Cassazione civ., sez. 3, del 4 ottobre 2018, n. 24198: Diritto di proprietĂ , Occupazione abusi

 (di Carmela Rescigno- Avvocato Foro di Nola)

Nel  caso in cui sia stata accertata una occupazione abusiva di immobile, con particolare riferimento all’ordine di sgombero emesso dall’autoritĂ  giudiziaria, incorre in responsabilitĂ  civile verso il proprietario, l’amministrazione pubblica che non  esegui lo sgombero  tempestivamente e incondizionatamente. Non è possibile giustificare il ritardo nell’attuazione degli sgomberi con ragioni di ordine pubblico, perchĂ© è la stessa occupazione abusiva di massa degli immobili a rappresentare un turbamento di tale ordine, la cui tutela esige, al contrario, il pronto ripristino della legalitĂ  mediante la liberazione forzata degli stessi. Allo stesso modo, lo Stato non può garantire il “diritto alla casa” a spese dei privati cittadini, dovendovi provvedere attraverso politiche pubbliche. L’amministrazione pubblica è dunque obbligata a dare attuazione ai provvedimenti giudiziari, a maggior ragione quando questi abbiano ad oggetto  la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o  dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietĂ , come nel casi di diritto di proprietĂ  tutelato dall’art. 41 Cost. e dagli artt. 6 CEDU ed 1 del primo Protocollo addizionale CEDU. Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto che la mancata assistenza della forza pubblica per lo sgombero di immobili ordinato da provvedimenti giurisdizionali rappresenti una condotta illecita, fonte di responsabilitĂ  civile e quindi di obblighi risarcitori in capo al Ministero dell’Interno.

Cassazione civile, sez. 3, del 13/06/2018 n° 15373: Locazione commerciale, Pattuizioni, Rinuncia preventiva alla indennità di avviamento, Esclusione

(di Carmela Rescigno- Avv. Foro di Nola)

In materia di locazioni commerciali, l’art. 79 della Legge 392/78 (legge sull’equo canone), riconosce, all’atto della stipula del contratto, una specifica tutela nei confronti del conduttore, contraente debole, impedendo che i relativi diritti possano essere preventivamente elusi, e prevedendo la sanzione di nullitĂ  a tutela di alcuni diritti ritenuti oggetto di particolare protezione.

Nel richiamare precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha affermato che solo successivamente alla conclusione del contratto, quando il conduttore non si trova piĂą in una condizione di debolezza contrattuale, vi è possibilitĂ  per le parti di negoziare in ordine ai diritti nascenti dal contratto. In particolare, le parti possono negoziare, al momento della cessazione del rapporto, in ordine al diritto all’indennitĂ  di avviamento, non ancora cristallizzato e acquisito al momento della stipula.

L’art. 79 della Legge 392/78, tuttavia,  non impedisce alle parti, al momento della cessazione del rapporto contrattuale, di addivenire ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti, concedendo in particolare al conduttore la possibilitĂ  di rinunciare alla indennitĂ  per la perdita dell’avviamento commerciale; detta transazione non integra la ipotesi di violazione di legge, ma determina la nascita di un nuovo rapporto giuridico con la facoltĂ  di disporre dei rispettivi diritti una volta che gli stessi si siano giĂ  acquisiti.

L’accordo tra le parti relativo alla rinuncia alla indennitĂ  di avviamento, all’atto della cessazione del rapporto contrattuale, non  deroga ai principi di legge a tutela del conduttore poichĂ© solo la rinuncia preventiva ai diritti medesimi sarebbe da considerarsi nulla, non, invece,   gli accordi su detti diritti, quando gli stessi si siano realmente acquisiti e siano diventati disponibili.

Cassazione civile, sez.1, del 12/09/2018 n. 22219: Affido condiviso, Diritto di visita, Esclusivo interesse del minore

(di Carmela Rescigno- Avv. Foro di Nola)

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

Il Giudice di merito ha il potere di fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, purchè ispirate all’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Se è vero che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, è anche vero che secondo comma dell’art. 337- ter c.c. i provvedimenti di affido, così come le modalitĂ  e tempi di frequentazione genitori-figli, sono adottati con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di questi ultimi.

In presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ben può il giudice di merito provvedere a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e il discendente al fine di sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che il minore debba sentirsi costretto a difendersi dai loro conflitti.

E’ confermato il principio secondo cui l’affido condiviso non equivale ad affido paritario, ossia ad una perfetta ripartizione di tempi con entrambi i genitori.

CASSAZIONE CIV., SEZ. VI-2 CIVILE, ORD. 22/10/18 N. 26633: AUTOVELOX; SEGNALAZIONE; DISCREZIONALITĂ€ DELLA P.A.

(di Carmela Rescigno- Avv. Foro di Nola)

La Suprema Corte, nel confermare precedenti pronunce, subordina all’effettiva segnalazione della postazione di controllo automatico la validitĂ  delle sanzioni per eccesso di velocitĂ , anche laddove dette segnalazioni non siano indicate e riportate nel verbale di accertamento ma di cui se ne sia comunque verificata la presenza.

La Suprema Corte, chiarisce  che nĂ© il D.L. 117/2007, nĂ© norme successive,  indica le caratteristiche dei cartelli di segnalazione ma stabilisce che sia sufficiente che il dispositivo di rilevazione della velocitĂ  sia segnalato agli utenti con qualsiasi strumento, purchĂ© in maniera adeguata e visibile. In particolare, il D.L. 117/2007 specifica che le postazioni di controllo della velocitĂ  possono essere segnalate o con segnali stradali di indicazione (temporanei o permanenti), o con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, o con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.

 La Corte, sottolineando il valore della disgiunzione “o” contenuta nel dettato normativo del richiamato D.L., conferma di fatto la discrezionalitĂ  dei Comuni nella scelta della segnaletica. In definitiva, la Corte ha precisato che, nella contestazione di una violazione per eccesso di velocitĂ  rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica, l’unico accertamento da compiere è quello circa la adeguatezza ed la visibilitĂ  della segnaletica, e non quello relativo alla tipologia, che rimane nella discrezionalitĂ  dei Comuni.