Cassazione civile, sez.1, del 12/09/2018 n. 22219: Affido condiviso, Diritto di visita, Esclusivo interesse del minore

(di Carmela Rescigno- Avv. Foro di Nola)

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

Il Giudice di merito ha il potere di fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, purchè ispirate all’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Se è vero che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, è anche vero che secondo comma dell’art. 337- ter c.c. i provvedimenti di affido, così come le modalità e tempi di frequentazione genitori-figli, sono adottati con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di questi ultimi.

In presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ben può il giudice di merito provvedere a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e il discendente al fine di sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che il minore debba sentirsi costretto a difendersi dai loro conflitti.

E’ confermato il principio secondo cui l’affido condiviso non equivale ad affido paritario, ossia ad una perfetta ripartizione di tempi con entrambi i genitori.

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