(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)
L’art. 1, comma 912, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, c.d. D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).
L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, prima della modifica, disciplinava gli affidamenti di lavori: 1) per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 2) per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; 3) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.
Per effetto della deroga, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori: 1) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; 2) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.