ART. 18 DELLA L. 300/1970: INCOSTITUZIONALITA’ DEL LICENZIAMENTO ECONOMICO

di Andrea Oregioni (Avvocato iscritto presso Ordine Avvocati di Roma, esperto in materia giuslavoristica e diritto civile e responsabile per ASSOIMPRESE delle province di Como-Sondrio-Varese e Lecco)

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio il 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’art. 18, commi 4 e 7, della l. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori, come modificato dalla l. 92/2012, c.d. legge Fornero, là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.