(di Valeria Cianciolo – Sez. Ondif di Bologna)
Il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile non può limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie, la resistente aveva sempre svolto la propria attività lavorativa, non aveva chiesto alcun assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale e non aveva particolari oneri di mantenimento della figlia.
Sposando le indicazioni dettate dalla sentenza della Cass. Civ. Sez. Un. 18287/201, il Tribunale capitolino ha rigettato la domanda di assegno divorzile svolta dalla parte resistente, in pendenza del giudizio di divorzio.