Le condizioni economico-patrimoniali consentono di legittimare l’attribuzione di un assegno divorzile

(di Valeria Cianciolo – Sez. Ondif di Bologna)

Tribunale di Parma, Sez. I, 12 febbraio 2019 n. 258  (sentenza) pres. Mari, rel. Vena

Alla luce delle linee indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite 18287 del 2018, la durata ultra trentennale del matrimonio, il contributo personale dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale› l’insufficienza dei redditi propri e l’età della stessa, prossima ai settanta anni, che certamente non favorisce una ricollocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell’attore, consentono di legittimare l’attribuzione di un assegno divorzile.

Assegno di divorzio- Riconoscimento congiunto del diritto all’assegno di divorzio – Controversia sul quantum – Principi disposti da Cass.18287/2018
 (Rif. Leg. art.5 L.898/1970)

Il Tribunale Ordinario di Parma
Prima Sezione Civile
composto dai seguenti Magistrati:
dott. Renato Mari – Presidente
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena – Giudice relatore-estensore
dott.ssa Silvia Grani – Giudice


riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 0000 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2014

promossa da
X , elettivamente domiciliato in Milano, via xxxxxx, presso lo studio dell’avv. P. M. del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore (ricorrente)
contro
Y , elettivamente domiciliata in Parma, strada xxxxxx, presso lo studio dell’avv. M. R., che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato (resistente)
e con l’intervento del
P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma

Oggetto:

Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

[Omissis]

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 29/4/2014, X chiedeva all’intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Y il 20/3/1972, unione dalla quale erano nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il X invocava l’applicazione dell’art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 12/5/2009, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione giudiziale, poi trasformatasi in consensuale ed omologata dal Tribunale di Parma con decreto in data 21/5/2009.

La difesa del ricorrente specificava che le parti erano pervenute ad una soluzione conciliativa del giudizio di separazione, che prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a € 3.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di gestione e delle utenze della casa coniugale; rappresentava, tuttavia, che egli negli ultimi anni aveva subito una contrazione dei propri redditi, sicché non era più in grado di versare l’assegno nella misura concordata in sede separativa.

Chiedeva, quindi – a fronte della propria ridotta capacità reddituale, che vedeva introiti mensili lordi di € 4.000,00 per attività lavorative ed € 3.000,00 per emolumenti pensionistici – che fosse prevista una riduzione dell’importo periodico in favore del coniuge, con rideterminazione in misura pari a € 2.000,00 mensili dell’assegno divorzile da egli dovuto, dichiarandosi comunque disposto a provvedere anche al pagamento delle spese di gestione della casa coniugale e segnatamente delle spese per le utenze, le assicurazioni e la manutenzione del giardino. Il X domandava inoltre che, laddove i suoi introiti fossero ulteriormente calati, l’assegno per la moglie fosse ridotto in misura proporzionale.

Quanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, il X chiedeva che fossero confermate le condizioni concordate in sede di separazione, che prevedevano il godimento separato da parte di ciascun coniuge delle due unità abitative ricavate tramite la chiusura della porta intercomunicante tra il piano seminterrato e i restanti piani. In particolare, la taverna e il garage dovevano restare in uso esclusivo al ricorrente, mentre i restanti piani, il giardino e il posto auto in cortile dovevano essere assegnati in uso alla Y. II mobilio della casa coniugale doveva rimanere ad arredo della stessa casa, per essere diviso solo in un secondo momento, a semplice richiesta di uno dei coniugi ed in maniera paritetica tra gli stessi.

Si costituiva in giudizio Y , la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente declaratoria della perdita del cognome maritale, ma chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari a € 5.000,00 mensili e che la casa coniugale fosse a lei assegnata. La resistente rappresentava che la situazione economica del marito era, in realtà, migliorata rispetto a quella sussistente al momento della separazione, avendo il X ceduto nell’anno 2010 le partecipazioni societarie di cui era titolare, con un ricavato complessivo di € 636.000,00.

