Poste Italiane ed accordo sul lavoro agile

(di Giovanna Romano – Funzionario – Provincia di Benevento)

Il 23 gennaio 2019 tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A. e PostePay S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni è stato sottoscritto accordo sul lavoro agile. A partire dal 24/01/2019 e sino al 31/03/2020 verrà avviato un periodo di sperimentazione per l’introduzione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi di cui all’allegato 1 del presente Accordo, per i quali l’Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità Agile. Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo Individuale, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) proprio domicilio/propria residenza;

b) altro luogo chiuso;

c) altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.

ACCORDO PER ESTESO

Il giorno 23 gennaio 2019

tra

POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A. e PostePay S.p.A.

e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni

Premesso che

– in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale avvenuto il 30 novembre 2017, le Parti hanno introdotto nell’articolato contrattuale l’istituto del Lavoro Agile, manifestando l’interesse comune a ricercare soluzioni: di flessibilità organizzativa che consentano ai dipendenti, attraverso l’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente stabiliti;

– le Parti identificano nel Lavoro Agile uno strumento di welfare aziendale che permette di agevolare la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali, nel rispetto della produttività aziendale, in un’ottica di maggiore focalizzazione degli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati;

– nell’interesse della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, Azienda e OO.SS, riconoscono nel Lavoro Agile uno strumento capace di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, e della congestione del traffico cittadino, limitando l’impatto ambientale dovuto agli spostamenti casa-lavoro e favorendo la contestuale riduzione dei consumi energetici;

– le Parti convengono che il Lavoro Agile costituisce una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, distinta dall’istituto del Telelavoro;

– l’Azienda, con comunicazione del 20 luglio 2018, ha già reso noto alle OO.SS. di voler effettuare la messa a punto del modello in materia di Lavoro Agile, attraverso l’avvio di una sperimentazione che si realizzerà nel 2019;

– la suddetta fase di sperimentazione del Lavoro Agile risponde all’esigenza di mettere a punto un modello, da estendere successivamente su ambiti organizzativi più ampi che saranno individuati in coerenza con quanto previsto dall’art. 27 del CCNL vigente;

– le Parti, nell’ambito della presente intesa, convengono sull’opportunità di condividere i principi guida che, in coerenza con le disposizioni di legge in materia di Lavoro Agile, orienteranno la fase di sperimentazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

A partire dal 24/01/2019 e sino al 31/03/2020 verrà avviato un periodo di sperimentazione per l’introduzione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi di cui all’allegato 1 del presente Accordo, per i quali l’Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità Agile.

Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time; e dai Responsabili di Struttura; con riferimento alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e alle lavoratrici/ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, troverà inoltre applicazione quanto disposto dal comma 3bis dell’art. 18 della legge n. 81/2017, introdotto dalla legge n. 145/2018.

L’adesione al Lavoro Agile avverrà mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui format è allegato alla presente intesa (allegato 2). In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa.

Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro.

La prestazione di lavoro in modalità Agile sarà resa, durante la fase di sperimentazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 18 e ss. della legge n. 81/2017 ed in conformità con i principi di seguito delineati.

1. LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo Individuale, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) proprio domicilio/propria residenza;

b) altro luogo chiuso;

c) altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.

In occasione della programmazione delle singole giornate di Lavoro Agile, di cui al successivo punto 2, la/il dipendente dovrà di volta in volta indicare il luogo, tra quelli riportati nell’Accordo Individuale, in cui presterà l’attività per la giornata oggetto di pianificazione.

Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, la lavoratrice/il lavoratore abbia necessità di variare il luogo prescelto e/o di spostarsi verso un diverso luogo tra quelli, riportati nell’Accordo Individuale, presso cui completare la prestazione lavorativa, la stessa/lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto.

Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall’art. 23 della legge n. 81/2017.

Nelle giornate di Lavoro Agile non sarà di norma richiesto lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di un cliente e nei confronti della lavoratrice/del lavoratore non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 40 (Trasferta) del CCNL vigente. Fa eccezione il caso in cui durante la giornata di Lavoro Agile alla lavoratrice/al lavoratore venga richiesto di recarsi, per motivi di servizio sopraggiunti, presso altra sede di lavoro o presso un cliente.

