(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)
L’art. 1, commi da 261 a 268, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. Nello specifico, i commi in esame dispongono che i trattamenti pensionistici, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, siano ridotti secondo le seguenti aliquote: • 15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro fino a 130.000 euro; • 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro; • 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000; • 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro; • 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.
La riduzione non trova applicazione:- per le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo,- per le pensioni di invalidità, – per i trattamenti pensionistici di invalidità, – per i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti,- per i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.