Con ordinanza riservata depositata in data 26/11/2014, resa all’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, confermando le condizioni economiche concordate dai coniugi in sede di separazione (che prevedevano la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della Y pari a € 1.000,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di gestione e della utenze della casa coniugale), e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.

Con ricorso in corso di causa, originante il sub procedimento iscritto al n. 2859-1/2014, depositato in data 4/2/2015, ossia a distanza di appena due mesi dall’adozione dei provvedimenti provvisori, il X chiedeva la riduzione ad € 1.000,00 dell’assegno di mantenimento per la moglie, deducendo che la società Dosan Infracore Germany GmbH, con cui egli aveva in precedenza stipulato due contratti di collaborazione (il primo, per il periodo 1.1.2013-31.12.2013; il secondo, per il periodo 1.1.2014-31.12.2014) non aveva più rinnovato per l’anno 2015 il predetto contratto, con la conseguenza che egli aveva subito una drastica contrazione della capacità reddituale.

La Y si opponeva alla chiesta riduzione, contestando la fondatezza degli assunti avversari.

Il Giudice Istruttore rigettava il ricorso, posto che le ragioni poste a fondamento dell’istanza trovavano una secca smentita proprio nella documentazione prodotta dallo stesso ricorrente: invero dalla missiva inviata dalla *** Germany GmbH emergeva che l’incarico di collaborazione con il X era stato in realtà rinnovato quanto meno sino alla data del 31/12/2015, sicché al momento della proposizione del ricorso il rapporto di collaborazione era ancora in atto.

Istruita la causa mediante l’esperimento di indagini di Polizia Tributaria, veniva disposta una CTU contabile-estimativa al fine di verificare la reale situazione economico-patrimoniale del X alla luce dei dati emergenti dalla relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza.

Nelle more dell’espletamento della CTU, con ricorso in corso di causa depositato in data 20/1/2017, originante il sub procedimento iscritto al n. 2859-3/2014, il X instava per la riduzione dell’assegno di mantenimento riconosciuto a favore della moglie in sede di provvedimenti provvisori, chiedendo in particolare che l’assegno fosse ridotto ad una somma mensile non superiore ad € 1.000,00, tenuto conto del pignoramento in essere di € 518,00 mensili, o ad € 1.500,00 mensili in caso di cancellazione del pignoramento.

Domandava, inoltre, di essere esonerato dall’obbligo di provvedere al pagamento di tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale, comprensive di imposte, assicurazione e utenze, di cui usufruiva unicamente la Y. Instaurato il contraddittorio anche su questa seconda istanza di modifica, all’udienza del 12/7/2017, su istanza concorde dei procuratori delle parti, la trattazione del ricorso veniva rinviata al 19/12/2017, al fine dell’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti.

Alla predetta udienza, comparse le parti personalmente, veniva disposto un ulteriore rinvio, sempre su richiesta dei difensori, ai fini della definizione bonaria della vertenza.

Stante l’infruttuoso esperimento da parte del CTU di ogni tentativo volto a trovare un accordo conciliativo tra le parti, all’udienza del 17/5/2018, i procuratori delle parti, dato atto del mancato deposito della CTU, chiedevano che la causa fosse rinviata all’udienza del 3/10/2018 già fissata per la precisazione delle conclusioni.

Indi, all’udienza del 3/10/2018 i difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni.

La causa era, quindi, rimessa al Collegio, con concessione del termine ridotto di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.

* * *

Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall’art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto in data 21/5/2009.

Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo oramai trascorso dalla separazione, il complessivo tenore delle allegazioni delle parti ed il fatto che il ricorrente ha intrapreso una stabile convivenza con la sua nuova compagna sono tutte circostanze che denotano l’irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra in coniugi.

Nulla osta pertanto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello Stato Civile di procedere all’annotazione della presente sentenza.

Alla cessazione degli effetti civili del matrimonio consegue ope legis la perdita del cognome maritale che la moglie aveva aggiunto al proprio.