Nella fattispecie di cui sopra, la/il dipendente sarà tenuta/o, salvo impedimenti, a recarsi presso il luogo indicato ed alla stessa/allo stesso saranno applicate – al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali – le disposizioni previste dalla citata norma contrattuale in tema di trasferta relativamente al tempo impiegato per recarsi presso la località di trasferta e a quello occorrente per rendere la prestazione richiesta dall’Azienda.

La giornata di Lavoro Agile non completamente fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

2. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE

Durante la fase sperimentale, la prestazione potrà essere resa in modalità Agile a giornata intera con cadenza di 1 giorno a settimana.

Qualora, per esigenze organizzative e/o produttive la giornata settimanale, di lavoro Agile non possa essere eseguita, la lavoratrice/il lavoratore, d’intesa con il proprio Responsabile, potrà ricalendarizzare detta giornata, di norma nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

La pianificazione delle giornate di lavoro in modalità Agile sarà concordata fra dipendente e Responsabile diretto, di norma su base settimanale, tenendo conto delle esigenze lavorative ed organizzative della struttura coinvolta.

Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, l’Azienda e la lavoratrice/il lavoratore potranno recedere dall’Accordo individuale in presenza di un giustificato motivo quali ad esempio il trasferimento, l’assegnazione ad una nuova unità produttiva, la variazione del ruolo e/o delle mansioni, con comunicazione scritta e motivata da fornire all’altra parte con un preavviso non inferiore a 15 giorni. lavorativi. Qualora il Lavoro Agile venga effettuato da lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, l’Azienda potrà recedere dall’Accordo individuale di Lavoro Agile con un preavviso non inferiore a 90 giorni.

Al termine del periodo di svolgimento del Lavoro Agile, anche in caso di recesso anticipato, verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’ordinaria modalità di esecuzione della prestazione di lavoro.

3. ORARIO DI LAVORO

La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza, derivanti dalla legge e dal CCNL vigente.

Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo, nell’intervallo temporale tra le ore 8,00 e le ore 20,00 (le lavoratrici/i lavoratori dovranno altresì fruire dell’intervallo previsto dall’art. 29, comma VII, del vigente CCNL per la consumazione del pasto).

L’eventuale indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa per periodi temporali superiori ai 90 minuti dovrà essere preventivamente comunicata dalla lavoratrice/dal lavoratore al proprio Responsabile diretto.

Esaurita la prestazione giornaliera prevista, la lavoratrice/il lavoratore potrà, disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente fornito.

Nelle giornate di lavoro Agile sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie o di lavoro supplementare.

Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro: Agile, questa verrà effettuata tramite Lettore virtuale delle timbrature; restano confermate le caratteristiche di flessibilità orarie già riconosciute agli interessati.

4. APPARECCHIATURE E STRUMENTI DI LAVORO

Ferma rimanendo la strumentazione già in dotazione, le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità Agile saranno fornite dall’Azienda, che ne garantirà la conformità alle normative vigenti assicurando il buon funzionamento e la manutenzione degli apparati forniti.

In particolare, le strumentazioni di lavoro: (quali ad es. computer portatili; dispositivi palmari, tablet e smartphone aziendali) che la lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o ad utilizzare per lo svolgimento della prestazione Agile, saranno configurate in modo da garantire la sicurezza della rete informatica aziendale, anche mediante l’installazione di un personal Firewall che non potrà essere disattivato autonomamente dalla lavoratrice/dal lavoratore Agile.

Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa durante la prestazione in modalità Agile dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio Responsabile diretto che, ove lo riterrà opportuno per motivi di servizio, potrà richiedere alla lavoratrice/al lavoratore di fare rientro presso la propria sede di lavoro o di recarsi presso l’Hub aziendale più prossimo al fine di completare la prestazione lavorativa giornaliera.

In tal caso, il tempo intercorrente tra l’insorgere del guasto tecnico e la ripresa dell’attività presso la sede concordata sarà computato nell’orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti. Nel caso di impedimenti a rientrare presso l’Hub aziendale più prossimo o la propria sede, la lavoratrice/il lavoratore, non potendo completare la prestazione lavorativa, dovrà giustificare le ore di assenza con un titolo a proprio carico (ad esempio: permessi per festività soppresse, PIR, permessi ex art. 34, commi I e XIII, del vigente CCNL).

La giornata di Lavoro Agile non completamente, fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.;

5. SICUREZZA SUL LAVORO

In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’Azienda, in occasione della sottoscrizione dell’Accordo individuale, si impegna a fornire un’informativa scritta relativa ai rischi generici e ai rischi specifici connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità Agile. Analoga informativa sarà resa ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’avvio della sperimentazione.

