di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))
Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, introdotto dall’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.
L’importo della prestazione è parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed è annualmente determinato da un Decreto ministeriale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato, per il 2018, il D.M. 25 gennaio 2019, n. 10, il quale comunica che, ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benedici del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli enventi verificatesi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l’importo della prestazione è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:
Tipologia A – numero superstiti 1 – importo per nucleo superstiti 3.000 euro
Tipologia B – numero superstiti 2 – importo per nucleo superstiti 6.000 euro
Tipologia C – numero superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 9.000 euro
Tipologia C – numero superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 13.000 euro