MODIFICHE DA APPORTARE AL SUPERBONUS 110%

di Maurizio Villani

Segnalo le modifiche che, secondo me, dovrebbero essere apportate per rendere più appetibile ed operativo il Superbonus 110%, correggendo, peraltro, alcune restrittive interpretazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E dell’08/08/2020:


far rientrare tra le spese detraibili il compenso degli amministratori di condominio, così come riconosciuto dalla Direzione Regionale del Lazio con l’interpello n. 913-471/2020;

• consentire subito l’utilizzo del credito e la relativa compensazione, senza dover aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, contrariamente a quanto scritto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 283847/2020 dell’08/08/2020 – pag. 8 – punto n. 5.1);

• escludere l’obbligo dello stesso lasso di tempo dei trainanti per i lavori trainati, quando l’art. 119, comma 2, D.L. n. 34/2020 richiede soltanto la condizione che i trainati siano “eseguiti congiuntamente”, senza alcun riferimento temporale;

• riconoscere il Superbonus anche alle comunioni ed alle comproprietà di un unico edificio, così come in tema di Ecobonus è stato previsto con precedenti risposte dell’Agenzia delle Entrate (Risposte n. 137 del 22/05/2020; n. 139 del 22/05/2020; n. 293 del 22/07/2019);

• accordare gli interventi trainanti anche su singole unità immobiliari e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio;

• chiarire che per il concetto esatto di edificio si deve fare riferimento soltanto al D.Lgs. n. 192/2005 e non al D.P.C.M. del 20/10/2016 (voce 32- allegato A, che non deve mai essere citato nei decreti ministeriali);

• concedere l’installazione e non soltanto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;

• escludere il riferimento alla “destinazione residenziale” degli edifici, perché l’art. 119 cit. non fa alcuna distinzione, in quanto il termine residenziale è contenuto solo per gli IACP (oggi ARCA);

• rendere più snella la procedura delle assemblee condominiali, anche per quanto riguarda il quorum costitutivo; consentire anche le riunioni assembleari online;

• estromettere il riferimento agli otto anni di tempo per rettificare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta;

• ridurre sensibilmente e semplificare la valanga di carte per il superbonus 110%;

• mettere in chiaro bene come devono comportarsi le multiproprietà, per evitare futuri contenziosi tributari;

• prorogare il Superbonus al 31 dicembre 2024

spiegare che:

tutti i termini per le comunicazioni sono ordinatori e non perentori;

• la mancanza anche di un solo dei documenti richiesti o una qualsiasi formale irregolarità non fa mai decadere il diritto alla detrazione con l’avvio di un’azione di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate;

• si deve fare riferimento soltanto all’APE convenzionale nazionale (D.Lgs. n. 192/2005), senza tenere conto delle varie APE regionali determinate in modo autonomo;

• per le varie liti tributarie sono competenti soltanto le Commissioni Tributarie (Decreto Legislativo n. 546/92);

In conclusione:

l’agevolazione del 110% è forse la norma più efficace per creare nuove opportunità di lavoro, tenuto conto del notevole indotto che crea l’edilizia.
L’auspicio è che l’Agenzia delle Entrate non penalizzi queste opportunità e riveda le sue restrittive interpretazioni.