Attesa la rilevanza della tematica, le Parti concordano sull’opportunità che la stessa sia oggetto di approfondimento nell’ambito della prima convocazione utile dell’Organismo Paritetico Nazionale per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, di cui all’art. 5 del vigente CCNL.

Nel rispetto delle vigenti normative di legge, l’Azienda assicurerà alla lavoratrice/al lavoratore Agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. :

La lavoratrice/Il lavoratore/Agile avrà l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione resa all’esterno dei locali aziendali e sarà tenuta/o ad applicare le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a custodire con diligenza le apparecchiature in dotazione e ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità con le istruzioni ricevute, nonché con le disposizioni legali e contrattuali in materia.

Per tutta la durata della sperimentazione, eventuali periodi di infortunio occorsi nella giornata di Lavoro Agile che non dovessero essere riconosciuti, come tali dall’INAIL saranno considerati neutri ai fini del calcolo dell’istituto del premio di risultato e dell’attribuzione del punteggio complessivo per la determinazione della graduatoria utile alla mobilità volontaria nazionale.

6. FORMAZIONE

Le lavoratrici/I lavoratori appartenenti ai bacini organizzativi coinvolti nella sperimentazione, i loro Responsabili riceveranno una specifica formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento del Lavoro Agite, sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle risorse. Il relativo progetto sarà esaminato in sede di Ente Bilaterale, per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all’art. 5 del vigente CCNL.

Sugli stessi temi sarà inoltre attivato un momento di approfondimento dedicato, che coinvolgerà congiuntamente Responsabili aziendali e componenti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti la presente intesa.

Durante 10 svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, alle lavoratrici/ai lavoratori saranno, inoltre, garantite le medesime opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili che non rendono la prestazione in modalità Agile.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

La lavoratrice/Il lavoratore che svolge la prestazione, in modalità di Lavoro Agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda.

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede.

I periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato al pari delle giornate lavorative rese all’interno dei locali aziendali.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente intesa e dall’Accordo individuale, la lavoratrice/il lavoratore Agile sono soggetti alla medesima disciplina normativa ed economica del restante personale in tutte le fasi (costituzione, svolgimento e cessazione) del rapporto di lavoro. In particolare, il Lavoro Agile non modifica il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Alla lavoratrice/al lavoratore Agile saranno altresì garantite le medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei dipendenti nonché il riconoscimento, anche nelle giornate di prestazione resa in modalità Agile, del ticket per la consumazione del pasto secondo le previsioni dell’art. 85 del vigente CCNL.

La lavoratrice/Il lavoratore sarà tenuta/o ad attuare tutte le cautele e ad adottare adeguati comportamenti nell’esecuzione della sua attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali per assicurare la riservatezza dei dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di privacy. Parimenti, anche il datore di lavoro si impegna a rispettare le disposizioni in materia di privacy tempo per tempo vigenti.

La lavoratrice/Il lavoratore Agile, anche con riferimento alla prestazione resa all’esterno dell’Azienda, sarà tenuta/o ad una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza, nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti e delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.

Resta l’obbligo di rispettare i doveri del dipendente di cui all’art. 52 del CCNL vigente, nonché le disposizioni di cui al presente Accordo e quelle previste nell’Accordo individuale di Lavoro Agile.

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Le Parti si incontreranno entro 3 mesi dall’avvio della sperimentazione al fine di confrontarsi in merito alle prime risultanze della stessa.

Nel corso del 2019 l’andamento ed il gradimento della sperimentazione saranno monitorati, attraverso la somministrazione di questionari volontari secondo le consuete modalità – anche informatiche – atte comunque a garantire il completo anonimato dei partecipanti, il cui format sarà preventivamente fornito alle OO.SS. stipulanti la presente intesa. L’esito del monitoraggio sarà reso noto alle OO.SS. medesime.

I contenuti della presente intesa producono effetti limitatamente al periodo di durata della sperimentazione (31/03/2020); entro il 31/12/2019 le Parti si impegnano ad incontrarsi con l’obiettivo di definire un Accordo per la regolamentazione dell’istituto, in coerenza con le previsioni del vigente CCNL.

Poste Italiane S.p.A.
SLC CGIL
SLP CISL
FAILP CISAL
CONFSAL Com.ni
FNC UGL Com.ni