Libro unico del lavoro e D.L. semplificazioni

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

Il 7 febbraio 2019, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (c.d. Decreto Semplificazioni). L’articolo 3, comma 1, del decreto in esame elimina l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro. Nello specifico, viene abrogato l’art. 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall’art. 1, c. 1154, della L. 205/2017), che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico.