Descrizione
Uno dei mezzi introdotti dalla legge Gelli – Bianco per tutelare il paziente e velocizzare il pagamento è senza dubbio (o almeno, così era nelle intenzioni del legislatore) la previsione contenuta nell’art. 12.
L’obiettivo del legislatore era facilmente comprensibile: creare un parallelismo rispetto a quanto avviene in ambito RCA, dove da decenni il danneggiato ha un’azione diretta nei confronti della Compagnia.Già dalle prime applicazioni della norma, tuttavia, molti soggetti che hanno introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (assurto a condizione di procedibilità della domanda) hanno agito, pur in assenza dei decreti attuativi, sia contro la Struttura Sanitaria che contro la sua Compagnia Assicurativa, con esiti diversi e, anzi, opposti tra loro, a seconda del Foro adito.
Si è, infatti, venuta a creare questa particolare situazione nella quale alcuni Tribunali ammettono l’azione diretta pur in assenza dei decreti attuativi e altri Tribunali che, in senso diametralmente opposto, decidono nel senso dell’inammissibilità della domanda e del rigetto del ricorso nei confronti della Compagnia.