(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)
L’art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, dispone una nuova disciplina valida per il triennio 2019-2021 della perequazione o rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Nello specifico, per il triennio 2019-2020, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS.
Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta: • nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali.