IL PROTESTO ILLEGITTIMO E LA TUTELA CAUTELARE

di Enrico Sirotti Gaudenzi

In ambito di illegittimo protesto e sulla conseguente necessità di riequilibrare il conflitto di interesse tra debitore protestato e interesse pubblico, elemento quest’ultimo che nello specifico è ravvisabile nella facoltà di consentire a tutti di conoscere i nominativi dei soggetti protestati, la giurisprudenza si è espressa numerose volte in merito alla possibilità di ottenere una tutela cautelare.

La giurisprudenza ha individuato la possibilità, in alcuni casi, di ricorrere al procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (si veda, a tal proposito: Trib. Bologna, ord., 2 novembre 2016, in Pluris, 2016); in altri casi, al contrario, ha ritenuto inutilizzabile detto procedimento in quanto ha ritenuto competente per materia il presidente della camera di commercio (si veda: Trib. Udine, ord., 13 febbraio 2002, in Giur. mer., 2002).

Nello specifico la tutela cautelare è ritenuta utilizzabile per richiedere e ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto ma non la cancellazione del medesimo; quest’ultima, infatti, è ritenuta di competenza del giudice di merito in quanto la cancellazione assume un “carattere definitivo” del tutto estraneo al procedimento previsto dall’art. 700 c.p.c. (si veda: Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1986, n. 251, in Mass. Foro it., 1986; Trib. Napoli, 28 maggio 2010, in Platinum, 2010).

A fare ulteriore chiarezza sulla problematica in esame è intervenuta la Corte costituzionale che sottolineato come il compito di ordinare la cancellazione dei protesti sia da attribuire unicamente al giudice di merito del successivo ed eventuale provvedimento cautelare di sospensione della pubblicazione e che lo strumento cautelare è destinato unicamente a tutelare la reputazione commerciale del soggetto protestato, nel caso in cui quest’ultimo non sia responsabile del mancato pagamento del titolo.

Nella pronuncia del 21 aprile 1994 la Corte costituzionale, inoltre, ha affermato che «il sistema dei protesti cambiari, come risulta anche dall’evoluzione giurisprudenziale, prevede una serie di ipotesi di non pubblicazione di protesti cambiari e consente, anche per quelli pubblicati, la contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto di pagamento e le successive rettifiche, realizzando così un trattamento differenziato fra i debitori colpevoli e quelli incolpevoli; pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge. 12 febbraio 1955, n. 77, sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo che esso, non prevedendo l’esclusione della pubblicazione di protesti nell’ipotesi che il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al debitore, lederebbe il buon nome commerciale e l’onorabilità della persona e porrebbe in essere una ingiustificata parità di trattamento fra il debitore al quale non è imputabile il mancato pagamento ed il debitore che, senza giustificato motivo, sia stato insolvente».

Si ricorda, ad ogni modo, che in caso di proteso illegittimo di cambiali il soggetto protestato ha sempre la possibilità di richiedere la cancellazione all’autorità giudiziaria ordinaria (si veda: Tribunale di Foggia, sent. 11 febbraio 2003, in Pluris, 2003); tale possibilità è utilizzabile in tutti quei casi in cui le anomalie dell’atto pubblico non siano direttamente ravvisabili dal titolo di credito e venga ritenuta esclusa la competenza del presidente della Camera di commercio a prendere in esame la cancellazione del titolo protestato.

In relazione agli aspetti puramente processuali si fa presente che dovrà sempre essere rispettato il principio del contraddittorio tramite la partecipazione del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto (In tal senso, si veda: Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2010, n. 14005, in Ced Cass., 2010), mentre la partecipazione al procedimento della Camera di commercio, pur potendo essere convenuta in giudizio, non è ritenuta necessaria.

Il fumus boni iuris, sarà ravvisabile nell’interesse a vedere dichiarato nullo un protesto per carenza dei requisiti formali (assegno privo di data, illegittimo riempimento, ecc.); il periculum in mora, al contrario,sarò individuabile nel danno causato alla sfera economico-giuridica del soggetto protestato.

I danni patrimoniali causati da una illegittima segnalazione possono essere, infatti, molto ingenti se consideriamo come la possibilità di accedere al credito possa essere limitata con conseguente impossibilità a proseguire una attività commerciale o imprenditoriale; proprio per questo il  periculum in mora, viene spesso e volentieri rapportato all’avviamento di un’attività commerciale perchè la reputazione di un imprenditore è considerata uno dei fattori fondamentali dell’avviamento di un’attività e il discredito commerciale può contribuire a interrompere numerose relazioni commerciali con conseguente perdita di nuove possibilità e opportunità di lavoro.