a entrambi e non a uno solo di essi. La Corte di cassazione rigettava il ricorso affermando che nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici essendo la verifica della concreta qualificazione dell&#8217;esperto chiamato a rendere la consulenza compito esclusivo del giudice di merito il quale peraltro, nella sua decisione, ben può motivare <em>per relationem</em> richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio. (cfr. G. Dosi, Lessico di diritto di Famiglia, voce <em>Alienazione Parentale</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">[2] Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 7041</p>
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