Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 283 e 284, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, recano disposizioni concernenti la disciplina dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, regolata dall’art. 1 del d.lgs. 207/1996. L’articolo 1 del D. Lgs. 207/1996 ha previsto, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l’erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età. Contestualmente fu disposto l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%. Successivamente l’articolo 19-ter del D.L. 185/2008, e successive modificazioni, ha concesso l’indennizzo ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, prorogando l’applicazione della relativa aliquota aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018. In particolare, si dispone che dal 2019 il richiamato indennizzo venga concesso, nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’I.N.P.S..