Madre disoccupata. Invocabile lo stato di necessità nell’occupazione abusiva di edifici pubblici Nota a Tribunale Di Milano, Sez. X Penale, 10 gennaio 2019, n. 13466

di Valeria Cianciolo

Il Tribunale meneghino ha assolto perché il fatto non costituiva reato, una donna imputata del reato di invasione di edifici pubblici di cui all’art. 633 c.p., per essersi introdotta, con i suoi due figli, gravemente malati, in un immobile di proprietà ALER di Milano di Trapani.

Dagli atti è emerso che la stessa occupava l’abitazione con i suoi due figli, una volta perso il suo lavoro di colf.

Nel caso di specie, oltre al disagio desumibile dalle circostanze constatate e dalla condizione di madre, è emersa la sussistenza di una situazione di assoluta e non procrastinabile emergenza, tale da rendere inevitabile il ricorso alla occupazione dell’alloggio di proprietà pubblica.

Il Tribunale ha assolto la donna ritenendo operante la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., considerato che la condotta è stata posta in essere non solo per soddisfare esigenze abitative, ma anche per la necessità, appunto, di tutelare i componenti della famiglia da danni gravi alla persona.

Il primo dato di fatto dal quale partire è che l’imputata ha occupato stabilmente l’immobile avendolo trasformato in loro residenza fissa.

Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell’art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all’imputato che la invoca e che nel caso di specie è stata ampiamente data), occorre che il pericolo sia “attuale.” Non può, invero, parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti, caratterizzate da cronicità, quale l’esigenza di una soluzione abitativa, considerando che l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate, e non certamente arbitrarie. Si può invece, affermare che agisce in stato di necessità, e non risponde del delitto di invasione di edifici, la donna in stato di indigenza economica, madre di due figli in tenera età e in stato di gravidanza, che occupi arbitrariamente un alloggio popolare essendovi costretta dalla necessità di rinvenire per sé e per i propri figli un’abitazione adeguata.

Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire per condizioni di indigenza, alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa.