(di Carmela Rescigno- Avv. Foro di Nola)
In materia di locazioni commerciali, l’art. 79 della Legge 392/78 (legge sull’equo canone), riconosce, all’atto della stipula del contratto, una specifica tutela nei confronti del conduttore, contraente debole, impedendo che i relativi diritti possano essere preventivamente elusi, e prevedendo la sanzione di nullità a tutela di alcuni diritti ritenuti oggetto di particolare protezione.
Nel richiamare precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha affermato che solo successivamente alla conclusione del contratto, quando il conduttore non si trova più in una condizione di debolezza contrattuale, vi è possibilità per le parti di negoziare in ordine ai diritti nascenti dal contratto. In particolare, le parti possono negoziare, al momento della cessazione del rapporto, in ordine al diritto all’indennità di avviamento, non ancora cristallizzato e acquisito al momento della stipula.
L’art. 79 della Legge 392/78, tuttavia, non impedisce alle parti, al momento della cessazione del rapporto contrattuale, di addivenire ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti, concedendo in particolare al conduttore la possibilità di rinunciare alla indennità per la perdita dell’avviamento commerciale; detta transazione non integra la ipotesi di violazione di legge, ma determina la nascita di un nuovo rapporto giuridico con la facoltà di disporre dei rispettivi diritti una volta che gli stessi si siano già acquisiti.
L’accordo tra le parti relativo alla rinuncia alla indennità di avviamento, all’atto della cessazione del rapporto contrattuale, non deroga ai principi di legge a tutela del conduttore poiché solo la rinuncia preventiva ai diritti medesimi sarebbe da considerarsi nulla, non, invece, gli accordi su detti diritti, quando gli stessi si siano realmente acquisiti e siano diventati disponibili.