Sull’assegnazione della casa coniugale

Ciò posto, deve innanzitutto escludersi che ricorrano i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale a favore dell’uno o dell’altro coniuge, stante la mancanza di figli minori di età o di figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, conviventi con le parti. Invero, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell’art. 337 sexies c.c., facendo espresso riferimento all’interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. La “ratio” della norma è quella di salvaguardare il preminente interesse della prole, onde evitare che i figli, incolpevoli vittime della separazione dei genitori, abbiano a subire, oltre al trauma psicologico derivante dalla rottura del “consortium” familiare, ulteriori disagi in conseguenza del forzato sradicamento dall’ambiente in cui si sono formati gli affetti ed hanno vissuto fino allora. Ne discende che, in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione o di divorzio un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con il relativo mobilio, quale che sia il titolo che giustifica la disponibilità dell’abitazione familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi. (Cass. sent. n. 16398 del 24/07/2007). Conseguentemente, nel caso di specie, la casa familiare, con tutti i suoi arredi, essendo in comproprietà tra i coniugi, resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione della stessa (Cass. sent. n. 6979 del 22/03/2007).

In conclusione, deve essere rigettata sia la domanda di assegnazione dell’intera casa coniugale avanzata dalla Y sia la domanda avanzata dal X di assegnazione a ciascun coniuge di una delle unità abitative, con i relativi arredi, ricavate (già in sede di separazione) tramite la chiusura della porta intercomunicante tra il piano seminterrato e i restanti piani.

Sull’assegno divorzile

Il principale, se non unico, punto di controversia del presente procedimento, per avere impegnato in modo pressoché esclusivo la dialettica processuale, è il quantum dell’assegno divorzile dovuto dal X in favore della Y. Il ricorrente non ha mai messo in discussione il diritto della moglie ad ottenere un assegno post coniugale, riconoscendo che la stessa non dispone di redditi propri, ma ha sempre contestato l’importo preteso, ritenendo che le stesso fosse esoso e sproporzionato rispetto ai propri introiti mensili.

Nel corso del giudizio, il X ha modificato le proprie richieste in punto di quantificazione dell’assegno di mantenimento per la moglie, e segnatamente:

– inizialmente nel ricorso introduttivo, ha chiesto che tale assegno fosse determinato nella misura di € 2.000,00 mensili, manifestando al contempo la volontà di farsi interamente carico delle spese di gestione della casa coniugale ed in particolare delle spese relative alle utenze domestiche, alla manutenzione del giardino e alle assicurazioni;

– poi, con ricorso in corso di causa depositato in data 4/2/2015, ha chiesto che tale assegno fosse ridotto ad € 1.000,00, con esonero dal pagamento delle utenze e delle spese di gestione della casa coniugale;

– poi ancora, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 29/10/2015 (depositata ancor prima che il Giudice Istruttore rigettasse l’istanza di modifica in precedenza avanzata), ha chiesto che l’assegno fosse riconosciuto nella misura di € 2.000,00 mensili;

– con ricorso depositato in corso di causa il 20/1/2017, ha chiesto che l’assegno fosse ridotto ad una somma mensile non superiore ad € 1.000,00, tenuto conto del pignoramento in essere di € 518,00 mensili, o ad € 1.500,00 mensili in caso di cancellazione del pignoramento.

Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha chiesto determinarsi l’emolumento in questione in misura pari a € 1.000,00 mensili a far data dal mese di settembre 2018, con esonero dal pagamento delle spese di gestione e dei costi delle utenze della casa coniugale, mentre la Lavagna ha insistito nel domandare per sé un assegno di € 5.000,00 mensili.

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, ai fini della decisione appare necessario soffermarsi sulla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l’1 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia.

Partendo dall’esame del dato normativo di cui all’art. 5 L. Div., nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“.

A tale affermazione di principio, rimasta ferma per quasi un trentennio, si era recentemente contrapposto altro orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza, n. 11504 del 2017, che, pur condividendo la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all’ultima parte dell’art. 5, comma 6, L. Div.) e criterio determinativo (fondato sugli elementi di cui alla prima parte della norma cit.), aveva individuato come parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante – non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio quanto piuttosto – la “non autosufficienza economica” dello stesso, rimarcando come solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima parte della norma.

Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 (fondato – come detto – sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale) si espone oggettivamente ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione; dall’altro, che l’impostazione prospettata dalla sentenza n. 13504/2017, nel suo dare rilievo esclusivo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell’ex coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c’è stata tra i coniugi, e che ha comportato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.

I giudici di legittimità con la sentenza n. 18287/2018 hanno statuito il seguente principio di diritto “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6 dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“, introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini dell’accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio.

Si legge al riguardo in particolare “L’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5 c. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dall’adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzioni della vita familiare“.

La valutazione da compiere è, dunque, quella essenzialmente di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l’impegno profuso dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio oltre che comune anche dell’altro.

Il pregio della suddetta pronuncia è quello di aver chiarito che l’assegno divorzile assicura al coniuge economicamente più debole una tutela in chiave perequativa, ogni qual volta sussista una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali (ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare), e al tempo stesso una funzione compensativa, nella misura in cui l’assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in ragione di scelte endofamiliari.

In conclusione, all’assegno divorzile viene attribuita una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla gestione del ménage familiare e alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Ciò posto, aderendo all’opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, quanto al caso concreto, si osserva quanto segue.

L’esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attesta una assoluta disparità tra gli ex coniugi.

Dagli atti di causa emerge, quale circostanza pacifica e non contestata, che la Y, oggi sessantottenne, ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla crescita dei figli, così consentendo al marito di svolgere a pieno la sua attività professionale. L’età avanzata della resistente e una qualificazione professionale pressoché inesistente hanno oggettivamente impedito alla Y, dopo la separazione, di inserirsi utilmente in un mercato del lavoro, notoriamente poco favorevole per profili come quello della convenuta.

Come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (vd. Modello Unico Persone fisiche anni di imposta 2013-2016) la Y, oltre al reddito da assegno di divorzio, anche se non corrisposto nella sua interezza (il X ha, infatti, versato negli ultimi anni l’importo di € 2.000,00 al mese, costringendo la resistente a ricorrere alla procedura di pignoramento della pensione presso l’INPS), percepisce un modestissimo reddito di circa € 2.600,00 all’anno, relativo all’attività dalla stessa prestata in un’impresa familiare.

Consta, inoltre, che la Y è comproprietaria, unitamente al marito dell’ex casa coniugale. Si tratta di una villetta, sita nel comune di Parma, via *** 8, il cui valore medio di stima – ricavato dal CTU utilizzando i parametri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati periodicamente dall’Amministrazione Finanziaria – risulta pari a € 424.800,00. Dalle disposte indagini di Polizia Tributaria emerge, altresì, che nell’anno 2014, anno di instaurazione del presente giudizio, la Y era titolare di depositi bancari ed investimenti finanziari per una somma pari a circa € 245.000,00 alla data del 31/12/2014 (vd. relazione Guardia di Finanza).

Quanto, invece, al resistente, il X è attualmente pensionato, avendo come unica fonte di reddito la propria pensione. In precedenza, il X ha svolto l’attività di dirigente e di consulente di azienda, oltre ad essere stato titolare di partecipazioni societarie, che sono state cedute a terzi già prima dell’introduzione del presente giudizio.

Al fine di procedere alla esatta ricostruzione della situazione patrimoniale del X nel corso del giudizio è stata espletata una CTU.

Orbene, dalla relazione peritale emerge che il X ha percepito un reddito annuo netto pari a € 138.346,00 nell’anno di imposta 2012 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 11.529,00), un reddito annuo netto pari a € 75.858,00 nell’anno di imposta 2013 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 6.322), reddito annuo netto pari a € 54.202,00 nell’anno di imposta 2014 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 4.517,00), reddito annuo netto pari a € 55.737,00 nell’anno di imposta 2015 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 4.645,00), reddito annuo netto pari a € 26.609,00 nell’anno di imposta 2016 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 2.217,00).

