di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon – Segretario Confederale nazionale UGL – Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore)
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di G.P. volta a conseguire la ricostituzione della pensione IOS di cui era titolare, unitamente a rateo di pensione in convenzione italo tedesca, con l’inclusione degli aumenti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, I. n. 59/1991, con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei differenziali nei limiti della prescrizione decennale, oltre ad interessi legali. La Corte riteneva che, essendo la pensione dell’assicurato liquidata in regime di convenzione internazionale, gli aumenti rivendicati dovessero essere concessi in quanto accertato il superamento del trattamento minimo da parte dell’unitario trattamento pensionistico percepito e composto sia del pro-rata italiano che del trattamento interamente riscosso in Italia e così riformava la sentenza di primo grado (fondata sulla considerazione che il pensionato avesse già ottenuto il beneficio ostativo previsto dall’art. 4 l. n. 140 del 1985) ed accoglieva la domanda.
L’Inps propone ricorso per Cassazione; la Cass. civ., con sentenza n. 4805 del 19 febbraio 2019 rigetta il ricorso, applicando il principio secondo cui “nell’ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati “pro rata”, presupposto perché operi – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge n. 153 del 1969 il riassorbimento dell’integrazione al minimo delle somme risultanti non più dovute a seguito dell’erogazione della pensione estera, è che entrambe le prestazioni siano state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in situazione di complementarietà”.
SENTENZA PER ESTESO
Rilevato che
con sentenza depositata il 20 febbraio 2013, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di G.P. volta a conseguire la ricostituzione della pensione IOS di cui era titolare, unitamente a rateo di pensione in convenzione italo tedesca, con l’inclusione degli aumenti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, I. n. 59/1991, con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei differenziali nei limiti della prescrizione decennale, oltre ad interessi legali;
la Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, essendo la pensione dell’assicurato liquidata in regime di convenzione internazionale, gli aumenti rivendicati dovessero essere concessi in quanto accertato il superamento del trattamento minimo da parte dell’unitario trattamento pensionistico percepito e composto sia del pro-rata italiano che del trattamento interamente riscosso in Italia e così riformava la sentenza di primo grado (fondata sulla considerazione che il pensionato avesse già ottenuto il beneficio ostativo previsto dall’art. 4 I. n. 140 del 1985) ed accoglieva la domanda;
contro tale pronuncia ricorre l’Inps con un articolato motivo; gli eredi di G.P., nelle more del giudizio deceduto, A.M., E.P. e F.P., sono rimasti intimati;
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 409 del 22 dicembre 1990, conv. in I. n. 59 del 27 febbraio 1991, dell’art. 8 I. n. 153 del 1969, ed in particolare, chiede alla Corte di cassazione di accertare l’illegittimità della sentenza impugnata, pronunciandosi su tre questioni: a) se la pensione italiana, integrata al trattamento minimo ex art. 6 d.l. 463 del 1983 debba essere riportata a calcolo ex art. 8, ultimo comma I. n. 153 del 1969, allorché il percettore diventi titolare anche di una pensione erogata da ente estero; b) se ai fini del riconoscimento del diritto agli aumenti di cui all’art. 1 I. n. 59 del 1991, debbano essere considerate soltanto le pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le altre menzionate dal primo comma dell’art. 1 I. n. 59 del 1991 con esclusione di pensioni erogate da enti esteri; c) se gli aumenti di cui all’art. 1 I. n. 59 del 1991 spettino al titolare di pensione erogata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che, dopo essere diventato titolare anche di pensione erogata da ente estero, sia stata ricondotta all’importo a calcolo;
il ricorso è infondato;
