LA CENTRALE RISCHI E LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT DOPO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE)

di Enrico Sirotti Gaudenzi

Il default alla luce del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 e delle linee guida EBA. Secondo l’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 un debitore è considerato in default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: «a. condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”) – l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b. (“past-due criterion”) – il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico».

IL TEMA VERRÀ APPROFONDITO NEL VOLUME IN MATERIA DI CENTRALE RISCHI GIÁ IN LAVORAZIONE CON L’AVV. ENRICO SIROTTI GAUDENZI

Gli intermediari applicano questi parametri tenendo in considerazione l’insieme di tutte le esposizioni del debitore e, relativamente a quelle che vengono classificate nel portafoglio regolamentare “al dettaglio”, possono anche prendere in considerazione la singola transazione dalla quale si è originata l’esposizione. Il Regolamento Delegato, integrando il Regolamento (UE) n. 575/2013, ha individuato i casi secondo i quali un’esposizione creditizia scaduta diventi rilevante con conseguente configurazione di uno stato di default rientrante nella condizione oggettiva, indicandone i termini assoluti e relativi per l’applicazione della soglia a fini prudenziali. Gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) sull’applicazione della definizione di default, ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità al mandato conferito dall’ABE (Autorità Bancaria Europea), forniscono i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la individuazione del default, i trattamenti specifici in caso di verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, i criteri di uscita dallo stato di default e tutti gli indicatori (sia qualitativi che quantitativi) da tenere in considerare ai fini della corretta individuazione di probabile e definitivo inadempimento.

I parametri individuati dalla completa disciplina sopra richiamata riguardano: le soglie di rilevanza per la classificazione dell’esposizione creditizia scaduta in stato di default; i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a default; i criteri di uscita dallo stato di default e gli indicatori di probabile inadempimento.

Le soglie di rilevanza ai fini della classificazione di un’esposizione in default. Le soglie di rilevanza per la classificazione di un’esposizione in default (artt. 1 e 2, R.D. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017) sono: «in termini assoluti 100,00 euro per le esposizioni al dettaglio e 500,00 euro per le altre esposizioni; in termini relativi l’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale). Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%, nel caso ritengano che la soglia di rilevanza dell’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio».

Qualora venga fissata una componente relativa alla soglia di rilevanza che preveda una percentuale superiore o inferiore all’1%, l’autorità competente deve fornire all’ABE i motivi di tale scelta.

Relativamente alla soglia espressa in termini relativi, la Banca d’Italia ha individuato per le banche meno significative e per le SIM, un valore pari all’1%. Affinchè un’esposizione scaduta sia considerata rilevante devono essere superate entrambe le soglie precedentemente indicate.

I criteri di calcolo dei giorni di scaduto. In relazione ai criteri di calcolo dei giorni di scaduto il Regolamento Delegato ha sancito che tali soglie devono essere superate per 90 giorni consecutivi. Il medesimo decreto impone che non vi sia la possibilità di compensazione fra gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (margini disponibili); relativamente al conteggio dei giorni consecutivi di scaduto, ne viene fatto coincidere l’inizio col superamento delle soglie di rilevanza. Particolari trattamenti, con diverse condizioni, sono riservati, poi, per i crediti commerciali nei confronti dell’amministrazione centrale, delle autorità locali e degli organismi del settore pubblico.

I parametri per uscire dallo stato di default. Un’esposizione già classificata in stato di default può essere riclassificata ad uno stato di non default qualora siano decorsi almeno tre mesi dal momento in cui venga a cessare la precedente condizione che ha visto classificare la posizione in stato di default.

