RICHIESTE ISTRUTTORIE ED ISTANZA DI VERIFICAZIONE EX ART. 216 C.P.C.

Giuseppe Sauchella (Avv., Amministratore unico di Sannioeuropa)

Istanza di verificazione

Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi, e assume la causa in decisione concedendo nel modello decisorio “standard” previsto dal primo comma dell’art. 281 quinquies c.p.c. alle parti la possibilità di depositare entro 60 giorni dall’assunzione della causa in decisione, le proprie comparse conclusionali ed entro i 20 giorni successivi le eventuali repliche alla conclusionale della controparte.

Le conclusioni di merito devono essere interamente formulate anche nei casi in cui la causa è stata rimessa al Collegio (ovvero al medesimo magistrato in funzione di Giudice Monocratico) per questioni preliminari di merito o per questioni pregiudiziali in quanto la rimessione investe l’organo decidente di tutta la causa ai sensi dell’art. 189 ult. co. c.p.c.

E’ principio consolidato che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate (ex plurimus: Corte di Cassazione, Sez. III civile, Pres. Armano – Rel. Olivieri, ordinanza n. 6590 del 07.03.2019; Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini – Rel. Rossetti  – sentenza n.19352 del 03.08.2017).Tale principio si applica anche all’istanza di verificazione della firma ex art. 216 C.P.C. che deve essere in modo non equivoco proposta entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (conf. Cass. n. 2411/2005). Invero il procedimento di verificazione, proposto in via incidentale, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, contenuto e finalità istruttorie e pertanto si inquadra nell’ambito dell’attività probatoria delle parti (Cass. 2411/2005; 1549/2004). La giurisprudenza, formatasi nella vigenza delle norme del processo civile riformato nel 1990, ha costantemente affermato il principio per il quale avverso le ordinanze emesse dal giudice, di ammissione o di rigetto delle prove, rispetto alle quali non è più previsto il reclamo, le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. 25157/2008; Cass. 23574/2007). Lo stesso principio deve necessariamente valere laddove il giudice istruttore, decidendo sulle istanze istruttorie proposte dalle parti, ne ometta di prendere in considerazione alcune: anche in questo caso, la mancata reiterazione, con la precisazione delle conclusioni dell’istanza non considerata assume la valenza di rinuncia. Questa interpretazione “è pure rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegarne rito del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l’esplicazione della difesa della controparte (art. 111 Cost.).

L’importanza della precisazione delle conclusioni sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l’esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti. Allora, ciò che e omesso nella precisazione della conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l’esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato”(Cass. 27/4/2011 n. 9410).

Alcun valore può avere, infine, il richiamo generico ai precedenti atti difensivi, in quanto la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (v. Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352).