Cass. civ. Sez. II, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4843 Ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto interessato

(di Valeria Cianciolo  – Sez. Ondif di Bologna)

La Corte di cassazione ha affermato che, ai fini dell’accettazione dell’eredità, è priva di rilevanza la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto interessato, trattandosi di adempimenti aventi prevalentemente carattere fiscale, sono inidonei ad esprimere una intenzione univoca di accettare l’eredità

Gli artt. 475 e ss. Cod. civ. distinguono l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità, che si attua quando la volontà di acquisire la qualità di erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, dall’interessato, e quella di accettazione tacita (di eredità) che si manifesta quando il chiamato all’eredità compie un atto implicante necessariamente – ed in modo inequivoco – la volontà di accettare, tale che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede.

Si ritiene sia in dottrina che in giurisprudenza che siano  presupposti fondamentali e indispensabili, ai fini di una accettazione tacita, 1. la consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore; 2. l’assunzione di un comportamento inequivoco del chiamato, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia il richiamato elemento oggettivo della natura dell’atto, che solo l’erede avrebbe il diritto di compiere.

La giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di una accettazione tacita mettendo in evidenza l’importanza che assume la valutazione della volontà del chiamato che pone in essere un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o concludente e significativo della volontà di accettare.

Non costituisce accettazione tacita dell’eredità, d’altronde, la mera richiesta di informazioni circa l’esistenza di un testamento o di beni relitti del de cuius (Trib. Padova 19.1.2015). Non è stato ritenuto atto univoco la mera immissione nel possesso dei beni ereditari (Cass. 16507/2006; Cass. 20868/2005; C. 3018/2005; C. 178/1996,  come pure la semplice richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (Trib. Firenze 20.2.1993). Nemmeno determina accettazione (tacita) dell’eredità la mera partecipazione da parte del chiamato alla redazione inventario (Trib. Pescara 30.6.2016).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9536/2015 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXXXXXX , presso lo studio dell’avvocato SG, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CB;

– ricorrente –

contro

O.A., G.M.V., O.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE xxxxxxxxx, presso lo studio dell’avvocato ADV, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza emessa il n.2599/15 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo

Con due diversi atti di appello, proposti contro le sentenze del. Giudice di Pace Roma, nn. 525/11 e 1026/2011, le sig.re O.I. e G.M.V. ne chiedevano la riforma in danno del sig. T.E.. Questi, a sua volta, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 29396/2011, nei confronti del sig. O.A.. Le tre impugnazioni davano luogo, rispettivamente, ai proc. nn. 46116/2011, 46118/2011 e 18394/2012, assegnati a diversi Giudici di questa sezione, procedimenti che erano poi riuniti a quello più vecchio per essere tra loro connessi.

Trattasi di opposizioni sia ex art. 615 c.p.c., contestandosi da parte degli O.- G. il diritto del creditore procedente sig. T.E. a pretendere l’adempimento dell’obbligazione già gravante sul sig. O.G., in forza del D.I. n. 527/1999, sia ex art. 617 c.p.c., in quanto i G.- O. contestavano la validità della costituzione in giudizio dell’originario difensore del T., asserendone la carenza di potere per mancanza di valida procura alle liti, sicchè l’appellato/appellante avrebbe dovuto essere dichiarato contumace dal Giudice di Pace.

Eccepiva, altresì il difensore dei G.- O. l’illeggibilità della procura alle liti conferita dal T., in margine al ricorso per decreto ingiuntivo, prodotto in fotocopia e, conseguentemente, la impossibilità di riconoscerne la validità.

Costituitosi nei giudizi conseguenti le sentenze nn. 525 e 1026 del 2011 che gli davano ragione, il T. chiedeva il rigetto degli appelli proposti dalle sig.re G. e O.I. mentre, con l’appello proposto contro la sentenza 29396/2011 del G.d.P. che aveva accolto l’opposizione proposta dal sig. O.A., ne chiedeva la riforma.

Correttamente, quindi, i giudizi sono stati riuniti, perchè, trattandosi della medesima questione, richiedono decisione univoca.

