Giovanni Ugo Bargiacchi (avv. in Roma)
Con sentenza n. 18004/19 pubblicata il 04.07.2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha statuito che il termine decadenziale di due anni per agire in giudizio, decorrente dalla cessazione dell’appalto e gravante in solido[1] tra committente ed appaltatore ex art. 29 comma II d.lgs. 276/03, si applica solamente alle obbligazioni retributive, non già a quelle di natura contributiva, per le quali trova applicazione il termine prescrizionale di cinque anni.
La sentenza in commento, ribadendo quindi un indirizzo già ampiamente consolidato dalla suddetta Corte in diversi arresti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass. n. 8662/19; Cass. n. 5353/04; Cass. n. 15979/03), ha affermato che: “L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo alI’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”)” ed ancora “(…)Proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di <minimale contributivo> strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto”.
- Alla luce di ciò, si può sinteticamente riassumere che: 1) l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono tra loro distinti per rilevanza sociale e natura; 2) la pretesa contributiva è finalizzata al soddisfacimento di un interesse indiretto del lavoratore e diretto della collettività, ossia il finanziamento del sistema previdenziale.
[1] nelle versioni post riforma apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 del 2012 al criterio della solidarietà è stato sostituito quello della sussidiarietà tra committente ed appaltatore