ANF PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CIG

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Univ. Di Teramo e Consigliera di Parità alla Provincia di Benevento)

L’Inps, con mess. n. 833 del 25 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti sull’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio. Nello specifico, l’Inps precisa che la procedura “ANF DIP” dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

Ogni lavoratore interessato, pertanto, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.

Si ricorda altresì che è necessario presentare, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Inps dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.