Il giudizio è stato interrotto, a seguito di vicende riguardanti il difensore del T., in data 19.3.2014, e riassunto dalle sig.re G. e O.I., con atto del 25.3.14, atto a seguito del quale il Giudice assegnava termine per la notifica all’appellato T. sino al 5.11.2014, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni. A sua volta, il T., munitosi di nuovi difensori, riassumeva il giudizio contro O.A., con atto dell’11.6.2014.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2599 del 2015, accoglieva, parzialmente, l’appello, riconoscendo valida la procura conferita dal T. all’avv. Tralicci, rigettava, nel merito, l’appello riconoscendo che il sig. O. era privo della qualità di erede di O.G., per cui non poteva essere destinatario del precetto intimatogli. Accoglieva gli appelli spiegati dalle sigg.re O.I. e G.M.V. e, in riforma delle relative sentenze, annullava i precetti azionati, riconoscendo gli appellanti carenti di legittimazione passiva per non essere eredi di O.G.. Compensava, integralmente, le spese del giudizio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.E. con ricorso affidato a tre motivi. G.M.V., O.I. e O.A. hanno resistito con controricorso. In prossimità della Camera di Consiglio le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso, T.E. lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 476 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nel ritener che O.G. (oggi eredi O.I., O.A. e G.V.) avesse rinunciato all’eredità (11 settembre 2003), non avrebbe tenuto conto che la trascrizione della denuncia di successione (del 7 ottobre 2004) attestava l’avvenuta valutazione pro quota dell’immobile oggetto di successione e la valutazione integrava gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui premesso che le censure poste a fondamento del ricorso non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha correttamente valutato e validamente motivato la decisione tenendo conto dei dati processuali nonché dei fatti allegati e provati nel corso del giudizio. Infatti come afferma la sentenza impugnata “(…) a fronte della rinuncia all’eredità di O.G. dell’11 settembre 2003 la trascrizione della denuncia della successione in data 7 ottobre 2004 non ha alcuna valenza contraria (….), si tratta, per l’appunto, soltanto, di trascrizione e non di diversa e più pregnante ai fini dell’accettazione dell’eredità) richiesta di voltura (…)”.

Come appare evidente, il Tribunale ha valutato non solo la diversità delle date e, cioè, che la rinuncia all’eredità è stata posta in essere l’11 settembre 2003, mentre la trascrizione della successione risale al 7 ottobre 2004, ma, ha considerato, che risultava dai documenti acquisiti al processo, una richiesta di trascrizione e non già una richiesta di voltura dei beni.

Inconferente è, poi, la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale la voltura emergerebbe dalla stessa trascrizione della denuncia di successione, perché, non tiene conto che la voltura, essendo una richiesta documentale, va provata non per presunzione, ma, con il documento con cui è stata chiesta, da dove può risultare quando, come e, soprattutto, da chi è stata chiesta.

2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 115, 116 e 2697 c.c., e art. 214 c.p.c.. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel considerare rilevante ai fini del decidere l’omessa presentazione di un’istanza di verificazione e la non utilizzabilità per difetto di sottoscrizione di un documento (modello 311), perché non avrebbe considerato che il documento era, totalmente, irrilevante al fine di decidere (in ordine all’accettazione o meno dell’eredità) costituendo una mera richiesta di copie.

2.1.- Il motivo è inammissibile, per mancanza di interesse, posto che, ai fini assiologici pratici, non vi è differenza tra un documento irrilevante ai fini del decidere (in ordine all’accettazione o meno dell’eredità), trattandosi di una richiesta di copie, e un documento inutilizzabile ai fini del decidere, per mancata verificazione a seguito di disconoscimento della sottoscrizione da parte di O.G..

3.- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo agli artt. 460 e 476 c.p.c., vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nell’escludere l’accettazione tacita dell’eredità non avendo considerato che l’attuale ricorrente aveva eccepito un’accettazione tacita dell’eredità non semplicemente con riguardo all’istanza ex art. 495 c.p.c., ma, anche, con riguardo ad una serie di atti processuali, posti in essere dai resistenti, e che sono stati allegati al fascicolo.

3.1.- Anche questo motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto.

La normativa di cui all’art. 475 c.c. e ss., prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione, oppure, l’esperire l’azione di riduzione, l’azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l’azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un’accettazione tacita dell’eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare l’eredità assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell’immobile dal de cuius a sè stesso.

Ora, nel caso in esame, il Tribunale ha, correttamente escluso che agli atti del processo vi fosse uno di quegli atti che abbiamo appena richiamato. Piuttosto, come correttamente ha affermato il Tribunale: “Ai fini della accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l’eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all’esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale, ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità”. (Cass. 5275/1986, tra le altre). Chiarissimo questo autorevole supporto a quanto sostenuto, va aggiunto che, il 18.4.2011 fu proprio il T. a ricorrere al Presidente del Tribunale per ottenere la nomina di un curatore dell’eredità giacente del sig. O.G.. Ottenuto tale curatore, il T. ha chiesto e ottenuto contro di lui un decreto ingiuntivo, sicché appare del tutto contraddittoria la sua posizione laddove insiste nel considerare, contro ogni ragione, la sig.ra G. e i sig.ri O.I. e A. eredi del predetto de cuius. A chiusura, va ricordato che la sig.ra G. era comproprietaria con il marito defunto della casa di via (OMISSIS), sicché quand’anche la occupi con i figli, ciò non comporta accettazione di eredità. Nessun pregio ha la circostanza che nella procedura esecutiva n. 197/2010 sia stata richiesta la conversione del debito, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., atteso che l’istanza, com’è noto, non comporta alcun riconoscimento di esso – meno che mai comporta accettazione di eredità, servendo solo a evitare le nefaste conseguenze dell’esecuzione (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti ricorrenti le spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019