Webinar 3 dicembre -PENSIONE DELL’AVVOCATO: QUALI NOVITA’ NEL 2024

Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense con 2 crediti formativi validi nelle materie obbligatorie (deontologia)

3 dicembre 2024 – ore 15:30-18:30 (3 ore)

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*in questo caso non si può rilasciare l’attestato con i crediti formativi riconosciuti dal CNF

Euro 50,00+iva

Programma

– Sistema retributivo e contributivo
– Contributi
– Dal 2024, le novità:
• pensione minima
• tre regimi
• maternità
– La pensione di reversibilità
– Le prestazioni previdenziali di cassa forense
– Prescrizione
– Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione
– Cancellazione dall’albo e validità dei contributi
RISPOSTE AI QUESITI

Webinar 13 dicembre -PENSIONE DELL’AVVOCATO: QUALI NOVITA’ NEL 2024 acquista la registrazione a prezzo scontato

Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense con 2 crediti formativi
validi nelle materie obbligatorie (deontologia)

Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano

Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Docente in d.lgs. 81/2008, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro, prof. M. Martone, facoltà di Economia, La Sapienza Roma; Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

13 dicembre 2023 – ore 15:30-18:30 (3 ore)

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DESTINATARI
Avvocati
Consulenti del lavoro
Laureati in discipline giuridiche ed economiche

QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro 50,00+iva

Programma

– Sistema retributivo e contributivo
– Contributi
– Dal 2024, le novità:
• pensione minima
• tre regimi
• maternità
– La pensione di reversibilità
– Le prestazioni previdenziali di cassa forense
– Prescrizione
– Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione
– Cancellazione dall’albo e validità dei contributi
RISPOSTE AI QUESITI

Modulo per presentare la domanda per ricevere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

Il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disciplina il Reddito di Cittadinanza, che è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, il modulo per fare la domanda per il nuovo Reddito di Cittadinanza e la Pensione di cittadinanza.

La domanda potrà essere inviata a partire dal 6 marzo 2019.

Pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero nel mezzogiorno e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 273 e 274, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ossia quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. Il versamento dell’imposta è effettuato in unica soluzione, con scadenza coincidente con il saldo delle imposte dirette.

I contribuenti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero e sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).

L’opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti.

LAVORO – Circolare INPS n. 119 / 2018 : Forze armate e contributi da riscatto per fini pensionistici

La Circ. Inps n. 119 del del 18 dicembre 2018 fornisce le modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Tale circolare riguarda il personale in servizio attivo nel ruolo militare ed il superstite avente diritto a pensione, il quale quest’ultimo può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare. Pertanto, gli ex militari transitati all’impiego civile non possono avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status.

articolo a cura di Rocchina Staiano (Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)