Rileva, tuttavia, il Tribunale che il reddito netto indicato dai CTU risulta tuttavia già decurtato delle somme versate a titolo di assegno al coniuge (vd. rigo RP22 relativo agli oneri deducibili), somme che invece devono essere computate ai fini della quantificazione della reale capacità reddituale del ricorrente. Sicché non è corretto affermare che il X dispone di entrate mensili pari ad appena € 4.517,00 nell’anno di imposta 2014, pari ad € 4.645,00 nell’anno di imposta 2015 e pari ad € 2.217,00 nell’anno di imposta 2016, posto che tali importi sono stati calcolati al netto dell’assegno di € 2.000,00 mensili versato alla Y: in altri termini, si tratta di ciò che resta in tasca al X dopo aver versato alla moglie l’assegno di mantenimento.

Dagli atti di causa emerge inoltre che il X era intestatario di partecipazioni in due società, la Alfa spa e la EuroBeta spa, riconducibili ad Gruppo Gamma, fino all’esercizio 2010, avendole cedute a terzi nel medesimo esercizio, per complessivi € 657.207,00 , confluiti fra le proprie disponibilità liquide.

A completare il quadro va, infine, rimarcato come il X sia comproprietario, unitamente alla ex moglie, della villetta adibita a casa coniugale, a cui il CTU ha attribuito un valore medio di stima pari a € 424.800,00.

Risulta, inoltre, quale circostanza pacifica e ammessa dallo stesso ricorrente nei propri scritti difensivi, che successivamente alla separazione il X ha intrapreso una stabile convivenza con la sua attuale compagna.

La profilazione degli ex coniugi, come sin qui delineata, consente di svolgere alcune finali considerazioni in merito alla questione in esame. Come già innanzi precisato, non è qui in discussione la spettanza dell’assegno divorzile, poiché lo stesso attore riconosce la sussistenza del diritto in capo alla controparte.

Del resto, la pressoché totale assenza di redditi propri in capo alla Y rende evidente come l’odierna convenuta versi in una situazione di palese inadeguatezza dei mezzi e di incapacità oggettiva di procurarseli, considerata l’età ormai avanzata, la mancanza di una particolare qualificazione professionale e le oggettive difficoltà di immettersi nel mercato del lavoro in queste condizioni.

Ciò posto, prima di procedere alla quantificazione dell’assegno divorzile dovuto dal X, appare opportuno evidenziare che il CTU, nell’espletamento del suo incarico, essendo stata manifestata dalle parti la volontà di giungere ad un accordo transattivo, ha dedicato un considerevole periodo di tempo (dalla data di conferimento dell’incarico, ossia giugno 2017, e fino al mese di marzo 2018) alla attività di mediazione, arrivando a definirne i termini, le condizioni ed il perimetro complessivo della conciliazione, sostanzialmente condiviso dalle parti, con unica eccezione sui tempi e modalità di messa in vendita della casa coniugale.

Questi i termini della conciliazione (cfr. documentazione depositata in atti e allegata all’istanza del CTU del 20.03.2018):

– “importo dell’assegno mensile da corrispondere alla signora Y da parte del signor X: convenuto in € 1.100,00;

– importo una tantum da corrispondere alla signora Y da parte del signor X, a saldo e stralcio e definizione delle complessive richieste della medesima: € 350.000,00 (in un’unica soluzione ricomprendendo anche gli arretrati alimenti non corrisposti dal X);

– suddivisione degli arredi e del mobilio ubicato nella casa coniugale in ragione del 50% ciascuno;

– pagamento delle utenze e delle spese della casa coniugale da parte del signor X, come da sentenza di separazione e fino alla vendita della medesima casa;

– utilizzo della casa coniugale, limitatamente alla taverna e al garage, al signor X, come da sentenza di separazione, fino alla vendita della casa medesima;

– vendita della casa coniugale con divisione del ricavato al 50% tra le parti al netto delle spese di vendita … “.

L’unico punto per il quale le parti non hanno raggiunto l’accordo è quello relativo alle modalità di vendita della casa coniugale, posto che il X ha chiesto che fosse inserito nell’accordo il termine entro il quale procedere alla vendita dell’immobile (al fine di non procrastinare oltremodo i tempi di vendita, con spese onerose di manutenzione, utenze ed assicurazioni a carico del X medesimo), mentre la Y si è opposta alla fissazione di un termine.