Gli Orientamenti EBA (European Banking Authority), in relazione alle condizioni minime per la riclassificazione a uno stato di non default impongono agli enti di «(a) considerare che l’attivazione del default non continua ad applicarsi a una esposizione precedentemente classificata come in stato di default, laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non siano più rispettate le condizioni di cui all’art. 178, paragrafo 1, lettera b), e all’art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; (b) tener conto del comportamento del debitore durante il periodo di cui alla lettera a); (c) tener conto della situazione finanziaria del debitore durante il periodo di cui alla lettera a); (d) successivamente al periodo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione e, laddove l’ente constati ancora l’improbabile adempimento integrale delle proprie obbligazioni senza l’escussione di garanzie, le esposizioni dovrebbero continuare a essere classificate come in default fino a che l’ente è soddisfatto che il miglioramento della qualità creditizia sia effettivo e permanente; (e) le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dovrebbero verificarsi anche con riferimento alle nuove esposizioni verso il debitore, in particolare qualora le precedenti esposizioni in stato di default verso il suddetto debitore siano state vendute o annullate. Gli enti possono applicare il periodo di cui alla lettera a) a tutte le esposizioni, o applicare periodi diversi per i diversi tipi di esposizioni».

Gli indicatori che fanno presumere un probabile inadempimento. Gli intermediari devono attenersi a tutti gli indicatori qualitativi e quantitativi indicati dagli orientamenti forniti dall’EBA sull’applicazione della definizione del default al fine di procedere a una corretta valutazione che possa far presumere un probabile inadempimento.

L’attuale disciplina nazionale. Relativamente alla disciplina nazionale ricordiamo come le Circolari n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” ci offrano la definizione delle esposizioni creditizie deteriorate, in linea con la definizione europea e una classificazione di tutte le esposizione in relazione alla loro anomalia e gravità (dalla più lieve allo stato più grave delle sofferenze). Al fine di determinare le esposizioni creditizie deteriorate si applicano le seguenti modalità: l’esposizione è rilevata come scaduta quando, in caso di approccio per singolo debitore, venga superata la soglia di rilevanza pari al 5% dell’esposizione complessiva con la possibilità di compensare le esposizioni scadute con i margini disponibili presenti in altre linee di credito dello stesso debitore. Il conteggio dei giorni di scaduto avviene con inizio dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento, senza considerare il momento in cui viene superata la soglia di rilevanza.

L’attuale disciplina nazionale differisce dalla nuova disciplina imposta dal Regolamento Delegato in quanto, in caso di approccio per debitore, è prevista una soglia diversa (5% in luogo del nuovo 1%) e la possibilità di compensare le esposizioni scadute coi margini disponibili; al contrario, in caso di approccio per transazione non è prevista nessuna soglia. Come già anticipato il conteggio dei giorni di scaduto inizia il giorno successivo alla data di inadempienza, anche se essa abbia un importo non rilevante.

Il Regolamento Delegato, al contrario, stabilisce che: il conteggio inizi solo quando l’ammontare scaduto ecceda le soglie di rilevanza; non prevede dei criteri per l’uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate; disciplina trattamenti diversi per esposizioni correlate a operazioni di factoring ed esposizioni verso amministrazioni pubbliche.

Sintesi sui principali cambiamenti

  • Disciplina attuale:
  • a) L’istituto di credito classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento che costituisca almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente.
  • b) L’istituto di credito classifica il cliente a default nel caso in cui l’arretrato di pagamento si protragga per più di 90 giorni consecutivi.
  • c) Lo stato di default decade dal momento in cui il cliente regolarizza nei confronti dell’istituto di credito l’arretrato di pagamento.
  • d) Per evitare di essere classificato a default, la normativa permette la compensazione degli importi scaduti con la disponibilità presente su altre linee di credito non utilizzate.
  • Nuova disciplina:
  • a) L’istituto di credito classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di: oltre 100,00 euro per le persone fisiche e di oltre 500,00 euro per le imprese. L’arretrato indicato deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso l’istituto di credito. La soglia dei 500,00 euro viene ridotta a 100,00 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.
  • b) L’istituto di credito classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per più di 90 giorni consecutivi.
  • c) Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal giorno in cui il cliente ha regolarizzato nei confronti dell’istituto l’arretrato di pagamento.
  • d) La normativa non permette più la compensazione degli importi scaduti con la disponibilità presente su altre linee di credito non utilizzate. L’ istituto di credito sarà quindi obbligato a classificare il cliente a default anche nel caso in cui sia presente della disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

L’avv. Enrico Sirotti Gaudenzi è anche coautore dei seguenti ebook.