Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Firenze anticipa il Ddl Pillon

Nota a Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2018, n. 2945

di Valeria Cianciolo

L’affidamento condiviso.

La L. 54/2006, come noto, nasce con l’intento di dare riscontro alla delicata questione dell’affidamento dei figli e della tutela dell’interesse del minore, nel caso di decisione da parte dei genitori di vivere separati.

Posto che i genitori devono cooperare nel progetto di crescita della prole a prescindere dall’evoluzione dei loro rapporti interpersonali e che l’obbligo di cura, educazione, istruzione, assistenza morale e mantenimento dei figli non viene meno in caso di cessazione della vita di coppia nonché qualora i genitori decidano di non porre in essere una communio vitae, il legislatore del 2006 intese elevare a valore fondamentale la salvaguardia di un intenso rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori, dando così attuazione al principio della bigenitorialità, da tempo introdotto nel nostro ordinamento, a seguito della ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, la quale, all’art. 9, comma 3, c.c. prevede, appunto, il diritto del minore ad avere rapporti paritari con ambedue le figure genitoriali.

Prima della riforma del 2006, in occasione dei procedimenti di separazione e divorzio, per il disposto dell’art. 155 c.c., 1°co. c.c., nella formula introdotta dal legislatore del 1975 — ai sensi della quale il giudice della separazione era tenuto a dichiarare “a quale dei coniugi” i figli dovessero essere affidati —, nelle aule giudiziarie si propendeva per lo più per l’affidamento della prole in favore di uno dei genitori, generalmente la madre, sebbene, da un lato, il medesimo comma 1 della citata disposizione, facendo espresso rifermento all’interesse morale e materiale della prole, consentisse al giudice di disporre forme di affidamento ad entrambi i genitori, e, dall’altro, l’art. 6, comma 2, l. divorzio, come sostituito dall’art. 11, 1. 6.3.1987, n. 74, contemplasse la possibilità di disporre l’affidamento congiunto e quello alternato quali possibili varianti rispetto all’affidamento esclusivo.

I giudici, in definitiva, pur potendo disporre di modelli di affidamento alternativi, si erano arroccati sulla modalità tradizionale dell’affidamento mono-genitoriale.

Il disegno di legge n. 735 tuttora all’esame del Parlamento, meglio noto come  Ddl Pillon, nasce dalla constatazione del fallimento della Legge 54/04 sull’affido condiviso e, intendendo dare piena applicazione alla risoluzione n. 2079 (2015) del Consiglio d’Europa , intitolata “Uguaglianza e corresponsabilità parentale”, si propone di regolamentare alcuni dei criteri dettati dal contratto di governo tra i quali “l’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari” e il “mantenimento in forma di retta senza automatismi”.

Il caso.

Con il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio Caio chiedeva al Tribunale di Firenze l’ampliamento delle visite al figlio e la riduzione del contributo per il mantenimento di quest’ultimo.

La moglie Mevia resisteva.

Il Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti adottati in sede di modifica delle condizioni di separazione.

Emessa la pronuncia sullo status, la causa veniva istruita mediante l’acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e della psicologa che seguiva il minore.

Si procedeva, quindi, all’ascolto del minore.

La causa veniva decisa con la sentenza in commento, che affidava il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione, a settimane alterne, ora presso l’uno ora presso l’altro e disponeva il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori.

Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Firenze ribadisce il ruolo primario dell’interesse del minore: in una circostanza contraddistinta da un’elevata conflittualità tra gli ex coniugi, il Tribunale avalla, all’esito dell’ascolto del minore, il regime di affidamento condiviso, con domiciliazione alternata tra i genitori su base settimanale.

L’approdo del Tribunale fiorentino è sostanzialmente quello del Ddl Pillon.

Cosa dice il Ddl Pillon?

Il 1° agosto 2018 è stato presentato il testo del disegno di legge Atto S. 735 (di iniziativa di nove senatori dell’attuale maggioranza parlamentare, fra cui l’on. Simone Pillon, che ne risulta primo firmatario), intitolato “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” e strutturato in 24 articoli.  L’art.11 del disegno di legge intende modificare l’art. 337 ter, co. 2 c.c. nel modo seguente: “Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti,deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore (…omissis…)” (n. b.: le evidenziazioni sono state aggiunte da chi scrive).

Il comma 5, capoverso dell’art. 337 ter c.c. è così emendato: “Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute”.

Il successivo comma 7, a sua volta, recita: “Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale.”

Per la prima volta, con questo Ddl, vengono dettate regole nel delicato campo dei tempi di frequentazione genitori/figli, che potranno essere paritari, ma anche paritetici o equipollenti, ossia, anche se non paritari, congrui allo sviluppo equilibrato e armonico del minore, stabilendo che questi ha il diritto di frequentare entrambe le figure genitoriali, in modo da ricevere da ciascuna di esse affetto, cura, formazione ed educazione, con l’indicazione di un periodo di tempo ritenuto tendenzialmente minimale (12 giorni al mese), comunque modulabile o derogabile in ragione della singolarità della situazione concreta, come ad esempio l’indisponibilità di uno dei genitori, ovvero di gravi motivi che possano comportare un pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio, come nei casi di violenza o abuso sessuale.

Il principio in astratto, è nobile. Ma in concreto, dubito che possa funzionare.

Nella relazione genitoriale quello che conta è prima di tutto la qualità del tempo che, a prescindere da rigidi schemi temporali, si costruisce con empatia, impegno e progettualità.

Potrebbe poi esserci il caso di una separazione che insorge a breve distanza dalla nascita di un figlio: è un dato naturale che almeno nella prima età del bambino il contatto quotidiano e la consuetudine con la figura materna riveste un’importanza superiore, in termini di esigenze primarie (basti pensare alla fase di allattamento e svezzamento del bambino).