Primo caso di Legittima difesa. Si applica la nuova normativa come prevista dalla Legge 26 aprile 2019 n.36(G.U. n.102 del 3 maggio 2019

di Enrico Sirotti Gaudenzi

Si apprende oggi la notizia che a Ivrea, un tabaccaio, nel corso di un tentativo di furto, abbia sparato a un ladro uccidendolo.

Ciò comporterà senz’altro, nell’eventuale fase processuale, l’applicazione delle norme che hanno riformato la legittima difesa per tutelare le numerose persone che oggi – sempre più – sono vittime di furti e aggressioni presso le loro abitazioni e i loro domicili.

Mi preme ricordare che nel nostro ordinamento, prima della riforma, era già previsto un diritto a difendersi all’interno delle proprie mura domestiche o all’interno del proprio negozio ammettendo, in taluni casi, la possibilità di utilizzare anche un’arma, se legalmente detenuta, o un altro strumento atto a tutelare l’incolumità propria o di altri in quei casi in cui si rappresenti un grave pericolo di aggressione.

Gli aspetti più dibattuti e controversi di tale scriminante sono stati, da sempre, quelli legati all’abuso della stessa ed all’eccesso colposo della legittima difesa (nel caso specifico si apprende che il commerciante sia attualmente indagato per eccesso colposo di legittima difesa): in questi casi, infatti, la reazione a difesa della propria o altrui incolumità o dei propri beni è posta in essere in una modalità che “presumibilmente” oltrepassa e supera i confini definiti ed indicati dalla normativa.

La recente riforma, ora, vuole escludere la colpa, ammettendo sempre la legittima difesa, all’interno del proprio domicilio, quando viene utilizzata un’arma, legalmente detenuta, contro un possibile aggressore nel caso in cui si verifichino due condizioni: un grave turbamento psichico che possa portare all’errore; sia l’aggressore a provocare tale turbamento psichico.

Tornando ad esaminare il caso in concreto apprendiamo dalla cronaca che il ladro, con l’aiuto di due complici, aveva tentato l’assalto a una tabaccheria sita a Pavone Canavese, in via Torino, durante la notte e che il titolare, che abita sopra il suo esercizio commerciale assieme alla moglie e a tre figlie, sia uscito armato di pistola, legalmente detenuta, uccidendo uno dei malviventi di origine moldave e di anni 24, dopo una breve colluttazione.

Alla luce dei fatti si apprende dai mass media, inoltre, che la sparatoria è avvenuta dopo le 3 di notte e che sarebbero stati esplosi ben sette colpi d’arma da fuoco.

Viene riportato dalla cronaca, inoltre, che il tabaccaio sia un 67enne incensurato che ha già subito, in precedenza, numerosi furti e rapine (almeno sette negli ultimi dieci anni).

Ora, il tabaccaio, come già anticipato, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

Grazie alla riforma sulla legittima difesa possiamo affermare che oggi viene riconosciuta “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Quindi, affinchè la legittima difesa sia pienamente operativa, non è necessario che l’aggressore abbia un’arma in mano ma basta la sola minaccia, anche non specifica, di utilizzarla.

Ricordo che l’articolo n. 1 ha modificato il comma 2 dell’articolo 52 c.p., prevedendo “sempre” la sussistenza del rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa nel caso di legittima difesa domiciliare. È stato inserito, inoltre, un quarto comma all’art. 52 c.p. che ha previsto l’operatività della legittima difesa all’interno del domicilio o in tutti quei luoghi che possono essere equiparati (ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale), qualora si debba respingere una eventuale intrusione “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

Al terzo comma dell’art. 52 c.p. è stata apportata una modifica che ha consentito l’applicazione delle disposizioni previste dal secondo comma modificato e dal nuovo quarto comma qualora “il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Per tale motivo ritengo che la procura debba ora accertare numerosi elementi: infatti dalla cronaca si apprende che il ladro, assieme ai suoi complici, si trovasse sulla soglia dell’esercizio commerciale e che davanti alla tabaccheria sia stato rinvenuto un piede di porco utilizzato per scassinare la porta d’ingresso.

In questi casi, infatti, potrebbe essere pienamente operativa la scriminante della legittima difesa.

Sarà importante stabilire anche in che momento preciso siano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco nei confronti del ladro: mentre quest’ultimo si stava dando alla fuga o mentre, assieme ai suoi complici, stava aggredendo il commerciante?

Nel primo caso, infatti, l’istituto dell’eccesso colposo potrebbe trovare piena applicazione.

Ricordiamo che, nel caso di eccesso colposo è stata riconosciuta la scriminante “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” abbia “agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto” (modifica apportata all’art. 55 c.p.).

L’articolo 2 del disegno di legge, infatti, ha apportato una modifica all’articolo 55 c.p., aggiungendo un nuovo comma, con il quale è stata esclusa la punibilità, nella fattispecie di legittima difesa domiciliare, di colui che trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità.

In questo caso, secondo la riforma, è stato previsto che in caso di eccesso colposo ex art. 55, comma 2, c.p., al danneggiato debba essere riconosciuta una indennità che sarà calcolata dal giudice in via equitativa tenendo in considerazione “la gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.