Legge di Bilancio 2019 e Infortuni domestici

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 534 e 535, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica  la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Nello specifico,

  • viene esteso il limite massimo di età per la sottoscrizione obbligatoria all’assicurazione da 65 a 67 anni;
  • viene ridotto dal 27% al 16% il limite minimo di inabilità permanente al lavoro al di sopra del quale è ricompresa l’assicurazione;
  • viene incrementato da 12,91 a 24 euro annui il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti interessati;
  • qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%, viene corrisposto una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00 rivalutabile;
  • viene previsto che per gli infortuni in ambito domestico sia corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, regolato dall’art. 76 del DPR 1124/1965.