Occorre rilevare che i coniugi con la richiamata pattuizione intendevano regolamentare in via definitiva i reciproci rapporti economici, individuando una soluzione conciliativa anche con riferimento alla divisione delle somme ricavate dal X dalla vendita delle quote societarie, dallo stesso acquistate in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni.

Appare evidente che si tratta di questioni che esulano dalla decisione di questo Collegio, il quale è chiamato soltanto a stabilire la misura dell’assegno divorzile dovuto a favore della Y.

Orbene, ripercorrendo l’iter logico della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l’analisi comparativa della situazione economico reddituale delle parti ha dato conto della sussistenza di una obiettiva e rimarchevole sperequazione delle condizioni dei coniugi. Tale disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, ha una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare trainante assunto dalla Y nei trentasette anni di vita matrimoniale, che ha comportato per la donna il sacrificio delle proprie aspettative reddituali. La Y, dedita alla gestione del ménage familiare e alla cura dei figli, ha così contribuito fattivamente all’arricchimento del marito, consentendo a quest’ultimo di dedicarsi con successo alle proprie attività imprenditoriali.

La natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa sottesa all’assegno divorzile impone di procedere, secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite del 2018, ad una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all’art. 5, comma 6, L. Div.; nel caso in esame, la durata ultratrentennale del matrimonio (i coniugi si sono sposati nel 1972 e si sono separati nel 2009), il contributo personale dato dalla odierna convenuta alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale (essendosi la Y dedicata a tempo pieno alla cura della casa e alla crescita dei figli)› l’insufficienza dei redditi propri (circa € 2.100,00 annui) e l’età della stessa (oggi sessantottenne), che certamente non favorisce una ricollocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell’attore come sopra dettagliatamente descritta, consentono di legittimare l’attribuzione di un assegno divorzile in favore della Y nella misura di € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fissando la decorrenza dell’assegno divorzile nella misura sopra determinata a far data dal mese di gennaio 2016, in ragione della flessione reddituale che può ascriversi all’attore negli ultimi anni.

Mentre per il periodo precedente, ossia dalla data di deposito del ricorso (aprile 2014) sino al mese di gennaio 2015, deve confermarsi quanto disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 10-26 novembre 2014.

Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla Y, la quale dovrà fornire al X le relative coordinate bancarie.

Deve infine dichiararsi cessato, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l’obbligo, posto a carico del X in sede di separazione consensuale, di provvedere al pagamento delle spese di gestione della casa coniugale e segnatamente delle spese relative alle utenze domestiche delle quali fruisce unicamente la Y, con la precisazione che tutti gli ulteriori oneri connessi alla predetta abitazione (quali, imposte, spese di manutenzione, eventuali spese di assicurazione, ecc.) graveranno su entrambi i coniugi, in quanto comproprietari.

Devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub procedimento iscritto al n. 2859-3/2014 R.G.

Sulle spese di lite

Considerata la reciproca soccombenza delle parti in relazione all’unica questione effettivamente controversa, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92 c.p.c.

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti solidalmente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:

1) rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, avanzate dalle parti;

2) pone a carico di X l’obbligo di versare a favore di Y la somma mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all’ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, fermo per il progresso quanto disposto con l’ordinanza presidenziale del 10-26 novembre 2014. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla Y, che dovrà indicare al X le relative coordinate bancarie;

3) dichiara cessato, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l’obbligo, posto a carico del X in sede di separazione consensuale, di provvedere al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche delle quali fruisce unicamente la Y, con la precisazione che tutti gli ulteriori oneri connessi alla predetta abitazione (quali, imposte, spese di manutenzione, eventuali spese di assicurazione, ecc.) graveranno su entrambi i coniugi, in quanto comproprietari;

4) dichiara assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub-procedimento iscritto al n. 2859-3/2014 R.G., instaurato a seguito del ricorso proposto da X ;

5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti solidalmente.

Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10 gennaio 2019.

IL GIUDICE EST.

dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena

IL PRESIDENTE

dott. Renato Mari

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019.