va chiarito che l’istituto ricorrente ha dedotto che la posizione del P. era quella di soggetto titolare di un trattamento pensionistico, cat. IOS sin dal 1980 in Italia, il quale in un secondo momento e cioè dal gennaio 1986, diviene titolare di un ulteriore trattamento pensionistico in regime di pro rata italo-tedesco. In tale contesto fattuale ritiene, dunque, che la domanda di riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall’art. 1 I. n. 59 del 1991 vada negato in ragione della necessaria applicazione dell’art. 8 della I. n. 153 del 1969 che imporrebbe la considerazione, ai fini del mantenimento del beneficio dell’integrazione al trattamento minimo, dell’importo della pensione cat. IOS a calcolo e senza considerare il pro rata italo tedesco ed a tal fine ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativa al meccanismo di calcolo della spettanza dell’integrazione al minimo di cui alla legge n. 463 del 1983 in ipotesi di trattamento pensionistico erogato in regime internazionale, ai sensi dell’art. 8 I. . 153 del 1969 nell’ipotesi di calcolo non definitivo del pro rata italiano e di successiva determinazione dell’unico trattamento internazionale;
la tesi dell’Inps è, però, errata in quanto pretende di fare applicazione del disposto dell’art. 8 I. n. 153 del 1969 anche nell’ipotesi, ricorrente nel caso concreto, in cui il pensionato sia titolare di due diversi trattamenti pensionistici di cui uno in regime internazionale;
questa Corte di cassazione (Cass. n. 15175 del 2005), invero, ha già avuto modo di affermare che nell’ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati “pro rata”, presupposto perché operi – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge n. 153 del 1969 il riassorbimento dell’integrazione al minimo delle somme risultanti non più dovute a seguito dell’erogazione della pensione estera, è che entrambe le prestazioni siano state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in situazione di complementarietà;
conseguentemente, sono escluse dal riassorbimento altre prestazioni, autonome, conseguite all’estero;
inoltre, quand’anche si trattasse di un unico trattamento pensionistico, va ricordato che il meccanismo per cui l’integrazione al minimo della pensione italiana viene assorbita dal pagamento del pro rata estero, opera solo se entrambe le prestazioni, ossia quella da erogare dall’ente previdenziale italiano e quella da erogare a carico dell’ente previdenziale straniero, vengano acquisite con il cumulo dei periodi assicurativi compiuti nei due diversi stati e ciò in quanto la formula usata dall’ultimo comma dell’art. 8 della legge n.153 del 1969, il quale fa riferimento, perché scatti l’assorbimento dell’integrazione al minimo, al pro rata corrisposto dall’ente assicurativo estero, dimostra che il predetto meccanismo opera solo in presenza di una prestazione acquisita mediante il cumulo, e non già in presenza di una prestazione acquisita all’estero senza necessità di cumulo con i periodi assicurativi svolti in Italia (Cass. n. 3230 del 2006);
dunque, quand’anche si trattasse di unico trattamento internazionale erogato in favore del P., non risulta essere stato provato che lo stesso derivasse da cumulo di contribuzione italiana ed estera con conseguente applicabilità del riassorbimento dell’integrazione al minimo a seguito del conseguimento del diritto all’ulteriore pro rata estero;
ciò, del resto, emerge dalla stessa difesa del ricorrente laddove descrive la propria condotta in sede amministrativa in termini di < proporzionamento > dell’importo della integrazione al trattamento minimo in considerazione del pro rata estero e non di assorbimento; in definitiva, non può ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nell’errore di diritto che le viene imputato giacché ha ritenuto, seppure concentrando l’attenzione esclusivamente sulla necessità di considerare unitariamente il complesso dei trattamenti percepiti dal P., che il trattamento pensionistico cat. IOS per cui si chiedeva l’applicazione del miglioramento previsto dall’art. 1 I. n. 59 del 1991 fosse integrato al minimo e, dunque, ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti necessari al riconoscimento del diritto rivendicato in presenza di trattamento pensionistico superiore al trattamento minimo; il ricorso va, quindi, rigettato;
non si deve provvedere sulle spese visto che gli eredi di G. P. non hanno resistito al ricorso restando intimati;
sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
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