(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)
L’art. 1, commi 273 e 274, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ossia quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. Il versamento dell’imposta è effettuato in unica soluzione, con scadenza coincidente con il saldo delle imposte dirette.
I contribuenti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero e sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).
L’opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti.