Art. 5, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34: il regime agevolativo dei “cervelli in fuga”, eliminata la condizione d’iscrizione all’AIRE


Articolo a cura degli avvocati

Maurizio Villani e Lucia Morciano


QUADRO SINOTTICO

“Art. 5, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34: il regime agevolativo dei “cervelli in fuga”, eliminata la condizione d’iscrizione all’AIRE”.

Questo contributo si pone l’obiettivo di individuare, in maniera lineare e schematica, in linea di continuità con il precedente articolo “DECRETO CRESCITA: CANCELLATA LA CONDIZIONE D’ISCRIZIONE ALL’AIRE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI”,le modifiche apportate dal testo definitivo del D.L.n.34/2019 agli artt. 16 del D.lgs. n. 147/2015 e all’art. 44 del D.L. n.  78/2010.

MODIFICHE art. 16 del D.lgs. n. 147/2015: si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 TUIR, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 (dall’anno 2020).

Comma 1 dell’ art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 (sostituito dall’art. 5, comma 1,  lett. a) del D.L. n. 34/2019) I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territoriodello Stato ai sensi dell’articolo 2 TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 30 % del loro ammontare, qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b)  l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Comma 1-bis art. 16 del D.lgs. n.1 47/2015 (sostituito dal comma 1, lett. b) dell’art. 5 del D.L. n.3 4/2019) E’ stata ammessa la possibilità di beneficiare del regime dei  soggetti titolari di reddito  assimilato a quello da lavoro dipendente anche ai titolari di reddito d’impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.
Comma 3-bis  dell’art. 16 del D.lgs n. 147/2015 ( aggiunto  dal comma 1, lett. c) dell’art. 5 del D.L.  n. 34/2019) Sono introdotte maggiori agevolazioni  fiscali per ulteriori cinque anni  in presenza di specifiche condizioni: per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; per i lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento   I redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 cit. concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al c.1 dell’art.16 cit. concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 10% del loro ammontare.
Comma 5-bis  dell’art. 16  del D.lgs. n. 147/2015 (aggiunto dal comma 1, lett. d) dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019) I redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 cit., concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Comma 5-ter dell’art. 16 del D.lgs.  n. 147/2015 (aggiunto dal comma 1,  lett. e) dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019) I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai predetti benefici fiscali:    
purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, eliminata la condizione d’iscrizione all’AIRE per usufruire dell’agevolazione fiscale de qua. Ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano: benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni; relativi ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili, ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (ossia, termini per notificare avviso di accertamento).
MODIFICHE art. 44 del D.L. n. 78/2010: si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 TUIR a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.34/2019(dall’anno 2020).
Comma 3, art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal comma 4, lett. a) dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2019) E’stato incrementato da 4 a 6 anni il regime di agevolazione fiscale    
Comma 3- bis , art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal comma 4, lett. b ) dell’art. 5, del D.L. n. 34/2019)               Si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8 anni in presenza di specifiche condizioni: per i l docenti o ricercatori universitari con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;per i docenti o ricercatori universitari che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento Si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 11 anni,in presenza  delle seguenti condizioni: per i l docenti o ricercatori universitari con almeno due figli, minorenni o a carico, anche in affido preadottivo; Si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 13 anni,in presenza  delle seguenti condizioni: per i l docenti o ricercatori universitari  con almeno  tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.                                   sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato
Comma 3-quater dell’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal comma 4, lett. b) dell’art. 5, del D.L. n. 34/2019) I  docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai predetti  benefici fiscali: purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi,  
eliminata la condizione d’iscrizione all’AIRE per usufruire dell’agevolazione fiscale de qua. Ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano: benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni;relativi ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del  29 settembre 1973 (ossia, termini per notificare avviso di accertamento).